Emma BONINO - Deputato Opposizione
VII Legislatura - Assemblea n. 266 - seduta del 13-04-1978
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
1978 - Governo IV Andreotti - Legislatura n. 7 - Seduta n. 266
  • Attività legislativa

con questo emendamento interamente sostitutivo dell' articolo 8 intendiamo porre sullo stesso piano gli istituti e gli enti che nel primo e nel secondo comma del testo originario ricevevano invece un trattamento differenziato. tale riscrittura dell' articolo è determinata dalle considerazioni generali che i nostri colleghi hanno illustrato sull' articolo 8. con le strutture esistenti e con la carenza e le difficoltà derivanti dalla deficienza delle strutture stesse, questi trattamenti differenziati, a nostro avviso, non possono essere consentiti, a pena di vanificare del tutto questa che è la vostra legge. un' unica eccezione è prevista, ed è quella che l' ospedale, l' istituto o l' ente non disponga di un reparto ostetrico-ginecologico. ma c' è anche un altro elemento di correzione o, se consentite, di impostazione diversa, nella diversa scrittura di questo articolo proposta attraverso il nostro emendamento: perché, mentre lì ci si preoccupa di dire che l' intervento deve essere effettuato dall' ostetrico-ginecologo (c' è questo obbligo, questo dovere dell' intervento medico), poi invece l' articolo cui si rivolge il nostro emendamento non fa nessun riferimento al dovere della struttura sanitaria di assicurare l' aborto: non vale, a nostro avviso, obiettare che questo obbligo è trattato in un altro articolo della stessa legge: non è questo che intendiamo constatare; con questo riferimento molto semplice al dovere della struttura sanitaria, intendiamo qui affermare una diversa impostazione dei contenuti normativi di questo articolo. intendiamo cioè capovolgere la logica di questo articolo che è ispirata all' esigenza del trattamento differenziato, alla possibilità da parte della struttura sanitaria di sfuggire all' obbligo di occuparsi di aborto; la logica, quindi, della limitazione delle già scarse risorse delle nostre strutture sanitarie in caso di aborto; la logica della esenzione della struttura sanitaria, la logica del passare attraverso le maglie molto ambigue della normativa. abbiamo riscritto questo articolo e lo abbiamo rifatto in modo più semplice, in modo — riteniamo — meno ambiguo perché vogliamo restringere queste maglie ed assicurarci già in questa sede che il massimo e non il minimo della struttura sanitaria italiana sia disponibile agli interventi abortivi e praticabile per gli interventi stessi. c' è una parte di questo articolo che ci preoccupa molto, forse non tanto per le strutture, di cui in realtà non tiene conto, ma per il principio che propone. mi riferisco al fatto che si sostiene, che gli interventi abortivi debbano essere praticati da ospedali — diciamo così — particolari. la legge recita testualmente: « ... gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all' articolo 1, penultimo comma della legge..., e le istituzioni di cui alla legge..., sono inclusi su richiesta fra le sedi in cui... sono praticati gli interventi... » . « su richiesta » potrebbe riferirsi, ad esempio, al Consiglio d'amministrazione , per, in realtà, si prefigura una sorta di obiezione di coscienza dell' ente ospedaliero, che come obiettore di coscienza è particolarmente buffo. il gruppo radicale è particolarmente legato al principio dell' obiezione di coscienza perché ritiene che esso costituisca un' azione di maggiore responsabilizzazione del singolo che si rifiuta di obbedire ad una legge che ritiene ingiusta, per cui all' obiezione di coscienza — e questo « su richiesta » in realtà non significa altro che l' obiezione di coscienza del singolo — siamo particolarmente attenti e abbiamo difeso questo principio anche all' interno di una legge come quella che stiamo discutendo, che non ci piace e che non voteremo. abbiamo difeso questo principio, ad esempio, anche davanti al movimento femminista — che costituisce senza dubbio una controparte per noi estremamente interessante — che all' obiezione di coscienza era contrario, specie se questa riguardava l' aborto. contro questa presa di posizione noi abbiamo difeso l' impostazione esatta dell' obiezione di coscienza del singolo, ma quando, come qui, si arriva a parlare di obiezioni di coscienza dell' ente ospedaliero e quindi, in effetti, del Consiglio d'amministrazione dello stesso senza negare la possibilità ad ogni membro del Consiglio d'amministrazione di avere le proprie idee — mi sembra che sia un fatto inammissibile. si tratta di una questione di principio che, a nostro avviso, è molto importante: lo Stato italiano vara una legge all' interno della quale è detto espressamente che alcuni enti ospedalieri, che per altro lo Stato finanzia, possono fare a meno di tener conto che su certi argomenti si sia legiferato, possono far finta di pensare che una legge sull' aborto, peraltro brutta, questo nostro Parlamento non l' abbia mai votata. continueremo a sostenere, anche se ci rendiamo conto dei limiti insiti in questa tesi, l' obiezione di coscienza del singolo. ma questa accettazione incredibile della obiezione di coscienza collettiva e delegata, per altro (il Consiglio d'amministrazione dell' ospedale viene, infatti, delegato a prendere decisioni per tutto il personale), ci trova assolutamente contrari. per questo proponiamo l' emendamento in questione cui segue tutta una serie di subemendamenti, nel caso in cui esso (ed è caso assai probabile) non sia accettato. il nostro sforzo di riscriverlo completamente ha voluto solo significare il tentativo di rendere la dicitura più organica di quella di cui al testo della Commissione.