Giuliano AMATO - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maggioranza
IX Legislatura - Assemblea n. 286 - seduta del 21-03-1985
Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede.
1985 - Governo I Craxi - Legislatura n. 9 - Seduta n. 286
  • Attività legislativa

signor presidente , cercherò di essere brevissimo. cederei anch' io alla prima delle tentazioni dell' onorevole Colombo, ma rappresentando il Governo sarei scorretto se non rispondessi almeno alle principali osservazioni che sono sorte durante questo approfondito ed interessante dibattito che ci ha impegnato da questa mattina. dopo aver ringraziato i relatori, che hanno seguito con attenzione questa discussione ed hanno contribuito efficacemente fin dall' inizio ad impostarla, passerei, come ha fatto l' onorevole Colombo, a tener conto delle osservazioni critiche che sono emerse. la prima presume un' alterazione del sistema delle fonti. l' onorevole Rodotà, che ha particolarmente insistito su questo punto, avrebbe sicuramente ragione se quanto viene sostenuto nella relazione del Governo, circa l' indole del disegno di legge numero 2337 come legge rinforzata, attenesse a materie che non rientrano tra quella di cui all' articolo 7 della Costituzione. non c' è dubbio che non sarebbe possibile al Parlamento approvare, e tanto meno al Governo proporre, leggi di cui si asserisce un qualche irrigidimento rispetto alle procedure ordinarie, al di fuori delle ipotesi in cui la Costituzione questo consente, dal momento che qualunque fattispecie diversa da quella ordinaria è tipizzata in Costituzione. ciò che sfugge alle argomentazioni dell' onorevole Rodotà è che qui versiamo in una materia che è storicamente e giuridicamente coperta dal principio pattizio, costituzionalizzato con l' articolo 7: un principio che abilita il Governo ed il Parlamento a regolare questa materia di intesa con la Santa Sede , attraverso norme concordatarie destinate ad operare immediatamente e direttamente nei due ordinamenti. ed è un principio giuridico ammissibile, e del quale non ho sentito alcuna contestazione che non fosse questa aprioristica dell' onorevole Rodotà, quello in virtù del quale là dove esiste la possibilità giuridica di regolare direttamente attraverso norme pattizie — che è il massimo di espansione del principio concordatario, che si ritiene essere dalla migliore dottrina ciò che la Costituzione codifica, più che i patti lateranensi in quanto tali — , si possa dalle parti interessate provvedere con forme, che definirei minori, di applicazione del principio concordatario, qual è quella dell' intesa a cui poi le due parti danno corso con strumenti propri dei rispettivi ordinamenti giuridici. questa è una fattispecie che è legittimo considerare inclusa nelle fattispecie realizzabili in virtù del principio concordatario, se si accetta con la dottrina, che in altri luoghi sarebbe corretto definire progressista, che la Costituzione ha costituzionalizzato non i Patti in quanto tali, ma il principio concordatario. su questa premessa è evidente che è scarsamente pertinente la più utile e puntigliosa ricostruzione dei precedenti in materia di esecuzione separata dei trattati internazionali, fatta poc' anzi dall' onorevole Rutelli. perché qui noi arriviamo al trattato, onorevole Rutelli, per una ragione molto semplice e del resto ineludibile. se è in qualche modo accettabile ciò che ho detto fino a questo momento, ne consegue che è accettabile che lo Stato e la Santa Sede regolino con intese taluni rapporti rientranti nella materia coperta dal principio pattizio, e a questa intesa facciano seguire strumenti rispettivamente interni. il fatto è che questa intesa, dovendo intervenire tra due soggetti che sono entrambi soggetti di diritto internazionale (in particolare la Santa Sede ), non può non assumere le caratteristiche del trattato internazionale a differenza di intese che possono essere stipulate con altri soggetti che questa veste giuridica non posseggono. di qui l' indole di trattato internazionale di questa intesa, la quale tuttavia — a differenza dei trattati ai quali si riferivano gli esempi poc' anzi ricordati — rimane pur sempre coperta da quel principio pattizio. e un trattato, e la normativa che lo segue attiene a materia ab origine , per Costituzione, pattizia, e quindi sotto questo profilo, la legge italiana ha quel carattere rinforzato o, come lo definiva l' onorevole Spagnoli sere addietro, « protetto » , che non è proprio nell' ordinamento interno di alcuna legge di esecuzione di trattato internazionale, coperta soltanto dai principi internazionalistici e non da un articolo ad hoc , come è l' articolo 7 della Costituzione. discendono da qui tutte quelle conseguenze attinenti alla emendabilità ed inemendabilità, sulle quali non mi soffermo perché non riguardano i poteri del Governo. devo solo dire — perché è stata citata una frase da me pronunciata al Senato — che l' ipotesi di emendamenti correttivi alla legge interna applicativa dell' intesa, per rendere quest' ultima più coerente con l' intesa stessa, è a priori da escludere quando la legge contenga esattamente le norme dell' intesa. si pone, semmai, il problema che stamane sollevava l' onorevole Guerzoni: se, cioè, si possa con legge interna regolare aspetti che riguardano l' ordinamento dell' altra parte. qui, però, non pare che si arrivi a questo punto. credo che l' onorevole Guerzoni sia il primo a convenire sulla particolare opinabilità dell' interpretazione da lui data all' articolo 20 della Costituzione, citato a proposito dell' articolo 10 del disegno di legge numero 2337; l' articolo 20 non esclude discipline speciali, ma discipline discriminatorie, e sappiamo che c' è una differenza. la questione può sorgere a proposito delle norme che attengono all' Istituto centrale diocesano, agli istituti diocesani e così via . si deve tener conto che vengono regolati istituti che, con questa legge, sono riconosciuti come enti ecclesiastici nell' ordinamento italiano, e che solo in relazione a tale riconoscimento — con riferimento al compito loro assegnato di distribuire risorse, che vengono, come bene ha detto l' onorevole Bassanini, non da autofinanziamento, ma dall' erario dello Stato — sono conferite loro determinate caratteristiche. l' onorevole Guerzoni sa quanto me che per assicurare effetti civili al matrimonio della Chiesa e per far sì che il matrimonio religioso possa essere configurato come matrimonio concordatario, noi, nella legislazione italiana, prevediamo che il sacerdote durante il rito legga articoli del codice civile italiano; anche questa è un' interferenza nell' ordinamento interno ed attiene ad un procedimento, non ad una struttura, ma la valenza giuridica può essere ritenuta fondamentalmente la stessa. ciò che conta è che gli aspetti che la legge italiana regola sono rilevanti in funzione di finalità proprie del nostro ordinamento, perché ciò la caratterizza come legge dell' ordinamento italiano. mi siano consentite alcune brevi considerazioni su specifiche osservazioni fatte durante il dibattito. l' onorevole Antoni ed anche l' onorevole Melega hanno lamentato la possibilità di confusioni per la disciplina... circa la questione della disciplina degli enti e delle attività, noi ci troviamo in presenza — lo dico anche all' onorevole Antoni — di enti che hanno svolto, svolgono e continueranno a svolgere una pluralità di attività, né potremmo vincolare questi enti a svolgere un' unica attività. il criterio qui seguito è quello di distinguere, all' interno di un medesimo ente, attività diverse, e di assoggettare all' una o all' altra disciplina le singole attività, proprio per evitare che un ente, svolgendo una delle attività che danno titolo al trattamento privilegiato, possa estendere tale trattamento anche a tutte le altre attività. ne consegue un trattamento analitico che può sì creare dei problemi anche se a mio avviso questi nuovi problemi causati saranno sempre minori di quello che viene eliminato. molta attenzione è stata riservata ai profili finanziari, anche in relazione al problema della copertura. l' onorevole Antoni ha chiesto il motivo dei due milioni. la risposta è molto semplice, ed è già stata data da alcuni deputati intervenuti nel dibattito; la Chiesa fa, in qualche modo, un salto nel buio, perché rinuncia alla congrua, che è un trattamento precostituito e garantito nella sua entità, per andare verso disponibilità di risorse ignote nel quantum. in presenza di questo salto nel buio, ha chiesto che la quota deducibile fosse superiore. tenendo conto dello sforzo fatto dalla Chiesa e del valore rilevante del cambiamento cui si assoggetta, il Governo ha ritenuto ragionevole tener conto di questa preoccupazione. e importante la natura sperimentale — come l' onorevole Antoni ha giustamente rilevato — anche per gli aspetti di copertura. noi riteniamo che la copertura ci sia. ad esempio, mi pare che i calcoli dell' onorevole Bassanini, abbastanza simili nella metodologia a quelli del Governo, diventino opinabili quando egli identifica come aliquota media marginale quella del 40 per cento . molti sostengono che l' aliquota media marginale da utilizzare (per la verità, lo ha detto anche l' onorevole Visco) sia quella del 27 per cento , dato che quella del 40 implicherebbe il prevalente coinvolgimento di contribuenti a reddito molto elevato. noi abbiamo fatto dei conti sulla base di medie ragionevoli, e queste medie ragionevoli ci hanno dato una fondamentale corrispondenza tra ciò che sarà dei 330 miliardi al 1990 e le somme che potranno venire dalle voci dei due articoli di cui si discute. teniamo anche conto — lo dico all' onorevole Bassanini — che le quote destinate allo Stato, sullo 0,8 per cento non necessariamente devono ritenersi aggiuntive, perché vanno imputate a voci di spesa che già esistono nel bilancio dello Stato . l' onorevole Minervini ha posto il problema dello Ior, che è un problema serio. va osservato, in relazione a quanto viene detto nel protocollo, nella lettera del cardinale Casaroli, circa la disponibilità a considerare le questioni relative alle attività dello Ior in Italia, che se tali attività venissero risolte in una delle forme indicate (per esempio, nella forma indicata dal ministro Goria, citato dall' onorevole Minervini), ciò avverrebbe nell' ambito di un accordo internazionale, che verrebbe fatto con la Santa Sede e che sicuramente si farebbe carico delle attività dello Ior nella Città del Vaticano . queste sono le osservazioni principali che desideravo fare. nel concludere, non posso non dedicare un momento all' onorevole Balbo Ceccarelli, la quale ha disegnato un mondo nuovo che sta emergendo nella nostra società, soggetti nuovi e diversi, e quant' altro; un mondo bellissimo, che molti di noi condividono, ma che difficilmente si presta ad essere applicato ad una normativa avente ad oggetto la disciplina degli enti ecclesiastici e il trattamento del clero.