Emma BONINO - Deputato Opposizione
VII Legislatura - Assemblea n. 266 - seduta del 13-04-1978
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
1978 - Governo IV Andreotti - Legislatura n. 7 - Seduta n. 266
  • Attività legislativa

le dichiarazioni di voto sul secondo comma rischiano di essere ripetitive poiché, in realtà, è ripetitivo il secondo comma rispetto al primo di questo stesso articolo. quello che è scritto nel primo comma viene ripetuto nel secondo dove vi è solo aggiunta una trafila. in esso, cioè, si dice che la donna, invece di andare direttamente al consultorio, si rivolge al medico di fiducia; quest' ultimo poi compie gli accertamenti sanitari che ritiene necessari, « nel rispetto della dignità e della libertà della donna » . questa è una polemica che abbiamo già fatto prima poiché pare che solo gli interventi relativi all' aborto richiedano « rispetto e dignità » ; gli altri pare che possano anche essere non rispettosi e indegni. ma, soprattutto, è grave aggiungere questa seconda trafila, cioè se la donna va prima dal medico di fiducia e per sventura le viene in mente di chiedere l' aborto per motivi di ordine economico, sociale e familiare, questo medico la manderà al consultorio. ora, o la donna è andata dal medico perché il consultorio non c' è (per cui è inutile che il medico ce la rimandi), o, se va dal medico di fiducia e dice che abortisce per motivi economici, sociali e familiari o che riguardano la salute della donna, il medico la informa « sugli interventi di carattere sociale cui può far ricorso, nonché sui consultori e sulle strutture socio-sanitarie » . nel comma successivo, quando si dice che la donna « viene invitata a soprassedere sette giorni » , viene espressamente detto che viene invitata a soprassedere anche per compiere gli adempimenti previsti nei primi due commi. quindi, o a questa donna che va dal medico di fiducia non viene in mente di accennare a difficoltà economiche o sociali, oppure il medico, mentre la invita a soprassedere, la invia ad un' altra struttura. in questo articolo che contiene tutto e il contrario di tutto in disposizioni che sono ripetitive per forza (perché siccome si fa fare alla donna la stessa trafila per due volte, evidentemente è una ripetizione) se la donna va dal medico di fiducia, per esempio, perché il consultorio non c' è, mi sembra incredibile il fatto di rinviarla al consultorio inesistente. oppure bisognerà preparare un prontuario per la donna in cui si dica chiaramente che quando si rivolte al medico di fiducia di certe cause che la spingono all' aborto è pregata proprio di non fare menzione perché altrimenti le tocca andare alla ricerca di un consultorio, ovunque esso si trovi. in realtà non mi pare che si debbano imporre queste cose, o comunque ripeterle, perché la legge deve essere un intervento di rito positivo, non di inviti vaghi, perché la legge stabilisce degli obblighi e delle pene per chi non li rispetta e quindi non ci pare che queste proposizioni di principio possano trovare spazio in una legge. per questo raccomandiamo la soppressione del secondo comma.