Marco PANNELLA - Deputato Opposizione
VII Legislatura - Assemblea n. 266 - seduta del 13-04-1978
1978 - Governo VI De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 393
  • Attività legislativa

oltre questi motivi, io insisto ancora sulla gravità e mi sembra che avremmo potuto essere tranquillizzati in un altro modo: ci si poteva dire, per esempio, che la maggioranza ha pronti alcuni ordini del giorno di raccomandazione al Governo per quel che riguarda l' onere aggiunto e abnorme che viene esatto al medico privato attraverso delle indicazioni perentorie di questo comma, quello sul quale insisto. ha ragione il collega Armella, mi sembra, o un altro collega democristiano, quando dice: guardate che noi qui rischiamo (loro non dicono rischiamo, lo dico io) di vedere aggiunti ai motivi di obiezione di coscienza — diciamo — ideologici, una serie di altri motivi di obiezione di coscienza molto più pratici, determinati dal fatto che il medico che per sventura fosse prescelto come di fiducia da una donna e dovesse percorrere questo itinerario, rischierebbe di trovarsi a mancare a perentorie indicazioni di legge se non svuotasse la struttura stessa del suo studio professionale e, direi, della sua preparazione. quando si pretende di fare del medico, con un imperio di legge, un consulente sociale ed un informatore delle condizioni di diritto, io penso che si faccia un' operazione un po' violenta da una parte, ma anche stupida dall' altra, perché, al solito, velleitaria. ve lo vedete voi il medico che accetta di fare il medico di fiducia di una operazione di questo genere, che accetta da queste leggi di mutare completamente la sua struttura professionale, il tipo di prestazioni che è in condizioni di dare? e una prestazione da consulente giuridico e non una operazione da consulente sanitario. in più, veramente la dizione prescelta sempre per questa autogratificazione dei legislatori è troppo ampia e, lo ripeto, assurda. io penso che esistano a Roma o in Italia poche strutture, anche ministeriali, in condizioni di dare le informazioni esaurienti su tutte le categorie e sottocategorie di diritti spettanti ad una donna, ai quali poi non corrisponde la prestazione sociale per mancanza della struttura, come i diritti inerenti all' esistenza del consultorio. si continua ad insistere su questo (anche e soprattutto su quegli interventi di carattere sociale cui la donna può fare ricorso), ma « interventi di carattere sociale » non vuol dire nulla, così come viene detto in questa legge. non si vede perché, lo ripeto, si parli di intervento di carattere sociale (è l' intervento di San Vincenzo de Paoli , è l' intervento normale nelle attività di religiosi, è l' intervento normale delle donne del CISA, è l' intervento normale direi di tutti gli enti morali); quindi questa indicazione di legge è una indicazione di legge al solito che consentirà semplicemente alla gente di farsi buona coscienza per non attuarla perché vorrei sapere quanti fra i colleghi, pur impegnati politicamente, socialmente, quanti tra i colleghi deputati che sono medici onestamente si possano accingere a questa prestazione aggiunta che loro voteranno votando questa legge. se l' ordine dei medici si pronunciasse su questo, non sorgerebbe il problema di essere reazionario o meno, ma per una volta, si farebbe carico di un riflesso non corporativo della corporazione medica, ma si farebbe giustamente carico di un rifiuto di avere surrettiziamente un' imposizione legislativa la quale muti la caratteristica professionale prevista dalle proprie lauree, dalle proprie tesi, dalle proprie scelte. capisco cosa è accaduto. si è verificata una sorta di trasposizione tra quello che si voleva ordinare alla struttura e quello che automaticamente si richiede anche al medico di fiducia. ma questo è un nonsenso. se la struttura interdisciplinare, sanitaria, economica, può e deve prevedere anche questo momento, esigere che sia il medico a fornire questo, solo per un fatto di trasposizione meccanica dalla struttura al consultorio, mi pare si compia un' operazione — lo ripeto — pessima perché è tipicamente quella operazione legislativa che il cittadino ha diritto di non fornire perché è impossibile.