Emma BONINO - Deputato Opposizione
VII Legislatura - Assemblea n. 266 - seduta del 13-04-1978
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
1978 - Governo IV Andreotti - Legislatura n. 7 - Seduta n. 266
  • Attività legislativa

l' emendamento Pannella 5. 34 è da considerarsi subordinato all' emendamento 5. 33, quindi da porsi in votazione solo qualora l' emendamento 5. 33 venga respinto. il testo della legge dice che « in ogni caso, trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi... presso una delle sedi autorizzate » . in realtà, poiché la legge prevede che gli interventi abortivi si possano fare legalmente solo negli ospedali e nelle cliniche private nonché nei poliambulatori dopo l' approvazione di una sempre più fantomatica riforma sanitaria , è evidente che tutte le sedi che sono previste dalla legge sono autorizzate. in realtà, bisognerà vedere... quindi, a nostro avviso, non è sufficiente dire « autorizzate » . a che cosa? e uno di quegli interventi, diciamo formali, che piacciono tanto al mio collega Mellini; ma per me ha anche un altro valore. stiamo discutendo una legge che, in 22 articoli, neanche una volta ha il coraggio di usare la parola aborto. su questo provvedimento mi sono già attardata anche a proposito della contraccezione, definita come « i mezzi idonei a perseguire i fini liberamente scelti per la procreazione responsabile » , così come l' aborto, in questa vostra proposta di legge , è chiamato « interruzione volontaria della gravidanza » . allora, se voi dite che la donna si reca presso una delle sedi autorizzate, bisogna dire: presso una delle sedi « autorizzate alla pratica dell' aborto » , perché si suppone che un ospedale o una clinica privata siano comunque autorizzati. abbiamo letto soltanto recentemente, sui giornali, di una clinica romana non autorizzata affatto, ma che in realtà non solo aveva dei sussidi, ma sopravviveva. quindi, le sedi che voi prevedete hanno l' autorizzazione tout court per esercitare le attività di tipo sanitario prima ancora di essere impiantate. ma in questo caso noi parliamo di una autorizzazione speciale, cioè dell' autorizzazione alla pratica dell' aborto. e ciò è tanto più importante perché poi, nell' articolo successivo, vi è quella famosa cosa, a nostro avviso incredibile: l' obiezione di coscienza dell' ente ospedaliero in toto, perché alcuni ospedali speciali sono esentati dall' applicare questa legge quando, suppongo, il Consiglio d'amministrazione sollevi l' obiezione di coscienza . noi siamo stati dei teorici della obiezione di coscienza , ed in realtà ci crediamo profondamente. ma l' obiezione di coscienza è un dato individuale, che compete quindi alla coscienza di ognuno, e non al Consiglio d'amministrazione , che decide per tutti. quindi, in realtà, le sedi autorizzate potrebbero essere di più, ma c' è un tipo di autoesclusione. allora, proprio per ribadire come secondo la vostra proposta di legge siano autorizzati solo gli ospedali, alcuni di essi e le cliniche private (che si spera siano autorizzate in generale a fare interventi di tipo sanitario), la donna non si può rivolgere a tutte. per esempio, la clinica privata che espone fuori il cartello con l' avvertenza che è esaurito già il 25 per cento , non è una sede autorizzata secondo il vostro provvedimento. le cliniche private possono fare interventi solo nella misura del 25 per cento degli interventi totali effettuati l' anno precedente (parto, eccetera), per cui, se una clinica, che in teoria è autorizzata ad esercitare la professione medica, ha esaurito però il 25 per cento e mette fuori il cartello con l' avvertenza che, appunto, è esaurita la quota prevista per legge, evidentemente non è più autorizzata alla pratica dell' aborto. quindi, non si tratta di un' autorizzazione generale; abbiamo scoperto le cliniche che fanno interventi e non sono autorizzate, questo è anche vero, ma si tratta di prevedere in questo caso quali siano i posti reali in cui si può abortire. anzi, siccome la previsione del 25 per cento non era abbastanza chiara, si è anche fatto un conto dei giorni delle degenze: e proporremo anche su questo degli emendamenti perché, in realtà, gli interventi abortivi effettuati nelle prime settimane non richiedono ricovero, quindi il calcolo dei giorni di ricovero e di degenza è un po' difficile. mi sembra, pertanto, che vi siano delle incongruenze e che, forse, con la semplice aggiunta della dizione: « autorizzate alla pratica dell' aborto » , questa parte diventi un po' più chiara, perché è vero che una serie di cliniche private addette semplicemente ad un' altra funzione (cioè molte di queste cliniche) non saranno autorizzate, quindi in realtà la donna si presenta... e su questo forse bisognerebbe presentare un ordine del giorno di istruzione al Governo affinché, per ogni regione, predisponga gli elenchi delle sedi autorizzate, per esempio, ma ci impegneremo anche su questo punto: cioè che gli elenchi delle sedi autorizzate siano pubblici, e quando le cliniche hanno raggiunto il loro quoziente venga detto che è inutile rivolgersi alla clinica di Spallone, per esempio, perché è già completa (a Spallone non bisognerebbe rivolgersi per altri motivi, mi sembra di aver capito dalla cronaca di questi giorni). ma, comunque, che siano pubbliche le cliniche che hanno esaurito il loro quoziente, perché altrimenti si crea una situazione in cui la quota, certo, è esaurita, però siccome ho imparato che tutto si compra — e me lo avete insegnato fino in fondo — io so che, se mi presenterò presso una clinica e mi sentirò dire: no, lei è il 26 per cento , dovrò sborsare il 26 per cento in denaro. allora, questo è un emendamento solo formale, è un emendamento che rende semplicemente più preciso quello che questa proposta di legge intende per sede autorizzata.