Giulio ANDREOTTI - Presidente del Consiglio dei Ministri Maggioranza
X Legislatura - Assemblea n. 506 - seduta del 26-07-1990
Concernente nuove modalità per l'elezione del consiglio di amministrazione della società per azioni.
1990 - Governo VI Andreotti - Legislatura n. 10 - Seduta n. 506
  • Attività legislativa

signor presidente , onorevoli colleghi , conosciamo tutti la complessa difficoltà di questo disegno di legge , tanto che si sono susseguiti più governi... signor presidente , onorevoli colleghi , conosciamo tutti le complesse difficoltà di questo disegno di legge , tanto che si sono susseguiti più governi senza che fosse possibile condurlo in porto , obbligando nel frattempo a provvedimenti tampone su cui pende, da un giorno all' altro, il noto giudizio di costituzionalità. era ed è quindi necessario decidere. nel corso del dibattito al Senato i gruppi di maggioranza avevano raggiunto un accordo, al quale si interpose il voto favorevole ad un emendamento prima non considerato che, in qualche modo, riaprì la discussione. con grande disponibilità il Governo — e per esso principalmente il pazientissimo ministro Mammì — si è sforzato di conciliare rigidità contrapposte, arrivando ad un testo che, senza alcun dubbio, riduce in molti punti la posizione del gruppo privato più consistente, senza peraltro fissare alcun obbligo specifico per la televisione pubblica sostenuta dal canone. il Consiglio dei ministri di ieri ha dato la sua approvazione — con la sola eccezione della riserva di tre colleghi — su due articoli specifici, uno dei quali è stato successivamente modificato nel senso da questi colleghi desiderato. ringrazio la Camera per aver largamente approvato l' emendamento riassuntivo, interamente sostitutivo dall' articolo 8, presentato dal Governo. abbiamo dovuto constatare, per altro, che si annuncia da parte di qualche deputato della maggioranza il dissenso sulla ragionevole disciplina che attribuisce un moderato tempo di permanenza della normativa attuale sulla pubblicazione per i film e per gli altri spettacoli, almeno per le produzioni già finanziate e di terminata o quasi terminata lavorazione. nel merito un rigore eccessivo arreca un danno ingiusto sia a chi ha prodotto l' opera (in un momento nel quale la cinematografia italiana — che, aggiungo, dalle sale riceve soltanto il 20 per cento degli incassi globali — non ha certo bisogno di scoraggiare le coproduzioni e i passaggi televisivi), sia ai circuiti locali delle televisioni, che su questa basano gran parte dei loro programmi. si è annunciato inoltre l' appoggio ad un emendamento per un plafond pubblicitario che non ha senso in questa sede, ma semmai in una legislazione generale nella materia. dalla legge in esame risultano, per altro, limitati gli spazi quantitativi delle trasmissioni pubblicitarie televisive; e quindi il plafond esiste. a queste dissociazioni fanno riscontro i propositi di colleghi di altri gruppi della maggioranza contro l' accettazione del testo del Senato per quanto attiene alle limitazioni orarie a salvaguardia della sensibilità dei minori: testo che, viceversa, io intendo difendere. in tali condizioni è dovere del Governo richiamare la maggioranza alla compattezza; ed esso lo fa presentando un emendamento riassuntivo, su cui pongo la questione di fiducia . ben altri sacrifici reciproci in passato i governi di coalizione hanno comportato (e forse così sarà anche nel futuro). abbiamo fatto fino all' ultimo il nostro dovere di ricerca delle convergenze attraverso una dimostrata adesione alla ricerca incessante del consenso specifico, che ora si tratta di riconfermare. si tratta di riconfermare qui il consenso generale al Governo che, credo doveroso dirlo, ha anche oggi servito molto positivamente gli interessi internazionali della nostra nazione. pongo pertanto a nome del Governo la questione di fiducia nell' approvazione, senza subemendamenti; del seguente emendamento: sostituire l' articolo 16 con il seguente: (divieto di posizioni dominanti nell' ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari). 1. al fine di evitare posizioni dominanti nell' ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare: a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell' anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l' 8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia; c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b). 2. gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. 3. ai fini dell' applicazione del precedente comma per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo. 4. le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. 5. ai fini dell' applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 38 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall' articolo 2359 del codice civile o l' esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 975, numero 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. 6. le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, numero 103. tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell' articolo 15, e deve contenere l' indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti; le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell' accertamento dell' osservanza delle disposizioni della presente legge. 7. qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, numero 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllati o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblici complessivi dell' anno precedente . le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. i contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli. 8. i concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all' osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell' ingegno. 9. è vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere sublimale. 10. è vietata la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche » che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. 11. è comunque vietata la trasmissione di film e di lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni 18. 12. in caso di violazione del divieto di cui al comma 4 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall' articolo 15 della legge 21 aprile 962, numero 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell' impianto. 13. i film vietati ai minori di anni 14 non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. 14. i concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall' inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno. 15. i concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione di cui all' articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo. 16. le disposizioni di cui al comma 3 dell' articolo 8 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990.