Massimo D'ALEMA - Deputato Opposizione
XIII Legislatura - Assemblea n. 308 - seduta del 10-02-1998
Sul processo verbale
1998 - Governo VII De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 1023
  • Attività legislativa

credo sia giusto introdurre qualche spiegazione rispetto ai rilievi, che sono stati mossi da alcuni colleghi, che effettivamente non mi sembra possano essere rivolti a lei, presidente, o alla conferenza dei presidenti di gruppo , ma semmai alla commissione; in qualche caso, forse, tali rilievi debbono essere considerati come affermazioni di natura autocritica. sostengo tale punto di vista giacché la decisione di presentare il disegno di riforma costituzionale nella formula di un articolo unico, è una decisione che è stata assunta dalla Commissione bicamerale, senza che questa fosse contestata da alcuno, con gli argomenti che sono stati portati qui. onorevole Calderisi, per cortesia non mi interrompa, io l' ho ascoltata con grande interesse. con ogni probabilità, nel momento in cui fu assunto quell' orientamento (lo dico per una comprensione delle posizioni che emergono oggi) i colleghi non valutarono le conseguenze che esso avrebbe avuto dal punto di vista procedurale, conseguenze che a me non sembrano aggirabili, in particolare non da una decisione dell' Assemblea, come propone il collega Comino. non vedo cosa possa decidere l' Assemblea, nel senso che, trattandosi di un articolo unico, a me sembra inevitabile che il voto dell' articolo intervenga a conclusione dell' esame degli emendamenti. riguardo alla legge istitutiva, mi sembra che l' onorevole Calderisi, che è persona assai sottile, per poter utilizzare tale riferimento lo abbia dovuto fare in una forma « monca » (naturalmente, l' omissione non è un peccato grave), perché se avesse letto interamente il passo al quale si è riferito, avrebbe constatato che il legislatore — cioè noi — quando ha predisposto la legge istitutiva della commissione, non potendo sapere se quest' ultima avrebbe presentato uno o più progetti di legge , un articolo unico o più articoli, ha adottato una formula assai vaga, nel senso che si prevede testualmente che « la Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a 48 ore prima dell' inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli (...) » . l' onorevole Calderisi si è fermato qui, ma non la legge che così prosegue testualmente: « o degli emendamenti ai quali si riferiscono » . è infatti del tutto evidente che, quando è stata predisposta la legge, non sapendosi quale forma avrebbe assunto il disegno di riforma, il riferimento è stato agli articoli o agli emendamenti... no, noi presentiamo degli emendamenti... subemendamenti sono quelli che successivamente, semmai, vengono presentati. Calderisi, ti prego. è evidente! ho parlato di articoli o di emendamenti. è del tutto evidente che i termini delle 48 ore sono una garanzia per l' Assemblea; ma essi si riferiscono al momento in cui si esamineranno gli articoli o gli emendamenti. dato che abbiamo deciso per l' articolo unico, si intende trattarsi di emendamenti. questo mi sembra indiscutibile. vorrei ora aggiungere un' ulteriore considerazione. i colleghi potevano certamente obiettare a tale procedura, ma avrebbero dovuto farlo nella forma propria, cioè presentando un emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge che ne prevedesse l' articolazione in articoli. ma questa iniziativa non è stata presa da alcuno e la commissione — che avrebbe potuto farlo nei termini previsti dalla legge — ne ha discusso ed ha deciso di non farlo. la questione è stata quindi in qualche modo delibata. a giustificazione della conferenza dei presidenti di gruppo , vorrei dire che essa ha agito in un quadro che era stato predeterminato dalle decisioni della commissione, di cui io sono qui a spiegare le ragioni e ad assumermi le responsabilità; di queste, quindi, non si può far carico alla Presidenza della Camera. io ritengo che questa procedura presenti senza dubbio i problemi a cui ha fatto riferimento il collega Calderisi e avverto anch' io che si tratta di una scelta impegnativa; tuttavia, vorrei altresì dire che anche una diversa procedura avrebbe comportato gravi problemi. per esempio, è del tutto evidente che il disegno di legge costituzionale ha un carattere sistemico e se noi avessimo proceduto all' approvazione articolo per articolo ci saremmo potuti trovare nella condizione di approvare norme apertamente in contraddizione con norme già approvate (pensiamo al rapporto esistente tra forma di Stato e organizzazione del Parlamento). quindi anche l' altra procedura avrebbe avuto una rigidità che a mio giudizio avrebbe finito per limitare la libertà del Parlamento. per esempio, se un parlamentare volesse proporre una Camera federale — e naturalmente una scelta di questo tipo interagisce anche con la prima parte — una volta approvati gli articoli questo risulterebbe molto più difficile. la procedura adottata, pertanto, presenta dei problemi, ma senza dubbio lascia un' assai più ampia libertà nell' esame del testo costituzionale all' Assemblea, al Parlamento, non alla commissione (quest' ultima le sue libertà se l' è prese: ha discusso per tanto tempo ), e consente alla fine di arrivare ad un' armonizzazione del testo. vi sarà poi una votazione per divisione, si dice, ed è ragionevole che sia così, ma la votazione avverrà, articolo per articolo, sulla base di un testo costituzionale interamente conosciuto dai colleghi, che potranno, anche nella valutazione dei singoli articoli, tenere conto della connessione sistemica con altri articoli. io credo che alla fine — ripeto: non per noncuranza verso le preoccupazioni qui riproposte, che ho avvertito anch' io — si sia fatta una scelta impegnativa, ma ragionevole, e che si debbano considerare, nel motivare questa scelta, anche gli inconvenienti che avremmo avuto con una diversa procedura. comunque — vorrei fugare ogni sospetto — certamente non è stato studiato un marchingegno per limitare la libertà dell' Assemblea, perché non c' è dubbio che questa procedura lascia assai maggiore libertà perché consente, via via, di introdurre innovazioni che possono comportare cambiamenti anche sulle parti già esaminate, mentre l' approvazione articolo per articolo della nuova Costituzione avrebbe comportato seri problemi formali e sostanziali. per questo vorrei almeno rassicurare che lo spirito della decisione è nel senso di avere una discussione più aperta e più libera e non per comprimerla. io credo che questa procedura così complessa consenta all' Aula di lavorare con piena libertà sulla proposta di riforma costituzionale .