Ciriaco DE MITA - Deputato Opposizione
X Legislatura - Assemblea n. 303 - seduta del 10-05-1989
Emergenza idrica nel Mezzogiorno
1989 - Governo II Berlusconi - Legislatura n. 14 - Seduta n. 152
  • Mozioni, interpellanze e interrogazioni

signor presidente , onorevoli colleghi , la materia del dibattito, che si è appena concluso, richiama temi delicatissimi e fondamentali, quali la libertà di coscienza , il diritto di praticare e di professare con pienezza di libertà la propria religione; il valore della tolleranza e quello del pluralismo. essa tocca inoltre impegni internazionali assunti dallo Stato e intese definite con comunità di credenti di diverse confessioni, così come investe la funzione formativa della scuola ed il suo rapporto con la realtà sociale. diritti, valori e condizioni tutti assistiti da principi e norme della nostra Costituzione e fondamentali per lo stesso tessuto sociale . il Governo ne è pienamente consapevole. viviamo una fase politica delicata. tuttavia occorre evitare in ogni modo il rischio di piegare ad esigenze contingenti questioni istituzionali complesse, che chiamano ad una responsabilità di riflessione elevata e ad uno sforzo di costruttiva convergenza per garantire la migliore convivenza nella nostra società. le mozioni da più parti presentate ripropongono all' attenzione del Parlamento e del Governo un più ampio contesto di politica ecclesiastica , i cui indirizzi di fondo non solo hanno caratterizzato l' azione di questo e dei precedenti governi, ma hanno sempre raccolto l' adesione di un vasto arco di forze politiche e parlamentari ed hanno costituito un costante punto di riferimento della politica istituzionale del paese. va preliminarmente posto in rilievo il carattere pattizio della regolamentazione di questi rapporti tra l' Italia e la Santa Sede che, anche sotto il profilo del diritto internazionale , determina l' obbligo di assicurare il rispetto degli accordi sottoscritti. la revisione del Concordato ha precisato ed aggiornato il quadro complessivo dei rapporti tra l' Italia e la Santa Sede , fondati sui patti lateranensi del 1929, che vengono richiamati, con le loro successive, consensuali modificazioni, dall' articolo 7 della Costituzione. l' accordo del 1984 è importante per la filosofia che lo sostiene: supera un rapporto Stato-Chiesa puramente istituzionale e detta norme che consentono, anzi facilitano, la collaborazione dello Stato e della Chiesa cattolica per il bene comune . in talune sue parti, esso ha natura di « accordo quadro » ed affida a successive intese la definizione della sua fase attuativa. la condotta dei nostri rapporti con la Santa Sede non può non tener conto, anche per altri profili, del ruolo crescente che essa assume sulla scena internazionale, quale fattore di affermazione e di promozione di valori connessi al consolidamento della pace e al rispetto dei diritti umani. testimone attiva degli sviluppi nelle aree più delicate del mondo, dal Medio Oriente alla America Latina , dall' Africa all' Asia, ai paesi dell' Europa orientale , la Santa Sede svolge un ruolo di rilievo anche nel quadro della sua partecipazione ai seguiti della conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa e dell' azione internazionale per la promozione dello sviluppo dei paesi meno favoriti. tutto ciò rafforza l' esigenza di una leale attuazione degli impegni pattizi assunti. l' accordo di revisione del Concordato del 1984 ha coniugato la fedeltà ai principi fondamentali della Costituzione in materia di rapporti con la Chiesa cattolica (ex articolo 7) e con le altre confessioni religiose (ex articolo 8), con l' apertura verso innovazioni, orientate ad una più matura espressione di democrazia e di pluralismo. il sistema concordatario si è poi evoluto di pari passo con il sistema delle intese con le confessioni religiose non cattoliche, che il Parlamento ha sviluppato approvando quattro leggi basate su intese con altrettante confessioni religiose , tra cui, da ultima, con voto unanime, quella che disciplina le relazioni con le comunità ebraiche. questi sistemi — quello concordatario e quello delle intese — trascendono gli stessi problemi che hanno suscitato il dibattito di questi giorni. il Governo intende rispettare l' impegno ad una coerente e corretta esecuzione di quanto bilateralmente disposto con largo consenso parlamentare, senza cedere a tentazioni elusive o di sostanziale svuotamento unilaterale della disciplina pattizia, sia di quella concordataria, costituzionalmente tutelata, sia di quella derivante dalle intese. la prospettiva è quella della completa attuazione del disegno costituzionale, superando definitivamente quanto resta della legislazione del 1929 sui culti ammessi. come pure occorre riflettere per ogni opportuna proposta in ordine alla legislazione per la tutela della libertà religiosa. in questa stessa prospettiva l' attenzione deve essere rivolta non solo e non tanto a difficoltà applicative, spesso derivanti da strettoie collegate a vecchie discipline e ad ordinamenti in via di superamento, ma piuttosto al futuro per contribuire a sviluppare il sistema di democrazia pluralistica. del resto, ci sono campi nei quali l' innovazione legislativa ed organizzativa è stimolata dalla esigenza di attuazione degli impegni pattizi. questi « aprono » settori istituzionali alle dinamiche sociali ed alle più mature espressioni del concreto esercizio delle libertà da parte di tutti i cittadini. il principio di bilateralità ha consentito di dettare, certo per la Chiesa cattolica , ma anche per altre confessioni religiose , come le Chiese valdesi e metodiste, gli avventisti del settimo giorno, le assemblee di Dio, le comunità ebraiche, norme speciali, adeguate alle loro specifiche esigenze. esse in nessun caso si possono considerare un « privilegio » . si tratta piuttosto di adeguare sempre la disciplina giuridica ai fenomeni sociali, anche nella loro dimensione quantitativa. così è per la deducibilità dall' Irpef dei contributi che i fedeli erogano alle relative confessioni religiose , o per l' attribuzione di una quota del gettito di tale imposta, per il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da scuole ed istituzioni culturali di diverse confessioni religiose , per il riconoscimento di specifiche festività religiose proprie di alcune confessioni, per le garanzie, assicurate ad alcuni, di espletare il servizio civile, sostitutivo di quello militare. il metodo dell' accordo e del consenso assume quindi un valore essenziale nel processo di complessiva revisione della legislazione ecclesiastica. ne sono tappe significative l' accordo di revisione del Concordato, i conseguenti ulteriori atti bilaterali adottati, la nuova disciplina matrimoniale presentata dal Governo e ormai affidata alle valutazioni nella sede propria parlamentare, le intese con le confessioni religiose , già approvate dal Parlamento. forte e motivata è dunque l' esigenza di salvaguardare il metodo dell' accordo e del consenso, con specifico riferimento al Concordato con la Chiesa cattolica , nella sua peculiare natura giuridica di convenzione internazionalmente vincolante e per quanto essa esprime in rapporto alla storia, alla cultura e alla vita del paese. per superare le preoccupazioni di « conflittualità » prospettate da alcune mozioni va ricordato che, tenuto conto del carattere « aperto » di questo Concordato, una commissione governativa istituita dal presidente del Consiglio dei ministri il 18 febbraio 1987, assieme all' analoga commissione vaticana, è impegnata nell' affrontare i problemi relativi alla sua attuazione. la Commissione propone orientamenti per norme attuative del Concordato, ed in particolare per gli articoli 10, 11 e 12 dell' accordo, in tema di riconoscimento di titoli accademici ecclesiastici, di assistenza spirituale alle forze armate , alla polizia, ai servizi assistenziali negli ospedali e negli istituti di prevenzione e pena, di salvaguardia del patrimonio storico ed artistico. tanto più possibile e proficua sarà la sua attività se sul piano generale sarà mantenuto un clima di costante collaborazione. molte e significative sono le innovazioni determinate con la revisione del Concordato, attuate o in via d' attuazione. per quanto riguarda la materia dei beni e degli enti ecclesiastici, l' accordo di revisione del Concordato ha inteso riaffermare, in modo specifico, i principi di libertà garantiti dalla Costituzione e, in particolare, ha dato sostanza al principio secondo il quale un' associazione, un' istituzione non può essere sottoposta a speciali limitazioni per il suo carattere ecclesiastico ovvero per il fine di religione o di culto. mentre le norme di origine concordataria del 1929 consentivano il riconoscimento degli « istituti ecclesiastici di qualsiasi natura » alla sola condizione che avessero l' approvazione dell' autorità ecclesiastica, adesso, a seguito della legge numero 222 del 1985, il riconoscimento è subordinato alla verifica dell' esistenza di requisiti sia di carattere soggettivo che di carattere oggettivo. rilevanza decisiva assume, comunque, il requisito del fine di religione di culto ritenuto « costitutivo ed essenziale » di un ente, anche se connesso a scopi di carattere caritativo previsti dal diritto canonico. in questo quadro non sono considerate attività di religione e di culto, oltre che quelle di natura economica, quelle di beneficienza e di assistenza. vi è poi una piena conoscibilità pubblica degli enti che devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche per ottenere la legittimazione a concludere negozi. possono così essere note a tutti le norme sul funzionamento dell' ente e i poteri degli organi di rappresentanza con significative ed importanti innovazioni rispetto alla disciplina del 1929. la transizione verso la nuova disciplina non ha determinato inconvenienti ed è attuata in un clima di collaborazione. profonde innovazioni sono state introdotte, inoltre, per quanto riguarda gli impegni finanziari dello Stato per il sostentamento del clero superando il sempre più oneroso e complesso sistema delle « congrue » che, come è noto, prese origine dall' incameramento dei beni ecclesiastici da parte dello Stato. il nuovo sistema ha abbandonato la concezione del finanziamento diretto della Chiesa legato a moduli non più attuali. prendendo atto di quanto la società esprime, il sostegno finanziario alle attività della Chiesa è stato affidato alle libere contribuzioni dei cittadini e alle loro scelte. questa disciplina si inquadra in una più ampia prospettiva di rapporti tra Stato e confessioni religiose , come è reso palese dalla circostanza che sistemi analoghi trovano applicazione anche per altre confessioni religiose diverse dalla cattolica. la prima attuazione del nuovo sistema sarà portata a compimento nel prossimo anno. nella materia matrimoniale, come ho già accennato, il Governo ha adempiuto al suo impegno, avendo presentato un disegno di legge elaborato sulla scorta del testo predisposto a suo tempo dalla commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal professor Margiotta Broglio. dall' articolato si desumono i motivi di diversità sostanziale e formale che, rispetto alla precedente, presenta la disciplina proposta del matrimonio concordatario e della declaratoria di efficacia in Italia delle sentenze in materia di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici. emergono in tal modo i motivi di profonda diversità tra la regolamentazione data dalla legge di attuazione del Concordato del 1929 ed il testo in esame. il disegno di legge è stato approvato a larghissima maggioranza in sede referente dalla Commissione giustizia di questa Camera ed è pronto per l' esame dell' Assemblea. tra tutte le questioni prospettate una considerazione a parte merita quella dell' insegnamento della religione cattolica nelle scuole, vuoi per l' ampiezza delle discussioni che essa ha generato, vuoi per le stesse vicende politiche, amministrative e giurisdizionali che l' hanno contrassegnata. sembra pertanto il caso di riportarsi ai fatti e di ricordare brevemente come si è pervenuti al dibattito attuale. dopo l' intesa Falcucci-Poletti del dicembre 1985, la Camera dei Deputati , nel gennaio 1986, con una risoluzione impegnò il Governo a « fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell' insegnamento della religione cattolica al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite » . da quella risoluzione parlamentare , e non da una decisione governativa, deriva dunque l' « ora alternativa » della quale si parla. ma non fu posta in quella sede l' ipotesi dell' assenza dalla scuola dei non avvalentisi, assenza che fu invece ritenuta legittima dal Tar del Lazio nel luglio 1987 su ricorso della Tavola valdese contro una circolare del ministro della pubblica istruzione conseguente alla decisione parlamentare. la circolare era stata invece ritenuta legittima dal Tar dell' Emilia Romagna . questo contrasto di decisioni giurisdizionali suggerì al ministro della pubblica istruzione il ricorso al Consiglio di Stato , che prima sospese (agosto 1987) poi riformò (agosto 1988) la decisione del Tar del Lazio lasciando sostanzialmente integro il contenuto della circolare del ministro. la relazione del ministro della pubblica istruzione alle Commissioni parlamentari dopo il primo anno di applicazione delle normative concordatarie dette origine a una risoluzione che determinò l' invio di un « appunto » al governo italiano da parte del Consiglio degli affari pubblici della Chiesa. di qui l' intervento del presidente del Consiglio Goria e il dibattito sia alla Camera che al Senato nell' ottobre 1987. le dichiarazioni conclusive dell' onorevole Goria furono approvate dal Parlamento e costituirono pertanto documento orientativo per il Governo nella predisposizione conseguente degli atti esecutivi. dalle dichiarazioni scaturiva l' impegno ad aprire trattative con la conferenza episcopale italiana su due specifici problemi: l' insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e la partecipazione degli insegnanti di religione all' attività valutativa del consiglio di classe . di queste trattative, ormai avviate verso la fase conclusiva, il Governo riferirà al Parlamento. per quanto riguarda la libertà di scelta se avvalersi o non avvalersi dell' insegnamento della religione cattolica, che costituisce l' innovazione concordataria rispetto al sistema precedente di obbligo ed esonero. il presidente Goria ebbe ad affermare che tale insegnamento, del quale è facoltativo avvalersi per gli studenti, deve essere assicurato dallo Stato in ogni scuola pubblica non universitaria, trattandosi in sostanza di un insegnamento che, nei confronti di coloro che all' atto dell' iscrizione esercitano la facoltà di avvalersene, entra anch' esso a far parte degli obblighi scolastici. il presidente del Consiglio affermò inoltre che sarebbe stato discriminatorio per quanti non si fossero avvalsi dell' insegnamento della religione cattolica non prevedere alcun tipo di prestazione o servizio scolastico di formazione anche individuale in alternativa a detto insegnamento. al fine quindi di evitare ogni discriminazione è necessario che la Repubblica, concludeva l' onorevole Goria, assicuri autonomamente che coloro i quali ritengono di non avvalersi dell' insegnamento religioso possano « avere altra forma di prestazione, ovvero altro momento formativo, anche individuale, coerente con il quadro delle finalità della scuola e da questa organizzata nell' ambito dell' orario scolastico, in modo tra l' altro da evitare qualsiasi artificiale disimpegno » . prevedeva così possibilità assai ampie per gli studenti non avvalentisi, perché prefigurava anche lo svolgimento di studi o attività individuali. con riferimento poi alla collocazione oraria dell' insegnamento della religione cattolica nel quadro delle lezioni, il presidente Goria affermò che tale collocazione è giustificata, trattandosi non solo di un insegnamento che la Repubblica deve assicurare, ma anche di un insegnamento che, « per chi se ne avvale, concorre con gli altri insegnamenti alle finalità della scuola » . in conformità a queste dichiarazioni, confortate dal voto del Parlamento, il ministro della pubblica istruzione ha impartito disposizioni sullo svolgimento delle attività alternative. in questo quadro è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale numero 203 dell' aprile scorso che, nell' affermare la legittimità dell' articolo 9 della disciplina di revisione del Concordato, si colloca oggettivamente in una linea di continuità con le decisioni assunte dal Parlamento. la Corte ha infatti individuato nella nuova disciplina « quattro dati significativi: il riconoscimento del valore della cultura religiosa; la considerazione dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico italiano; la continuità dell' impegno dello Stato di assicurare, come precedentemente all' accordo, l' insegnamento della religione nelle scuole non universitarie; l' inserimento di tale insegnamento nel quadro delle finalità della scuola » . la Corte ha poi precisato che tale insegnamento « sarà impartito (...) nel quadro delle finalità della scuola, vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche » . l' insegnamento della religione cattolica è stato così considerato sullo stesso piano ed in un quadro unitario con le altre discipline scolastiche. un problema di compatibilità tra discipline può infatti porsi soltanto se si colloca nell' ambito del medesimo quadro orario. la scelta di non avvalersi dell' insegnamento religioso non pone infatti i non avvalentisi al di fuori dell' organizzazione scolastica, né fa venir meno l' opportunità, da parte della scuola, di approntare una serie aperta di possibilità educative rimesse a libera scelta. avendo specifica attenzione all' intervento della Corte, va innanzi tutto sottolineato che la numero 203 dell' aprile 1989 è una sentenza di rigetto, che espressamente afferma la conformità al dettato costituzionale dell' articolo 9, punto secondo, dell' accordo di revisione del Concordato e dell' articolo 5, lettera b), numero 2, del protocollo addizionale. è questo un fatto di grande rilievo, giacché tale pronuncia sancisce espressamente la conformità ai valori costituzionali delle scelte a suo tempo operate, intorno alle quali si registrò un ampio consenso parlamentare. la sentenza assume particolare significato quando definisce la portata e il contenuto del principio di laicità che caratterizza il nostro Stato. mi pare utile rileggerla per il suo alto valore culturale: « La Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico , fare impartire l' insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui si iscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile ; b) l' acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano » . « il genus (valore della cultura religiosa) » — continua la Corte — « e la species (principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano ) concorrono a descrivere l' attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini » . per questi motivi la Corte aggiunge: « l' insegnamento della religione cattolica sarà impartito, dice l' articolo 9, « nel quadro delle finalità della scuola » , vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche » . ma proprio la laicità dello Stato suggerisce la previsione, formulata nell' accordo del 1985, di « garantire » a ciascuno « il diritto di scegliere se avvalersi o non di questo insegnamento » . continua ancora la Corte: « torna qui la logica strumentale propria dello Stato-comunità che accoglie e garantisce l' autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta (...) » ; ed afferma che: « siffatta figura di diritto soggettivo non ha precedenti in materia » . una laicità dello Stato, dunque, che anziché relegare nel privato la libertà religiosa, o risolversi nel principio di « indifferenza » dello Stato dinanzi alle religioni costituisce — così si esprime la Corte — « garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, proprio perché siamo in regime di pluralismo confessionale e culturale » . il principio di laicità, secondo la linea interpretativa della Corte, impone la necessità di un collegamento tra le forme di organizzazione delle istituzioni e i valori espressi dalla società civile , allo scopo di assicurare che le prime, nel rispetto dei principi di fondo propri della Carta Costituzionale , siano permeate ed informate dai secondi. nella logica di un accordo tra le forme espressive della società e le istituzioni, si colloca anche il concreto assetto organizzativo scolastico dell' insegnamento della religione cattolica. sicché, per paradossale che possa apparire, mettere in atto con gradualità ed in una linea mirata il proposito di giungere a considerare « aggiuntivo » l' insegnamento della religione cattolica, indebolisce molto l' apertura dello Stato alla società. la sentenza della Corte costituzionale va dunque letta nella sua unitarietà, evitando di estrapolarne frammenti che, sottratti al loro contesto, finirebbero con l' assumere significati diversi e di sostegno per letture « additive » che vanno al di là del contenuto della sentenza stessa. il dibattito di questi giorni ha fatto riemergere posizioni sostanzialmente anticoncordatarie. di questo si tratta quando si intendono utilizzare le fasi attuative dell' accordo quadro per limitare gli impegni sottoscritti, al cui rispetto siamo tenuti per linearità e sotto il profilo del diritto internazionale . anche per questo, vedo con qualche preoccupazione il riaffiorare di contrapposizioni superate nella realtà del paese e nell' esperienza delle comunità scolastiche. vorrei rivolgere un invito alle forze politiche , che hanno accettato le linee generali di politica ecclesiastica , a trovare analoga composta soluzione agli specifici problemi segnalati nell' ambito dell' organizzazione scolastica e dei suoi ordinamenti. in una prospettiva rispettosa degli impegni pattizi e delle garanzie di libertà, l' attuazione dell' accordo di revisione del Concordato può stimolare innovazioni legislative ed organizzative, anche sulla base di leggi statali che aggiornino il contesto normativo unilaterale esistente in diversi settori, e può aprire la strada verso una legislazione che attui ed arricchisca il nostro modello pluralistico-costituzionale, come pure gli spazi di libertà, di scelte personali, di valorizzazioni delle responsabilità che ciascuno assume. del resto, proprio a partire dai problemi scolastici ed in occasione dell' attuazione del Concordato, la legge del 18 giugno 1986, numero 281, ha innovato e posto le premesse per ulteriori cambiamenti nell' ordinamento della scuola e nella capacità degli studenti, rispetto alle scelte scolastiche. con tale legge si è infatti previsto che gli studenti della scuola secondaria superiore esercitino direttamente il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell' insegnamento della religione cattolica. essi hanno anche il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso, in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni, nel contesto complessivo delle scelte didattiche. difatti le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente. insegnamenti opzionali ed attività culturali e formative, oggetto di autonoma ed unilaterale determinazione da parte dello Stato, sono specificamente prefigurati all' interno dell' ordinamento scolastico; essi vanno precisati ed arricchiti anche con le iniziative legislative che si dovessero rendere opportune per accrescere — e non per ridurre — l' area della libertà e l' autonoma e responsabile scelta di ciascuno nell' ambito del proprio curriculum educativo e formativo, con un diretto esercizio di potere ed assunzione di responsabilità da parte degli studenti e delle famiglie. appare allora opportuno non insterilire un dibattito, che presenta ampio contenuto culturale nella complessiva problematica scolastica, restringendolo ad una angusta e polemica contrapposizione, in definitiva ancorata a vecchi schemi ideologici. occorre invece trovare in termini innovativi, nell' ambito dell' intero sistema scolastico ...... un' adeguata e definitiva soluzione ai problemi. in questi giorni, trattando la materia della scuola elementare , la Camera dei Deputati ha approvato un testo che prevede eterogeneità di insegnamenti in ambiti assai diversi. il tema potrebbe essere approfondito anche quando si parla di autonomia scolastica. Governo e Parlamento hanno una meta importante di collegamento e di integrazione tra scuola e società. diversi anni fa iniziammo tale cammino con gli organi collegiali; oggi è il caso di andare avanti. la prospettiva è dunque quella di ricercare un assetto complessivo ed equilibrato che raccordi le soluzioni per questo specifico problema al contesto scolastico, educativo e culturale. ma consentitemi prima di fare una considerazione che ritengo sia comune a tutti noi. siamo tutti preoccupati per alcuni fenomeni di deterioramento sociale: la violenza, la diffusa criminalità, il nonsenso della vita che spesso induce i giovani alla droga, il prevalere degli egoismi personali o corporativi sulla solidarietà, l' esistenza di fasce di emarginazione troppo spesso abbandonate a se stesse . penso che, pur nel rispetto delle nostre diversità, dovremmo adoperarci affinché quella dimensione morale di cui lamentiamo la carenza cresca nella coscienza delle persone (dei giovani e dei ragazzi in particolare), poiché questa è la condizione essenziale per permearne la società e le istituzioni. dividerci su un' ora in più o in meno di permanenza nei locali scolastici di ragazzi che sono liberi di scegliere quali impegni assumere, ma che comunque la famiglia ha affidato alla scuola, mi sembra assai riduttivo del nostro ruolo e delle nostre responsabilità di fronte al paese. il Parlamento — mi auguro con spirito di collaborazione — dovrà espressamente pronunciarsi sulla concreta definizione delle scelte articolate ed organiche che raccolgano la complessiva portata dei problemi. ce lo impone la necessità di dar vita ad una specifica normativa. siamo consapevoli che le soluzioni dovranno essere pienamente conformi al nuovo Concordato, un accordo che ha superato la logica che legittimava il regime di obbligo-esenzione per garantire la realizzazione dei diritti di tutti, senza discriminazione: di chi scelga di avvalersi dell' insegnamento della religione come di chi scelga di non avvalersene. a questa responsabilità istituzionale il Governo non farà mancare la sua iniziativa ed il suo apporto.