Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
V Legislatura - Assemblea n. 85 - seduta del 18-02-1969
Sulle attività del SIFAR e delle istituzioni militari
1969 - Governo I Rumor - Legislatura n. 5 - Seduta n. 85
  • Attività legislativa

signor presidente , onorevoli colleghi , comincio correttamente con l' enunciare i termini della pregiudiziale o più esattamente delle pregiudiziali che mi propongo di illustrare. la questione pregiudiziale principale che mi permetto di sollevare e mi propongo di illustrare si riferisce alla interpretazione dell' articolo 82 della nostra Carta Costituzionale . mi permetterò di sostenere e tenterò di dimostrare che sulla base di una retta interpretazione dell' articolo 82 della Costituzione non sono costituzionalmente proponibili le proposte di legge all' ordine del giorno , vale a dire le proposte di legge Zanibelli (tralascio la proposta Fortuna, in quanto si è appreso oggi che il proponente la ritirerà), Boldrini e De Lorenzo . una seconda eccezione di incostituzionalità mi permetterò di svolgere, sia pure molto più brevemente, con riferimento all' articolo 25 della Costituzione, il quale, come i colleghi mi insegnano, statuisce che nessun cittadino possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. ho infatti motivo di ritenere che talune fra le proposte di legge e le proposte di inchiesta parlamentare presentate siano contrarie al dettato dell' articolo 25. potrei infine, signor presidente , svolgere talune eccezioni di incostituzionalità che sono già state avanzate nella competente Commissione affari costituzionali nei confronti dell' articolato delle proposte di legge e delle proposte di inchiesta. accennerò appena a questo tema e non mi ci soffermerò, anche perché non posso non tenere rispettosamente conto di quanto il presidente ci ha testé comunicato (e non poteva non comunicarci): che, cioè, quanto all' articolato sarà l' Assemblea che al momento opportuno deciderà quale proposta prendere particolarmente in esame. dovrei forse, prima di inoltrarmi nella sintetica illustrazione della pregiudiziale costituzionale relativa all' articolo 82, pregare il signor presidente , soprattutto dati i precedenti, di avere la cortesia, al termine della mia illustrazione, di esprimere il parere o addirittura la decisione della Presidenza. avverto immediatamente la Presidenza che non intendo avvalermi di questo diritto, che sotto certi aspetti potrebbe anche rappresentare un dovere. tuttavia, pur non intendendo avvalermi di tale diritto né porre in eccessivo imbarazzo la Presidenza e rimettendomi pertanto a quello che sarà il giudizio dell' Assemblea, desidero far presente alla Presidenza, senza entrare — ed eviterò di entrare — nel merito politico della questione, che il problema è pur sempre politico né possiamo, riferendoci alle eccezioni pregiudiziali di costituzionalità , dimenticare l' oggetto vero del contendere. ora, trattandosi di un problema politico di estrema delicatezza e trovandoci di fronte soprattutto ad una proposta di legge di inchiesta parlamentare che non soltanto è una proposta di legge presentata dai gruppi di maggioranza, ma è addirittura una proposta che, pur essendo presentata dai gruppi, è stata come è notorio ufficialmente inserita tra gli impegni prioritari del Governo di centrosinistra, una decisione di Assemblea, signor presidente , cioè una decisione di maggioranza su temi di costituzionalità, se in ogni altro caso può apparire incongrua o addirittura imprudente, in questo caso mi sembra possa essere, se dovesse essere considerata un precedente valido, estremamente pericolosa. non chiedo formalmente che la Presidenza si assuma senz' altro la responsabilità di decidere: vedrà il presidente ciò che riterrà opportuno fare. chiedo però che la Presidenza, ed anche i colleghi di qualunque parte politica , tengano conto del fatto che, se la maggioranza ha senz' altro il diritto dovere di comportarsi come maggioranza ai fini della attività legislativa, ai fini della attività ispettiva e di controllo, e soprattutto quando, come in questo caso, l' attività ispettiva e di controllo si congiunge ad una doverosa attività di ispezione costituzionale, il tema deve essere affrontato anche nelle sue conclusioni, in guisa tale che, quale che sia la volontà della maggioranza che verrà a determinarsi, si lascino aperte le strade al Parlamento per una rimeditazione davvero serena, davvero superiore, di questo problema. perché di inchieste parlamentari se ne potranno chiedere e verificare altre, e sarebbe veramente contrario agli interessi di tutte le parti politiche ed alla dignità stessa ed alla serietà dei lavori parlamentari se in questo caso, sui problemi costituzionali, si dovesse decidere in una determinata guisa solo perché il Governo di centrosinistra ha ritenuto di inserire la presentazione di questa proposta di legge di inchiesta parlamentare fra, i suoi impegni prioritari. debbo anche permettermi, signor presidente , di fare una osservazione relativa alle competenze della Commissione affari costituzionali. alla presidenza di questa commissione in una delle scorse sedute, come modesto e solitario, per il mio gruppo, componente di quella Commissione, io mi sono permesso di annunciare che avrei svolto un passo presso la Presidenza della Camera. devo confessare a me stesso e ai colleghi che non ho ritenuto di compiere finora questo passo presso la Presidenza della Camera perché lo sto compiendo in questo momento; e ho preferito compierlo con la pubblicità che mi è consentita da una seduta plenaria anziché con la riservatezza che un passo simile avrebbe comportato. di che cosa si tratta? la Commissione affari costituzionali ha ritenuto in una delle sue recenti riunioni di esprimere un determinato giudizio sulla costituzionalità della proposta di legge d' inchiesta parlamentare che reca come prima firma quella dell' onorevole Zanibelli. non si è ritenuto da parte della Commissione di merito di tenere in alcuna considerazione il parere espresso a maggioranza dalla Commissione affari costituzionali e ci si è richiamati — correttamente, debbo darne atto — da parte della Commissione di merito, cioè della Commissione difesa, al dettato dell' articolo 40 del nostro regolamento, là dove si legge: « la procedura di cui ai due commi precedenti » (cioè la procedura delle Commissioni riunite) « viene seguita per i pareri che la Commissione affari costituzionali deve esprimere in materia di rapporti di pubblico impiego » . la Commissione di merito, che per altro non mi risulta — e forse non era suo compito — abbia esaminato i problemi che nascono dalla interpretazione di questo comma dell' articolo 40 con sufficiente attenzione, ha ritenuto di poter senz' altro procedere all' esame di merito della proposta di legge Zanibelli ed altri in quanto il parere della Commissione affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 40 del nostro regolamento, sarebbe vincolante in ordine ai problemi dell' ordinamento dello Stato, mentre non sarebbe tale, e quindi facilmente e tranquillamente disattendibile, in ordine ai problemi di costituzionalità. ora, signor presidente , poiché la Giunta del regolamento sotto il suo stimolo si sta occupando di una revisione organica del nostro regolamento, io mi permetto di sollecitare un riesame di questo comma dell' articolo 40: perché non solo a me, ma, penso, a tutti i colleghi di qualunque parte, sembra veramente incongruo che la Commissione affari costituzionali, quando esprime un parere in fatto di costituzionalità, possa essere tranquillamente disattesa, e non possa esserlo invece quando esprime un parere in ordine a competenze che potrebbe anche essere discutibile siano proprio le competenze primarie e specifiche della Commissione affari costituzionali; infatti dell' ordinamento dello Stato, ad esempio, si interessa e non può non interessarsi la Commissione interni, s' interessano e non possono non interessarsi altre Commissioni, mentre degli affari costituzionali, cioè della costituzionalità delle norme a noi sottoposte, s' interessa soltanto la Commissione affari costituzionali. ma c' è di più, signor presidente : proprio in relazione a questo argomento — ed entro così specificamente nel tema — questa Assemblea si è comportata diversamente nel 1958, quando si trattò di un' altra proposta di legge di inchiesta parlamentare : della famosa proposta d' inchiesta parlamentare sul caso Giuffrè. in quella occasione — tornerò su questo tema — accadde che ad un certo punto si sospese la discussione in Aula, alla quale si era giunti attraverso il parere espresso dalla Commissione di merito di allora (che, trattandosi di materia economica e finanziaria, era la VI Commissione), e si ritenne da parte della Presidenza e di tutti i gruppi, nessuno escluso, di dover rimettere alla Commissione affari costituzionali la estensione di un parere di costituzionalità, dati i dubbi che erano sorti durante il dibattito in Aula sulla costituzionalità della norma che era stata presentata all' Assemblea. cito testualmente (seduta dell' 8 ottobre 1958): PRESIDENTE: « poiché gli oratori, a nome dei rispettivi gruppi, hanno espresso una unanime adesione alla proposta di investire la I Commissione dell' esame dell' emendamento Targetti, in relazione all' articolo 82 della Carta Costituzionale , mi asterrò dal porre in votazione la proposta stessa. se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito che della questione predetta viene investita la I Commissione » . quindi la Commissione affari costituzionali nel 1958, relativamente ad un argomento non analogo, ma identico dal punto di vista costituzionale all' attuale, concernente la interpretazione e l' applicazione dell' articolo 82 della Costituzione, fu da tutta la Camera investita durante il dibattito di merito in Aula, che venne interrotto, di un parere di costituzionalità, e ne fu investita dopo che la Commissione di merito aveva espresso il suo parere senza affatto occuparsi delle questioni di costituzionalità. e la Commissione di merito non chiese neppure — e avrebbe facilmente potuto chiederla — una riunione a Commissioni congiunte, ma si limitò anche essa ad accettare che della questione di costituzionalità fosse investita la Commissione affari costituzionali. nella successiva seduta — come avrò modo di riferire, perché si entra in questo caso nel merito della questione costituzionale che mi permetto di porre — fu un collega qui presente, l' onorevole Lucifredi, che riferì a nome della maggioranza della Commissione affari costituzionali del tempo, senza che la Commissione di merito fosse stata ulteriormente investita del problema. e, signor presidente , questo precedente ha una sua notevolissima e pesantissima importanza. chiaro che, alla stregua di questo precedente, noi non siamo nella condizione di chiedere a lei di modificare d' autorità o con un voto di Assemblea, che non potrebbe essere richiesto perché l' argomento non è all' ordine del giorno , il nostro regolamento; ma io penso che, sulla base di quel precedente, diversamente avrebbe dovutomi si consenta la cortese osservazione — comportarsi in questo caso la Commissione di merito, che (lo vedremo in sede di esame degli articoli) si è comportata con una certa imprudenza, almeno per quanto riguardai componenti della maggioranza di quella Commissione; e penso anche che quel precedente debba servire a tutti quanti noi per muoversi con un tantino più di garbo e di cautela nell' esame delle questioni di costituzionalità sollevate da queste proposte di legge . passo immediatamente alla illustrazione della prima e principale eccezione di incostituzionalità, o più esattamente di improponibilità ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. la norma consacrata nell' articolo 82, dibattuta molto lungamente dalla II Sottocommissione dell' Assemblea costituente , fu dibattuta invece molto rapidamente dall' Assemblea costituente nel corso di una seduta alla quale mi richiamerò. non ho alcuna intenzione di sottoporre ai colleghi il resoconto analitico di quanto accadde nella II Sottocommissione dell' Assemblea costituente ; mi basterà riferire la conclusione del lungo, approfondito e polemico dibattito svoltosi in quella sede, poiché in esso prevalse in maniera assoluta la tesi che allora fu sostenuta (credo di poterlo dire senza offendere i colleghi di nessun' altra parte politica , di nessun gruppo; noi non facevamo parte dell' Assemblea costituente ) dal collega che con maggiore continuità e impegno si occupò degli articoli più delicati della nostra Carta Costituzionale : voglio alludere al costituzionalista Costantino Mortati, di parte, se non erro, democristiana. la tesi dell' onorevole Mortati in quella occasione, come in molte altre occasioni, fu accolta addirittura alla lettera. il testo dell' articolo 82, già articolo 78 del progetto, riproduce esattamente la proposta dell' onorevole Mortati, salvo una piccola modifica che io fin da questo momento sottolineo all' attenzione del collega Lucifredi; ché in Commissione, quando qualcuno di noi sosteneva che si poteva perfino pensare che, trattandosi di potere ispettivo, le Commissioni d' inchiesta dovessero essere composte in maggioranza dalle minoranze, cioè dalle opposizioni, cioè da coloro che hanno interesse, diritto e dovere di controllare l' attività dell' Esecutivo, il collega Lucifredi, cortesemente ma un po' vivacemente, obiettava: « sono follie! » . bene, il costituzionalista di vostra parte, Costantino Mortati, nella prima redazione dell' attuale articolo 82 sostenne che le proposte d' inchiesta parlamentare dovessero essere proposte e potessero essere approvate dal 30 per cento dei componenti dell' Assemblea parlamentare , per conferire al 30 per cento , vale a dire ad una minoranza, sia pure qualificata, la possibilità di proporre e anche — pertanto — di condurre o di consentire e di determinare l' esecuzione di inchieste parlamentari . quella parte della proposta Mortati cadde... per carità! non era una follia, evidentemente, perché si trattava di una tesi sostenuta da un uomo politico e da un costituzionalista che non diede segni di follia durante tutto quell' arco di tempo . non si era in Carnevale, allora, anche dal punto di vista politico, come in Carnevale, anche dal punto di vista politico, sembra si sia oggi. comunque, quella parte della proposta Mortati cadde. il resto fu travasato letteralmente nell' articolo 82 della nostra Carta Costituzionale . sicché quando, riassumendo il lungo dibattito della II Sottocommissione della Costituente, mi riferisco al parere espresso da Costantino Mortati, credo di essere corretto e sintetico al tempo stesso . orbene, l' onorevole Mortati allora testualmente disse (traggo questo dai lavori preparatori) che « sotto l' egida dello Statuto albertino » (e i colleghi mi insegnano che sotto l' egida dello Statuto albertino almeno tre grosse inchieste parlamentari furono deliberate con legge: nel 1912 e nel 1920) « di volta in volta era stata necessaria da parte della Camera l' approvazione di una legge d' inchiesta parlamentare » , e che « una legge era stata necessaria perché di volta in volta si erano dovute stabilire per legge deroghe al diritto comune » . concluse l' onorevole Mortati dicendo che, dovendo scegliere fra la approvazione ogni volta di una apposita legge e la approvazione una volta per tutte, di una norma costituzionale, era da preferire questa seconda alternativa. io credo che l' interpretazione di questa dizione dell' onorevole Mortati, tradottasi immediatamente nella formula « ciascuna Camera » , eccetera, non possa essere dubbia. se la scelta era tra la proposta di legge di inchiesta parlamentare da presentare ed evidentemente da modificare di volta in volta a seconda dell' oggetto dell' inchiesta e dei limiti che all' inchiesta volevano porsi e dei modi con i quali, secondo l' oggetto e secondo i limiti, l' inchiesta avrebbe dovuto essere condotta; dovendosi scegliere — dicevo — tra un siffatto tipo di inchiesta parlamentare disposta per legge e le inchieste stabilite da ciascuna Camera con propria deliberazione, sulla base di una norma non direttiva, ma precettiva cioè tassativa, esclusiva, autosufficiente della Carta Costituzionale , la scelta non poteva essere fatta che in favore di una norma autosufficiente della Carta Costituzionale . l' onorevole Mortati e la II Sottocommissione dell' Assemblea costituente vollero dunque giungere alla formulazione di cui all' articolo 82 della nostra Carta Costituzionale come ad una formulazione autosufficiente. perché? il motivo politico, se mi è consentito, lo chiarirò tra breve, perché penso sia più congruo chiarirlo in relazione alle polemiche che successivamente nacquero. che cosa accade nell' Aula dell' Assemblea costituente ? il problema, come dicevo poco fa, fu liquidato con una certa rapidità dall' Assemblea costituente , in poche battute di una seduta svoltasi il 17 ottobre 1947. alcuni deputati di settori che allora potevano essere considerati come settori di destra obiettarono che la norma poteva essere addirittura omessa, giacché il Parlamento in precedenza, sotto lo Statuto albertino , aveva dato luogo ad inchiesta parlamentari di grande risonanza senza che fosse stato necessario introdurre alcuna norma specifica nello statuto. fu facile al presidente della « Commissione dei 75 » , onorevole Ruini, replicare che tra lo Statuto albertino e la Costituzione che andava allora nascendo vi era una differenza di fondo: che la Costituzione che andava allora nascendo era una Costituzione rigida, e che pertanto in questo tipo di Costituzione trovava logica, necessaria ed indispensabile collocazione una norma che autorizzasse le Camere a procedere ad inchieste parlamentari . cito le due frasi caratterizzanti, per la piene responsabilità con cui furono pronunciate dal presidente della « Commissione dei 75 » , che l' onorevole Ruini pronunciò in quella occasione. egli disse: « se non vi fosse questa disposizione... occorrerebbe una legge, mentre noi abbiamo voluto attribuire ad ogni Camera il potere di fare l' inchiesta per conto proprio » . disse ancora: « se non vi fosse, come potrebbero le Camere avere questi poteri dell' autorità giudiziaria , se non per legge? » . mi sembra che, dal contesto di queste due affermazioni dell' onorevole Ruini, non possa dedursi che una conseguenza assai semplice, chiara: l' onorevole Ruini, a nome della « Commissione dei 75 » , voleva, volle che nella Costituzione fosse introdotta la norma precettiva di cui all' articolo 82 per consentire alle Camere di dar luogo ad inchieste senza ricorrere alla forma della legge, che, come ora mi permetterò di dire, fu allora esclusa, ed a nostro avviso dovrebbe essere oggi esclusa non per motivi di merito, ma sulla base di una retta interpretazione di altre parti e di tutto il contesto della Costituzione e soprattutto di quelli che sono i compiti delle nostre assemblee legislative. come è stata applicata finora la norma dell' articolo 82? quando in sede di Commissione affari costituzionali mi sono permesso di enunciare in maniera più sintetica, e devo dire meno informata, le stesse tesi che mi permetto di sostenere oggi in Assemblea, mi fu obiettato da varie parti che i precedenti mi davano torto. mi acquietai, perché, lo confesso, non avevo ancora studiato con sufficiente curai precedenti: oggi sono nella condizione di dire che non mi sembra che i precedenti mi diano, o ci diano, torto; anzi ho l' impressione che i precedenti, in larga parte, ci diano ragione, e mi sembra anche che, per una certa parte, siano di dubbia interpretazione e di dubbia validità, ammesso e concesso da parte mia, ma entro certi limiti, che i precedenti debbano sempre avere una validità. penso che nessuno fra voi ritenga che i precedenti, non soltanto quelli relativi ai lavori preparatori, ma i precedenti in genere di Assemblea possano o debbano avere sempre un valore tassativo, perché questo ci impedirebbe, evidentemente, quella serena rimeditazione che è indispensabile, e sul piano politico, e molto di più, penso, sul piano giuridico e costituzionale. non voglio comunque negare valore ai precedenti, ma consideriamoli per quello che essi sono stati a questo riguardo. come precedente, al tempo dell' inchiesta Giuffrè fu citato quello relativo ad un' altra inchiesta che fece molto meno rumore, anche perché era molto più seria: vale a dire l' inchiesta Buttè sulle condizioni dei lavoratori in Italia. vediamo questo precedente. il 28 gennaio 1955 fu approvata in quest' Aula, con il voto favorevole di tutti i gruppi, nessuno escluso, la proposta Buttè per una inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia. si trattava, senza alcun dubbio, di un argomento di grande interesse generale, di una di quelle tipiche inchieste parlamentari intese a fornire all' Esecutivo il materiale per poter successivamente, da un lato, legiferare e, dall' altro, operare in via amministrativa. come fu presentata e come fu approvata l' inchiesta Buttè? lo fu, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, come proposta di inchiesta parlamentare , non come proposta di legge di inchiesta parlamentare , lo fu come proposta di inchiesta monocamerale. devo ammettere — poiché il precedente bisogna considerarlo in tutti i suoi aspetti e in tutta la sua portata — che, quando si giunse in Aula all' esame degli articoli della proposta, lo stesso proponente onorevole Buttè presentò degli emendamenti, che la Camera approvò senza discussione, in base ai quali in luogo di: « la commissione sarà costituita da x deputati » , si disse « la commissione sarà costituita da x deputati e x senatori » . presentò questi emendamenti perché nel frattempo, in ragione del sistema bicamerale rigido (che non è certo il caso in questo momento di discutere in linea generale, ma le cui conseguenze ogni giorno ci tarpano le ali, ammesso che qualche aluccia ci sia rimasta ancora), era stata avanzata al Senato la richiesta che i senatori non fossero esclusi dalla Commissione di inchiesta che l' onorevole Buttè proponeva di istituire e che tutti i gruppi politici ritenevano si dovesse istituire attesa la essenziale importanza della questione. sicché la Camera (come pure poi il Senato) approvò la proposta Buttè nel testo definitivo come proposta di inchiesta parlamentare , non come proposta di legge di inchiesta parlamentare , pur provvedendosi, nel testo singolarmente approvato da ciascuno dei due rami del Parlamento, che la Commissione di inchiesta sarebbe stata composta da deputati e da senatori. fu un espediente, ma che volle mantenersi nel rispetto della interpretazione, che noi consideriamo autentica e che comunque può definirsi rigida, dell' articolo 82 della Costituzione. tanto è vero — e questo, io credo, è un precedente di determinante rilievo — che la Gazzetta Ufficiale (numero del 27 aprile 1955) rappresentò in maniera del tutto anomala l' approvazione della proposta Buttè; essa infatti non fu promulgata come legge: la Gazzetta Ufficiale adottò una formula con la quale si dava atto che la Camera dei Deputati , nella seduta tale, e il Senato, nella seduta talaltra, avevano approvato una proposta di inchiesta parlamentare e si comunicava la istituzione e la composizione della Commissione: le firme in calce al provvedimento erano quelle del presidente del Senato e del presidente della Camera . sicché, mentre mi si diceva in Commissione che i precedenti avrebbero dato torto alla tesi da noi sostenuta, io mi sono imbattuto in un primo precedente e mi sono reso conto che tale precedente, di notevole importanza anche per l' oggetto molto vasto della inchiesta e per il fatto che la proposta venne approvata da tutti i gruppi parlamentari senza eccezioni, dà pienamente ragione, o per lo meno largamente ragione, alla tesi da noi quest' oggi sostenuta. secondo precedente: inchiesta Giuffrè. in questo caso, debbo riconoscerlo, almeno a prima vista, e anche nella sostanza in larga misura, il precedente è di diversa natura e potrebbe dar torto — nei limiti in cui i precedenti possono vincolare le nostre valutazioni in materia di costituzionalità — alla nostra tesi. inizialmente, però, anche la inchiesta Giuffrè, per il modo con cui fu proposta ed esaminata, dà ragione alla nostra tesi, perché si trattò, inizialmente, di una iniziativa dell' onorevole Malagodi intitolata non proposta di legge di inchiesta parlamentare , ma proposta di inchiesta parlamentare . in tal guisa la proposta fu presentata, fu presa in considerazione dalla Camera, fu dalla Presidenza della Camera di allora assegnata alla Commissione competente per l' esame preliminare; in tal guisa fu esaminata e inizialmente approvata dalla Commissione di merito, la quale però interruppe il suo esame prima della approvazione definitiva e della relazione in Aula. perché avvenne questo? perché il sistema bicamerale rigido aveva, al solito, determinato delle questioni nei confronti dell' altro ramo del Parlamento, in quanto, trattandosi di materia esplosiva dal punto di vista politico in quel momento, quasi altrettanto esplosiva quanto può essere considerata oggi la materia di cui trattasi, i gruppi del Senato avevano ritenuto di non poter essere esclusi dal partecipare alla Commissione di inchiesta. si tentò, allora, fra Presidenza della Camera e Presidenza del Senato, un' intesa: ci si riferì, allora, giustamente, e da parte della Presidenza della Camera e da parte della Presidenza del Senato, agli articoli del regolamento della Camera e del regolamento del Senato i quali consentono ai due rami del Parlamento di poter condurre insieme, anche se disgiuntamente, un' inchiesta parlamentare . ma a questo punto ci si bloccò, perché si rilevò, con ragione, che il regolamento della Camera non è identico a quello del Senato; che nel regolamento della Camera si prevede la possibilità di un lavoro in comune da parte di due diverse Commissioni di inchiesta, mentre nel regolamento del Senato — se non sbaglio — si prevede addirittura la unificazione di due diverse Commissioni di inchiesta. non si riuscì in quella circostanza — e non lo addebito certamente a colpa dei presidenti o degli uffici di presidenza di allora della Camera e del Senato — a raggiungere l' accordo per lavorare insieme (e, a ben pensarci, non era estremamente difficile raggiungere tale accordo, dato che sul terreno politico esso sembrava esistere). a questo proposito, signor presidente , ci permettiamo sottolineare, anche di sfuggita, questo fondamentale problema a proposito dello snellimento dei lavori parlamentari: se veramente si vuole che il sistema bicamerale rigido non diventi, come tante volte è accaduto, un sistema per insabbiare le questioni che sono al nostro esame e all' esame dell' altra Assemblea, una intesa — ma non una intesa a livello politico e tanto meno una intesa cordiale a livello personale, pur sempre auspicabile, ma una intesa funzionale fra Camera e Senato, fra i rispettivi uffici di presidenza , fra le Commissioni permanenti — è, io ritengo, indispensabile. comunque, non si raggiunse, allora, quell' intesa; fu respinta anche una proposta conciliativa dell' allora presidente della Camera , onorevole Leone, proposta che, considerata l' autorità di giurista di colui che l' aveva formulata, devo ritenere sia da considerare ancor oggi valida come indirizzo interpretativo della Costituzione; ebbene, quella proposta dava ragione alla nostra tesi: infatti l' onorevole Leone suggerì che l' inchiesta fosse votata, come proposta di inchiesta parlamentare , cioè come inchiesta monocamerale, dall' uno e dall' altro ramo del Parlamento, ai sensi rigidi e stretti dell' articolo 82 della Costituzione, e che con successiva legge si unificassero poi le procedure. tale proposta, però, fu considerata macchinosa e non fu tenuta in considerazione. la VI Commissione chiese invece all' onorevole Malagodi, presentatore della proposta di inchiesta, di modificare il titolo e il contenuto costituzionale della sua proposta, trasformandola da proposta di inchiesta parlamentare in proposta di legge di inchiesta parlamentare . l' onorevole Malagodi accettò il suggerimento e così si procedette. ma né nella VI Commissione, né nella Commissione affari costituzionali — che successivamente, come ho già ricordato, si riunì per esaminare il problema — né nel dibattito in Aula si discusse poi dal punto di vista costituzionale, con serio impegno, il problema che adesso noi sottoponiamo all' esame della Assemblea. tanto è vero che molto correttamente l' onorevole Lucifredi, parlando in Aula, disse che non era stata presa alcuna decisione sul problema del quale ci stiamo ora occupando. si discusse un altro problema, molto importante e del quale tratteremo in seguito, concernente il contenuto del provvedimento: si discusse cioè se, pur trattandosi di proposta di legge , si dovesse o meno attuare strettamente il dettato dell' articolo 82 della Costituzione, quanto ai limiti, cioè quanto alla facoltà o meno da parte di una Commissione di inchiesta nominata per legge di travalicare i limiti che sono posti all' autorità giudiziaria . però del problema di fondo che ora noi stiamo proponendo non si discusse affatto o se ne accennò appena in quella occasione; e coloro che vi accennarono, come l' onorevole Lucifredi, un po' più vagamente, e come l' onorevole Tesauro, molto più decisamente, lo fecero o per esprimere grosse perplessità — come l' onorevole Lucifredi — o addirittura per esprimere vivace contrarietà alla possibilità che si giungesse ad una inchiesta parlamentare attraverso una legge e non attraverso la stretta attuazione dell' articolo 82 della Costituzione. perciò, signor presidente , questo precedente (che mi sono permesso di sviscerare e di analizzare perché l' ho studiato con estrema cura), che in apparenza darebbe torto alla tesi che ci permettiamo di sostenere, ci dà, mi sembra, più ragioni che torti, come ora forse risulterà ancor meglio da un esame un pochino più analitico. ho già detto che se si passò dalla preposta di inchiesta parlamentare alla proposta di legge di inchiesta parlamentare ; ciò avvenne per rendere possibile — nell' unico modo che allora apparve possibile, forse perché non si pensò ad altre soluzioni o non si vollero raggiungere altre intese — un accordo tra Camera e Senato. quindi, la necessità, che definirei tattica, di evitare uno scontro tra Camera e Senato prevalse su una considerazione più attenta della nostra Carta Costituzionale , perché in quella occasione per lo meno da quello che risulta dai testi dei bollettini delle Commissioni e dei resoconti stenografici dell' Assemblea — altri motivi non furono assolutamente addotti. lo stesso relatore della proposta di legge , l' onorevole Marotta, della Democrazia Cristiana , nel chiarire i motivi per i quali si era giunti alla determinazione di disporre l' inchiesta parlamentare attraverso una legge formale, diede atto in Aula delle obiezioni sollevate da chi diceva che l' articolo 82 ha escluso in questi casi il ricorso alla normale procedura legislativa, ma sostenne, un poco semplicisticamente — mi si consenta l' osservazione — che « la proposta di legge in questo caso non è vietata e quindi è consentita dalla Costituzione » . onorevoli colleghi , se noi dovessimo ritenere consentito dalla Costituzione tutto ciò che la Costituzione espressamente non vieta, penso che su tanti problemi di notevolissimo interesse — ce ne sono alcuni all' ordine del giorno della pubblica opinione e anche a quello del Parlamento — si arriverebbe a conclusioni per lo meno arrischiate. ma il solo argomento che in quella occasione l' onorevole Marotta addusse per negare la necessità di interpretare in modo rigido l' articolo 82 della Costituzione fu esattamente questo. quali conseguenze determinò in quest' Aula l' accettazione — che io ricordo senza alcuna punta polemica — da parte dell' onorevole Malagodi della tesi secondo cui si poteva dar luogo a una inchiesta per legge? una immediata. prese la parola alla sinistra un collega che tutti noi, quale che sia la nostra parte politica , rimpiangiamo per la cultura ed il garbo, l' onorevole Targetti, il quale, sviluppando correttamente la tesi che noi respingiamo, osservò: se voi sostenete che si deve dar luogo a una proposta di legge di inchiesta parlamentare e non a una proposta di inchiesta parlamentare , non si applica in questo caso il disposto dell' articolo 82 della Costituzione, che dice: « ciascuna Camera può... » , perché si tratta di una vera e propria legge da approvarsi bicameralmente, non ex articolo 82, ma ex articolo 70 della nostra Carta Costituzionale ; pertanto non si possono porre, ad una inchiesta parlamentare disposta con legge sulla base dell' articolo 70, i limiti previsti dall' articolo 82 per le inchieste parlamentari monocamerali. conseguentemente l' onorevole Targetti, attraverso considerazioni di merito che potrebbero essere ripetute in questo caso (ma che io non intendo affatto ripetere né ricordare, perché userei scorrettezza verso la Presidenza e verso i colleghi), attraverso anche considerazioni politiche, ma soprattutto attraverso il varco giuridico e costituzionale aperto da coloro che avevano ritenuto che si potesse istituire con legge una commissione parlamentare d' inchiesta, tentò, con emendamenti, di modificare o di cancellare addirittura quelle norme del codice di procedura penale che anche in questo caso, quando passeremo al merito, verranno al nostro esame, così come sono state esaminate sotto il profilo costituzionale in Commissione, e sotto quello di merito nella Commissione difesa. noi non condividiamo la tesi allora sostenuta dall' onorevole Targetti, dai suoi amici di gruppo e da molti altri settori di questa Assemblea; a nostro giudizio, infatti, anche in una inchiesta parlamentare disposta con legge, non è lecito travalicare i limiti del codice di procedura penale o di altre leggi vigenti di carattere generale che costituiscono espressione dei principi generali dell' ordinamento; e basiamo questa nostra opinione non su argomentazioni politiche, ma su argomentazioni di carattere costituzionale che immediatamente dopo, per la parte che in questo momento devo trattare, e in seguito, a proposito dell' articolazione, per la parte che in quel momento dovrà essere trattata, mi permetterò di sostenere. però, pur non condividendo la tesi allora sostenuta dall' onorevole Targetti — e in questa occasione, penso, sostenuta da numerosi colleghi di altri gruppi parlamentari — non possiamo fare a meno di rilevare che la conseguenza immediata e logica (anche se dal nostro punto di vista irrituale costituzionalmente) del passaggio dalla proposta di inchiesta alla proposta di legge fu la richiesta, da parte di molti settori di questa Assemblea, che la proposta di legge non conoscesse altri limiti che quelli posti in via generale dalla Costituzione alla legislazione ordinaria, non quelli previsti dall' articolo 82, che in quel momento larga parte di questa Assemblea o tutta l' Assemblea finivano col disattendere. i limiti dell' articolo 82 vennero posti, come mi sono permesso di ricordare, dall' Assemblea costituente perché non si desse luogo a « leggi » ma si desse luogo a inchieste « monocamerali » . ecco dunque la spiegazione vera, l' interpretazione autentica che io mi permetterei di dare della volontà dell' Assemblea costituente (poco importa che quella volontà forse non sia emersa dai lavori preparatori con sufficiente chiarezza), se si vuole dare oggi della nostra Carta Costituzionale una interpretazione aggiornata. io non dico che dobbiamo comportarci come taluni altissimi consessi, a cominciare dalla Corte costituzionale , i quali parlano oggi di un diritto più avanzato nei confronti di un diritto meno avanzato che sarebbe esistito ai tempi dell' Assemblea costituente , ma credo che una interpretazione debba essere da noi data anche in senso logico e ricorrendo ad una serena rimeditazione dei testi quali allora furono approvati. perché l' Assemblea costituente volle l' articolo 82? evidentemente — questo è, a mio avviso, l' argomento di fondo — per fare delle inchieste parlamentari il vertice del potere ispettivo delle assemblee parlamentari. fra potere ispettivo e potere legislativo l' Assemblea costituente volle stabilire una differenza, di fondo, una differenza di principio, che esiste, che è affermata da tutta la dottrina e che deve essere conseguentemente affermata da noi nel momento in cui prendiamo le nostre decisioni. nella seconda Sottocommissione dell' Assemblea costituente l' onorevole Einaudi chiarì (e non mi risulta che altri chiarimenti in dissenso vi siano stati) quali potessero essere i compiti delle Commissioni di inchiesta, ricordandone due: compiti di scelta, di selezione, di raccolta di elementi atti a far sì che successivamente le assemblee potessero legiferare e l' Esecutivo potesse esercitare il suo diritto di iniziativa legislativa ; e compiti ispettivi e di controllo nei confronti dell' Esecutivo e dell' amministrazione. ora, che i compiti di raccolta di elementi per poter consentire successivamente alle Camere o all' Esecutivo di assumere iniziative legislative non siano assimilabili ai compiti legislativi, e soprattutto che i compiti ispettivi e di controllo non siano assimilabili ai poteri legislativi , mi sembra assolutamente ovvio. e sarebbe molto grave se noi dovessimo disattendere questa distinzione, maggioranze o opposizioni non importa, perché le maggioranze di oggi potranno essere le opposizioni di domani (anche se sembra poco probabile, dato un certo arroccarsi della maggioranza, che tende addirittura a divenire maggioranza di regime o espressione di regime). tutti i settori di questa Assemblea non possono non essere sensibili a questo richiamo: stiamo attenti a distinguere assai bene, costituzionalmente, la nostra funzione ispettiva dalla nostra funzione legislativa. la nostra funzione legislativa esige il coordinamento degli sforzi, esige la presenza di una maggioranza che assuma le iniziative, che le coordini, che le porti avanti. noi stessi, che facciamo parte della opposizione, riconosciamo che il contributo delle opposizioni all' attività legislativa promossa da un Governo che voglia coerentemente realizzare il proprio programma può essere un contributo di critica, di stimolo, ma raramente riesce ad essere interamente formativo, tranne quando una opposizione, come oggi l' opposizione comunista, surroga addirittura con le sue iniziative larghi settori di una maggioranza che non funziona. ma nel normale rapporto di opposizioni e di maggioranza la funzione legislativa come impulso, come iniziativa, come concreta formulazione dei provvedimenti spetta molto più alla maggioranza che all' opposizione. il contrario accade per quanto riguarda l' attività ispettiva e di controllo. nel momento in cui si assimila l' attività ispettiva e di controllo alla attività legislativa dal punto di vista costituzionale, nel momento in cui si pretende che occorra una legge per poter fare una inchiesta e che ciascuna Camera non sia libera di determinare inchieste parlamentari su argomenti di pubblico interesse, si vibra un pesante colpo alla Costituzione e si confondono ancor più quei poteri che sono già abbastanza confusi, io credo, e fra i vari organi dello Stato e all' interno di ciascuno degli organi dello Stato . questa è la considerazione fondamentale che occorre fare. mi riferisco — in questo caso sì — ai precedenti. ne cito taluni che hanno la loro importanza. l' onorevole Lucifredi, il 14 ottobre 1958, riferendosi proprio all' inchiesta Giuffrè approvata per legge, ebbe a dire: « indubbiamente la funzione ispettiva e la funzione legislativa del Parlamento sono due poteri distinti » . e aggiunse: « certamente la stessa legittimità costituzionale di una proposta di legge con la quale si deliberi una inchiesta può essere motivo di qualche dubbio » . l' onorevole Tesauro fu molto più preciso, come ricordavo prima. nella stessa seduta disse: fra le tante idee che vennero manifestate nell' Assemblea costituente non affiorò mai la tesi che ora viene prospettata: e cioè che il potere di inchiesta conferito dalla Costituzione alle Camere potesse essere conferito anche con legge » . l' onorevole Lucifredi ancora in quella stessa seduta (chiedo scusa al collega, ma io lo cito con piacere) ebbe a dire: « il potere d' inchiesta trova nell' articolo 82 una disciplina completa ed esclusiva » ; e aggiunse poi (e a questo punto, mi perdoni, ho qualche dubbio io sulla coerenza logica della conclusione o dell' aggiunta): « che vale anche al di fuori delle procedure che l' articolo 82 prevede » . ora, se la disciplina prevista dall' articolo 82 è completa ed esclusiva, non è molto facile sostenere in termini giuridico-costituzionali che valga poi questa disciplina anche al di fuori delle procedure previste dall' articolo 82, perché l' articolo 82 è veramente una norma precettiva — io so che la mia definizione dal punto di vista giuridico è una definizione abborracciata; d' altra parte mi riferisco a definizioni che anche in dottrina ormai sono correnti — cioè una norma che non indica soltanto il principio, ma indica anche le procedure, è una norma che non ha bisogno di alcuna legge di interpretazione, è una norma immediatamente attuabile e applicabile, come tutte le esperienze dimostrano. ora, il dire che quella norma è esclusiva, ma che si può uscir fuori dalle procedure espresse e previste da quella norma esclusiva, mi sembra una contraddizione in termini. d' altra parte, non soltanto l' articolo 82 prevede iniziative monocamerali; vi sono altri articoli che è importante porre a confronto con l' articolo 82 della Costituzione. l' articolo 64: « ciascuna Camera adotta il proprio regolamento » . tanto meglio sarebbe — lo abbiamo visto poco fa — se potesse esservi un coordinamento tra i regolamenti della Camera e del Senato, ossia, dato il sistema bicamerale rigido, un regolamento non dico identico, ma per lo meno non contrastante nelle norme dell' uno e dell' altro ramo del Parlamento. ma la Costituzione è qui veramente esplicita e tassativa: « ciascuna Camera adotta il proprio regolamento » . articolo 94: « ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia » ; e non ho bisogno di illustrare ai colleghi i motivi di natura politica e storica per cui si ritenne di dar luogo, da parte dell' Assemblea costituente , all' istituto della fiducia attraverso un voto distinto e, potenzialmente, anche contrastante dei due rami del Parlamento. e, poi, articolo 82: « ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse » . quando invece la Costituzione ha voluto porre le modalità di esplicazione del potere legislativo vero e proprio, è stata chiarissima; così all' articolo 70: « la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere » . io credo che noi dobbiamo tenere conto della differenza, voluta indubbiamente dal Costituente, fra il testo chiarissimo, anzi addirittura pignolescamente chiaro con quel « collettivamente » che è pleonastico — ma è proprio il caso di dire che quod abundat , eccetera — e l' altrettanto chiara formulazione degli articoli (sono ben tre articoli) che prevedono decisioni monocamerali in esplicazione del potere regolamentare , di quello da cui promana la concessione della fiducia e del potere d' inchiesta, i quali tutti nulla hanno a che vedere con la funzione legislativa. il costituente ha voluto quindi operare una netta distinzione tra tutte le forme di potere che devono essere esercitate da parte del Parlamento monocameralmente e la sola forma che deve essere esercitata in ogni caso bicameralmente pena la invalidità della deliberazione, vale a dire l' attività legislativa. ciò vuol dire che qui siamo fuori dell' attività legislativa e che quindi la nostra eccezione è pienamente fondata. debbo anche osservare che se per avventura, signor presidente , la Camera fosse di parere diverso e volesse procedere lungo la strada, ormai tracciata, dell' approvazione di una vera e propria legge, in questo caso sarebbe una legge difficilmente classificabile. io ricordo — ed anche qui ho cercato i precedenti — una sola definizione di leggi di questo genere, e credo che l' abbia data Vittorio Emanuele Orlando , il quale nel 1886, a proposito di leggi di questo genere, parlò di « leggi improprie » . più chiaramente ne ha parlato l' onorevole Paolo Rossi , proprio a proposito della proposta di legge d' inchiesta sul caso Giuffrè, chiedendo (cito tra virgolette): « dove va il principio dell' astrattezza, della generalità e della obiettività della legge se noi facciamo una legge apposta per esaminare il caso Giuffrè? » . io le chiedo con tutto riguardo, signor presidente : dove va a finire il principio dell' astrattezza, della generalità e dell' obiettività della legge se noi facciamo una legge apposta per il caso al quale non mi sarebbe difficile dare un nome, anche perché il nome è da queste parti? io non credo che noi agiamo nella correttezza costituzionale, che noi agiamo come legislatori dando luogo a strumenti legislativi che non hanno le caratteristiche e le qualifiche che debbono avere gli strumenti legislativi. non mi si risponda: le Camere sono sovrane. signor presidente , la risposta non l' ha certamente data lei, ma ce la siamo sentita ripetere tante volte: il Parlamento è sovrano, il Parlamento legifera, il Parlamento sceglie l' oggetto della sua attività legislativa e ne determinai modi e ne stabilisce anche le finalità e le conseguenze. non ci si risponda ciò perché in tempi lontanissimi (lontanissimi, non nostalgici) i rappresentanti del potere in senso autoritario ed assoluto codificavano il delitto di Stato. e in questo caso vogliamo codificare i delitti di maggioranza? bisogna stare attenti: sempre delitti sono. io non credo che si possa rispondere: il Parlamento è sovrano, sottintendendo: la maggioranza è sovrana; non importa qual maggioranza sia, più o meno allargata. la maggioranza di oggi è sovrana nel deliberare, anche in linea di principio , così da stracciare i diritti che la Costituzione stabilisce, i doveri che la Costituzione impone a tutti quanti noi? non si consideri eccessiva e tanto meno irriguardosa, signor presidente , la mia espressione « delitto di maggioranza » , equiparabile all' antico delitto di Stato: perché la ragion politica è chiara oggi come fu chiara tante volte in ben altri tempi; ma la ragion politica deve non dico coincidere con la ragion morale (sarei un ingenuo), ma per lo meno con la legge scritta, con la ragion costituzionale, con il diritto, affinché restino salve le comuni, le necessarie garanzie. se mi sono permesso a questo punto di drammatizzare, cioè di esprimere, proprio io che non ne ho alcuna autorità, che sono l' ultimo fra i colleghi, un richiamo alle comuni responsabilità, l' ho fatto perché, alla ricerca di precedenti, di motivazioni, di giustificazioni della tesi che sto sostenendo, ho ritenuto di non limitarmi ad osservare strettamente l' articolo 82 della Costituzione, ma ho dato anche un' occhiata (e non sono il primo a farlo; fu fatto in questa Camera, sia pure di sfuggita, quando si discusse l' inchiesta Giuffrè, dall' onorevole Del Bo , allora ministro in carica ) agli articoli 13, 14 e 15 della nostra Carta Costituzionale , compresi nei rapporti civili e che (cito qualche passo che mi sembra interessante) dicono: articolo 13: non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale » , eccetera « se non per atto motivato dell' autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge » ; articolo 14: « non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale » . si notino, all' articolo 13, quelle garanzie che si riferiscono contestualmente, con la congiunzione « e » , alla autorità giudiziaria e ad una riserva di legge . e articolo 15: « la loro limitazione » (della libertà e segretezza della corrispondenza, eccetera) « può avvenire soltanto per atto motivato dell' autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge » . cosa intendo dire, signor presidente ? intendo dire che negli articoli fondamentali che si riferiscono ai rapporti civili la nostra Carta Costituzionale ha stabilito almeno tre precise riserve di legge che mi son permesso di indicare (quelle degli articoli 13. 14 e 15) e che sono connesse all' esercizio dei poteri e doveri dell' autorità giudiziaria ; evidentemente, non nel senso che la autorità giudiziaria possa assumere un potere costituente o legiferante, ma nel senso che ogni limitazione dei diritti, di quei diritti dei cittadini cui si fa cenno agli articoli 13, 14 e 15, dev' essere deliberata con legge che si riferisca in guisa generale ai poteri e ai doveri e ai limiti delle attività dell' autorità giudiziaria . non ci si venga dunque a dire, attraverso il varco aperto cori la proposta di legge d' inchiesta parlamentare , che in una legge (ce lo siamo sentito dire in Commissione, e per giunta in Commissione affari costituzionali!), anche se si tratta di una singola legge, e dal momento che una legge può abrogare o modificare una legge precedente che abbia uguale importanza dal punto di vista della gerarchia delle fonti, si può benissimo modificare o annullare questo o quel principio del codice di procedura penale anche se, come nel caso di tutti quei principi e tutte quelle norme e tutti quegli articoli che attengono ai rapporti e ai diritti civili come indicati dagli articoli 13, 14 e 15 della Costituzione, sono costituzionalmente protetti da una riserva di legge ! è senz' altro possibile dar luogo a riforme della legislazione. è ovvio che è senz' altro possibile modificare per legge quegli articoli del codice di procedura penale o del codice penale che si ritenga di dover abrogare o modificare o correggere o migliorare secondo una più matura coscienza dei rapporti civili; ma qui si tratta di una riserva di legge , di norme quindi che possono essere abrogate o modificate solo nel quadro di una revisione di carattere generale della materia dei rapporti civili, secondo tutele e cautele e garanzie che si connettono ai limiti e ai poteri dell' attività giudiziaria! altrimenti no! e, signor presidente , per evitare aberrazioni di tal guisa, quale altro accorgimento o quale altra decisione costituzionale può esser presa, se non quella di rimettersi alla lettera del testo sancito dall' Assemblea costituente nell' articolo 82, vale a dire che ciascuna Camera può dar luogo ad inchieste su problemi di interesse generale, senza dar luogo invece ad una legge che potrebbe essere, come si è tentato e come si tenterà anche in questa occasione di fare, una legge emendatrice di altre norme di carattere generale che si riferiscono al titolo sui rapporti civili della Costituzione che mi sono permesso di citare? signor presidente , io credo in tal guisa di avere forse anche troppo ampiamente illustrato l' eccezione fondamentale di carattere costituzionale che noi ci permettiamo di sostenere e su cui ci permettiamo di insistere chiedendo o una sua decisione o una votazione dell' Assemblea. desidero, in termini estremamente brevi e sintetici, illustrare una seconda nostra eccezione di incostituzionalità, relativa all' articolo 25 della Carta Costituzionale , il quale, come tutti i colleghi mi insegnano, afferma che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. cosa intendo dire? se prendo tra le mani almeno due delle proposte in esame, la proposta di legge Zanibelli e la proposta di legge De Lorenzo , mi imbatto nella determinazione dell' oggetto dell' inchiesta, che, come perfettamente tutti sanno, si riferisce esclusivamente o pressoché esclusivamente o per lo meno nella sua parte principale e fondamentale ai fatti di luglio del 1964. nessuno tra voi ignora che sui fatti del luglio 1964 un' indagine giudiziaria è in corso , non si è conclusa. ha visto concludersi la sua prima fase con una determinata sentenza e con la successiva pubblicazione della motivazione della sentenza medesima. non sono ancora in atto in questo momento le successive fasi. pendendo dunque un giudizio della magistratura su un insieme di fatti, il Parlamento è invitato per legge a nominare semmai una Commissione d' inchiesta la quale, se avesse soltanto i poteri stabiliti dall' articolo 82, non sarebbe nella condizione — o penso — di acquisire alcun altro documento oltre quelli già acquisiti dall' autorità giudiziaria . se poi dovesse essere costituita non ai sensi stretti dell' articolo 82, ma, come chiedono alcune parti politiche, con poteri di indagine allargata, potrebbe acquisire documenti che l' autorità giudiziaria non ha potuto acquisire, o potrebbe acquisire parti di documenti, i famosi omissis, su cui, almeno ufficialmente, l' autorità giudiziaria non ha potuto pronunciarsi. non mi si dica a questo punto (faccio anche in questo caso l' avvocato del diavolo ) che in fin dei conti altri sono i poteri e le funzioni dell' autorità giudiziaria , che altre sono le conseguenze di un giudizio davanti alla magistratura, e ben altri sono i poteri, le funzioni, e quindi ben altre sono le conseguenze, di un giudizio condotto da una Commissione d' inchiesta costituita per legge. non mi si dica ciò. a queste eventuali obiezioni, rispondo con una citazione che traggo dal campo degli avversari di queste mie tesi; e cito l' onorevole Bozzi, il quale, al tempo dell' inchiesta Giuffrè, ebbe a sostenere tesi esattamente opposte a quelle che in questo momento, dal punto di vista costituzionale, mi permetto di sostenere. l' onorevole Bozzi, pur sostenendo tesi esattamente opposte, ebbe a dire: « la Commissione di inchiesta parlamentare non è un giudice, e di fronte ad essa non vi sono imputati » ; ma aggiunse, e cito testualmente: « certo che dalla relazione dell' inchiesta parlamentare potranno derivare conseguenze di ordine giudiziario, civile o penale o disciplinare » . anche se non lo avesse detto l' onorevole Bozzi, con la sua vecchia e nuova autorità, chi non comprende, onorevoli colleghi , che dalla relazione di una commissione parlamentare di inchiesta sullo stesso identico oggetto sul quale si è svolto un giudizio della magistratura in prima istanza potranno derivare conseguenze di carattere morale, ma anche di carattere penale o di carattere amministrativo? ma perché è stata sollecitata l' inchiesta? e sia questa la sola notazione di carattere politico, che debbo consentirmi in un quadro che ho voluto mantenere — spero di esservi riuscito — rigidamente corretto dal punto di vista giuridico e costituzionale. perché si è voluta e si vuole questa inchiesta, se non per istituire un giudizio di rivincita o di rivalsa? qualora la magistratura, avvalendosi degli stessi poteri che l' articolo 82 della Costituzione attribuisce alla Commissione di inchiesta parlamentare , e quindi avendo esperito le stesse indagini od esaminato gli stessi documenti, avesse espresso un giudizio accettato da talune parti politiche, io penso che la proposta di inchiesta parlamentare non sarebbe stata avanzata da quelle stesse parti politiche. e per giunta non sono soltanto le stesse parti politiche a proporre l' inchiesta, sono addirittura gli stessi uomini, sono gli stessi imputati. signor presidente , mi sembra che si esageri. mi sembra che si esageri nell' irriverenza verso noi stessi, nel voler approfittare di posizioni di Governo e di maggioranza per tentare di istituire una Commissione di inchiesta ad hoc , non contro un gruppo di uomini o contro un uomo, ma contro la magistratura. mi sembra che anche a questa parte della nostra Carta Costituzionale la Presidenza della Camera e tutta l' Assemblea debbano prestare ossequio. mi sembra che gli articoli 102 e 104 della nostra Costituzione soffrano gravi lesioni per l' oggetto, per il momento, per il tipo, per il contenuto, per il fine di questa inchiesta parlamentare . signor presidente della Camera, mi permetto di pregarla cortesemente di esaminare se non si tratti in questo caso di un giudice speciale, di un giudice straordinario, che si sostituisce al giudice naturale; di un giudice speciale il quale, sostituendosi al giudice naturale, dovrebbe ribaltare — non credo confermare, nelle intenzioni della maggioranza — un giudizio dato. e me ne fa fede anche il tentativo di comporre in un determinato modo, entro un determinato limite numerico, escludendo a priori (ne riparleremo) la rappresentanza proporzionale dei gruppi di minoranza, la stessa commissione. si vuole costituire un collegio ad hoc con una legge che la maggioranza vuole per avere i suoi giudici da contrapporre ai giudici naturali dopo che essi in prima istanza hanno giudicato. questo è uno scandalo, signor presidente : uno scandalo in termini costituzionali (e ora lo denunciamo di questo punto di vista ), uno scandalo in termini politici (e lo denunceremo). ed è uno scandalo di costume, è un repugnante scandalo con sottofondi personali che non possono non essere sottolineati e che saranno da noi puntualmente, caso per caso, persona per persona, denunciati e sottolineati! si vuole sfuggire in questo modo, coartando la Costituzione stessa, alla legge che tutti quanti ci dovrebbe veramente legare e consacrare in Assemblea capace di guardare al di sopra delle parti. si vuole stabilire la vendetta di gruppi e di persone contro un certo pronunciato della magistratura. si vuole impedire, attraverso l' oggetto delimitato di questa inchiesta e la composizione delimitatissima della Commissione di inchiesta, che si guardi ad altri fatti, ad altre cose, ad altre persone, che si svelino, anche in sede di Commissione di inchiesta, altri particolari il tacere dei quali probabilmente non è bello, ma è comodo. non ci piace, signor presidente , questo sistema di proporre inchieste vendicative e di parte, aventi lo scopo non di illuminare l' opinione pubblica , ma di accecarla sotto i bagliori di una propaganda faziosa: non ci piace, non lo accettiamo, non lo condividiamo. del resto, signor presidente , se ella vuole avere l' amabilità di ricordare a se stesso quanto è accaduto in successive settimane nella Commissione affari costituzionali, ella non può, per lo meno nel suo foro interiore (mi perdoni l' indiscrezione) che darci molto, molto più ragione di quanto l' Assemblea non potrà ritenere di darci con i suoi paraocchi politici. nella Commissione affari costituzionali (lo dico per quei colleghi che per avventura, facendo parte di altre Commissioni, non se ne fossero avveduti), in due successive sedute, essendo all' ordine del giorno questo stesso problema dell' interpretazione dell' articolo 82 della Costituzione, sono state date, con diverse maggioranze, due interpretazioni contrastanti e contraddittorie. perché in una prima riunione, quando la proposta di legge di iniziativa dei gruppi della maggioranza non era stata ancora presentata, e quando quindi si trattava di giudicare sulle proposte di legge presentata un po' da deputati di sinistra senza guinzaglio (il guinzaglio è successivamente arrivato, e quindi l' onorevole Fortuna ha ritirato la sua proposta autonoma) e un po' dai gruppi di estrema sinistra , in una prima riunione — dicevo — i gruppi del centrosinistra furono concordi nel ritenere che, anche dandosi luogo ad una proposta di legge di inchiesta parlamentare , le cautele dell' articolo 82 dovessero restare in piedi: e così, a maggioranza, la Commissione votò, bocciando pertanto larga parte delle proposte presentate dai gruppi di sinistra o di estrema sinistra . in una successiva riunione, quando invece era stata presentata la proposta di legge di inchiesta parlamentare del centrosinistra, i gruppi di estrema sinistra sostennero che le cautela di cui all' articolo 82 dovessero restare assolutamente in piedi e i gruppi del centrosinistra sostennero la tesi contraria. e poiché, sostenendo la tesi contraria a distanza di due settimane, i gruppi del centrosinistra furono sonoramente battuti, si avvalsero della norma dell' articolo 40 del nostro regolamento e della presenza di tutti i commissari di maggioranza nella Commissione di merito per disattendere il parere che la Commissione affari costituzionali aveva ritenuto di dare. signor presidente , quando nella stessa Commissione la stessa maggioranza e la stessa opposizione si incontrano e si scontrano a settimane alterne nel dire e nel disdire sugli stessi argomenti per mere ragioni di opportunità politica, si vorrà riconoscere che scarsa è la serietà dal punto di vista giuridico e costituzionale, prevalente la faziosità da parte dei rispettivi e contrapposti (fino ad un certo punto) gruppi; si vorrà dunque riconoscere che un atteggiamento lineare e coerente come il nostro meriti da parte della Presidenza della Camera e di tutti i colleghi (io voglio ritenere) una qualche cortese attenzione.