Bettino CRAXI - Presidente del Consiglio Maggioranza
IX Legislatura - Assemblea n. 82 - seduta del 27-01-1984
Sulla revisione del Concordato
1984 - Governo I Craxi - Legislatura n. 9 - Seduta n. 82
  • Comunicazioni del governo

signor presidente , onorevoli colleghi , ringrazio vivamente per i loro interventi, sempre attenti, circostanziati ed approfonditi: l' onorevole Spagnoli, che ha ribadito il diretto e profondo interesse del partito comunista per una rapida conclusione della questione concordataria sulla base di chiari principi; l' onorevole Battaglia, il quale ha messo in luce i punti di svolta della lunga vicenda e l' importanza del ruolo svolto dagli esponenti repubblicani; l' onorevole Galloni, di cui condivido la sottolineatura dell' ampiezza e novità della riforma concordataria che può consentire di parlare di essa come di nuovo accordo; l' onorevole Spini, che ha contribuito a chiarire le premesse e la coerenza della posizione socialista; l' onorevole Scovacricchi, che ha ben illustrato le ragioni del pieno sostegno dei socialdemocratici; l' onorevole Zanone, che — pur ribadendo con chiarezza la posizione di principio dei liberali, favorevole al superamento del sistema concordatario — ha riconosciuto la novità della proposta del Governo; l' onorevole Riz, al quale siamo grati del largo consenso e l' onorevole Zanfagna, che ha presentato molte riserve ma non ha espresso un voto contrario. sono grato a tutti gli intervenuti nel dibattito: attraverso le critiche, e talvolta anche attraverso la netta opposizione alla stessa ipotesi politica degli accordi, ha preso risalto tutta l' importanza e attualità di una tematica sulla quale, per altro, la Camera ha avuto modo, dal 1965 in poi, di pronunciarsi più volte con una visione di largo respiro culturale, ideale e politico. siamo convinti della necessità di una profonda riforma della politica e della legislazione ecclesiastica che non si limiti a lasciare cadere i rami secchi del regime pattizio, ma sostituisca l' intera pianta, recuperando il terreno a più proficua coltura. lo impongono le maturazioni operatesi nella società civile ed in quella religiosa e le esigenze collegate al progressivo arricchirsi della realtà sociale, in dignità e libertà, in partecipazione e coscienza comunitaria. è apparso chiaro, d' altro canto, il rischio di continuare a mantenere integro un sistema di relazioni tra Stato e Chiesa avulso dal regime costituzionale . il Governo della Repubblica, confortato dal parere del Parlamento, intende sviluppare e portare a termine il negoziato avviato. al Parlamento spetterà successivamente di intervenire autonomamente su tali accordi, rispettivamente in sede di ratifica ed in sede di approvazione della legge predisposta sulla base delle intese di cui all' articolo 8 della Costituzione. in proposito, onorevole Spini, tengo ad assicurarla di una sostanziale contemporaneità nella conclusione delle due trattative in corso . voglio anche chiarire, con riferimento alla commissione paritetica per gli enti ed i beni ecclesiastici, che il Parlamento avrà ampia possibilità di una approfondita valutazione dei principi sui quali la commissione avrà convenuto di basarsi per riformare la legislazione ecclesiastica di derivazione lateranense, in occasione del dibattito sulla ratifica dell' accordo di modificazione. tali risultanze verranno comunicate, infatti, dal Governo nel momento in cui il Parlamento si troverà — ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione — a partecipare alla conclusione dell' atto esterno, accordando o rifiutando la ratifica, secondo che giudichi tale accordo, concluso dall' Esecutivo, rispondente o meno agli indirizzi di politica ecclesiastica concordati con il Governo ed agli interessi generali dello Stato. quanto alle intese alle quali le norme dell' accordo con la Santa Sede (che delinea la cornice del sistema di relazioni Stato-Chiesa) potranno rinviare, tengo a ribadire quanto da me indicato nelle comunicazioni e precisato nella replica al Senato della Repubblica : è una preoccupazione che condivido quella avanzata circa la natura ed efficacia di queste intese che non hanno ovviamente nulla a che vedere con gli accordi internazionali in forma semplificata e che non dovranno in alcun modo incidere sulla libertà religiosa dei cittadini e sul regime unitario del fattore religioso garantito dalla Costituzione. le intese che verranno concluse ai diversi livelli di competenza, sempre in ogni caso subcostituzionali e suggeriti dai differenti contenuti, saranno riconducibili ai moduli convenzionali della attività amministrativa senza che ciò implichi, onorevole Zanone, ogni volta che i contenuti lo richiedano, confische del controllo parlamentare o dell' autonomo potere di produzione normativa dello Stato, né indebita dilatazione della materia concordataria o del suo richiamo costituzionale: leggi, decreti ministeriali, regolamenti applicativi, quindi, assoggettabili ciascuno ai gravami che la Costituzione prevede a tutela dei diritti ed interessi legittimi dei cittadini. invece, le intese previste dall' articolo 8 della Costituzione — che come si è detto sono una esperienza nuova per il legislatore italiano — saranno intese in forma di convenzione, il cui contenuto vincola (in ottemperanza al disposto costituzionale) l' iniziativa legislativa destinata alla applicazione del testo convenzionale. la legge approvata sulla base dell' intesa non potrà non dettare una disciplina conforme al contenuto di questa. l' intesa, per altro, potrebbe, in taluni casi, avere contenuto non esaustivo o limitarsi a stabilire principi o norme generali suscettibili di essere tradotti in discipline più particolari dalla legge dello Stato, secondo valutazioni spettanti al Parlamento della Repubblica. vengo ora brevemente ad alcuni chiarimenti in ordine alle questioni dell' insegnamento religioso, della legislazione matrimoniale della commissione paritetica per gli enti e beni ecclesiastici. sulla prima questione devo compiacermi per il larghissimo consenso alle proposte formulate. con l' onorevole Galloni ripeterò che si tratta di un servizio di cultura religiosa per i cittadini, che espressamente lo richiedano. agli onorevoli Spagnoli e Battaglia do volentieri atto del loro consenso sulla formula da me delineata nel documento inviato ai presidenti dei gruppi parlamentari . quanto alle scuole elementari e materne la regola sarà la medesima — come ho precisato — delle medie e delle superiori e l' eccezione l' utilizzazione dei maestri che desiderino impartire l' insegnamento religioso. quanto alla conoscenza scientifica dei fenomeni religiosi, che alcuni auspicherebbero fornita da insegnanti di Stato, resi a ciò idonei da esami e concorsi, dirò che tale conoscenza potrà certo essere ampliata a livello di programmi delle differenti discipline esistenti, senza rischiare evocazione di Stati catechisti o conflitti interconfessionali — come accade nella Repubblica federale di Germania — che si rifletterebbero negativamente sull' andamento della scuola statale. sulla giurisdizione ecclesiastica matrimoniale ribadirò la necessità — direttamente sottolineata dagli onorevoli Spagnoli e Battaglia e indirettamente ammessa dall' onorevole Galloni — della rispondenza del giudizio di deliberazione, chiaramente indicato dalla Corte costituzionale , alle garanzie proprie dell' ordinamento italiano per l' efficacia delle sentenze straniere ed ai requisiti a tal fine previsti, i quali non possono, ovviamente, annullare la specificità di un ordinamento — quello della Chiesa — nel quale ha avuto origine il rapporto matrimoniale. quanto, infine, alla commissione paritetica per gli enti e i beni ecclesiastici...... ribadirò anche alla Camera l' impegno per la sua costituzione al più alto livello di responsabilità e competenze e la certezza di un apporto costruttivo dell' altra parte contraente, che ci assicurino sulla congruità del termine indicato per ottenere risultanze e soluzioni positive, in una problematica in cui gli aspetti tecnici fanno spesso premio su quelli più squisitamente politici. come si è già detto e chiarito, il Governo informerà il Parlamento in proposito, al momento della discussione della legge di autorizzazione alla ratifica dell' accordo di modificazioni. un' ultima precisazione su un argomento sottolineato in più interventi: i necessari raccordi fra autorità ecclesiastiche e autorità statali in tema di beni culturali di carattere religioso non potranno interferire, ovviamente, sulle competenze statali, garantite dall' articolo 9 della Costituzione, in materia di determinazione del regime giuridico. tali raccordi, necessari per armonizzare il regime dei vincoli e della fruibilità dei beni con le esigenze del culto, dovranno, quindi, situarsi a livello di disposizioni applicative della legislazione unilaterale italiana. « si direbbe — scriveva nella Nuova Antologia del febbraio 1871, Diomede Pantaleoni, l' antico intermediario tra Cavour e Pio IX nei giorni dell' unità — che il trionfo delle nostre armi, la distruzione da noi compiuta del potere temporale dei Papi siano stati dalla stessa Provvidenza quasi miracolosamente condotti, onde salvare da tanto disastro la Chiesa » . novant' anni dopo, l' arcivescovo di Milano, cardinale Montini, quasi alla vigilia del papato, celebrando in Campidoglio Roma ed il Concilio ecumenico , riconoscerà che, senza l' antagonismo tra Chiesa e Stato, dopo il 1870, il papato, « privato, anzi sollevato dal potere temporale, avrebbe potuto esplicare ugualmente nel mondo la sua missione » . dobbiamo augurarci che il superamento del Concordato del 1929, che la Repubblica si appresta a realizzare d' intesa con la Santa Sede , contribuisca, al di là di nostalgie ed arcaismi, a dare un nuovo impulso ad un' era di cooperazione nella libertà tra Stato e Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnati entrambi, nel pieno rispetto di tale principio, per la promozione dell' uomo e il bene del paese.