Antonio DI PIETRO - Deputato Maggioranza
XVI Legislatura - Assemblea n. 144 - seduta del 11-03-2009
2009 - Governo I Amato - Legislatura n. 11 - Seduta n. 15
  • Attività legislativa

signor presidente , le intercettazioni telefoniche, come noto, sono uno strumento per cercare la prova dei reati. in realtà, in questo provvedimento vi sono disposizioni che non hanno nulla a che vedere con le intercettazioni e che sono state introdotte, evidentemente, per fini diversi da quelli delle intercettazioni. ebbene, nell' insieme delle disposizioni che sono state presentate, noi dell' Italia dei Valori abbiamo evidenziato ben dodici questioni di legittimità costituzionale . non so se in dieci minuti avrò il tempo di illustrarle tutte e dodici, ma ovviamente ci riportiamo al testo scritto anche perché, di fronte al silenzio — oserei dire al menefreghismo — di una parte di questo Parlamento, ci penserà la Corte costituzionale , appena sarà interessata dalle singole procure e dai singoli tribunali, a ripristinare un minimo di legalità costituzionale rispetto a questo disegno di legge pluri-incostituzionale che stiamo — che state — varando. allora dovete sapere che, proprio perché è così incostituzionale, questa legge finirà ancora di più per bloccare il lavoro della polizia e della magistratura per combattere la criminalità perché molti processi, soprattutto i più gravi e i più delicati, si bloccheranno nelle aule giudiziarie per aspettare che la Corte costituzionale si pronunci su una miriade di questioni di incostituzionalità che si ritrovano. la prima delle quali non riguarda le intercettazioni, ma è gravissima ed è contenuta nell' articolo 1, comma 2, del disegno di legge numero 1415-A, nella parte in cui prevede che il magistrato, se risulta iscritto nel registro degli indagati, deve essere sostituito. è una norma assurda che viola il principio generale del giudice naturale, viola il principio generale per cui nessun giudice può essere rimosso nella trattazione del processo (articolo 25 della Costituzione), viola l' articolo 107 della Costituzione nella parte in cui prevede che i magistrati, pubblici ministeri compresi, siano inamovibili, viola l' articolo 112 della Costituzione nella parte in cui prevede che il Pubblico ministero ha l' obbligo di esercitare l' azione penale, non potendo esserne distratto da altri soggetti, viola l' articolo 27 della Costituzione che fa discendere conseguenze dalla iscrizione (come atto dovuto) nel registro degli indagati anche dei tempi per indagare, viola l' articolo 111 della Costituzione. ma detto ancor più semplicemente, l' articolo che prevede che basta denunciare un magistrato perché il magistrato non debba più svolgere l' indagine garantisce l' impunità a qualsiasi imputato il quale, ogni volta che vede che un magistrato indaga su di lui, basta che lo denunci anche se dice una stupidaggine atroce e, siccome deve essere iscritto nel registro delle notizie di reato il nome del magistrato, questo fascicolo deve passare ad altro magistrato di altro tribunale e così via fino a quando arriva la prescrizione, fino a quando arriva l' impunità o fino a quando arriva un magistrato che si riesce a comprare. questa è un' assurdità che non ha alcuno spazio in uno stato di diritto : oltre che incostituzionale è immorale, come è immorale il fatto che non ne volete prendere conoscenza e cognizione! allora che resti agli atti che la Corte costituzionale farà giustizia di tutto questo, ma intanto voi per un certo periodo di tempo avrete bloccato una serie di processi contro gravi fatti di criminalità. riteniamo poi incostituzionale anche l' articolo 1, comma 2, lettera b), e l' articolo 3, comma 1, nella parte in cui prevede il « buio tombale » rispetto alla possibilità di far sapere all' opinione pubblica e ai cittadini che cosa sta succedendo, di quali fatti è accusato qualcuno, specie se è un pubblico ufficiale , un politico, una persona che usa poteri pubblici, denaro pubblico , istituzioni pubbliche. è irragionevole che, rispetto a tutto questo, non si debba far sapere più nulla. ho saputo che adesso il Governo vuole modificare il testo prevedendo che, invece, i giornalisti possano pubblicare gli atti per riassunto. è un' assurdità e un' ipocrisia atroce: chi ha detto che la pubblicazione per riassunto è meno invasiva della pubblicazione per intero e chi ha detto che, pubblicando per riassunto, si capisce meglio ciò che è accaduto veramente? l' unico modo per sapere esattamente come stanno i fatti è lasciare al giornalista la responsabilità di scrivere esattamente una riga o dieci righe per raccontare il fatto, assumendosene la responsabilità, ma non obbligare al riassunto. il riassunto di settecento pagine deve essere settanta pagine, sette righe o settecento? dipende da che cosa vi è scritto; dipende da che cosa si deve dire. può darsi che il riassunto debba essere ancora più lungo del testo integrale perché lo devo spiegare ancora meglio. pertanto, è un nonsenso! io non faccio il giornalista, ma una proposta del genere farebbe ridere o piangere qualsiasi giornalista. così come riteniamo non solo del tutto irragionevole ma tale da violare l' articolo 21 della Costituzione, vale a dire il diritto a informare, a informarsi e ad essere informato, la previsione di questa norma che vuole evitare di far conoscere ai cittadini ciò che accade. ecco perché noi riteniamo che sulle questioni di legittimità costituzionale in esame debba almeno valere il detto secondo il quale « noi ve lo avevamo detto, ve lo avevamo detto » ! infatti la Corte costituzionale , la Corte di giustizia delle comunità europee faranno giustizia di questo altro scempio della legalità e della corretta informazione. ed ancora, che cosa dire di un' altra questione di legittimità costituzionale che riteniamo davvero assurda così per come voi volete formulare la disposizione? per poter intercettare sono necessari i gravi indizi di colpevolezza, ma se l' intercettazione è uno strumento per cercare la prova dei reati, voi volete che la prova ci sia già! è irragionevole e, quindi, viola anche l' articolo 3 della Costituzione l' idea che intanto si può intercettare in quanto vi sia una prova di colpevolezza; infatti, a quel punto, non ve ne sarà più bisogno, anzi non si dovrebbe neanche più disporre l' intercettazione, dal momento che quest' ultima è proprio finalizzata a trovare una prova che in quel caso è già stata trovata. lo so, lo so: avete detto che ci avete ripensato e che adesso vorreste indicare una modifica, prevedendo non più « gravi indizi di colpevolezza » ma « evidenti indizi di colpevolezza » . anche questa è ipocrisia e anche questo, se permettete, è indice di ignoranza perché — lasciatemelo dire — non capisco l' italiano, non so parlare l' italiano. ma sono andato a leggere il dizionario Devoto-Oli e il De Mauro e vi leggo che cosa dicono il De Mauro e il Devoto-Oli su questi due termini: « grave » secondo questi dizionari significa preoccupante, serio, mentre « evidente » vuol dire che non ha bisogno di dimostrazione, certo, indubbio. questo ci insegna chi conosce la lingua italiana . dunque, voi volete dire che non prevedete più i gravi indizi di colpevolezza, ma gli evidenti indizi di colpevolezza; cioè non vi basta neanche qualcosa per cui c' è una grave prova in corso , ma deve essere proprio evidente, proprio sicuro, deve essere una prova che non ha bisogno di dimostrazione, che è certa, indubbia! soltanto in questo caso si possono disporre le intercettazioni e volete farci passare questa modifica come migliorativa per venire incontro alle osservazioni che vi abbiamo fatto in ordine ai gravi indizi di colpevolezza? parlando di evidenti indizi di colpevolezza — ve le lo dice persino uno che non capisce l' italiano — state dicendo una « minchiata » italiana! stabilito questo e andando oltre, riteniamo che vi siano altre gravi questioni di costituzionalità ancora presenti in questa norma. riteniamo che affermare che debba essere irrogata una sospensione per tre mesi nei confronti del giornalista che pubblichi qualcosa che si ritiene non avrebbe dovuto pubblicare, prima ancora di accertare se è vero o non è vero che ha sbagliato, viola il principio della non colpevolezza fino a prova contraria. l' altra questione che vogliamo farvi presente è anche questa idea che le intercettazioni tra presenti possano avvenire solo quando si sta commettendo il reato. ma che ragionevolezza è questa? che senso ha dovere intercettare soltanto quando si sa che lì si sta commettendo il reato tra presenti e non anche quando ci si sta spartendo il bottino o quando si sta organizzando la rapina? questa è un' altra questione irragionevole. insieme a tali questioni, vi sono altre sette questioni di costituzionalità che abbiamo messo per iscritto, che i tempi ristretti che ci avete dato ci impediscono di poter sviluppare, ma che svilupperemo durante la fase di merito, richiamando anche la questione costituzionale, sin d' ora ribadendo che, varando il provvedimento in esame, state facendo un abuso di funzione.