Emma BONINO - Deputato Opposizione
VII Legislatura - Assemblea n. 266 - seduta del 13-04-1978
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
1978 - Governo IV Andreotti - Legislatura n. 7 - Seduta n. 266
  • Attività legislativa

l' emendamento 5. 44, sostitutivo dell' intero articolo 5, viene da noi visto come un emendamento subordinato al nostro emendamento 5. 12, soppressivo dell' intero articolo 5. poiché il nostro emendamento non è stato accolto, intendiamo appoggiare l' emendamento del collega Pinto, perché ci sembra che la sua formulazione sia più chiara e semplice di quella del testo proposto dalla Commissione, riguardo soprattutto a due aspetti. l' emendamento 5. 44, infatti, accoglie alcune delle nostre proposte. in primo luogo, elimina l' obbligo di soprassedere per sette giorni, sul quale abbiamo ampiamente illustrato la nostra posizione; inoltre, elimina la figura del padre del concepito. noi siamo d' accordo su questo perché riteniamo che, quando esiste un rapporto buono, il padre del concepito è comunque presente e viene interpellato dalla stessa donna. ci sembra, invece, che quello che la Commissione ha affermato, cioè che il padre sarà ricercato solo se la donna decide di abortire, sia un rito prescrittivo, come se, quando la donna decide di proseguire la gravidanza, il padre non dovesse essere ricercato. se il problema era quello di responsabilizzare chi fugge, come mi pare di aver sentito dire da diverse parti, mi pare strano che il padre venga cercato dal consultorio solo quando la donna va a chiedere di abortire. mi sembra abbastanza grave il fatto che, se la donna vuole proseguire la gravidanza, non si preveda la ricerca del padre, che avviene solo, ripeto, se la donna vuole abortire. nella ricerca di chi fugge, dunque, forse la richiesta di aborto ci aiuterà. per questi motivi, e tenuto conto delle ambiguità di fondo contenute nel testo proposto dalla Commissione, ci pare che l' emendamento Pinto, sia da approvare, pur se contiene elementi che ci lasciano perplessi, come la citazione del « consultorio o la struttura socio-sanitaria » , mentre noi preferiamo la dizione, più puntuale, « il medico del consultorio o il medico della struttura socio-sanitaria » , non potendosi prevedere che per « consultorio » si debba intendere, ad esempio, il portiere notturno, ed essendo necessario quindi sapere a chi la donna si rivolge, al Consiglio d'amministrazione o non si sa bene a chi, per cui preferiamo, anche seguendo la logica di questa legge, una dizione più chiara. l' articolo continua cosi: « il medico di fiducia, ascoltata la donna... » . i termini « ascoltata la donna » ci sembrerebbero un po' superflui, perché in realtà si spera che questa « poverella » venga almeno ascoltata, anche perché ha l' obbligo, a norma dell' articolo 4 che è già stato votato, di esporre i motivi per cui chiede l' interruzione. pertanto, questo diritto di esposizione più o meno falsata dovrebbe essere dato per scontato. non siamo d' accordo sul punto che è qui stabilito e cioè che il consultorio o la struttura socio-sanitaria esprimono una valutazione sull' urgenza dell' intervento, perché riteniamo — e comunque si può presentare un apposito subemendamento — che l' intervento abortivo abbia sempre un carattere di urgenza, non fosse altro che per i motivi di angoscia psicologica o altro che esso crea nella donna incinta. per quanto riguarda l' urgenza può essere un' urgenza medica, e allora rientriamo nello stato di necessità e non è questo il problema, può essere un' urgenza di tipo psicologico, che in realtà è sempre presente in una donna che chiede di abortire. noi riteniamo che comunque lo intervento abortivo abbia un carattere di urgenza implicito nella richiesta stessa. a nostro avviso, rimane poi una valutazione sostanzialmente positiva, perché ci pare che questo emendamento sostitutivo dell' intero articolo 5 abbia una dizione più chiara, più semplice per le lettrici ed i lettori, se noi vogliamo che questa legge non rimanga chiusa all' interno del Parlamento; nell' ottica in cui la legge serve per gli utenti o le utenti, per gli operatori del diritto e comunque di chi ne beneficia, mi sembra che anche il linguaggio usato sia più chiaro, più semplice ed in realtà più consono al tipo di destinatari che ne dovranno fare uso. per questi motivi ci sentiamo di appoggiare questo emendamento.