Emma BONINO - Deputato Opposizione
VII Legislatura - Assemblea n. 266 - seduta del 13-04-1978
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
1978 - Governo IV Andreotti - Legislatura n. 7 - Seduta n. 266
  • Attività legislativa

noi abbiamo voluto presentare questo emendamento e credo che sia questo il momento di precisare alcune accuse che sono state rivolte non in particolare al nostro gruppo, ma in generale a tutti gli estensori di questa legge: « voi tutti — si è detto — , chi direttamente e chi meno, introducete con questo articolo 6 l' aborto eugenetico » . proprio per togliere qualsiasi dubbio a chi fosse mai venuta in mente una contestazione di questo tipo, che però non è la nostra, né ci siamo mai permessi di farla, noi abbiamo cercato di specificare meglio i punti della casistica relativa alla donna che tende a chiedere l' aborto dopo i novanta giorni e cioè chiediamo che la lettera b) venga formulata in modo diverso, con l' aggiunta di una lettera c) ed un' altra che però si riferisce a procedure diverse. la lettera b) del testo dice: « quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro » — i quali processi patologici possono essere o della madre (avevo fatto, in occasione di qualche articolo precedente, l' esempio della madre affetta da tumore), oppure relativi alle rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro — che determinino un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna » . rispetto a questa formulazione, che a mio avviso è un pochino contorta, con il nostro emendamento noi intendiamo sottolineare che il sapere che la donna ha un accentuato processo patologico in atto oppure che il nascituro ha rilevanti anomalie e malformazioni significa una cosa (che non è l' obbligatorietà dell' aborto): cioè, se il sapere ed il conoscere effettivamente le condizioni in cui una donna si trova, sia per quanto la riguarda da vicino sia per quanto riguarda il concepito, la porta in situazioni di ansia fisica, psichica, di angoscia, in realtà questa donna, a nostro avviso, può anche dopo i novanta giorni chiedere l' interruzione della gravidanza . questo solo se ha un riflesso sul suo stato di salute fisica e psichica. noi ci auguriamo che una madre che, pur sapendo queste cose, decida di portare avanti la gravidanza, si trovi a farlo in una società che abbia più rispetto per queste condizioni. a questo proposito faccio presente un esempio che mi è stato sottolineato dal fronte radicale degli invalidi. gli invalidi motori per ritirare la pensione hanno un unico ufficio al quarto piano e ci devono andare in carrozzella e lì non ci sono ascensori, questo è importante. è vero, un fatto banale, ma si trovano in una situazione di dipendenza pazzesca: per esempio, il dover dipendere dal figlio che deve chiedere mezza giornata di permesso per poter andare a ritirare la pensione del padre. io mi ricordo: una volta che qui si discuteva una interrogazione relativa agli invalidi motori, questi volevano venire ad assistere alla seduta in tribuna e successe un pandemonio perché negli ascensori, anche questi della Camera, le carrozzelle non entravano, perché le porte erano strette. sono stati portati su a mano dai commessi. sto parlando della legge. voglio dire che in una situazione così drammatica in cui viene a trovarsi una persona, io mi auguro che nasca in una società anche solo architettonicamente diversa; e ponevo questi casi perché poi si dice che tutti siamo uguali e tutti siamo uguali a cominciare da queste piccolissime cose. ma questo non è vero affatto, neanche per le possibilità. al di là delle condizioni politiche c' è una differenza nel modo di esprimersi e di manifestarsi. poiché sono contraria all' aborto eugenetico, chiedo che queste due motivazioni vengano separate: da una parte c' è un problema di salute fisicopsichica della donna, dall' altra una lettera a parte sulla conoscenza del suo stato di salute o sullo stato del concepito. su questo emendamento che noi proponiamo abbiamo voluto aggiungere una lettera d) che contempla il caso in cui, pur sussistendo le condizioni di cui all' articolo 4 e avendo la donna seguito tutte le trafile sia passato per cause non imputabili alla sua volontà il termine dei novanta giorni — per difficoltà opposte dall' ospedale o se siano passati dei giorni nella ricerca dell' ospedale disponibile o della casa di cura autorizzata che non abbia già esaurito il suo quoziente del 25 per cento degli interventi — ; ritenendo che questi casi saranno più numerosi di quelli che possiamo immaginare. se una donna si è accorta in tempo di essere incinta, se è andata in tempo al consultorio, ha fatto in tempo il colloquio, ma in realtà sono venuti a scadere i termini per difficoltà burocratiche o comunque per cause a lei non imputabili, noi riteniamo che, qualora non esistano speciali controindicazioni mediche per la pratica abortiva dopo i novanta giorni, questa donna, che ha già subito una serie di ritardi che sono di per sé angoscianti, che in fondo la buona volontà ce l' aveva messa tutta per osservare questa legge, in questo caso possa usufruire di una proroga dei termini. con questa formulazione intendiamo dare non solo un senso più preciso alla casistica, che non si presti ad interpretazioni in chiave più o meno di introduzione di aborto eugenetico, ma anche invitare i colleghi a considerare il caso di quelle donne che supereranno i novanta giorni per ritardi non imputabili alla donna stessa ma dovuti alla difficile applicazione della legge, alla burocrazia o al rifiuto degli enti ospedalieri.