Giulio ANDREOTTI - Deputato Maggioranza
V Legislatura - Assemblea n. 365 - seduta del 24-11-1970
Provvedimenti straordinari per la ripresa economica
1970 - Governo Colombo - Legislatura n. 5 - Seduta n. 365
  • Attività legislativa

non avevo intenzione, specie dopo quattro notti di onorato servizio in quest' Aula, di prendere la parola, almeno in questa fase, salvo a tornare poi sull' argomento per qualche brevissima considerazione politica in sede di dichiarazione di voto lunedì prossimo. penso tuttavia che debba dirsi succintamente qualche parola a sostegno dell' emendamento presentato dall' onorevole Gonella per il quale l' onorevole Bozzi ha avuto cortesi espressioni di rispetto. osservo però che l' onorevole Gonella vuole non fiori, ma... opere di bene, cioè un' adesione in sede di voto e non semplicemente parole di rispetto. non intendo, naturalmente, l' onorevole Gonella, ma il tema in discussione. noi qui dobbiamo limitarci all' esame delle modifiche apportate dal Senato e sotto questo aspetto ritengo che non sia pertinente introdurre di nuovo una querela di natura giuridico-politica, cioè domandare in questa fase se la Democrazia Cristiana attraverso i suoi gruppi parlamentari della Camera e del Senato potesse fare di più. questo è quanto alcuni polemicamente ci vanno rimproverando, benché poi l' epilogo della vicenda forse può rettificare qualche opinione del genere. tuttavia nelle settimane passate molti di noi hanno ricevuto lettere nelle quali era scritto: « vedete i cinque deputati del Manifesto, vedete l' onorevole Libertini che da solo riesce a fermare le truppe della conversione del decreto legge , o il piccolo gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria ! e voi, che pure avete la maggioranza relativa , non siete stati o non siete capaci di impedire l' approvazione del divorzio! » . quando si parla di mediazione, quando si parla di compromessi, bisogna avere da un lato qualcosa da offrire e dall' altro qualche cosa da chiedere. sia chiaro che i nostri colleghi al Senato non potevano addivenire ad un compromesso, scegliendo tra due strade: o scegliere quella di combattere puramente e semplicemente su una posizione negativa contro tutti gli articoli che erano stati approvati da questo ramo del Parlamento, e in tal caso con molte probabilità, nonostante quell' incerto voto iniziale, sarebbe stata già legge dello Stato la proposta di legge Fortuna! questo avrebbe potuto dare, da un punto di vista astratto, l' orgoglio di dire: abbiamo combattuto una battaglia di principi. in tal modo i senatori avrebbero ricalcato il nostro atteggiamento alla Camera, nella prima fase nella quale non c' era che da affermare una tesi. infatti in realtà credo che su questo tema l' avvenire ci darà ragione, perché in materia o si accetta un determinato carattere del tutto particolare dell' istituto matrimoniale e si respinge il divorzio, o si accetta il divorzio e allora tutta quella normativa probabilmente sarà destinata ad usurarsi e a peggiorare le cose. i nostri colleghi al Senato scelsero la seconda via. vi fu una attività conciliativa svolta dal senatore a vita onorevole Giovanni Leone, e alla quale aderirono se non sbaglio tutti i gruppi parlamentari , compreso, onorevole Delfino, quello del Movimento Sociale Italiano . se il lavoro del senatore Giovanni Leone avesse potuto svolgersi in forma più continuativa e se fosse stato esperito prima un tentativo di accordo su tutti gli emendamenti da apportare, in quella fase direi quasi di choc conseguente alla votazione sul passaggio agli articoli, probabilmente sarebbe stato possibile ottenere qualche cosa di più. raggiunto l' accordo soltanto sugli articoli 1 e 2 ed effettuata una votazione a scrutinio segreto (non so da chi richiesta) sull' articolo 1, e invertita così la posizione e terminata quella fase che ho chiamato di choc, se forza contrattuale , seppure scarsa, vi era stata nella prima fase, essa era diventata praticamente nulla nella seconda. sotto questo aspetto, dobbiamo però fare una considerazione, onorevoli colleghi del fronte divorzista. quando noi presentammo alcuni emendamenti (dopo aver accertato, con estremo rammarico, l' impossibilità di votare il non passaggio agli articoli) voi non voleste assolutamente accedere ad alcuna delle proposte che venivano fatte, neppure a quelle che poi voi stessi avete considerato come modifiche migliorative della legge. se quindi non vi fosse stata l' opera del senatore Leone, voi avreste varato il provvedimento non nel testo migliore possibile ma in una formulazione che voi stessi non considerate brillante sotto molti riguardi. ritengo però che non sia questo il momento di effettuare degli excursus storici e nemmeno dei richiami a Salandra, anche perché poi nel passato molti non si rifacevano a quel parlamentare per altre considerazioni che non riguardavano il diritto di famiglia o il diritto più in generale. desidero invece richiamarmi a fatti più recenti. ella, onorevole ministro Reale, non è certo in una posizione invidiabile, in questa specie di impotentia coeundi — giuridicamente e politicamente parlando — fra il Governo e il Parlamento. si intende, onorevole ministro, che è un giudizio assolutamente politico quello che sto esprimendo in questo momento. ella, come dicevo, ha letto qui — su richiesta dell' onorevole Lucifredi che l' aveva chiesto — il parere dell' ufficio legislativo del suo ministero. certo, gli uffici legislativi qualche volta mostrano di avere qualche venatura di cambiamenti. mi consenta di dirlo, onorevole Bozzi: l' onorevole Fortuna non è così riguardoso nei confronti della Corte costituzionale e dei partecipanti all' iter formativo delle sue decisioni, perché denuncia addirittura penalmente questi poveri avvocati dello Stato. qui il discorso sarebbe lungo e mi guardo bene dal farlo. vorrei chiedere ai colleghi se leggono gli articoli su un giornale, per altro autorevole, diretto da un altro senatore a vita che non è l' onorevole Giovanni Leone: troveranno espressioni che potremmo anche definire di intimidazione verso quel consesso. d' altra parte credo che quest' ultimo sia al di fuori di ogni possibilità di influenza. ci è sinceramente dispiaciuto di vedere trattati così gli avvocati dello Stato. in primo luogo perché crediamo che in queste cose bisogna seguire una norma costante. quando in una causa che, dal punto di vista umano, era pure estremamente toccante e sotto il profilo giuridico si presentava intricata — la causa per il Vajont — poiché erano in giuoco da una parte e dall' altra interessi dello Stato nel senso che vi era il ministero dei Lavori Pubblici , e la decisione politico-amministrativa del Governo era stata di non costituirsi parte civile proprio per questa difficile posizione di essere contemporaneamente parte civile e poi di dovere rifondere alla stessa parte civile in grandissima parte i danni, l' Avvocatura generale dello Stato autonomamente si costituì parte civile. ricordo in quella occasione di aver letto elogi per l' autonomia degli avvocati dello Stato che, nonostante una decisione e una lettera di alcuni ministeri, avevano ritenuto che il proprio dovere avesse una sfera di autonomia e potesse anche esorbitare dal mandato ricevuto. se l' onorevole Bozzi mi consente, forse dirà che ho ragione. l' Avvocatura dello Stato, in questo caso, che cosa ha fatto? da chi ha avuto gli elementi e da chi ha avuto il mandato? dall' ufficio legislativo del ministro di grazia e Giustizia. non è il Governo, il ministro della Giustizia ? è chiaro questo. perché dico che gli uffici legislativi dei ministeri hanno delle venature particolari? perché quando nacque quella controversia, diverso era il titolare del ministero e allora probabilmente vi era stata una presa di posizione. del resto non c' è da meravigliarsi, poiché una delle cause di cui si discute (possiamo dirlo poiché è un tema di carattere giuridico), quella che verte sul principio se l' accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto spetti al tribunale civile o spetti — ex articolo 34 del Concordato e legge matrimoniale — al tribunale ecclesiastico, è molto importante. a mio avviso, si tratta di una controversia assai importante. molto probabilmente, infatti, se quella causa viene vinta, il dubbio sulla costituzionalità (credo che il dubbio sulla costituzionalità sia ammesso) dell' articolo 2 della legge Fortuna diventa ancora più forte. se, nonostante la dizione della legge matrimoniale che parla soltanto della interdizione e non della incapacità di intendere e di volere, si stabilisce che si può allargare questo concetto, perché lo Stato, se vuole riconoscere che il cittadino si è scelto liberamente la strada del matrimonio concordatario e quindi vuole riconoscere la validità, attraverso anche l' articolo 7 della Costituzione, della giurisdizione ecclesiastica dei matrimoni concordatari, credo che lo Stato giustamente possa rivendicare a sé l' accertamento se quel cittadino, in quel momento, fosse in grado di operare la sua scelta, in forma autonoma. in questo caso non vi sarebbe più alcuna violazione di giustizia. tutto ciò vedremo al momento opportuno. dinanzi al suo richiamo, onorevole Bozzi citerò a memoria ma con esattezza assoluta di sostanza — vorrei dirle qualcosa. giustamente quando ella parla della dizione « sacramento » , dice: ma lo Stato non poteva riconoscere il sacramento. intanto l' ha riconosciuto e le cito un testo interessante. quando si discuteva la sua legge, onorevole Fortuna, in questo ramo del Parlamento, uno studioso autorevole, il Salvatorelli, scrisse su La Stampa un articolo proprio nel senso che ella accennava. Salvatorelli si chiedeva: è possibile che lo Stato possa avere deferita in questo modo la giurisdizione al tribunale ecclesiastico? ebbene, ricordo di avere letto, subito dopo la liberazione, nella Storia d' Italia nel periodo fascista di Salvatorelli, un durissimo attacco al fascismo perché proprio attraverso l' articolo 34 dei patti lateranensi e attraverso la legge concordataria, aveva spogliato lo Stato di questo potere e aveva devoluto la giurisdizione piena e indiscussa in materia matrimoniale ai tribunali ecclesiastici. sono temi che ci appassionano notevolmente. si dice: cosa c' entra l' abbinamento tra « decretone » e divorzio? intanto, se non vi fosse stato questo abbinamento, molto probabilmente la proposta Fortuna sarebbe già diventata legge. infatti, la proposta è stata trasmessa alla Camera il 9 ottobre e a fondamento di quel tentativo estremo del senatore Leone era stato assunto l' impegno politico di sperimentare se l' altro ramo del Parlamento concordava con quelle modificazioni in tempi estremamente brevi. vi sono forse altre alternative di formule politiche, di gruppi politici che a proposito della legge Fortuna hanno un' idea diversa? quanti divisano certe formule politiche astratte, dimenticano che chi ci ha fatto lo sgarbo maggiore nel pretendere di iscrivere all' ordine del giorno la proposta di legge Fortuna nonostante non fosse stata nemmeno stampata la relazione di minoranza , fu proprio il collega onorevole Orlandi, presidente del gruppo parlamentare del PSU. si fanno una serie di configurazioni astratte: altro che abbinamento tra « decretone » e legge Fortuna ! qui veramente si fa una specie di abbinamento fra cose che hanno il piccolo difetto di non esistere nemmeno in linea di possibilità. credo che sia bene rimanere in questo tema nel quale sentiamo una profonda amarezza, perché è un argomento nel quale ferma è la nostra convinzione che è una e non riguarda matrimonio civile o concordatario. a questo punto formulo una osservazione a sostegno della proposta del collega Gonella. la proposta dell' onorevole Gonella ha un significato estremamente chiaro: lasciamo stare il fatto che il matrimonio civile era considerato concubinato, sono cose che hanno valore da un punto di vista giuridico. ritengo che tutto l' indirizzo del diritto canonico debba oggi essere ispirato a non indulgere attraverso una serie di maglie allargate sui casi di nullità, facendo quasi da antidoto al divorzio. a mio avviso, una concezione moderna dovrà far sì che la riforma del diritto canonico, se vorrà essere viva e cristiana, dovrà stabilire che quando un cittadino è sposato dinanzi allo Stato, non è libero, e il suo matrimonio non può essere considerato dal punto di vista religioso. penso che si debba essere lontani dal considerare solo un' unione di fatto il matrimonio civile, ma bisognerà camminare in senso inverso. se avessimo avuto il tempo di procedere alla riforma del diritto di famiglia e di revisionare, nello stesso tempo, il diritto canonico... la proposta dell' onorevole Gonella a me pare abbia questo significato, onorevole Bozzi. è stato diramato un comunicato ufficiale da parte del presidente della Commissione per la revisione del Concordato accompagnato, se non sbaglio, da altri membri tra i quali il professor Jemolo: egli si è recato dal ministro guardasigilli a rassegnare le conclusioni della commissione. se dovessi dire la verità, dovrei ammettere che non ho capito bene perché poi quella relazione non è stata portata a conoscenza anche del Parlamento. se non vi sono — come non credo vi siano, in questo campo — segreti di Stato , la pregherei, onorevole ministro guardasigilli, di dare a questi lavori pubblicità. inoltre, facendo parte della Commissione molti giuristi cattedratici, si finisce sempre per conoscere quel testo frammentariamente: mettendone insieme i pezzi, tutti possiamo conoscerlo. qualcuno potrebbe ritenere che non lo si fa perché c' è la dimostrazione, per La Penna o la parola registrata di uno dei componenti del fronte laico, professore di diritto ecclesiastico, che, se si vuole veramente mutare l' interpretazione dell' articolo 34, bisogna modificare quest' articolo e ciò può dare fastidio a qualcuno. ma siamo in presenza di queste osservazioni e vi sono degli avvocati dello Stato che la pensano in questo modo. qualche anno fa il contenzioso diplomatico ha redatto un documento — che poi è stato reso noto — che si muoveva nello stesso senso in cui noi ci siamo espressi. noi abbiamo camminato sulla scia di qualcosa che non ammette dubbi, perché si tratta dei resoconti stenografici della Costituente, in cui vi sono le testimonianze di tutti, che ora si cerca di aggirare distinguendo gli effetti civili. ma è assai difficile considerare un effetto civile l' annullamento dell' atto. altro che effetto! c' è voluta tutta l' eleganza e l' abilità del professor Jemolo per poter costruire una teoria di questo genere. verso questo giurista abbiamo tutti una enorme devozione, sotto il profilo umano; tra l' altro, è un cattolico perfetto, migliore di me. non ho, quindi, da dire niente sotto questo aspetto; indubbiamente, però, in quella teoria il professor Jemolo può rappresentare qualcosa verso l' avvenire, ma non certo nell' interpretazione di quelle che sono le leggi nel cui ambito ci muoviamo. ed allora parliamo a carte scoperte. l' onorevole Gonella non lo ha detto e non vorrei danneggiarne la causa che, per altro, non ha molte chances di essere vinta: quindi, non rischio molto. può darsi che l' onorevole Gonella parta da un' altra considerazione, assolutamente limpida, cioè quella di voler evitare che, o attraverso l' iter indiretto della Corte costituzionale (la causa che ho detto prima, la causa se sia trascrivibile il matrimonio tra il suocero e la nuora, vedova del figlio, e gli altri vari casi), o diretto con successivo ricorso, l' atto sia reso nullo (come, ripeto, attraverso la strada costituzionale o altre strade popolari ed altri mezzi che lo Stato mette a disposizione dei cittadini e che certamente nessuno di noi può impedire): cioè che ci si trovi di fronte a fatti compiuti che renderebbero più drammatica e complessa la situazione degli interessati. e perciò egli propone che le indagini siano esperite nel corso di un biennio volto ad evitare il fatto compiuto. sotto questo aspetto ritengo che i divorzisti avrebbero fatto molto bene (e non perché lo ha detto oggi l' onorevole Riccio) fin dall' inizio — tra l' altro, erano in maggioranza, e quindi qual era il loro dubbio? — a seguire la strada della procedura costituzionale: in tal modo avrebbero evitato un enorme rischio e certamente avrebbero messo quei poveretti che aspettano questa legge nella posizione di non rischiare di vedersi poi annullare quanto essi hanno ritenuto di ottenere definitivamente. per tali motivi ritengo che bisognerebbe riesaminare la questione. in questo caso, evidentemente, si dovrebbe ottenere dal Senato l' impegno che la legge sia riesaminata abbastanza rapidamente. quando l' altra sera abbiamo emesso un voto sulla costituzionalità o meno della ripresentazione di un decreto legge , e allorché la maggioranza, che in quel caso era diversa, ha deciso di respingere l' eccezione di incostituzionalità, un nostro autorevole collega ha fatto osservare che non bastano i « colpi di maggioranza » per stabilire se una legge è costituzionale o no. dobbiamo dunque avere la umiltà di riconoscere (e questo vale per tutti) che in una materia così importante occorre procedere con molta cautela, perché sia reso più difficile o addirittura impossibile, almeno per quanto riguarda l' istanza di giurisdizione costituzionale, l' annullamento di una parte sostanziale di questa legge, ed anzi della sua quasi totalità dal punto di vista pratico. agire con estrema prudenza sarebbe un atto di saggezza anche per chi crede nella validità dell' istituto del divorzio e si batte per la sua introduzione. accogliendo la proposta Gonella (od altra che potrebbe essere escogitata dalla saggezza di altri colleghi o essere frutto di uno sforzo comune) dimostreremmo di essere capaci di valutare la realtà dei problemi che ci stanno dinanzi. non si tratta solo di vedere quel che accadrà in quest' Aula lunedì sera, ma occorre essere capaci di comprendere quale potrà essere lo sviluppo pratico di quella decisione: e noi, veramente, non vorremmo avere l' amarezza di avere avuto ragione nell' illustrare questa nostra posizione.