Marco PANNELLA - Presidente del Consiglio Maggioranza
VII Legislatura - Assemblea n. 264 - seduta del 11-04-1978
Sulla situazione politica internazionale
1978 - Governo II Moro - Legislatura n. 4 - Seduta n. 318
  • Attività legislativa

per quel che mi riguarda, signor presidente , c' è una convinzione oggettiva che si è venuta formando e confermando, dopo la discussione sulle linee generali che abbiamo svolto fino a venerdì scorso. la maggioranza ufficiale a sostegno di questa proposta di legge — poi c' è la maggioranza non ufficiale, e cioè la Democrazia Cristiana , come dimostreranno i fatti — afferma, attraverso le sue organizzazioni politiche, attraverso l' Unione donne italiane , che questa legge consente l' autodeterminazione della donna. ebbene, se questa è l' intenzione — ed io non posso metterla in dubbio — delle forze politiche di maggioranza, le quali stanno per proporci ed imporci questa legge, devo a questo punto — riconoscendo la buona fede — ritenere la non idoneità assoluta dell' articolato rispetto a questa professione di volontà. devo, infatti, ancora una volta affermare con serenità, ma anche con pedanteria, che nulla, nessuna virgola, in questo articolato, evoca, sia pure lontanamente, i diritti di libertà costituzionale della donna e i suoi diritti di autodeterminazione. vi è una non corrispondenza fra la proclamazione di volontà dei relatori per la maggioranza e delle forze politiche e l' articolato. su queste cose bisognerebbe pure che la stampa prima o poi dicesse una parola, se veramente essa ha il compito di ascoltare fedelmente i nostri lavori parlamentari; e su queste cose, non a caso, nessuno ci ha smentito. l' unico modo che avete trovato per proporre una legge passabile e presentabile come una legge che consente l' autodeterminazione della donna, è consistito nel richiamo al diritto alla salute, ma non al diritto di coscienza, di libertà e di autodeterminazione. sicché la donna, solo mentendo o dicendo di correre il pericolo di diventare pazza, può veder riconosciuta la sua idoneità ad essere passivamente oggetto di un intervento, volto non a tutelare i suoi diritti di coscienza e di libertà, ma il suo diritto a non morire o a non diventare pazza. ma a questo stesso risultato, devo dire, si potrebbe arrivare attraverso una lettura diversa della norma del codice Rocco sulla base dello stato di necessità, poiché la necessità è un dato storico, che si evolve in termini di antropologia culturale e di cultura. il problema è che per la prima volta, al di là di tutte le proposte precedenti, noi ci troviamo di fronte alla negazione ufficiale, anche indiretta, recisa, di qualsiasi diritto all' autodeterminazione, di qualsiasi riferimento alla libertà di coscienza , ai diritti della donna sul proprio corpo, sulla propria mente, sulla propria cultura e sulle proprie scelte. c' è solo il diritto alla salute che può essere invocato come stato di necessità: ed è questo che la legge prevede. la donna non ha il diritto di dire nulla. il padre può forse dare un parere; la donna può solo dire « diventerò pazza o malata » . non può nemmeno esprimere il suo parere, in termini di idoneità morale: non esiste nulla di tutto questo. poiché quindi mi sembra evidente, signor presidente , cari colleghi , l' assoluta non omogeneità dell' articolato che abbiamo di fronte rispetto alle proposte e alle cose che qui fuori ci racconta l' UDI « approvate questa legge, perché è quella che garantisce l' autodeterminazione della donna » . per non ingannare queste persone che stanno qui fuori, per non ingannare noi stessi, per non ingannare il paese, ritengo (in nome dell' autodeterminazione della donna e in considerazione della sua assoluta negazione nell' articolato) che non si possa, moralmente e politicamente, passare all' esame di un articolato che stravolge le stesse affermazioni delle forze politiche che dichiarano di sostenerlo.