Gianfranco FINI - Deputato Opposizione
XIV Legislatura - Assemblea n. 381 - seduta del 29-10-2003
Attuazione di obblighi comunitari ed esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
2003 - Governo IV Berlusconi - Legislatura n. 16 - Seduta n. 11
  • Mozioni, interpellanze e interrogazioni

signor presidente , come ricordava l' onorevole Antonio Leone, l' esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche trova un fondamento giuridico normativo nell' articolo 118 del regio decreto numero 965 del 1924, il quale dispone che in ogni Aula sia esposta l' immagine del crocifisso. il successivo regio decreto del 26 aprile 1928, di approvazione del regolamento generale sui servizi dell' istruzione elementare, prevede il crocifisso tra gli arredi scolastici. tale decreto è stato poi richiamato dalle circolari del ministero della Pubblica Istruzione del 1922 e del 1967, l' ultima delle quali estende la previsione alle scuole dell' obbligo. anche la direttiva del ministero dell' Istruzione del 3 ottobre del 2002 dispone che sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l' esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. sulla questione della validità delle norme risalenti ad una data anteriore rispetto alla Costituzione, è stato chiamato a pronunciarsi in via consultiva il Consiglio di Stato , il quale, con il parere emanato il 27 aprile del 1988, ha sostenuto la vigenza e la legittimità costituzionale di tale normativa. da un lato, infatti, non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità di dette disposizioni con le norme sopravvenute. dall' altro, non si è riscontrata alcuna violazione costituzionale in considerazione del fatto che il crocifisso non è solo il simbolo della cultura cristiana, ma ha una valenza a carattere universale indipendente da una specifica confessione. per questi motivi, la sua esposizione — conclude il Consiglio di Stato — non contrasta con la libertà religiosa. ad analoga conclusione, come ricordava testé l' interrogante, è pervenuta la Cassazione civile con una sentenza del 13 ottobre 1998 e la Cassazione penale con sentenza del 4 gennaio 1999. desta quindi particolare sconcerto l' ordinanza del giudice de L'Aquila che decidendo su una tematica abbondantemente esaminata dalla giurisprudenza amministrativa, civile e penale è giunto alla inquietante conclusione che il crocifisso debba essere tolto dalle aule scolastiche. ulteriore motivo di turbamento desta la circostanza che il suddetto giudice, essendo organo monocratico, ha deciso in completa solitudine ed ha altresì ravvisato la sussistenza di motivi di urgenza per l' adozione del suo provvedimento. tuttavia, non è sugli aspetti giuridici che intendo in questa sede soffermarmi. sono di pochi giorni fa le parole del Capo dello Stato — che il Governo fa proprie — che ha ricordato come uno dei più grandi filosofi e pensatori laici della storia d' Italia, Benedetto Croce , abbia in un suo memorabile saggio chiarito i motivi per cui « non possiamo non dirci cristiani » . il Capo dello Stato ha altresì sottolineato che il crocifisso è il simbolo della nostra identità. toglierlo dalle nostre aule scolastiche costituisce, quindi, ad avviso del Governo, una palese assurdità.