Ciriaco DE MITA - Deputato Opposizione
VI Legislatura - Assemblea n. 171 - seduta del 23-10-1973
Concernente la sfiducia al Governo Dini
1973 - Governo Dini - Legislatura n. 12 - Seduta n. 269
  • Attività legislativa

signor presidente , onorevoli colleghi , credo che sia stata spiegata la ragione della mia assenza di ieri alla Camera (infatti ero in quel momento impegnato al Senato nella discussione del decreto legge per la costruzione delle centrali elettriche). per altro dal bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari risultava un impegno a riferire in Aula nel corso della discussione e non all' inizio della stessa. a mio avviso inoltre — senza che fosse mia intenzione sottrarmi ad un discorso sul metodo di determinazione dei prezzi e sul provvedimento che ha modificato i prezzi dei prodotti petroliferi — i recenti avvenimenti sul piano internazionale, come pure la decisione del Governo di elaborare una diversa linea operativa, rendevano superfluo un dibattito su questo argomento. il comitato interministeriale prezzi nel 1956 adottò un metodo di fissazione dei prezzi al consumo dei prodotti petroliferi chiamato della « parità all' importazione » , perché attribuiva ai prodotti ottenuti dalle raffinerie operanti in Italia lo stesso valore che avrebbero avuto sul mercato nel caso in cui fossero stati direttamente importati. i listini dei prezzi dei prodotti finiti avevano scadenza bimestrale. tale metodo però successivamente al 1960 non poté essere applicato per le profonde trasformazioni verifica, tesi nel mercato internazionale ed in quello interno, dato che le nuove e più favorevoli fonti di approvvigionamento che sorgevano nell' area del Mediterraneo ed il notevole sviluppo dell' industria della raffinazione non consentivano più il riferimento, col sistema della parità, a mercati di consumo tanto diversi dal nostro. dopo un lungo periodo di incertezze sui criteri da adottare vennero avviati, circa quattro anni or sono, studi per la messa a punto di una nuova metodologia di determinazione di prezzi, basata sull' accertamento dei costi sostenuti dagli operatori del settore per l' approvvigionamento del greggio, per la raffinazione di questo e per la distribuzione dei prodotti finiti. la commissione centrale prezzi, infatti, nella riunione del 17 aprile 1969, approvata l' impostazione generale del problema, dette mandato alla Sottocommissione tecnica di sviluppare lo studio di massima compiuto dalla segreteria generale del CIP. la Sottocommissione tecnica del CIP per le fonti di energia ha esaminato questo problema a partire dal 20 maggio 1969 ed ha completato il 16 marzo 1971 i suoi lavori. i costi calcolati secondo tale sistema risultano oggi non più validi, essendosi nel frattempo verificati i noti avvenimenti che hanno condotto agli accordi di Teheran e di Tripoli (nonché agli altri successivi) i quali hanno prodotto notevoli aumenti nei costi di approvvigionamento. il 30 giugno 1971 il metodo è stato approvato dal CIP e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale . come già accennato, il criterio informatore del nuovo metodo è l' accertamento, in base ad una appropriata regolamentazione, dei costi sostenuti dagli operatori del settore per l' ottenimento dei prodotti finiti immessi al consumo, e precisamente: costo di approvvigionamento della materia prima ; costo della raffinazione e imputazione di tale costo ai diversi prodotti finiti; costi di distribuzione sostenuti per i vari prodotti nelle diverse fasi di scambio fino all' immissione al consumo. la Sottocommissione tecnica del CIP ha il compito di effettuare, in base al materiale predisposto dalla segreteria generale del CIP, gli accertamenti ed i controlli relativi alle varie fasi sopraindicate, per poter formulare le proposte relative ai prezzi risultanti. in particolare, per quanto riguarda i costi della materia prima , è prevista una serie di confronti per assicurare che i costi degli approvvigionamenti siano in linea con i livelli dei prezzi effettivi del mercato petrolifero internazionale. oltre i controlli diretti da parte degli ispettori del CIP, è previsto un ricorso a qualsiasi fonte di informazione o di rilevazione per accertare la rispondenza dei costi denunciati all' effettiva situazione del mercato internazionale ed ai prezzi correnti nei paesi del MEC. tali controlli vengono effettuati dalla commissione. il primo fra questi riguarda il costo FOB del greggio importato, per il quale l' esame della Sottocommissione si addentra nella struttura del prezzo, anche al fine di accertare che non vengano trasferiti ai consumatori aumenti nei costi del greggio non giustificati dalla maggiore fiscalità richiesta dai paesi produttori. per i noli è prevista invece, oltre ai normali confronti con i livelli internazionali, la valutazione della politica commerciale seguita dalle varie aziende petrolifere italiane, al fine di accertare la quantità di navi noleggiate a lungo termine in confronto a quelle noleggiate per viaggi singoli, in rapporto a periodi precedenti oltre che in funzione delle rotte abituali di approvvigionamento. con tutti questi accorgimenti si ritiene di potere fornire al consumatore italiano valide garanzie perché non si verifichino, nei suoi confronti, aumenti di prezzo non giustificati da effettive esigenze di mercato. per quanto riguarda i costi di raffinazione e di distribuzione, gli accertamenti mirano ad individuare le situazioni operative ottimali, in modo da escludere gli oneri che porterebbero alla formazione di un costo medio non rappresentativo di una struttura di mercato efficiente e dinamica. il nuovo metodo, infatti, non ha lo scopo di recepire passivamente i costi di raffinazione e di distribuzione, ma essenzialmente quello di valutare la situazione economica del settore per adottare provvedimenti atti a consentire, in base alla conoscenza della situazione del settore, che i provvedimenti del CIP vengano presi in modo tale da assicurare ai consumatori italiani, per i diversi prodotti, i prezzi migliori possibili, pur nel rispetto delle esigenze del progresso tecnologico delle aziende. il metodo prevede la verifica dei costi e l' eventuale revisione dei listini ufficiali ogni quadrimestre. tale periodo è stato giudicato più adeguato e funzionale rispetto al periodo bimestrale previsto dal metodo della « parità all' importazione » . le varie scadenze sono le seguenti: al 1° marzo di ogni anno vengono effettuate le rilevazioni in base ai costi consuntivi delle importazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio precedenti; al 1° luglio viene effettuata la medesima operazione riferita ai costi consuntivi del quadrimestre giugno-settembre. in caso di eventi eccezionali, che incidano in modo sensibile sui costi, il metodo prevede una clausola di salvaguardia per la revisione anticipata dei prezzi. passo ora ai criteri di accertamento dei costi e di calcolo dei prezzi, a cominciare dalla valutazione del costo del greggio importato. il primo elemento di costo da considerare è rappresentato dal valore « FOB » del greggio importato dalle varie aree di approvvigionamento. dopo i necessari controlli e le verifiche alle quali si è in precedenza accennato, si giunge alla determinazione di un costo medio per tonnellata di greggio importato. il secondo elemento considerato è il costo del nolo. anche in questo caso, dopo avere effettuato tutta la serie dei controlli previsti, si giunge alla determinazione di un costo medio ponderato per tutta la quantità importata e relative provenienze. si aggiungono infine, ai costi medi del FOB e del nolo, gli oneri di sbarco, nonché le spese di assicurazione, ottenendosi così il costo medio CIF del greggio importato in Italia. poiché la lavorazione del greggio dà luogo ad una gamma di prodotti destinati ad usi diversi, si presenta il problema di ripartire il costo « CIF » del greggio fra i vari prodotti destinati alla lavorazione. nel metodo questo problema è stato risolto ripartendo il costo del greggio tra due categorie di prodotti: i distillati (benzine, petroli e gasoli) ed i residui (vari tipi di olio combustibile ). tale ripartizione è fatta tenendo conto che la quota più pregiata del greggio è formata dai distillati. a questa categoria di prodotti viene quindi attribuita una quota di costo più elevato rispetto a quella dei combustibili. questo calcolo viene effettuato sulla base di una formula matematica che tiene conto dei seguenti parametri: la gravità API dei greggi importati, il valore medio di un grado API differenziale del greggio, le rese di lavorazione per quanto riguarda i distillati e i residui. secondo quanto previsto dal metodo, la revisione dei costi del greggio e il calcolo per l' attribuzione di tale costo ai prodotti vanno effettuati ogni quadrimestre in corrispondenza delle scadenze per la revisione dei prezzi di cui al punto 2. l' accertamento dei costi di raffinazione avviene in base ad un' indagine presso tutte le raffinerie italiane, escluse quelle petrolchimiche. si tratta in complesso di circa 25 impianti. questa rilevazione avviene in base ad appositi questionari predisposti dalla segreteria del CIP e ad accertamenti diretti da parte degli ispettori del CIP. gli accertamenti mirano ad individuare tutti gli elementi di costo che vengono a gravare sui vari prodotti petroliferi ottenuti dalla lavorazione. anche in questo caso si dovuto risolvere il problema dei costi congiunti » , ed il metodo prevede al riguardo criteri di imputazione uniformi per le varie raffinerie. tali criteri sono stati studiati in modo da far gravare sui singoli prodotti i costi in proporzione diretta all' utilizzo che per la loro produzione viene fatto degli impianti, del personale e delle attrezzature. in tal modo, si è voluta applicare una metodologia di carattere « neutro » , per evitare che le differenti tecniche contabili adottate dalle aziende potessero in qualche modo riflettersi, artificiosamente, sui livelli dei costi imputabili ai vari prodotti. particolare attenzione viene dedicata, nella fase di accertamento, alla enucleazione di tutti quei costi che non debbono essere fatti ricadere sulla gamma dei prodotti soggetti a disciplina CIP. le rilevazioni dei costi di raffinazione vengono effettuate ogni anno: l' ultima è stata fatta nei primi mesi del 1972 e si riferisce all' anno 1971. come per i costi di raffinazione, anche per quelli di distribuzione viene effettuata una rilevazione in base a criteri uniformi per le varie aziende, per evitare che le differenti impostazioni contabili aziendali portino a risultati erronei e non omogenei. la rilevazione riguarda: a) le aziende petrolifere che operano su tutto il territorio nazionale e distribuiscono tutta la gamma dei prodotti; b) i grossisti rivenditori che operano su mercati più ristretti e per una gamma più limitata di prodotti: questa indagine è effettuata su un campione selezionato in base alla dimensione delle aziende e all' ampiezza del mercato in cui operano; c) i gestori stradali, al fine di determinare il costo mensile di gestione da inserire nella struttura dei prezzi dei carburanti. l' indagine è svolta presso un campione « stratificato » in modo da rappresentare tutta la gamma dei posti di vendita e le varie regioni italiane. le rilevazioni vengono effettuate — come già accennato per i costi di raffinazione — in modo da enucleare tutti quei costi afferenti ai prodotti non disciplinati dal CIP ed inoltre vengono esclusi tutti quei costi che riguardano spese ritenute non indispensabili per una razionale distribuzione dei prodotti. i costi vengono rilevati annualmente e l' ultima indagine è stata effettuata — come già detto per i costi di raffinazione — nei primi mesi del 1972 e si riferisce all' anno 1971. per quanto concerne la determinazione dei prezzi CIP per i vari prodotti, va osservato che la sommatoria dei costi riguardanti il greggio importato, la raffinazione e la distribuzione, rilevati nel modo sopra descritto, porta alla determinazione dei prezzi al consumo al netto degli oneri fiscali. si aggiungono quindi l' imposta di fabbricazione e l' IVA afferente a ciascun prodotto, e si ottiene il prezzo finale di vendita al consumo. va osservato che, in base a quanto stabilito dal provvedimento CIP del 30 giugno 1971, mi prezzi finali vanno arrotondati all' unità di lira per quanto riguarda i prodotti venduti al litro e ai 5 centesimi di lira per quanto riguarda i prodotti venduti a peso. questi erano i criteri generali del metodo applicati nella determinazione dell' adeguamento del costo della benzina previsto dall' ultima deliberazione CIP. i prezzi dei prodotti petroliferi in vigore anteriormente all' ultimo provvedimento CIP del 29 settembre — quello di cui discutiamo — erano basati sul costo della materia prima rilevato nel quadrimestre giugno-settembre 1972 e sui costi di raffinazione e distribuzione rilevati a consuntivo per il 1971. tali prezzi furono approvati con provvedimento CIP numero 4/1973 del 19 marzo 1973 che si ricollega, per quanto attiene i conteggi di base, alla relazione della commissione centrale dei prezzi del 18 dicembre 1972, anche se il provvedimento 4/1973 non tenne conto completamente delle risultanze della relazione stessa. nella riunione del 29 maggio 1973, la commissione centrale dei prezzi predispose per il CLIP una relazione in cui vennero formulate le proposte sulla base di dati disponibili a tutto il mese di maggio 1973. altra relazione di aggiornamento venne predisposta in data 10 settembre ultimo scorso. in detta relazione sono stati aggiornati i costi di approvvigionamento del greggio — su base consuntiva — al 31 luglio 1973, e su base semipreventiva per il quadrimestre giugno-settembre 1973. l' evoluzione del costo della materia prima importata nei periodi sopraindicati è risultata la seguente: prezzo CIF, giugno-settembre 1972, 12 mila la tonnellata; prezzo FOB 9.700, nolo 2.300, cambio (la valutazione del cambio adottato varia evidentemente a seconda del periodo) 581 (l' indice del cambio è costituito dai dati dell' ufficio cambi); gennaio 1973: prezzo CIF 12.700, prezzo FOB 9.900, nolo 2.800; febbraio 1973: prezzo CIF 12.800, prezzo FOB 10 mila, nolo 2.800; marzo 1973: prezzo CIF 13.150, prezzo FOB 10.700, nolo 2.450; aprile 1973: prezzo CIF 13.750, prezzo FOB 11 mila, nolo 2.750; maggio 1973: prezzo CIF 14.750, prezzo FOB 12 mila, nolo 2.750; giugno 1973: prezzo CIF 15.250, prezzo FOB 12.050, nolo 3.200; luglio 1973: prezzo CIF 15.350, prezzo FOB 12.250, nolo 3.100; media giugno-settembre: 15.850.) da tenere conto che il costo del greggio è salito a 16.200 nell' agosto e a 16.600 nel settembre; perciò, la media risulta più bassa. le conversioni in lire, come ho già accennato, sono valutate dai dati mensili dell' ufficio cambi. si può rilevare la costante tendenza all' aumento, dovuto: 1) al costo FOB del greggio; agli scatti previsti dagli accordi di Tripoli e di Teheran, che hanno portato ad un aumento di 8 cents a barile per i greggi del Golfo Persico e di 18 cents per quelli del Mediterraneo orientale e dell' Africa; alla svalutazione del dollaro (quale conseguenza dei due accordi di Ginevra e del successivo aggiornamento al 1° luglio 1973, si è determinato un aumento di 22 cents a barile per i greggi del Golfo Persico e di 35 cents a barile per quelli del Mediterraneo orientale e dell' Africa); ad accordi di partecipazione (i dati a tutto luglio comprendono gli effetti degli accordi di partecipazione stipulati dall' Arabia Saudita , dalla Nigeria e, in parte, dalla Libia: circa la Libia, non comprendono ancora gli effetti della recentissima nazionalizzazione); all' aumento dei prezzi sul mercato libero, per effetto di una maggior tensione tra domanda e offerta mondiale; 2) al costo del nolo del greggio (trasporto cisterniero). come per il costo FOB del greggio, anche per il costo del nolo si è verificato un sensibile incremento legato all' aumento delle tariffe sul mercato mondiale. ciò è rilevabile dall' evoluzione degli indici AFRA (rappresentativi del costo medio della flotta cisterniera mondiale) e degli indici relativi ai noleggi SPOT (rappresentativi del costo marginale della flotta, essendo riferiti a contratti stipulati per i viaggi singoli). per agosto e settembre si sono registrate quotazioni superiori. costi di raffinazione e di distribuzione. i prezzi dei prodotti petroliferi, come già detto, tenevano e tengono conto dei costi di raffinazione e distribuzione accertati per il 1971. in questi due anni possono essersi verificati alcuni aumenti a seguito dell' incremento del costo del lavoro , delle tariffe di trasporto, dei materiali di consumo. al momento della compilazione dei conteggi non si disponeva delle risultanze delle nuove rilevazioni già avviate e relative al 1972. è stata applicata, quindi, la rilevazione del 1971. per quanto riguarda i compensi ai gestori, venne, in dette relazioni, considerato un aumento di una lira per la benzina e di 0,45 lire per il gasolio motori. al riguardo, però, si segnalava che tale aumento ben difficilmente poteva coprire i maggiori costi dei gestori a seguito del rinnovo del contratto di lavoro relativo al personale dipendente. in relazione ai dati di cui sopra, sono state formulate le ipotesi di aggiornamento dei prezzi al luglio 1973 e alla media giugno-settembre 1973. le ipotesi lasciano immutate le imposte di fabbricazione e, per semplicità di esame, sono limitate alla benzina super, al gasolio motori e al gasolio da riscaldamento. gli olii combustibili , a basso e alto tenore di zolfo, restano immutati, mentre per gli altri prodotti vengono effettuati gli allineamenti tecnici in base alla densità dei prodotti stessi, per trasferire i maggiori costi. la soluzione finale del problema è scaturita dalla riunione del CIP del 29 settembre, preceduta da una riunione del Consiglio dei ministri . il CIP limitò gli aumenti per il prezzo industriale delle benzine, contenendo gli oneri di ammortamento e i costi finanziari. per il gasolio, tenuto conto della carenza di questo prodotto, che avrebbe reso necessarie importazioni ai prezzi più elevati del mercato internazionale, è stato effettuato un allineamento ai costi rilevati. per i margini ai gestori, è stata riconosciuta la necessità di un aumento di lire 1,50 al litro, con riferimento alle benzine. in base a tali elementi, i prezzi finali, che tengono conto della maggiorazione dell' imposta di fabbricazione stabilita dal Consiglio dei ministri e della conseguente maggiore incidenza dell' IVA, sono così esposti. secondo i calcoli del luglio 1973 avremmo avuto, applicando questo metodo, un maggior prezzo per la benzina super di lire 5,26, per il gasolio motori di 4,91, per il gasolio da riscaldamento di 5: parlo dei costi industriali. questo a luglio. nell' ipotesi della media giugno-settembre 1973, cioè calcolando tutto il quadrimestre, questo metodo avrebbe portato a queste variazioni: 7 lire il costo della benzina super, 6,69 quello del gasolio motori, 7,20 gasolio per riscaldamento. le determinazioni del CLIP sono riferite a questi dati: 5,83 cioè per la benzina super, 5,88 per il gasolio motori, 7 per gasolio da riscaldamento. come in precedenza, nell' ultima circostanza, anche se il metodo di determinazione del CIP, per altro vincolante per la Pubblica Amministrazione , prevede, come ho tentato di illustrare, una serie di indagini e di analisi tali da far ritenere che il prezzo accertato fosse quello reale del mercato mondiale, ci siamo preoccupati di tener conto di alcuni indici di riferimento — di qui la differenza tra il prezzo che si sarebbe avuto con l' applicazione rigorosa del metodo e quello scaturito dalla decisione del CIP — cioè di tener conto anche di un confronto medio con il costo dei prodotti industriali nel mercato comune , avendo come punto di riferimento i prezzi più bassi che, all' atto della nostra decisione, risultavano quelli praticati dalla Francia. noi, in sede di deliberazione di questo aumento e nella riunione del Consiglio dei ministri , decidendo di affrontare in maniera più completa questo problema ed assegnandoci un compito di revisione anche del metodo di determinazione del prezzo, evidentemente non abbiamo ignorato alcune osservazioni che anche in sede di esame da parte del Cnel erano state fatte al momento della discussione ed approvazione di questo metodo; cioè, pur essendo formulato tecnicamente in maniera giusta, ci era sembrato e ci sembra — ed è questa la considerazione di maggior rilievo che con la determinazione del costo sotto la sollecitazione e la spinta permanente, come punto di riferimento , dei costi del mercato, potevamo essere esposti, come Governo, a fissare un prezzo, senza controllare le oscillazioni di mercato, ma piuttosto subendole. questa considerazione, tra le altre, è al fondo della decisione del Governo di rivedere in sede di elaborazione del piano del petrolio — avendo nominato in una recente riunione del Cipe una commissione istruttoria, ci siamo assegnati un termine finale, il 31 gennaio, per elaborarlo — di rivedere, dicevo, anche i modi attraverso i quali possa essere, non determinato ma fissato il costo del petrolio, sfuggendo alla tentazione astratta di incorrere in una analisi molto difficile di determinazione dei prezzi, ma tenendo conto, insieme con questi, del criterio politicamente rilevante di fissare e di condizionare il mercato attraverso strumenti di rilevanza pubblica, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi oggettivi per un giudizio su questo fenomeno che spesso suscita, in Parlamento e fuori, polemiche qualche volta infondate. non ritengo di dovermi dilungare oltre, in quanto penso che il Parlamento, in sede di dibattito sulla conversione del decreto legge in esame, volesse conoscere da me i criteri che hanno ispirato al Governo la modifica del testo. debbo, però, responsabilmente, informare la Camera che gli ultimi avvenimenti hanno cambiato la situazione in modo abbastanza profondo. una valutazione del Parlamento e del Governo riferita alle precedenti decisioni rischia pertanto di porre Parlamento e Governo fuori della realtà.