Marco PANNELLA - Presidente del Consiglio Maggioranza
VII Legislatura - Assemblea n. 266 - seduta del 13-04-1978
1978 - Governo V Moro - Legislatura n. 6 - Seduta n. 447
  • Attività legislativa

signor presidente , abbiamo sospeso questa notte i lavori con un intervento del collega Armella — e mi auguro che il collega Armella mi consenta, almeno lui, di chiamarlo collega — di notevole e alto tono e di profondo impegno. non eravamo molti in quest' Aula a mezzanotte, signor presidente , ma siamo stati felici di ascoltare le osservazioni che hanno recato un notevole contributo al dibattito — del collega Armella a favore dei suoi emendamenti 5. 4 e 5. 5 in realtà connessi con il nostro. tutto l' intervento del collega Armella, oltre ad essere una approfondita e seria apologia direi — di una certa concezione dell' amore, della famiglia, della sessualità e della legge, 1: stato anche — e buona parte del discorso del collega è stata dedicata a questo — una difesa della scelta dei termini « padre del concepito » , che era stata fatta ed e fatta anche dai relatori per la maggioranza, di fronte a nostre concrete critiche. questa critica, che noi avevamo fatto rispetto alla stessa dizione « padre del concepito » , ci pare essere innovativa non nel concetto, ma nella formulazione (stiamo combattendo una battaglia anche perché le norme trovino corrispondenza nelle parole). fino ad ora conoscevamo la dizione di « padre del nascituro » , che ci sembrava più appropriata. ma, a questo punto, proprio seguendo le preoccupazioni del collega Armella, noi prendiamo in considerazione tale dizione. nella preoccupazione di fare una buona legge o, comunque, di contribuire a che una legge sia meno peggiore — se mi si consente — , ritengo che tutti possano dare un contributo. abbiamo ascoltato — sono registrate nei nostri resoconti stenografici — le motivazioni per le quali si diceva: « e opportuno non dire opportuno » , ma dire: « sì, è opportuno, ma ove è possibile » . era questo il suggerimento, l' emendamento che ci veniva dai colleghi democristiani. intanto credo — e mi auguro di trovare ascolto in questo — che se ci mettiamo ad indicare, come opportuna o come possibile la convocazione, la corresponsabilizzazione del padre del concepito, apriamo una serie di possibili conflittualità. cosa significa « padre del concepito » ? che cosa fa testo? la dichiarazione della donna? la dichiarazione della donna, collega Armella, proprio sul piano dei casi ai quali tu ieri pensavi, potrebbe in questo caso, proprio in relazione ad una delle tue ipotesi, essere una indicazione pretestuosa; cioè l' indicazione di una donna che per qualche motivo, non intendendo o non potendo convocare il marito, dica: « il padre del concepito è questo signore » . credo allora che almeno in questo dovremmo incontrarci. te lo chiedo. noi proponiamo, proprio per evitare il sorgere di eventuali problemi giuridici, la dizione: « della persona indicata come padre del concepito » , per liberare eventualmente lo Stato, il consultorio, il medico, dell' onere di assicurarsi e assicurare, di provare, quindi, chi sia effettivamente il padre del concepito. ma, se è possibile, proponiamo (e forse allora su questo, se non sbaglio, ci incontriamo) la dizione « indicata come padre del nascituro » , non del concepito; e dai cenni di assenso — ancorché non facciano testo — mi pare, per esempio, che su questo possiamo forse attenderci dai relatori per la maggioranza od anche dal Comitato dei nove quell' ascolto che ci viene totalitariamente negato. anche i contributi tecnici che stiamo cercando di fornire sulla semplice dizione letterale, sulla semplice scelta dei termini, vengono totalmente respinti. non credo che questo serva a molto, nemmeno alle posizioni di maggioranza. a questo punto, dunque, il nostro emendamento 5. 17 rappresenta una proposta per tutte quelle parti della legge nelle quali altri riusciranno a mantenere inserito — non noi, che siamo contro il padre del concepito, del nascituro, ma inserendo la dizione « indicato come » , dizione che mi sembra opportuna se non vogliamo creare possibili fonti di conflittualità e di guai. nel nostro emendamento, colleghi relatori, come vedo, di maggioranza anche, c' è un' altra preoccupazione. vi abbiamo detto come ci pare tipico di questa legge e della sua abnormità il fatto che voi abbiate sentito il dovere di legiferare imponendo al medico il rispetto della dignità della donna e della persona, quasi che, senza questa innovazione legislativa, un medico potesse fare gli accertamenti sanitari a discapito della dignità della donna e della persona. quindi noi siamo contro questo inserimento che ci pare appunto, nella economia della legge, volto ad inserire una serie di improprie, inutili, pretestuose indicazioni che poi saranno fonte di confusione, per poter consentire a questo e a quello di dire che questa legge è la migliore d' Europa, che è molto liberale: prevede tutto, la dignità della donna, la riservatezza, tutte cose che sono obblighi di legge e che certamente non possiamo esigere che sia il consultorio ad accertare e garantire, perché sono garantite da altri. ma nel momento in cui, colleghi democristiani — chiedo scusa anche a voi, chiedo scusa soprattutto al collega Armella cui in particolare mi rivolgo ancora, ed al collega Orsini — nel momento in cui voi inserite un altro attore eventuale in questo procedimento, il padre del nascituro, o il padre del concepito, o altro, se volete mantenere il richiamo alla riservatezza ed alla dignità della donna, dovete estenderlo anche... purtroppo devo dire, signor presidente , che l' ascolto da parte dei relatori di maggioranza è zero: è anche evidente, in termini di regolamento siamo a posto, quindi è una doglianza così... nessun suggerimento, anche tecnico, da parte nostra può essere mai proposto. quindi mi rivolgo ai colleghi di minoranza, che qualche volta ci ascoltano, per dire: se inserite un altro attore, collega Giovanni Berlinguer e collega Del Pennino , se ci siete, se inserite... scusi, signor presidente , un inciso: abbiamo la Commissione bilancio nella quale siamo titolari di emendamenti separati, la cui seduta continua; finalmente ci hanno annunciato che era per le 11. l' articolo 30, signor presidente , era un inciso... quindi vuol dire che dinanzi ad un obbligo costituzionale del Parlamento, signor presidente , malgrado l' articolo 30 del regolamento, ci si mette nella assoluta impossibilità di assicurare il nostro contributo. comunque, in termini di regolamento, mi rimetto al presidente e non all' Assemblea. era proprio per questo che mi sono permesso di farglielo presente, signor presidente . vuol dire che noi ci troviamo di fronte alla scelta di esercitare il nostro dovere di illustrare gli emendamenti e di non dare il contributo ad un obbligo costituzionale particolarmente rilevante, malgrado l' articolo 30 tenda a tutelare questo nostro diritto. comunque, signor presidente , ci troviamo nella situazione in cui, visto che gli onorevoli Bruno Orsini ed Armella, in aggiunta a Giovanni Berlinguer , vogliono questo attore, padre del concepito — io spero si dica padre del nascituro — allora che si indichi anche il rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito. cioè, nell' economia del nostro intervento, quando dite che si vuole tutelare la riservatezza della donna, è evidente che, se la riservatezza non si estende a colui che lei indica come padre del concepito, l' economia della vostra posizione — che tende in astratto a tutelare la riservatezza di un evento e di una situazione che riguarda la donna — viene ad essere indirettamente annullata attraverso la non riservatezza, o la mancata indicazione di riservatezza applicata alla persona indicata, secondo la nostra dizione, come padre del concepito. mi si consenta un appello particolare al Comitato dei nove, ai relatori, in ispecie al relatore di minoranza Bruno Orsini, perché vogliano farsi carico di porre il problema del miglioramento tecnico di questa norma, che pure noi non condividiamo e riteniamo del tutto negativa. mi pare però che, se si vuole proporre e imporre quello che con questa norma si cerca di imporre, allora il contributo tecnico che viene dal nostro emendamento 5. 17 debba essere accolto. altrimenti, lo ripeto, noi creeremmo una fonte di conflittualità pericolosa, usando la dizione « padre del concepito » . il consultorio, infatti, dovrebbe farsi carico, dinanzi a contestazioni, di accertare la condizione reale di padre del concepito. se il consultorio vede la donna accompagnata da una persona, e se la donna afferma che questa è il padre del concepito, e non lo è, e la donna è sposata con un altro, a questo punto è indubbio che esiste un diritto presuntivo del padre, del marito — stando alla vostra dizione ad essere, lui, chiamato in consultorio e ad esercitare poi le iniziative conseguenti, nel caso in cui la procedura che ha percorso la donna è passata attraverso la convocazione e la responsabilizzazione di una persona di cui non è provata la paternità. ci pare invece che la nostra dizione « persona indicata come padre del concepito » , sia quella che più linearmente assicuri quello che voi volete, o dite di volere assicurare. nello stesso tempo, estende anche alla persona indicata come padre del concepito l' obbligo, non della tutela della dignità, che mi pare assolutamente inutile evocare, non del segreto professionale, ma della riservatezza, che dovrebbe essere intesa come un fatto aggiunto rispetto agli obblighi ordinari dei medici e della struttura socio-sanitaria, del consultorio, o del medico di fiducia. tutto questo non toglie la nostra avversione ad incisi e ad estensioni che non trovano, poi, nessuna possibilità di pratica corrispondenza nel diritto positivo . si tratta di enunciazioni generiche come quella del rispetto, appunto, della dignità della donna, che o non vuol dire nulla, o vuol dire troppo e che, al di fuori di questa legge, non può e non deve essere tutelata.