Bettino CRAXI - Presidente del Consiglio Maggioranza
IX Legislatura - Assemblea n. 81 - seduta del 26-01-1984
Sulla revisione del Concordato
1984 - Governo I Craxi - Legislatura n. 9 - Seduta n. 81
  • Comunicazioni del governo

signor presidente , onorevoli Deputati , circa quarant' anni or sono, l' Assemblea costituente , anche nella maggioranza favorevole al richiamo dei patti del Laterano nell' articolo 7, mise in luce l' esigenza di un adeguamento della legislazione del 1929 ai principi sui quali si ricostruiva la democrazia. la questione, apertasi nell' Aula stessa della Costituente, rimase del tutto accantonata nel corso dei successivi difficili e travagliati anni 50, nei quali tuttavia si levarono per sollecitare la soluzione le voci autorevoli di Pietro Nenni e di Ugo La Malfa e degli intellettuali « amici del mondo » , ai quali fece eco, nel 1959, Aldo Natoli. la questione fu riaperta di fronte al Parlamento solo nel 1965 per iniziativa degli onorevoli Mauro Ferri e Lelio Basso, i quali posero alla Camera il problema della revisione bilaterale dei patti lateranensi . due anni dopo la Camera dibatté ampiamente il problema ed invitò il Governo a prospettare alla Santa Sede l' opportunità di una valutazione comune del Concordato in ordine alla revisione bilaterale di alcune sue norme. l' allora guardasigilli onorevole Guido Gonella, costituì una commissione ministeriale incaricata di studiare il problema. nel novembre del 1969 la commissione consegnò al ministero della Giustizia una relazione illustrativa ed uno schema di proposte di modifica ad alcune disposizioni del Concordato. nell' aprile dello stesso anno la conferenza episcopale italiana aveva manifestato al proposito specifica apertura e piena disponibilità nel marzo 1969 e nell' aprile del 1971 la Camera dei Deputati discusse ancora della revisione, ma l' intervenuta approvazione della legge sul divorzio provocò la protesta ufficiale della Santa Sede ed il successivo referendum popolare per abrogarla congelò nuovamente ogni prospettiva di adeguamento della legislazione del 1929. sarà il Governo Moro-La Malfa , sollecitato anche da una interpellanza dei deputati del partito comunista , a dichiarare nel programma di Governo che l' iniziativa di revisione del Concordato era ormai doverosa ed urgente dopo le vicende del referendum e ad incaricare l' ambasciatore d' Italia presso la Santa Sede di riprendere a livello diplomatico agli inizi del 1975 il negoziato bilaterale con il Vaticano. la fase delle trattative vere e proprie fu inaugurata dal presidente del Consiglio onorevole Andreotti con la nomina, nell' ottobre 1976, di una commissione composta dal senatore Gonella e da due illustri giuristi, i professori Jemolo ed Ago; la Santa Sede , dal canto suo, nominava l' allora arcivescovo Casaroli, monsignore Silvestrini e padre Lener suoi rappresentanti per elaborare, con la delegazione governativa, le proposte di modificazione del Concordato. da quella data le due delegazioni, da ultimo modificate per la scomparsa del professor Jemolo, sostituito nel 1981 dall' ex presidente della Corte costituzionale Paolo Rossi , e del senatore Gonella, sostituito dal professor Gismondi dell' università di Roma, mentre nel 1979 l' arcivescovo Silvestrini prendeva il posto del cardinale Casaroli e diveniva membro monsignor Backis, hanno elaborato sei successivi schemi di modificazioni, sui primi tre dei quali il Parlamento (la Camera nel 1976 e il Senato nel 1978) ebbe a discutere e pronunciarsi ampiamente. attraverso questo lungo procedimento il Parlamento ha portato all' approfondimento della materia un contributo originale e sempre costruttivo, realizzando una piena cooperazione con l' iniziativa governativa. tale procedura ha consentito apporti, correzioni, integrazioni nella prospettiva di riforma del Concordato, in una dimensione rinnovata, che teneva conto della generale evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa negli ordinamenti democratici contemporanei e particolarmente in quelli dei paesi dell' Europa comunitaria. gli interventi della Corte costituzionale in materia matrimoniale, la legge sul divorzio ed il successivo referendum, le generali riforme del diritto di famiglia, delle organizzazioni sanitarie, penitenziarie, militari, con l' obiezione di coscienza , quella in corso della scuola media superiore, l' attuazione dell' ordinamento regionale e la riorganizzazione dell' assistenza, la redazione e promulgazione del nuovo codice di diritto canonico hanno consentito profonde riflessioni ed una eccezionale maturazione di tutta la materia concordataria da riformare. la discussione al Senato sul progetto di modificazioni al Concordato lateranense si concluse con l' approvazione della risoluzione 6 dicembre 1978 la firma degli onorevoli senatori Bartolomei, Perna, Cipellini, Spadolini, Anderlini. essa constatava l' esistenza di condizioni per entrare nella fase conclusiva del negoziato di revisione ed invitava il Governo a tenere nel massimo conto quanto emerso dalla discussione, particolarmente in tema di legislazione matrimoniale, di commissione paritetica per la definizione della materia degli enti ecclesiastici e di insegnamento della religione nelle scuole. dopo di allora le delegazioni italiana e vaticana elaborarono tre ulteriori progetti di revisione: nel gennaio 1979, il senatore Gonella illustrò ai gruppi parlamentari un testo che non venne giudicato rispondente alle indicazioni del Parlamento e non venne formalmente presentato al medesimo; nell' aprile 1980, un nuovo testo venne presentato al presidente del Consiglio onorevole Cossiga e, nel maggio 1981, il medesimo venne sottoposto al presidente del Consiglio onorevole Forlani, ma in entrambi i casi, per diverse motivazioni, non si ritenne di trasmettere il progetto al Parlamento; nell' aprile 1983, un ulteriore progetto venne predisposto dalle due delegazioni e presentato al presidente del Consiglio senatore Fanfani. nel periodo dei suoi due governi, inoltre, il presidente Spadolini fece predisporre da un gruppo di esperti presieduto dal presidente Caianiello un approfondito parere sulla questione, con riferimento alla bozza del 1980-1981, ed un progetto di modificazione del Concordato che venne tenuto presente dalla delegazione italiana che, con quella vaticana, elaborò, per mandato del presidente Fanfani, il testo del 1983. al momento di assumere la guida dell' attuale Governo, il presidente del Consiglio si è trovato perciò di fronte ad un materiale prezioso, frutto di larghi approfondimenti, che costituivano una solida base per riprendere l' iniziativa in vista di giungere ad un risultato conclusivo. confortato dal parere degli organi competenti della Presidenza del Consiglio , ho personalmente esposto all' altra parte contraente i principi sui quali ritenevo fosse possibile raggiungere un' intesa, sulla quale il Parlamento italiano, da una parte, la Chiesa dall' altra, potessero trovarsi a convergere. su tali principi ho ottenuto disponibilità aperta e costruttiva dalla Santa Sede . intendo quindi esporre, come già anticipato ai presidenti dei gruppi, un adeguato rendiconto sui principi fondamentali in base ai quali il Governo ritiene che sia possibile concludere questa lunga vicenda, anche per ottenere dal dibattito che seguirà utili puntualizzazioni per la definizione del testo conclusivo del negoziato. contestualmente esporrò le linee fondamentali del progetto d' intesa predisposto dalla Presidenza del Consiglio con la Tavola valdese , per regolare i rapporti tra lo Stato e le Chiese valdesi e metodiste. parlerò in una successiva tornata delle trattative in corso tra la presidenza e l' Unione delle comunità israelitiche italiane, non ancora pervenute a definitiva maturazione ma che il Governo si augura poter quanto prima concludere. già nel dibattito politico del 1976-1977 e nella discussione al Senato de 1978 si era manifestata l' esigenza di innovare rispetto ai tradizionali sistemi di regolamento della materia di rilevanza concordataria. è parso quindi opportuno riunire in una cornice generale i principi che regolano la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, nei rispettivi ordini, e individuano gli specifici fondamenti costituzionali sui quali costruire il nuovo sistema di relazioni. con opportuni rinvii ad ulteriori intese tra le competenti autorità dello Stato e della Chiesa si potranno poi regolare problemi particolari, consentendo una minore rigidità dello strumento pattizio ed una sua migliore, progressiva adattabilità alle trasformazioni della società civile e della società religiosa. ciò consentirà, al principio della bilateralità che presiede all' intera regolamentazione dei rapporti Stato-Chiesa, di esprimere strumenti nuovi idonei a dar vita ad un sistema di equilibrata ed armonica composizione degli interessi religiosi dei cittadini, di quelli delle confessioni religiose e di quelli dello Stato. tale metodo potrebbe segnare l' inizio di una fase di nuovi accordi Stato-Chiesa, che risolvano l' antico ruolo di definizione teorica dei confini nella più ampia dimensione della libertà religiosa, trasformando i cosiddetti « patti di unione » del passato in nuovi patti di libertà e di cooperazione, secondo le precisazioni date dal Concilio Vaticano II nella costituzione Gaudium et spes in ordine ai rapporti con la comunità politica . e vengo ai capisaldi più generali della nuova regolamentazione dei rapporti tra la Repubblica, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose interessate alla stipulazione delle intese, sui quali il Governo intende attestarsi per concludere il negoziato con la Santa Sede e le intese con le comunità religiose non cattoliche. tale regolamentazione non potrà che essere in perfetta armonia con i principi costituzionali: dopo decenni di contrasti nella dottrina e nella giurisprudenza sui rapporti tra norme costituzionali e norme di derivazione lateranense, la Corte costituzionale , nel 1971, con propria sentenza ha precisato che l' articolo 7 della Costituzione non ha elevato le singole disposizioni dei Patti a livello formale e sostanziale delle norme costituzionali e non ha, quindi, conferito alle disposizioni derivate da tali Patti la forza di « resistere » ai principi supremi dell' ordinamento costituzionale dello Stato, riservandosi per altro di valutare, caso per caso, il confronto tra dette disposizioni e detti livelli supremi di costituzionalità. sarebbe pertanto improduttivo verso il Parlamento e la suprema Corte costituzionale riproporre nei futuri accordi formule e disposizioni che rischino di trovarsi in conflitto con i principi generali dell' ordinamento costituzionale italiano. la riforma del Concordato deve adattare questo istituto giuridico di antica tradizione confessionale alle trasformazioni sociali e al rinnovamento legislativo degli ultimi decenni, in piena armonia con il progetto costituzionale repubblicano, superare la logica privilegiaria della legislazione del 1929-1930 attraverso la puntuale rispondenza alle garanzie costituzionali dei diritti inviolabili dell' uomo, della pari dignità sociale ed eguaglianza senza distinzione di religione, della uguale libertà di tutte le confessioni religiose , del diritto di libera associazione, di libertà di religione individuale e collettiva, di manifestazione del pensiero, di libertà di insegnamento e di istituzione di scuole non statali senza oneri per lo Stato, del principio di non discriminazione sul piano legislativo e fiscale, quanto al carattere ecclesiastico e al fine di religione o culto, di associazioni o istituzioni. non può, per altro, tale riforma prescindere dal fatto che il voto sugli articoli 7 e 8 della Costituzione assicurò, sì, a tutte le confessioni religiose la parità nel godimento delle libertà, ma lasciò il trattamento delle varie confessioni, nel quadro ovviamente di comuni principi fondamentali, alla libera regolamentazione bilaterale, secondo le necessità e le opportunità di cui le singole confessioni si facessero portatrici. il rispetto dei valori costituzionali ha imposto restrizioni o dilatazioni nelle materie tradizionalmente « miste » , ciò che, se ben commisurato al contesto generale delle modificazioni concordatarie e delle intese, dà il senso della effettiva trasformazione e della complessiva novazione del sistema di rapporti Stato-confessioni religiose , al quale gli atti che il Governo si appresta a concludere, nel solco tracciato dal Parlamento, daranno vita. questo senso del nuovo lo ritroviamo soprattutto proprio nell' adozione delle ricordate forme diversificate di collegamento, che prevede la partecipazione degli episcopati alla definizione, con le competenti corrispondenti autorità italiane, di soluzioni riconducibili ai moduli convenzionali nell' attività amministrativa. così, ad esempio, in tema di definizione delle festività religiose da riconoscere civilmente, di determinazione dei titoli accademici nelle discipline ecclesiastiche conferiti dalle facoltà pontificie, di definizione dello stato giuridico , dell' organico e delle modalità per la nomina degli ecclesiastici incaricati dell' assistenza spirituale in determinate strutture pubbliche (forze armate , polizia, ospedali, istituti di assistenza e cura, di pena e prevenzione), di predisposizione delle disposizioni applicative delle leggi italiane in tema di conservazione, valorizzazione, godimento e consultazione dei beni culturali d' interesse religioso — ivi compresi archivi e biblioteche — di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastici, di scelta degli insegnanti di religione, di definizione dei relativi programmi, di determinazione delle modalità di svolgimento del relativo corso, di fissazione dei criteri per la scelta dei libri di testo e dei profili di qualificazione professionale dei predetti insegnanti. quanto alle intese da concludere con le Chiese valdese e metodista ed a quelle ancora in corso — per le ragioni che si specificheranno — con l' Unione delle comunità israelitiche , va sottolineato che ci si trova in presenza di intese in forma di convenzione il cui contenuto vincola, ex articolo 8 della Costituzione, l' iniziativa legislativa destinata alla approvazione ed applicazione del testo convenzionale. il modello proposto nell' intesa con le Chiese valdese e metodista, con l' eccezionale consulenza del compianto professor Jemolo e del professor Peyrot messa a punto da tempo dalle delegazioni presiedute dal senatore Gonella e dal professor Spini e perfezionate attraverso ulteriori valutazioni di una commissione di esperti nominata dal presidente Spadolini, si accosta ai modelli di convenzione tipici dell' esperienza legislativa germanica. sulla sua base verrà immediatamente predisposta dal Governo la relativa legge di approvazione. e, questa, una impostazione fatta valere anche nelle trattative in corso con le comunità israelitiche italiane, le quali, particolarmente attente ai rapporti che si vengono definendo con altre confessioni, sembrano adombrare — come è stato detto — in tal modo una sorta di clausola della « religione più favorita » . resta, necessariamente, il problema di quelle confessioni religiose che sono oggi, ma potrebbero restare anche in futuro, talvolta per la stessa impostazione delle credenze, senza intesa, senza, cioè, quel collegamento che la Costituzione pone alla base del regime giuridico statale delle confessioni. si porrà allo Stato, quindi, il problema di una normativa di diritto comune destinata, quanto meno, a regolare interessi non disciplinati o non disciplinabili sulla base di previe intese, la quale, in attuazione dei generali principi della Costituzione in tema di solidarietà sociale, di eliminazione degli ostacoli che impediscano l' effettivo esercizio della libertà e il conseguimento dell' eguaglianza giuridica, consenta di parificare tali religioni e i loro istituti ad altri organismi sociali. nella discussione parlamentare del 1978, il Senato chiese ulteriori approfondimenti su taluni aspetti della legislazione matrimoniale, la definizione della commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, l' insegnamento della religione. sulla prima questione, confortati anche dalle decisioni della Corte costituzionale , crediamo che si debba andare ad un regime di radicale superamento della riserva di esclusiva giurisdizione ecclesiastica, quale prevista dalla legislazione del 1929. il procedimento di esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali — con l' esclusione, quindi, di ogni provvedimento amministrativo, quale ad esempio la dispensa per matrimonio rato e non consumato — presuppone sostanzialmente la concorde volontà delle parti di utilizzarlo...... e la sentenza relativa della Corte d'appello dovrà essere identificata come una sentenza di vera e propria delibazione che dichiari l' efficacia di una decisione giurisdizionale straniera, separando il giudizio svoltosi nell' ordinamento cattolico da quello per la dichiarazione, con sentenza della Corte d'appello , dell' efficacia nello stato della decisione ecclesiastica. le sentenze di nullità di matrimonio dei tribunali ecclesiastici saranno perciò dichiarati efficaci nello Stato con sentenza della competente Corte d'appello quando questa accerti che nel procedimento del tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in conformità ai principi fondamentali dell' ordinamento giuridico italiano; che sussista la competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio celebrato in conformità alle norme convenute tra le parti; che ricorrano integralmente le condizioni richieste dagli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile per la dichiarazione di efficacia, nello Stato, delle sentenze straniere. sul rinvio ad una commissione mista, con il compito di predisporre le norme da sottoporre all' approvazione delle parti per la nuova disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato e degli impegni dello stesso nella gestione patrimoniale di enti, si era verificata al Senato, nel 1978, una sostanziale uniformità, nel giudizio positivo, di tutte le forze parlamentari. erano avanzate piuttosto perplessità circa il rischio, insito in ogni commissione, di tempi troppo lunghi e sulla circostanza che il Parlamento si sarebbe trovato ad approvare, in sede di ratifica, un accordo di revisione del Concordato senza conoscere i termini della riforma di un settore essenziale di tutto il sistema di relazioni Stato-Chiesa. tali inconvenienti potranno essere evitati dando alla commissione mista un periodo congruo (sei mesi) per terminare i suoi lavori ed impegnando comunque il Governo a non procedere allo scambio degli strumenti di ratifica dell' accordo prima di aver informato il Parlamento circa i lavori ultimati dalla commissione mista. l' accordo dovrà, comunque, stabilire che la regolamentazione della materia sia conforme all' articolo 20 della Costituzione, che in ogni caso lo Stato continuerà a riconoscere la personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fini di religione o culto aventi sede in Italia, che — per altro — la equiparazione agli effetti tributari degli enti ecclesiastici aventi tali fini non comporta che le attività diverse da quelle di culto o religione possano essere sottratte alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto dal diritto comune. la questione della scuola confessionale e dell' insegnamento religioso ha costituito uno degli aspetti della revisione concordataria sulla quale il Parlamento si è pronunciato con maggiore chiarezza. ricordo innanzitutto che l' attuale normativa sull' insegnamento della religione nelle scuole dello Stato discende da due distinti ordini di fonti: quelle pattizie o bilaterali, contenute nel Concordato lateranense e quelle unilaterali, poste in leggi o regolamenti dello Stato che trovano il loro fondamento nella esclusiva sovranità statale . tra queste, alcune sono attuative o applicative di disposizioni concordatarie, altre sono precedenti al 1929 e altre dispongono quanto previsto nel Concordato, come le note norme che prevedono la possibilità per gli alunni, che non desiderano ricevere l' insegnamento religioso, di esserne esonerati a domanda. l' accordo per la revisione del Concordato dovrebbe continuare a non disciplinare l' intera materia dell' insegnamento della religione nella scuola, ma armonizzare — secondo le indicazioni del Parlamento — le disposizioni concordatarie con quelle costituzionali, indicando i principi generali la cui attuazione pratica resta di competenza del legislatore interno. in ossequio al principio costituzionale della bilateralità della legislazione in materia confessionale, il legislatore interno potrà essere vincolato a previe intese con la confessione religiosa interessata. nell' ipotesi con la Chiesa cattolica . quanto al problema della cosiddetta « obbligatorietà » attuale dell' insegnamento della religione, è noto che la più autorevole dottrina ritiene che la normativa concordataria non contiene nulla da cui possa dedursi che vi sia un impegno per lo Stato di rendere obbligatorio l' insegnamento della religione. lo conferma in questo senso la proposta che l' onorevole Moro avanzò alla Costituente che prevedeva che lo Stato assicurasse l' insegnamento religioso, nelle scuole non universitarie, agli studenti che avessero voluto usufruirne, nella certezza, da parte di una così alta personalità del mondo cattolico, che la facoltatività fosse in linea con l' impegno concordatario, di cui egli sosteneva il richiamo costituzionale, e che la proposta si limitasse solo a modificare la regola posta unilateralmente dallo Stato nel 1930. ove si voglia facilitare la soluzione dei problemi pendenti, ci si dovrà muovere secondo le seguenti linee generali: a) riconoscimento dell' impegno dello Stato di continuare ad assicurare la presenza dell' insegnamento religioso autonomo nelle scuole non universitarie di ogni ordine e grado senza distinzione tra materne, elementari, medie e superiori, con l' avvertenza che i maestri elementari che lo desiderino potranno continuare ad impartirlo; b) garanzia della piena libertà dell' esercizio del diritto di scelta, senza ledere principi costituzionali di uguaglianza e di libertà religiosa; c) rinvio alla regolamentazione dello Stato — previe intese con l' autorità ecclesiastica competente — per la definizione delle modalità relative ai programmi, allo svolgimento e organizzazione dei corsi, alla scelta dei libri di testo e alla nomina degli insegnanti, i quali devono, in ogni caso, essere preventivamente riconosciuti idonei sotto il profilo religioso dall' autorità ecclesiastica, trattandosi, come si è detto, di insegnamento autonomo. sarà ugualmente necessario che l' insegnamento stesso non venga emarginato nel sistema scolastico , che potrà essere arricchito da una prospettiva di cultura religiosa e di richiamo storico del cattolicesimo italiano, che però non violi la libertà di coscienza degli interessati. si tratta di una delle materie più delicate del rapporto tra Stato e confessioni religiose per la sua collocazione di frontiera fra la riconosciuta autonomia delle confessioni religiose e la necessaria tutela dei diritti fondamentali dell' individuo. ma il principio della coordinazione tra autorità civili e religiose e quello della libertà e volontarietà dei comportamenti individuali possono garantire la presenza autonoma delle confessioni religiose e dei loro insegnanti nella scuola e, allo stesso tempo, attraverso il riferimento al diritto di scelta in relazione al ricevere o non ricevere l' insegnamento stesso, assicurare la libertà di coscienza e di non discriminazione in relazione alla frequenza o meno di un corso che, per altro, continua ad essere assicurato dallo Stato nel quadro delle finalità del sistema scolastico . due principi, del resto, già posti dal Parlamento alla base dell' articolo 3 del progetto di legge di riforma della scuola media superiore approvato dalla Camera dei Deputati il 15 luglio 1982 ed attualmente in corso di approvazione al Senato della Repubblica . una precisazione, infine, in relazione all' innesto, nella disciplina bilaterale, del principio costituzionale della libertà della scuola e dell' insegnamento nei termini sanciti dall' articolo 33. si tratta di un richiamo che non può, ovviamente, nulla innovare o modificare nella portata e nel significato di tale norma, né estendere gli impegni statuali oltre i limiti fissati dalla Costituzione. quanto alla equipollenza del trattamento scolastico, ancora prevista dall' articolo 33 della Costituzione, degli alunni delle scuole confessionali con quelli delle scuole statali, essa deve essere ovviamente subordinata al conseguimento effettivo della parità, ai sensi delle leggi italiane vigenti, da parte degli istituti che ne facciano richiesta, verso i quali per altro non dovranno consentirsi, a livello legislativo ed amministrativo, discriminazioni e sperequazioni rispetto alle istituzioni scolastiche non pubbliche. la presa d' atto da parte della Santa Sede dell' avvenuta abrogazione, a seguito della Costituzione repubblicana, del principio della cattolica come religione dello Stato non è una mera constatazione di quanto è noto alla medesima ed a tutti i cittadini fin dal 1948, ma comporta il venir meno dell' intera connotazione confessionistica dello strumento pattizio nei suoi fondamenti e nelle sue istituzioni, e costituisce, insieme al richiamo dei principi costituzionali italiani e del paragrafo 76 della costituzione conciliare Gaudium et spes operato nel preambolo, il criterio interpretativo dell' accordo di modificazione nel suo complesso. così il ribadire il principio costituzionale di indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa nei rispettivi ordini non risulta pleonastico se lo si integra con l' impegno delle parti di rendere operativa tale indipendenza e sovranità nel concreto svilupparsi delle relazioni e collaborazioni reciproche, per la promozione umana e lo sviluppo della società. al principio della neutralità dello Stato in materia religiosa devono, inoltre, rispondere il riconoscimento articolato della libertà religiosa collettiva e individuale e la garanzia di applicazione ai cattolici e alle loro organizzazioni, non in quanto tali, ma in quanto cittadini italiani, della libertà di riunione e della libertà di manifestazione del pensiero nei termini previsti dalla normativa costituzionale, il cui innesto nel sistema pattizio, attenendo al profilo più precisamente garantista dei diritti di libertà , non comporta per lo Stato alcun onere suppletivo extrastatutario. quanto alla città di Roma, di cui era stato sancito il carattere sacro nel 1929 — storicamente e canonisticamente sede episcopale dei pontefici — , la Repubblica si limita a prendere atto del particolare significato che essa innegabilmente ha per i credenti cattolici. ancora ai principi della neutralità dello Stato in materia religiosa e della separazione dei due ordini indicati dalla Costituzione, deve adeguarsi la determinazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, nonché la piena libertà della Chiesa nelle nomine a tutti gli uffici ecclesiastici, con il solo impegno di comunicare alle autorità civili le nomine avvenute negli uffici rilevanti sul piano dell' ordinamento giuridico italiano. ciò contribuirà a porre l' accordo in piena linea con le libertà costituzionali e gli ordinamenti in materia del Concilio Vaticano II , con una decisa innovazione rispetto alla prassi concordataria anche recente. coerentemente, la nuova pattuizione risolve l' antica questione dell' esistenza di uno status civile negli ecclesiastici e religiosi come riflesso quasi pubblicistico del corrispondente status canonistico, ininfluente, sostanzialmente, sulla condizione di cittadini, di cui ecclesiastici e religiosi godono a tutti gli effetti: così nella libertà di scegliere tra prestazione del servizio militare , esonero del medesimo a domanda, richiesta di assegnazione al servizio civile sostitutivo, prescindendo dalle condizioni previste dalla legge dell' obiezione di coscienza ; e così sul piano della interpretazione e applicazione dell' attuale articolo 23 del trattato lateranense, in tema di efficacia civile di sentenze e provvedimenti emanati dalle competenti autorità della Chiesa in materia disciplinare o spirituale e concernente ecclesiastici o religiosi. quanto alla costruzione di nuove chiese con annesse opere parrocchiali, le autorità civili terranno conto delle indicazioni delle autorità ecclesiastiche non in quanto espressione istituzionale, ma in quanto portatrici dell' interesse religioso dei cittadini cattolici della zona, nel quadro di un sistema pluralistico quale quello disegnato dalla Carta del 1948. l' appartenenza all' ordine della Chiesa degli istituti di diversa natura per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, comporterà, ovviamente, l' esclusiva dipendenza dalle autorità ecclesiastiche, mentre le nomine dei docenti dell' università cattolica rimarranno, come attualmente, subordinate al gradimento dell' autorità ecclesiastica. una questione che sollevò non poche difficoltà e polemiche in passato, e sulla quale lo Stato non può che attenersi alle indicazioni della Corte costituzionale che ebbe a pronunciarsi sulla interpretazione dell' articolo 38 del Concordato con la sentenza numero 195 del 1972. al principio della libertà religiosa e di culto e di pieno sviluppo della persona umana, senza discriminazioni determinate da situazioni d' eccezione, dovrà ispirarsi la regolamentazione interna per il soddisfacimento dei bisogni religiosi di cattolici inquadrati nelle forze armate , di polizia o assimilate, degenti in ospedali e case di cura o assistenza pubblica o assegnati ad istituti di prevenzione e pena. le autorità italiane ed ecclesiastiche competenti determineranno con successive intese lo stato giuridico , l' organico e le modalità di scelta e designazione di ecclesiastici che assicurino la assistenza spirituale nelle indicate situazioni d' eccezione. al principio della leale collaborazione della Chiesa con lo Stato dovrà ispirarsi la tutela del patrimonio storico ed artistico della nazione, riservata dalla Costituzione alla Repubblica. lo Stato, per altro, concorderà con le autorità ecclesiastiche competenti le disposizioni di applicazione delle leggi interne diretta alla salvaguardia, alla valorizzazione e al godimento dei beni culturali di interesse religioso di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, ivi compresi quelli archivistici e librari che potranno, in tal modo, aprirsi ad una più agevole consultazione per gli studiosi. la struttura dei rapporti Stato-Chiesa che potrà derivare dalla conclusione di un accordo basato su tali principi, si configura come un sistema essenzialmente direttivo nel quale lo Stato potrà inquadrare la propria legislazione per regolare problemi di comune interesse. tale legislazione, in alcune ipotesi particolari — in ottemperanza al principio costituzionale della bilateralità del regolamento dei rapporti con le confessioni religiose interessate — dovrà essere emanata sulla base di ulteriori intese su singoli problemi, da stipularsi tra autorità ecclesiastiche e autorità civili. lo spirito nel quale si è mossa la riforma concordataria sia nella fase iniziata nel 1976 ed al quale vogliono meglio rispondere le precisazioni suggerite, è quello che si esprime in termini di libertà e di funzione di legislatio libertatis della legislazione pattizia, nel superamento di una concezione che si riconduceva essenzialmente alla mera garanzia da interventi autoritari dello Stato. non più competizione tra due « poteri » per rivendicare spazi di operatività, espandere competenze, controllare settori della vita sociale, ma applicazione specifica dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e del Concilio Vaticano II . una dimensione, questa, nella quale assumono connotazioni ben diverse dalle attuali anche materie come quella delicata degli enti e beni ecclesiastici, la cui autonomia diventa tutelabile in un sistema pluralistico, in funzione di esigenze di coerenza costituzionale e di garanzia effettiva della libertà religiosa. la riforma che potrà concludersi con l' accordo di modificazioni con la Santa Sede e con l' intesa valdo-metodista, non è che la concreta forma giuridica con cui la Costituzione del 1948 prescrive si debbano regolare i rapporti con la Chiesa cattolica , e si debbano realizzare gli strumenti che devono presiedere alle relazioni con le confessioni diverse dalla cattolica, dando effettiva attuazione al progetto laico e pluralista delineato dall' Assemblea costituente . questo progetto troverà ulteriore applicazione ed arricchimento nella legge da approvarsi sulla base dell' intesa con le Chiese valdesi e metodiste, che il Governo intende concludere con riferimento al testo del 1982. il progetto, accogliendo la richiesta di cancellazione di ogni onere statale per il relativo culto, garantendo l' assistenza spirituale ai militari di confessione valdese e metodista, ai ricoverati negli istituti di cura o di riposo della medesima confessione, ed ai reclusi negli istituti penitenziari; assicurando l' assistenza religiosa ai ricoverati di ciascuna confessione negli ospedali evangelici, sempre a richiesta degli interessati, delinea un modello di relazioni Stato-confessioni religiose diretto principalmente a definire la netta distinzione tra ambiti civili ed ambiti religiosi. così in tema di istruzione religiosa la Tavola valdese chiede di non svolgere nelle scuole statali pratiche di culto, insegnamento di catechesi o di dottrine religiose, ma di rispondere, nel quadro dell' agibilità scolastica, alle eventuali richieste di alunni, delle famiglie o degli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, assumendo a suo carico i relativi oneri finanziari. in materia matrimoniale si applicherà il principio della pluralità dei sistemi di celebrazione vigente in Italia, riconoscendo gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell' ordinamento valdese; mentre, ferma restando la personalità giuridica degli enti a fini di culto, istruzione e beneficenza attualmente riconosciuti, lo Stato riconoscerà la personalità degli enti aventi medesime finalità le cui attività di istruzione e beneficenza resteranno soggette alle leggi dello Stato relative alle medesime attività svolte da altri enti. saranno inoltre riconosciuti i titoli accademici in teologia della facoltà valdese di teologia, la cui gestione e regolamento spettano agli organi ecclesiastici competenti. saranno, infine, garantite in tutte le loro articolazioni le libertà di religione e di culto e di raccolta delle collette ai fini ecclesiastici, senza ingerenze statali, mentre le parti istituiranno commissioni miste per collaborare nella tutela dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese interessate. signor presidente , onorevoli Deputati , sottolineo di fronte a voi tutta l' importanza ed il significato di una conclusione positiva del lungo negoziato volto a porre in una nuova dimensione i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, superando un regime da tutti riconosciuto inadatto, anacronistico e lontano dall' evoluzione dei tempi. lo Stato e la Chiesa, ho ragione di ritenere, con le proprie specifiche motivazioni ed anche con verificate convergenze, ne sono pienamente consapevoli. una conclusione positiva è ormai possibile. senza pretendere merito alcuno nella soluzione di un problema che l' azione dei governi che hanno preceduto l' attuale e l' intervento attivo del Parlamento, ma anche la maturazione stessa della coscienza civile nei laici e nei cattolici, hanno contribuito a sciogliere, ritengo che la piena attuazione del dettato costituzionale in materia di religione possa risolversi nella migliore cooperazione tra società civile e società religiosa, consolidi i fecondi rapporti tra lo Stato e la Chiesa nel quadro di una moderna separazione che, proprio in quanto tale, necessita non di arcaici steccati o di monopoli di coscienze, ma di uno Stato laico , nel quale i cittadini, senza distinzione di credenze, in piena e consolidata libertà, possano sempre compiere scelte religiose consapevoli.