Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
V Legislatura - Assemblea n. 516 - seduta del 09-11-1971
Disegno di legge (Università)
1971 - Governo Colombo - Legislatura n. 5 - Seduta n. 516
  • Attività legislativa

signor presidente , desidero innanzi tutto fare un' osservazione di carattere generale , che si riferisce a tutti gli emendamenti presentati all' articolo 1, e più precisamente ad una considerazione fatta dall' onorevole Sanna, il quale poco fa ha dichiarato che l' articolo 1 potrebbe anche essere soppresso. penso che di questo passo, con le stesse argomentazioni o con argomentazioni non molto diverse, si potrebbe sostenere l' eventualità e l' opportunità di sopprimere tutto il resto dell' articolato. ma l' articolo I è un esempio egregio (anche per gli emendamenti che ad esso sono stati presentati, ivi compresi alcuni del nostro gruppo) di quanto sia poco esatta la tesi che ancora ieri è stata sostenuta dall' onorevole ministro e da colleghi della maggioranza (o di quella parte esigua della maggioranza che ha condiviso a voce alta le tesi dell' onorevole ministro), secondo cui questa legge, essendo nata dal Parlamento, sarebbe una legge per ciò stesso raccomandabile. se avrete la bontà di esaminare il testo dell' articolo I nelle sue varie redazioni, avrete la prova del fatto che questo testo non è stato elaborato dal Parlamento, ma è stato dal Parlamento sottoposto ad un' operazione simile a quella cui i bravissimi artigiani di Murano sottopongono il vetro, gonfiandolo fino a farlo diventare un grosso fiasco. l' articolo I è diventato un grosso fiasco, e tutta la legge penso lo stia diventando, perché — soffia da sinistra, soffia da destra e soffia dal centro — vengono fuori degli articoli mastodontici, che finiscono per essere pieni d' aria, di espressioni inutili e di aggiunte che non solo sono pleonastiche, ma diventano fonte di confusioni e di pericolosi errori giuridici, come testé sottolineava l' onorevole Nicosia e come mi permetterò di sottolineare anch' io. ciò premesso, noi non siamo favorevoli all' emendamento sostitutivo dell' onorevole Sanna; e non per motivi di parte — assolutamente no — ma perché l' onorevole Sanna, nel lodevole tentativo di semplificare, ha voluto togliere (e non me ne sono apparse chiare le ragioni — le chiedo scusa, onorevole Sanna — sebbene abbia ascoltato attentamente la sua breve esposizione) proprio ciò che di essenziale c' era, e dovrebbe rimanere, in questa norma: il primo comma. io penso che questo articolo potrebbe ridursi al primo comma: « le università sono istituzioni di alta cultura, dotate di personalità giuridica » . ha ragione, ma quando ci troviamo a dover fare riferimento ad una Carta Costituzionale che presume di stabilire costituzionalmente la libertà dell' arte e della scienza, che io credo siano libere per definizione, in quanto, ove non lo fossero, non sarebbero neanche arte e scienza; quando vi è un simile riferimento nella Carta Costituzionale , e quando riconosciamo tutti doverosamente che questa legge trae dagli articoli 33 e 34 della Carta Costituzionale il suo fondamento di costituzionalità (il suo fondamento anche teoretico, vorrei dire), allora può apparire perfettamente intonata l' espressione con cui si apre il primo comma. d' altra parte « dotate di personalità giuridica » , mi sembra effettivamente importante, perché un conto è parlare di autonomi a (e torneremo sul problema dell' autonomia più o meno verace dell' università configurata da questo disegno di legge ) un altro conto è stabilire nel primo articolo della legge il solo concetto giuridico che anche io penso sia opportuno stabilire, cioè « dotate di personalità giuridica » . in questo caso si tratta infatti di una configurazione giuridica dell' autonomia, di una guarantigia giuridica che sembra, almeno a noi, opportuno fissare nella legge. ho voluto chiarire il motivo per cui non siamo favorevoli all' emendamento Sanna nella parte soppressiva. quanto poi all' altra parte dello stesso emendamento Sanna, quella con la quale si chiede di aggiungere « concorrono alla definizione degli orientamenti dello sviluppo economico sociale e culturale del paese » , debbo dire francamente, onorevole Sanna — e penso che lei avrà la cortesia di volerlo riconoscere — che si tratta di una dizione quanto mai imprecisa. non so che cosa possa voler dire, in un testo di legge, che le università concorrono alla definizione degli orientamenti dello sviluppo economico , sociale e culturale del paese. da un lato ciò è assolutamente ovvio perché, nel momento stesso in cui le università sono centri di cultura e di ricerca, esse offrono, senza alcun dubbio, materiale che concorre allo sviluppo economico , sociale, civile della nazione; ma, in termini giuridici, questo concorso mi pare troppo indefinito ed indefinibile, non necessario, non utile, pleonastico, esattamente come sono pleonastiche le parti che l' onorevole Sanna ha giustamente voluto criticare. quanto poi all' altra aggiunta (sono stato abbastanza attento nel controllare) relativa « all' iniziativa autonoma degli studenti e la uguaglianza dei diritti dei docenti » , mi sembra che concedendo per legge agli studenti una iniziativa autonoma e concedendo ai docenti l' uguaglianza dei diritti, uguaglianza sancita dalla Costituzione e da tutte le altre leggi, l' onorevole Sanna voglia stabilire nella stessa norma in cui parla di una eguaglianza dei diritti per i docenti, una disuguaglianza dei doveri a carico dei docenti. ciò mi sembra quindi contraddittoria o, per lo meno, insidioso, per cui non ci sembra di poter approvare questa parte dell' emendamento Sanna. per questi motivi siamo contrari all' emendamento 1.1. quanto all' emendamento Greggi 1.9, mi dispiace che l' onorevole Greggi non sia stato qui presente per sostenerlo, e, anzi, ci riserviamo di farlo nostro perché noi concordiamo con detto emendamento. infatti l' emendamento Greggi è semplificativo, e consiste nel chiedere il ripristino del testo del Senato a proposito del secondo comma, che è stato peggiorato dalla Commissione, così come debbo dire — per inciso — che è stato peggiorato anche il terzo comma con l' aggiunta delle parole « e al consolidamento della comunità internazionale » . se c' è un solo collega di qualsivoglia parte politica che possa dimostrarci che cosa possa significare che le università italiane — per legge — debbano concorrere al consolidamento della comunità internazionale , io gli sarò grato. confesso la mia incapacità a capire quale contributo la Commissione abbia dato al miglioramento della legge con un inserimento simile, che io non riesco a comprendere non solo in termini giuridici, ma nemmeno in termini letterali. non capisco infatti che cosa possa significare « consolidare la comunità internazionale » . non sono certamente un esperto di diritto internazionale , ma mi sembra che giuridicamente possano esistere ed esistano figure in diritto internazionale , cioè esistono certi tipi di comunità internazionale che noi riteniamo di dovere eventualmente politicamente consolidare. ma ritornando al secondo comma, ricordo che l' onorevole Greggi riteneva che lessicalmente fosse sbagliato parlare di una comunità di studio o di ricerca, in quanto le comunità sono costituite da uomini o da gruppi e non da concetti. questa è la tesi sostenuta dall' onorevole Greggi, che ho ascoltato in Aula; ed io ritengo che quella tesi sia giusta, onorevole Elkan. egli non propone alcuna variante dal punto di vista politico o giuridico; propone una variante quanto al buon uso della lingua italiana . parlare di una comunità di studio non è esatto, parlare di una comunità di studenti è esatto; parlare di una comunità di ricerca non è esatto, parlare di una comunità di ricercatori è esatto. sembra strano che in una legge che fa riferimento alla scuola, e addirittura all' ordinamento universitario, non si faccia sufficiente attenzione al buon uso della lingua italiana . ricordo che questo ha detto l' onorevole Greggi ed io mi permetto di condividerlo, nella mia qualità di relatore di minoranza . coerentemente, non insisto, — alla stregua di quel che ho detto proprio ora, perché altrimenti mi contraddirei in maniera troppo evidente — sul mio emendamento 1.2, in cui si parla di una comunità di insegnamento, perché si dovrebbe parlare invece di comunità di insegnanti. penso che l' emendamento 1.10 dell' onorevole Mussa Ivaldi Vercelli — che propone di aggiungere, al terzo comma, la parola « eseguendo » alle parole « promuovendo ed organizzando » — sia un emendamento valido; potrebbe essere considerato eccessivo o pleonastico, ma certo non guasta, e perciò penso che potrebbe essere accettato anche dalla maggioranza della Commissione. mi permetto poi di insistere sul nostro emendamento 1.3, che propone di sopprimere, al terzo comma, le parole « mediante il libero confronto culturale » . infatti, senza queste parole, il testo direbbe che le università concorrono allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico del paese. noi non vediamo il perché di questo libero confronto culturale, perché può darsi benissimo che una università concorra allo sviluppo scientifico del paese, o della nazione, anche al di fuori del libero confronto culturale. non è affatto detto che sia necessario il libero confronto culturale; può darsi che in determinati casi non ci sia occasione di confronto. affinché vi sia un confronto ci vuole un altro termine; può darsi che l' altro termine non vi sia. e allora non riusciamo veramente a capire perché dovrebbe essere aggiunta quella che vorrebbe essere una espressione migliorativa, quando poi nella sostanza giuridica, se si dà un peso giuridico alle parole, diviene una espressione fortemente limitativa. l' onorevole Nicosia ha illustrato i motivi per i quali noi crediamo con il mio emendamento 1.4 che si dovrebbe parlare della nazione e non del paese e non insisto sulla motivazione, perché da parte nostra si tratta di motivazioni anche troppo frequentemente riferite. mi sembra che potrebbe essere accettato l' emendamento 1.11 dell' onorevole Bonea, con il quale si propone, al terzo comma dell' articolo 1, di sostituire le parole: « con centri anche stranieri di cultura e di ricerca » , con le altre: « con università e centri di cultura e di ricerca stranieri » . del pari mi sembra che sia da accettare il nostro emendamento 1.5, in cui si propone un collegamento organico « soprattutto con le scuole secondarie » . credo che un emendamento di questo genere potrebbe essere accettato anche dal signor ministro, se sono sincere, come certamente sono sincere, le sue espressioni di rammarico ancora ieri sera ripetute per il fatto che si procede alla riforma universitaria senza aver potuto ricostruire dalla base tutto l' edificio della scuola italiana e particolarmente quello della scuola secondaria ; il che, specie in conseguenza della liberalizzazione degli accessi all' università, diventa particolarmente importante. riteniamo che si debbano sopprimere le parole « del territorio » come propone il nostro emendamento 1.6, per i motivi che sono stati illustrati; riteniamo anche che il nostro emendamento 1.8, sostitutivo del quarto comma dell' articolo 1, che sostiene che « le università hanno diritto di darsi ordinamento di autonomia amministrativa, scientifica, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato » , e non quindi nei limiti stabiliti da questa legge, sia un emendamento particolarmente importante, perché esso consente un riferimento più vasto, più giusto e doveroso, all' intera legislazione in materia scolastica ed universitaria. infine, l' onorevole Nicosia ha illustrato la importanza del nostro emendamento 1.7, tendente a sopprimere al quinto comma dell' articolo 1 le parole « d' intesa con le regioni » a proposito della programmazione universitaria. mi permetto di insistere a questo riguardo, e non perché io sia, come certamente sono, un ostinato — e voi riterrete anche troppo — combattente, non più contro il regionalismo — che, ahimè, esiste — ma contro, se non altro, una certa interpretazione (che va al di là della Costituzione, e quindi va contro la Costituzione), dell' attuazione dell' ordinamento regionale. voi tutti sapete (e mi duole ripetere molto sinteticamente ciò che in altre occasioni abbiamo affermato molto ampiamente con, credo, serrata documentazione) che quando il Costituente concepì l' articolo 117 della Costituzione, non mostrò di accorgersi della necessità di conferire alle regioni a statuto ordinario un potere normativo in ordine alla programmazione, tant' è vero che le materie fondamentali che attengono alla programmazione economica — basti citare l' industria — non fanno parte delle materie indicate dall' articolo 117 della Costituzione come materie proprie della potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario . successivamente, molto tempo dopo, circa venti anni dopo, quando si è passati alla realizzazione dell' ordinamento regionale, poiché nel frattempo la programmazione era venuta di moda, e ci si rendeva conto della difficoltà di organizzare una programmazione nazionale compatibile con l' esistenza di uno Stato regionalizzato, si è tentato di attribuire alle regioni, e sono stati in verità attribuiti alle regioni, o si sta tentando tuttora di attribuire alle regioni, andando contro il dettato costituzionale, poteri legislativi in materia di programmazione. essendo questa la situazione, ed essendo — come sapete — una situazione che sta determinando una larga contestazione da parte delle regioni nei confronti dello Stato, e da parte dello Stato — non della burocrazia statale — nei confronti delle regioni, l' inserire in questa legge una norma che dica « d' intesa con le regioni » , è estremamente pericoloso. prima di tutto non è necessario, perché se le università, nella loro autonomia, vorranno prendere intesa con le regioni, potranno prenderle, perché nessuna norma potrà loro impedirlo; ma, a parte il fatto che si tratta di una norma non necessaria, si tratta di una norma giuridicamente imperfetta, imprecisa, non certo commendevole, meritevole di essere eliminata, perché d' intesa con le regioni » è una dizione che io non mi sentirei di approvare in un testo giuridicamente corretto. è una norma che può determinare una successiva conflittualità tra Stato e regione, riferita anche all' ordinamento universitario ed alla potestà dello Stato nei confronti degli ordinamenti universitari. per queste considerazioni sosteniamo questo nostro emendamento, e ci permettiamo di augurarci che la maggioranza della Commissione lo voglia accettare.