Antonio DI PIETRO - Deputato Maggioranza
XVI Legislatura - Assemblea n. 511 - seduta del 02-08-2011
Sugli sviluppi della situazione in Albania
2011 - Governo I Prodi - Legislatura n. 13 - Seduta n. 173
  • Comunicazioni del governo

signor presidente , onorevoli colleghi , innanzitutto pongo una precisazione che devo all' onorevole e collega Verdini. il mio intervento non è un intervento contro l' onorevole Verdini, ma — verrebbe da dire a qualcuno « paradossalmente » — a suo favore, nel senso che noi crediamo — contrariamente a quanto ha deciso la maggioranza della Giunta — che anche le prerogative dei parlamentari sono disponibili rispetto ad un principio fondamentale: il diritto di difesa del cittadino e dell' indagato. l' onorevole Verdini ci ha chiesto di autorizzare l' utilizzo di queste intercettazioni da parte della magistratura, evidentemente perché ha interesse ad utilizzare queste risultanze processuali per la sua difesa. ed allora, quando la Giunta, come oggi, decide, per quanto riguarda l' onorevole Milanese, di autorizzare l' uso dei tabulati telefonici e, per quanto riguarda l' onorevole Verdini, di non autorizzare l' uso delle intercettazioni, a me pare che dietro ci sia un qualcosa che non funziona. qual è la « retro-ragione » per cui in un caso vengono concesse le autorizzazioni e nell' altro non vengono concesse? ecco l' appello che io rivolgo all' onorevole Verdini: faccia sentire la sua voce in sua difesa, perché qualcuno la sta usando evidentemente per riaffermare un principio, e che cioè in questo Parlamento più che la ricerca di giustizia e di verità, a volte, c' è la ricerca di impunità. e allora, onorevole Verdini, lei che cerca queste intercettazioni telefoniche come elemento a difesa, porti avanti anche lei quest' idea: le prerogative dei parlamentari sono prerogative che, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione devono essere viste, per quanto riguarda le intercettazioni, in relazione ad altri diritti e principi fondamentali previsti dalla Costituzione, fra cui il diritto di difesa. permettetemi di dire che il mio intervento non dà neanche conto delle altre due questioni che sono state indicate dalla Giunta, perché sono due questioni veramente — me lo lasci dire collega Costa — molto tirate per i capelli e anche « molto volgarmente false » e mi perdoni la volgarità e la franchezza con cui glielo dico. non si tratta di diverso procedimento penale, si leggano tutte le decisioni della Corte di cassazione al riguardo: quando c' è un procedimento penale da cui poi — perché in esito al procedimento penale, mentre si fanno le indagini, si trovano dieci reati — si stralciano le posizioni, perché uno patteggia, per uno è competente territorialmente un' autorità giudiziaria e per l' altro è competente un' altra autorità giudiziaria . cosa voglia dire con questo? so che non vi fa piacere ascoltare queste cose ma in Parlamento dobbiamo parlarne, dobbiamo affrontare un principio serio ovvero che noi non possiamo, oggi, far credere che siamo la solita casta e che vogliamo sfuggire la giustizia. allora non si può, se si fa parte della Giunta per le autorizzazioni, non si può, se si fa parte di questo Parlamento, dire che, a norma dell' articolo 270 non poteva essere fatta questa intercettazione. poteva essere fatta, perché è stata fatta per perseguire un reato di associazione a delinquere . acquisita legittimamente l' intercettazione, essa può legittimamente essere usata nei confronti delle varie ipotesi di reato che all' interno del processo sussistono, anche quando il procedimento principale viene stralciato, per cui uno sceglie il rito abbreviato, uno il patteggiamento, un altro pezzo deve essere trasmesso per competenza territoriale ad un' altra autorità giudiziaria . ma qui il problema che vogliamo affrontare è un altro: vi rendete conto di cosa stiamo approvando oggi? stiamo approvando un principio aberrante ovvero che tutti coloro che hanno una conoscenza abituale con un parlamentare non possono essere intercettati. allora una cosa è la prerogativa del parlamentare, altra cosa è la prerogativa di tutte le persone che hanno a che fare con costui. di che cosa stiamo parlando qui? stiamo parlando di un gruppo di persone che sono in società in attività imprenditoriali, soci d' affari fra di loro, Fusi e Verdini. è chiaro che si parlano tra di loro, sono soci d' affari, è chiaro che se uno di loro ha uno studio legale parlerà con dieci legali, con cento clienti e magari sempre con gli stessi clienti. ma una cosa è non dover intercettare la moglie, la figlia o il figlio, altra cosa è estendere all' inverosimile questo principio per cui persone che hanno a che fare con i parlamentari perciò solo non possono essere intercettate e non possono essere utilizzate le medesime intercettazioni. se utilizziamo questo principio facciamo capire che la migliore e la peggiore criminalità è meglio che si sposi, si fidanzi e si metta in società con i parlamentari! questo è un principio aberrante che stiamo affermando. vi invito a riflettere su tutto questo: una cosa è stabilire che non si può intercettare una persona che è così vicina, la figlia, l' assistente del parlamentare, la persona cioè che per definizione è la longa manus , il nuncius del parlamentare, altra cosa è stabilire il principio che basta essere in società per non poter essere intercettati. allora, sto per concludere su questo argomento, noi riteniamo che l' autorizzazione debba essere data non solo perché l' ha chiesta il collega e quindi il diritto di difesa prescinde anche dalle prerogative dei singoli parlamentari, ma soprattutto perché, in questo momento, questo Parlamento rischia di assumere e di far diventare principio un' idea aberrante per lo stato di diritto e per lo Stato democratico , che è quello per cui il parlamentare può avere intorno a sé la migliore criminalità perché così raggiunge l' impunità. tra poco qui avremo solo delinquenti e non un po' e un po'!