Marco PANNELLA - Deputato Opposizione
VII Legislatura - Assemblea n. 271 - seduta del 21-04-1978
Misure del governo per l'ordine pubblico
1978 - Governo VI De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 432
  • Attività legislativa

signor presidente , vorrei svolgere un richiamo agli articoli 123, secondo comma, 120, quinto comma e 37 del regolamento. noi siamo consapevoli che, in termini strettamente regolamentari, i ministri coinvolti in questa discussione e, come cercherò di esporre, obbligati a partecipare in quanto ministri siano i ministri proponenti il disegno di legge di bilancio. non riteniamo però che si tratti di mera prassi di cortesia, ma che sia doverosa la presenza in Parlamento anche dei ministri preposti ai vari dicasteri di cui si discutono i singoli stati di previsione. a questo punto, signor presidente , devo farle presente che l' articolo 123 del regolamento, al secondo comma, dice: « la discussione sulle linee generali del bilancio e del consuntivo in Assemblea concerne la impostazione globale della politica economica e finanziaria nonché lo stato di attuazione e l' ulteriore corso del programma economico nazionale » . dunque, ciò rientra nelle competenze dei due ministri evocati. il comma quinto dell' articolo 120, signor presidente , prescrive che a nelle sedute delle Commissioni riservate all' esame dei singoli stati di previsione e dei conti consuntivi, partecipino i ministri competenti per materia » . signor presidente , quello che il nostro regolamento precisa per quel che riguarda la sede di commissione, mi pare, a fortiori , in modo indubitabile, debba valere anche per l' Assemblea. non esiste del resto — mi sento tranquillamente di affermarlo, anche dinanzi ad un contributo sempre pregevole degli uffici che abbonda, normalmente, di evocazioni, di precedenti: non di prassi, ma anche di questa, non di consuetudini, ma poco ci mancherebbe — , credo, un solo precedente che possa essere richiamato di accettazione da parte dell' Assemblea della manifesta assenza del ministro proprio per quel che riguarda, appunto, quanto stabilito dal quinto comma dell' articolo 120, come diritto dovere , come obbligo del ministro, non del Governo, di essere presente in Commissione per quel che riguarda la materia che stiamo discutendo. quindi, non riprendiamo il discorso sulla funzione, sulla fisionomia del sottosegretario di Stato ; ricordo in questo scorcio di legislatura di aver udito presidenti di turno dell' Assemblea dolersi e sospendere anche la seduta in attesa che il ministro arrivasse. non importa ora stabilire chi materialmente presiedesse la seduta in quelle occasioni; mi pare che su questo accetteremmo, oltre alla anomala assenza, a mio avviso, — dico anomala sul piano dell' opportunità politica, dell' opportunità costituzionale — dei ministri competenti in merito agli argomenti che stiamo discutendo, il fatto che i ministri, che sono obbligati (nell' articolo 37 del regolamento si dice che essi hanno, « se richiesti » , l' « obbligo » di assistere alle sedute) per regolamento ad andare in Commissione, nella stessa materia, sullo stesso tema e con le stesse norme dell' articolo 85, si trovano, invece, ad essere assenti. il dato anche interlocutorio, dibattimentale ne risente. mi pare un diritto soggettivo del singolo parlamentare, in questo caso, mentre interviene su questa materia, quello di avere l' ascolto e la presenza del Governo attraverso il ministro. altrimenti, signor presidente , mi sembrerebbe che il quinto comma dell' articolo 120 del regolamento, che prescrive su questa materia la presenza obbligata dei ministri competenti in Commissione, non avrebbe più senso se addirittura invece questo non fosse a fortiori necessario per l' Assemblea; in caso contrario, i sottosegretari di Stato basterebbero, a maggior ragione, in Commissione. chiedo quindi, signor presidente , in base al regolamento ed anche ad altre considerazioni, che, fino a quando i ministri non giungano, il nostro dibattito venga sospeso, proprio in omaggio a questa esigenza che ho indicato ed augurandomi che non vi siano precedenti formali acquisiti nella direzione contraria.