Valter VELTRONI - Deputato Opposizione
XIII Legislatura - Assemblea n. 392 - seduta del 15-07-1998
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
1998 - Governo Ciampi - Legislatura n. 11 - Seduta n. 293
  • Mozioni, interpellanze e interrogazioni

onorevole Parenti, lei rievoca l' episodio dell' invito a presentarsi da parte della procura della Repubblica di Milano inviato all' onorevole Silvio Berlusconi mentre, quale presidente del Consiglio dei ministri , era impegnato a Napoli nella conferenza internazionale sul crimine organizzato. come è noto, l' invito fu comunicato all' onorevole Berlusconi a Napoli nella serata del 21 novembre e formalmente notificato allo stesso il 22 novembre 1994, alle ore 14, a Roma, negli uffici della Presidenza del Consiglio , dopo che la notizia era stata già diffusa dal Il Corriere della Sera di quello stesso giorno. l' episodio è stato oggetto di inchiesta disposta dall' onorevole Filippo Mancuso, allora ministro di grazia e Giustizia, nel corso della quale furono sentiti sia il procuratore della Repubblica Borrelli, sia gli ufficiali dei carabinieri incaricati della notifica dell' atto. il medesimo ministro il 17 ottobre 1995 promosse l' azione disciplinare nei confronti del dottor Francesco Saverio Borrelli. a quest' ultimo vennero contestati dal ministro Mancuso i seguenti addebiti. primo: la violazione delle norme processuali che impongono l' obbligo del segreto per aver rivelato al generale dei carabinieri Bozzo, nella mattina del 21 novembre 1994, che era stato emesso invito a presentarsi, contestualmente consegnato, nei confronti dell' onorevole Silvio Berlusconi , nonostante il militare non rivestisse la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria ed inoltre per aver rivelato la notizia dell' emissione dell' invito e della conseguente iscrizione nel registro degli indagati anche al Capo dello Stato ; secondo: per non aver trasmesso tempestivamente alla procura della Repubblica di Brescia il procedimento penale instaurato per l' individuazione dei responsabili della fuga di notizie relative all' iscrizione nel registro degli indagati all' onorevole Berlusconi, nonostante le indagini potessero riguardare anche magistrati milanesi; terzo: per la violazione del dovere di leale collaborazione nel corso dell' inchiesta amministrativa , per aver affermato, contrariamente al vero, che prima della telefonata con il Capo dello Stato i carabinieri incaricati della notifica gli avevano comunicato di aver reso edotto l' onorevole Berlusconi, sia pure informalmente, del contenuto dell' atto. sin qui gli addebiti contestati dal ministro Mancuso. la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura , su conforme richiesta del procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione, con sentenza del 19 luglio 1996, ha deliberato il non luogo a procedere nei confronti del dottor Borrelli, escludendo la sussistenza degli addebiti contestatigli e prima ricordati. dell' intera vicenda si è occupata anche l' autorità giudiziaria , che ha disposto l' archiviazione del relativo procedimento penale, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Brescia del 15 maggio 1996. sia nella sentenza disciplinare che nel decreto del Gip è ricordato che il dottor Borrelli non violò le norme sul segreto investigativo, né quando informò il generale dei carabinieri, né quando informò telefonicamente il presidente della Repubblica , informazione quest' ultima intervenuta, secondo le dichiarazioni ripetutamente rese dallo stesso dottor Borrelli e fatte proprie dalle successive decisioni, nella serata del 21 novembre 1994, cioè ben dopo che l' atto era stato consegnato ai carabinieri per la notifica e, sempre stando alle dichiarazioni del dottor Borrelli, dopo che l' onorevole Berlusconi era stato informato telefonicamente dagli ufficiali dei carabinieri addetti alla notifica in ordine al contenuto dell' atto. il Governo rileva quindi che tutti i profili della vicenda evocata dall' interrogazione sono stati già affrontati nelle sedi competenti, né da episodi recenti sono emersi elementi di novità tali da giustificare ulteriori attività, neppure con riferimento alla posizione del dottor Borrelli, già esaminata con carattere di definitività in sede penale e disciplinare.