Emma BONINO - Deputato Opposizione
VII Legislatura - Assemblea n. 266 - seduta del 13-04-1978
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
1978 - Governo IV Andreotti - Legislatura n. 7 - Seduta n. 266
  • Attività legislativa

molte delle considerazioni che sono state espresse rispetto a questo emendamento, sia dalla collega Magnani Noya che dal collega Magri, non sul piano politico generale, ma specificatamente su questo emendamento, mi trovano sostanzialmente d' accordo. mi sembra che questo emendamento sia grave per due ordini di ragioni. il primo è che, nella formulazione prevista originariamente dalla legge, la donna era un soggetto attivo rispetto alla richiesta di consultare il padre del concepito, tanto è vero che si diceva « quando è opportuno e da lei richiesto » . in questa nuova formulazione, invece, vi è una posizione di soggetto passivo per la donna che potrà solo opporsi, con tutte le sue forze, ad una procedura e ad una prassi che diventerà certamente comune ed abituale nei consultori. prima si colloquiava con la donna e se da questo colloquio veniva fuori che era opportuno e da lei richiesto, si colloquiava anche con il marito. qui, invece, si prevede che comunque, appena la donna si presenta in consultorio, le viene chiesto dove sia finito il padre del concepito. questa diventerà una norma per tutte le donne, anche per quelle che non hanno una situazione — diciamo — legalizzata. queste donne esistono nel nostro paese e sono cittadine al pari di quelle felicemente o no sposate. forse questo è un discorso che mi tocca da vicino, ma ribadisco che anche una donna non sposata è cittadina di pieno diritto e questa sarà una ulteriore norma di carattere dissuasivo nei confronti di quelle donne che si trovano in una situazione di tipo non regolamentare. ritengo questo aspetto importante perché per una coppia regolare, che non sia in via di separazione, in cui il rapporto sia buono o più o meno decente, non ci siano problemi e magari si va già in due, cioè con il padre del concepito. ma, facciamo il caso della donna che sia in attesa di una causa di separazione, e che sia incinta a seguito di un rapporto con un' altra persona. vi rendete conto di che cosa significa questa norma rispetto a questa donna? significa che non andrà al consultorio perché la sua situazione sarà estremamente difficile. magari ha già altri figli. si troverà in una situazione estremamente imbarazzante, per cui poi al consultorio non ci andrà, nel senso che se conosce una possibilità di aborto clandestino a trecentomila lire, lo farà; se non ha i soldi, andrà dalla « mammana » . poi qui c' è il problema delle ragazze madri , della maternità che va tutelata. ma la maternità non si tutela ponendo l' obbligo del padre del concepito. la maternità si tutela con altri strumenti, per esempio, con la non pubblicizzazione totale di questo tipo di situazione. questa norma pone dei problemi — ripeto — solo alle donne che non hanno una condizione regolamentare o regolare. non solo, ma pone un problema di principio estremamente profondo e grave. non capisco perché la donna non sia lei responsabile di decidere se interpellare o meno il padre del concepito. con questa norma il consultorio deve chiederlo comunque, il che significa che proprio la ragazza madre , quella che non ha una situazione regolare, quella sposata con una causa di separazione in corso , quelle donne che dovrebbero essere più tutelate, saranno proprio quelle che a questo consultorio e a questo medico di fiducia non ci andranno più, proprio perché non appena si presenteranno avranno l' obbligo di dire chi è il padre del concepito o di farsi accompagnare dallo stesso, oppure di usare, rispetto a tutta una serie di pressioni e di inviti che le verranno fatti, una forza enorme per respingerli. l' unico diritto che è rimasto alla donna, rispetto all' autodeterminazione, ed alle altre cose, è quello di opporsi, purché riesca appunto a trovare anche la faccia tosta per dire alcune cose, o per non dirle, sostanzialmente, purché abbia la forza di opporsi a questa prassi normale. noi non abbiamo mai chiesto leggi di tutela; chiediamo semplicemente leggi di diritto e che riconoscano i nostri diritti. si viene a creare una discriminazione reale tra chi ha una situazione regolare e chi non l' ha, ma è altrettanto cittadino di questa Repubblica e risponde altrettanto agli articoli della Costituzione: credo che questo tipo di emendamento non sia assolutamente accettabile. noi abbiamo sempre sostenuto che in questa legge l' autodeterminazione della donna non c' era: forse pensavamo di essere Cassandre di malaugurio, ma a questo punto non ci sono veramente più dubbi o alibi per nessuno, non c' è. più neppure la determinazione, non l' autodeterminazione, non esiste più neanche quell' altra. per questo motivo ritengo che tale emendamento sia estremamente grave, anche se a mio avviso non stravolge il principio ispiratore della legge, che era già stravolto da un bel po', ma è sicuramente una norma che, secondo me, è di una gravità estremamente profonda; è una norma che pone, in realtà, il consultorio nella necessità di seguire un' altra procedura ancora, che finora non era stata stabilita. in realtà si dà al consultorio un obbligo in più, quello di fare la domanda inquisitoria appena uno apre la porta: dov' è il padre del concepito? e estremamente importante: rispetto a tutti i compiti che abbiamo voluto dare al consultorio, gli si dà una altra norma, che non tutela il valore sociale della maternità perché, torno a ripetere, non è rendendo difficili, burocratiche le strade dell' aborto che si tutela la maternità: è con ben altri. provvedimenti.