Bettino CRAXI - Deputato Opposizione
IX Legislatura - Assemblea n. 285 - seduta del 20-03-1985
Sulla situazione politica interna
1985 - Governo Tambroni - Legislatura n. 3 - Seduta n. 320
  • Attività legislativa

signor presidente , onorevoli Deputati , la riforma del Concordato segna solennemente il corso di questa legislatura ed anche l' azione del governo che ho l' onore di presiedere. essa mette fine alla coabitazione forzata tra garanzie costituzionali e privilegi lateranensi e realizza aspirazioni profonde della democrazia italiana. ma realizza anche un largo mutamento di sistema circa i rapporti tra Stato e confessioni religiose sanciti dalla Costituzione, che stabiliva che tali rapporti dovessero essere fondati su un sistema politico ed istituzionale di coordinamento. il principio di alterità, enunciato dal primo comma dell' articolo 7, non impedisce, infatti, che, in quegli ambiti nei quali si ponga concretamente il problema della rilevanza delle attività della Chiesa in quanto operante nell' ordine dello Stato, venga stabilita pattiziamente una disciplina speciale, differenziata rispetto al diritto politico , e venga riconosciuta efficacia civile ad atti propri della Chiesa stessa. si tratta di un principio ulteriore, valido sia per la Chiesa cattolica sia per tutte le confessioni religiose , nel rispetto della uguale libertà ad esse garantita, dell' uguaglianza senza distinzioni religiose a tutti assicurata dalla Carta Costituzionale , non potendosi giustificare disparità di trattamento tra i cittadini sulla base dell' appartenenza o della credenza religiosa. la specialità delle discipline pattizie deve, quindi, essere giustificata sulla base delle speciali condizioni o esigenze proprie delle diverse confessioni religiose operanti in Italia e della finalità, costituzionalmente protetta, di garantire il soddisfacimento dell' interesse religioso dei cittadini, dell' effettiva libertà delle confessioni stesse di perseguire i propri, spesso diversi, scopi. gli accordi e le disposizioni legislative sottoposte alla vostra approvazione vogliono eliminare, nel loro complesso, il divario oggi esistente tra i valori costituzionali di libertà religiosa, che prefigurano una società laica e pluralistica, ed una legislazione — come. quella di derivazione lateranense — che denuncia, impone o favorisce indirizzi divergenti o contrapposti rispetto a tali valori. come già ho avuto occasione di sottolineare nel corso del precedente dibattito al Senato, la peculiarità delle concrete situazioni storico-sociali non ha consentito una sistemazione dei rapporti Stato-Chiesa che superasse, in piena concordia, le forme pattizie, come del resto è apparso chiaro da tutti i dibattiti parlamentari sull' argomento. gli accordi del 18 febbraio e del 15 novembre contengono segni importanti di nuove e più duttili modalità tecnico-giuridiche tra le due società che consentiranno di sperimentare, nell' articolato sistema di intese che dovrà instaurarsi, la tendenza verso la sostituzione integrale dei meccanismi concordatari classici. nel nostro ordinamento giuridico questa tendenza ha già espressione nell' articolo 8 della Costituzione, il quale impone, perché le confessioni religiose possano realizzarsi compiutamente, che la regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato venga in ogni caso concordata attraverso le intese previste. va ripetuto che la Costituzione, accogliendo pienamente il pluralismo confessionale, ha posto a garanzia di esso il principio della bilateralità della produzione normativa in materia religiosa. il nuovo sistema di relazioni dello Stato con le confessioni religiose deve trovare un assestamento nel tempo ed una complessiva armonizzazione normativa nelle forme che si manifesteranno più opportune. onorevoli colleghi , i contenuti degli accordi e delle disposizioni sono illustrati e definiti nelle relazioni governative ai disegni di legge in discussione. essi sono stati oggetto del vostro approfondito esame e dei vostri numerosi e pertinenti interventi. credo anzitutto che si debba dar atto della piena rispondenza degli accordi di Villa Madama ai capisaldi della nuova regolamentazione dei rapporti tra la Repubblica e la Chiesa cattolica , esposti al Senato ed alla Camera nel gennaio e nell' agosto 1984, in relazione ai quali il Parlamento incoraggiò il Governo ad impostare e concludere i negoziati con la Santa Sede e successivamente ad invitare la commissione paritetica a formulare norme rispondenti ai principi da essa preliminarmente stabiliti. vorrei, a nome del Governo, dare ancora atto alla Santa Sede , ed in particolare al segretario di Stato , cardinale Agostino Casaroli, dello spirito costruttivo e della leale collaborazione che hanno caratterizzato i negoziati nella fase decisiva. vorrei darne atto ricordando le allocuzioni con le quali il cardinale Casaroli, rispondendo alle mie dichiarazioni in occasione della firma dell' accordo di febbraio e del protocollo del novembre 1984, manifestò tutto l' apprezzamento della Santa Sede per l' opera del Governo e di quelli che lo hanno preceduto e per i risultati ottenuti dalla commissione paritetica. con gli accordi di Villa Madama e con l' intesa del 21 febbraio 1984, l' Italia ha pienamente adeguato il suo ordinamento politico e giuridico a quei principi di libertà religiosa che la Convenzione europea del 1950 ed i numerosi atti delle Nazioni Unite sui diritti dell' uomo hanno consacrato in una dimensione europea ed universale. con questi accordi e con le norme che la commissione paritetica per gli enti ecclesiastici ha predisposto, l' Italia si è allineata alle più avanzate legislazioni dell' Europa occidentale e si è posta, anzi, all' avanguardia dei sistemi in vigore sotto più di un profilo essenziale, come la rinuncia ad ogni controllo sulla vita ecclesiastica e sulle nomine dei vescovi, parroci e titolari di uffici; la piena libertà di scelta in materia di istruzione religiosa; la definizione delle attività di religione e di culto, e l' originale sistema di sostentamento del clero. la qualificazione formale dello Stato in materia di religione, come Stato laico e aconfessionale, si realizza negli accordi e nelle disposizioni sugli enti ecclesiastici, come presupposto del sistema di relazioni con la Chiesa e come principio direttivo in riferimento alle diverse materie, dalla libertà della Chiesa all' istruzione religiosa, dal regime matrimoniale a quello degli enti, del patrimonio ecclesiastico e del sostentamento del clero. le medesime disposizioni garantiscono la tutela della libertà e volontarietà dei comportamenti individuali in materia religiosa e della correlativa reversibilità e fungibilità dei medesimi. il quadro delle intese espressamente previste non esaurisce l' operatività della disciplina pattizia, ma favorisce l' utilizzazione di un processo aperto di rapporti tra Stato e Chiesa per dare attuazione ad alcune disposizioni, per meglio definire impegni assunti sul piano generale o, ancora, per predisporre ulteriori normative in vista di una loro traduzione, con il previsto procedimento di approvazione da parte del Parlamento, in testi legislativi dello Stato. l' utilità del nuovo sistema di rapporti è dimostrata ampiamente dai risultati positivi conseguiti dalla commissione paritetica, che, nei sei mesi di tempo posti a sua disposizione, è riuscita a risolvere con forte spirito innovatore la complessa materia relativa alla disciplina degli enti e beni ecclesiastici, agli impegni finanziari e a interventi dello Stato nella gestione patrimoniale. onorevoli colleghi , come ho già accennato, i contenuti degli accordi e della legge per gli enti e beni ecclesiastici sono ampiamente illustrati nelle relazioni dei rispettivi disegni di legge . mi soffermerò pertanto soprattutto su quei punti che il Parlamento stesso ebbe a definire « i nodi del Concordato » , menzionandoli espressamente nella risoluzione del 7 dicembre 1978 del Senato; vale a dire i temi dell' istruzione religiosa, del matrimonio canonico con effetti civili, degli enti e beni ecclesiastici e del sostentamento del clero cattolico. con l' articolo 9 dell' accordo del 18 febbraio 1984 si è voluto innanzitutto specificare, in riferimento alla Chiesa cattolica , il principio dell' articolo 33 della Costituzione. lo Stato non può abdicare al dovere di dare a tutti i cittadini la migliore scuola possibile, garantendo sempre peraltro il diritto di enti e privati, e quindi delle confessioni religiose , di concorrere con le scuole statali. la scuola deve essere aperta non solo a tutti, ma a tutte le fedi, vagliate e dibattute in un libero confronto senza preclusioni o conformismi. la laicità dello Stato non significa imposizione alla scuola di un credo laico, ma convivenza in esso di ogni credenza, religiosa e non. noi condividiamo l' auspicio di chi vorrebbe il confluire nella scuola di tutte le correnti del pensiero per una sfida pacifica e creativa. il rimedio ai mali della scuola non è la fuga dallo Stato, la cui centralità per ciò che attiene al problema dell' istituzione è sancita costituzionalmente, ma semmai la sua riforma e il suo rinvigorimento. con la medesima norma, inoltre, è stato superato il modello confessionalista gentiliano e lateranense, caratterizzato dalla espressa subordinazione di tutto il processo formativo ai valori della cattolica religione di Stato. sul punto non è necessario soffermarsi lungamente, ma non si può considerarlo scontato o ovvia. tutto il lungo e complesso itinerario della riforma dei patti lateranensi — dal primo progetto governativo del 1979 alla « sesta bozza » bilaterale del 1983 — sta a dimostrare che il traguardo della facoltatività, che simboleggia al più alto livello il modello pluralista, è stato la risultante di una trattativa sofferta, piena di contrasti e di svolte, raggiunto con l' ultima bozza del 1984. è stato quindi escluso, quanto meno come ipotesi alternativa, l' impegno dello Stato ad istituire insegnamenti pubblici di storia o di cultura religiosa in sostituzione di insegnamenti confessionali, mentre è stato affermato l' interesse dello Stato stesso ad una presenza istituzionale della Chiesa nella scuola, perché partecipi, nel quadro delle finalità previste dall' ordinamento, al progetto educativo complessivo con un suo specifico apporto; è un interesse che si fonda sul riconoscimento del valore della cultura religiosa nella formazione dei giovani, sulla ovvia constatazione che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del nostro paese e sull' obiettivo di fare della scuola pubblica un centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto agli apporti di tutte le componenti della società. con le riforme in discussione, quindi, l' ordinamento giuridico riconnette un ruolo ed una funzione normativa positivi alla circolazione delle idee in materia religiosa ed ai valori che tali idee presuppongono e promuovono. si apre concretamente, in tal modo, una fase di libero confronto fra i vari orientamenti, religiosi e non religiosi, nell' ambito delle strutture scolastiche pubbliche, nel rispetto della libertà di coscienza dei destinatari e delle istanze della libera formazione della personalità dei giovani, senza escludere l' impegno della scuola statale di fornire elementi di coscienza e discussione culturale religiosa all' interno dei programmi delle diverse materie pertinenti, in armonia con il pluralismo della società civile e dell' ordinamento costituzionale della Repubblica. sulla materia matrimoniale possiamo definire simmetricamente opposte le linee sulle quali operò il legislatore lateranense e le scelte del nuovo accordo. nel 1929 fu nel senso di riavvicinare o uniformare la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso. oggi la tendenza all' uniformità si muove in senso contrario, cioè verso il matrimonio civile. si potrebbe dire che dal regime di unione imperfetta, alla quale aveva dato luogo il sistema lateranense, si è passati ad un regime matrimoniale di separazione imperfetta, che supera non solo la normativa del 1929, ma anche il rigido sistema giurisprudenziale della Corte di cassazione . sottolineerei anche il superamento, nel nuovo accordo, di riferimenti all' intenzione del legislatore ed al carattere sacramentale del vincolo e, con essi, quindi, di quelle tesi che, argomentando dalla qualifica di atto religioso del matrimonio e di sacramento indissolubile, avevano ritenuto di poter sostenere l' incompatibilità, nell' ordine dello Stato, tra tale atto e la legge sul divorzio. ma l' aspetto più decisamente riformatore della nuova disposizione riguarda i rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statuale. è ben noto al Parlamento che già la quarta bozza, siglata dalle delegazioni italiana e vaticana nel 1979, non conteneva nessun riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica come la sola competente a giudicare del matrimonio religioso trascritto. inoltre la disposizione di cui alla lettera B del numero 2 di tale bozza, subordinando la dichiarazione di efficacia della sentenza canonica alla circostanza che non fosse pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera, dimostrava altrettanto esplicitamente che in materia, secondo le ipotesi di accordo, la giurisdizione della Chiesa e dello Stato erano concorrenti. le previsioni accolte nell' accordo del 1984 erano già enunciate nella seconda, nella quarta e nella quinta bozza, mentre nella terza bozza erano richiamate con formula analoga a quella adottata nel testo definitivo. del resto la stessa delegazione italiana che aveva siglato la terza bozza nel 1978, nel presentarla al presidente del Consiglio , onorevole Andreotti, che espressamente ne fece stato nella sua replica al Senato, affermava che nella sua nuova disposizione sul matrimonio era rimasto fermo il venir meno dell' esclusività della giurisdizione ecclesiastica ed erano rimaste immutate le condizioni per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica, attraverso un giudizio di delibazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici di nullità dei matrimoni concordati, sintetizzate in una formula di rinvio alle condizioni richieste dalla legge italiana per l' efficacia delle sentenze straniere. questo principio è stato coerentemente ribadito nel testo ora sottoposto alla ratifica parlamentare, come ha sottolineato il relatore, onorevole Colombo, con le disposizioni interpretative dettate nel protocollo addizionale e adeguando il regime anche alla sentenza della Corte costituzionale numero 18 del 1982. lo Stato, quindi, si limita a riconoscere, come osserva la dottrina giuridica, alle sentenze ecclesiastiche l' effetto di produrre la nullità del matrimonio concordatario, così come nelle citate norme del codice di procedura civile si limita a riconoscere l' efficacia nel proprio ordinamento delle sentenze straniere. equiparate le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario alle sentenze emanate dal giudice straniero, nel giudizio sulla validità del vincolo vi è concorso tra la giurisdizione dello Stato e la giurisdizione della Chiesa. è questa caratteristica che sottolinea la separazione tra i due ordinamenti, il cui collegamento per l' efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche ha luogo solo in presenza dei requisiti previsti dal nuovo accordo e pone in risalto la profonda differenza esistente tra l' odierno modo di concepire la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio e quello proprio del Concordato del 1929. l' accordo del 1984, tra la mutata posizione reciproca dello Stato e della Chiesa, disciplina l' istituto del matrimonio nel rispetto dell' indipendenza dei due ordinamenti e soprattutto impegnando le parti alla reciproca collaborazione per la promozione dell' uomo ed il bene del paese. questa è la norma fondamentale per una corretta interpretazione dell' accordo e, in particolare, essa è rilevante per intendere rettamente l' articolo 8 dell' accordo stesso. il concorso delle due giurisdizioni nel giudizio sulla validità del matrimonio concordatario importa, infatti, una collaborazione dello Stato e della Chiesa nella concreta realizzazione di un importante aspetto della libertà religiosa. onorevoli Deputati , vengo infine alla vasta materia degli enti e dei beni ecclesiastici, nonché del sostentamento del clero cattolico che presta servizio nelle diocesi italiane. la questione della proprietà ecclesiastica fu e restò nel primo cinquantennio post-unitario uno dei grandi problemi irrisolti. basti pensare al numero di progetti regolarmente presentati al Parlamento ed alla ricchissima letteratura politica e giuridica su un tema che, nella stessa legislazione lateranense del 1929, ebbe soluzioni sostanzialmente transitorie. anche nel complesso procedimento di revisione del Concordato giunto ora alla ratifica del Parlamento, la questione si è così segnalata tra quelle di più difficile regolamentazione. se la commissione paritetica, alla quale sono lieto di rinnovare l' apprezzamento vivissimo del Governo e mio personale, ha portato a termine con rara tempestività i suoi lavori, predisponendo l' 8 agosto 1984 le norme regolatrici della materia degli enti e beni ecclesiastici, il Governo, da parte sua, ha assolto l' impegno assunto il 18 febbraio ed il 15 novembre, presentando al Parlamento, con separato provvedimento, la legge di approvazione delle norme concernenti la materia stessa. tale legge entrerà in vigore con le modalità indicate dall' articolo 76, dopo la sua approvazione, con gli strumenti giuridici propri, rispettivamente, dell' ordinamento italiano e di quello della Chiesa, come stabilito dall' articolo 4 del protocollo del 15 novembre 1984. dalle norme formulate dalla commissione italo-vaticana emergono i capisaldi di una riforma profonda ed organica del sistema lateranense, che coinvolge contestualmente la disciplina legislativa di tutti gli enti e beni ecclesiastici e della loro organizzazione e amministrazione, il nuovo assetto patrimoniale ecclesiastico quale scaturito dal codice di diritto canonico del 1983, la revisione degli impegni finanziari dello Stato verso la Chiesa e il problema del sostentamento del clero che presta il suo servizio nelle diocesi in favore dei fedeli. esse sottolineano, in primo luogo, una fisionomia degli enti ecclesiastici rispondente ai principi contenuti negli articoli 7, 8 e 20 della Costituzione, cioè una condizione non discriminatoria rispetto a quella delle altre persone giuridiche private ed insieme non privilegiata nei riguardi degli enti di altre confessioni religiose , e tengono conto delle innovazioni introdotte dal codice di diritto canonico del 1983, cercando anche di risolvere alcuni dei problemi interpretativi più rilevanti rimasti aperti in sede di applicazione della legislazione concordataria del 1929. sulla scorta di queste esigenze, la nuova disciplina è fondata su alcuni principi essenziali, tra i quali sono di particolare rilevanza quelli relativi alle finalità, alle attività e al riconoscimento degli enti ecclesiastici. la nuova impostazione della problematica del riconoscimento degli enti ecclesiastici potrà evitare, naturalmente nei limiti del possibile, incertezze interpretative in ordine alle finalità degli enti ecclesiastici e, insieme, fornire alle autorità statali ed a quelle ecclesiastiche strumenti più sicuri per la distinzione fra le attività degli enti. il secondo titolo della legge, relativo ai beni ecclesiastici e al sostentamento del clero, introduce e disciplina, invece, la riforma più rilevante che il nuovo sistema prevede, e cioè la riforma del regime beneficiale e l' avvio di un sistema generale di sostentamento del clero che concerne tutti gli ecclesiastici che prestano servizio in favore della diocesi e non più, com' è attualmente, i soli ecclesiastici titolari dei benefici. fulcro del nuovo sistema è l' istituto diocesano per il sostentamento del clero, che verrà eletto entro il 30 settembre 1986 in ogni diocesi, mentre si prevede che possano essere costituiti istituti a carattere interdiocesano mediante accordi tra i vescovi interessati. la nascita degli istituti diocesani comporta l' abolizione dei benefici ecclesiastici e la generale ridefinizione degli enti territoriali della Chiesa. come sottolinea la relazione al disegno di legge , gli articoli che introducono il nuovo sistema di finanziamento della Chiesa, con particolare destinazione al sostentamento del clero (fin qui assicurato dai redditi dei benefici, integrati dai supplenti congrua concessi dallo Stato), disegnano un moderno sistema attraverso il quale, anche alla luce delle più avanzate esperienze giuridiche straniere, viene agevolata la libera contribuzione dei cittadini, nel pieno rispetto delle loro scelte, attraverso il previsto meccanismo nel quale le indicazioni dei medesimi sono veicolate con il concorso della Pubblica Amministrazione . dal periodo di imposta 1989 lo Stato ammetterà pertanto a deduzione fiscale le erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche destinate al sostentamento del clero. tali erogazioni, centralizzate presso l' istituto per il sostentamento del clero, saranno gestite secondo i criteri stabiliti dalla legge. dall' anno finanziario 1990, inoltre, i contribuenti potranno destinare l' 8 per mille dell' Irpef a scopi di interesse sociale ed umanitario a gestione statale o a scopi di carattere religioso a gestione ecclesiastica, operando le relative scelte in sede di dichiarazione annuale dei redditi. le somme raccolte dovranno essere utilizzate rispettivamente dallo Stato e dalla Chiesa, nell' ambito degli scopi individuati dall' articolo 48. nell' ordinamento italiano, sarà la legge finanziaria a stabilire le ulteriori determinazioni. come è precisato nel verbale di firma della commissione paritetica e come tengo a confermare in questa sede, tale sistema di finanziamento è ovviamente estendibile a tutte le confessioni religiose interessate che, in sede di intesa con lo Stato, desiderino usufruirne. per assicurare un concreto avvio del nuovo sistema, lo Stato corrisponderà alla conferenza episcopale italiana, nel primo triennio di applicazione (anni 1990-1992), un anticipo pari al contributo versato dallo Stato per il 1989, ultimo anno del periodo transitorio iniziato con il 1987, in base alle disposizioni dell' articolo 50, che prevedono anche il mantenimento in via transitoria del regime vigente per gli anni 1985 e 1986. nel 1986 — anno in cui si potranno realisticamente conoscere i dati relativi al primo triennio di operatività — si procederà al conguaglio complessivo. per gli anni successivi al 1993, si procederà al conguaglio degli anticipi entro il gennaio del terzo periodo di imposta successiva. il titolo terzo del provvedimento definisce infine il riassetto amministrativo di quei particolari, antichi enti, denominati « aziende » , che inseriti nella struttura del ministero dell'Interno , curano la gestione dei beni coinvolti dalle leggi post-unitarie e successivamente non retrocessi e trasferiti alle provincie ed ai comuni, e quindi di proprietà dello Stato. la decisione della Repubblica e della Santa Sede , sanzionata dall' accordo del 18 febbraio 1984, di procedere alla revisione della complessa materia degli enti e beni ecclesiastici e degli interventi finanziari dello Stato, affidando la formulazione della relativa normativa ad una commissione paritetica, è venuta a coincidere con un periodo di profonde trasformazioni istituzionali, che ha imposto una prospettiva assai ampia e di lungo periodo. il nuovo codice di diritto canonico, proprio in questa materia, ha realizzato una delle più impegnative riforme dell' assetto patrimoniale della Chiesa, superando l' antico e tradizionale sistema del beneficio ecclesiastico. in questa duplice prospettiva, la commissione paritetica ha operato, in piena consapevolezza, scelte profondamente innovatrici, che vengono ad attuare una radicale riforma, in uno dei settori più delicati dell' intero assetto delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica , in totale coerenza con i principi fondamentali dell' ordinamento canonico e di quello statuale: principi che in questo settore hanno messo in evidenza, da un lato, l' autonomia della società religiosa e la libertà di essa di organizzarsi attraverso strutture operative senza ombre discriminatorie, dall' altro la neutralità della società civile e le garanzie di uguaglianza e libertà religiosa dei cittadini, senza discriminazioni confessioniste o giurisdizionaliste. sono scelte politiche e istituzionali di portata storica, che — giova sottolinearlo — sono dovute anche alla validità delle soluzioni tecniche operate dalla commissione paritetica che, nelle due componenti, italiana e vaticana, ha affrontato problemi ardui, in maniera nuova, pur senza il conforto di una precedente elaborazione, dato che tutti i progetti di revisione del Concordato avevano evitato di affrontare quella che costituiva una delle materie più spinose di tutta la riforma concordataria. il Governo prende atto con soddisfazione della generale positiva accoglienza riservata dall' opinione pubblica alla riforma degli atti e del patrimonio ecclesiastico. anche il mondo cattolico ed ecclesiastico, nella base e nei vertici episcopali, ha reagito in maniera positiva e costruttiva ad una riforma che pure rimette in discussione abitudini secolari, mentalità tradizionali ed anche torpori istituzionali. onorevoli colleghi , ringrazio vivamente gli intervenuti per le osservazioni e gli specifici apporti al dibattito su questioni di così grande rilevanza. in particolare ringrazio il relatore, onorevole Emilio Colombo, del quale vorrei qui ricordare l' azione impegnata svolta all' inizio degli anni 70 in favore di una revisione concordataria che coinvolgesse direttamente le forze parlamentari. all' onorevole Codrignani vorrei far osservare che è lo stesso dibattito, così sereno e costruttivo, con poche ed isolate eccezioni, a replicare al suo pessimismo sul superamento delle polemiche e sul contenzioso istituzionale tra Stato e Chiesa, nella ovvia libertà di confronto sociale. debbo inoltre precisare che la collega ha confuso nel suo intervento la ratifica parlamentare con lo scambio delle ratifiche. nel pieno rispetto delle tesi e delle aspirazioni abrogazioniste dell' onorevole Teodori, che potrebbero trovare migliore sbocco in una prospettiva di revisione costituzionale, osservo al collega che se, come lui assume, gli unici scritti critici del nuovo accordo vengono da cattolici credenti, sarebbe opportuno che questi autori svolgessero un' azione coerente e costruttiva ma nelle sedi ecclesiali competenti. per quanto concerne il problema degli articoli 13 e 14 dell' accordo non possono che rinviare ai chiarimenti già dati dal Governo alla Camera, nel gennaio 1984, ed al Senato nell' agosto dello stesso anno, sottolineando ancora una volta che il meccanismo della regolazione bilaterale della materia religiosa non è una scelta del Governo, ma un obbligo imposto dagli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica. anche all' onorevole Del Donno che lamenta l' uguaglianza delle confessioni religiose dei cittadini, senza distinzione di appartenenza religiosa, non posso che suggerire una rilettura dei principi costituzionali, prendendo atto della sua simpatia per il regime lateranense, ma sottolineando — come lui stesso ha dovuto riconoscere — che il nuovo accordo è un patto di libertà. quanto ai rilievi dell' onorevole Nebbia in ordine alla disposizione sul patrimonio culturale e di interesse religioso, ribadisco che tale norma non comporta alcuna limitazione della sovranità, che la materia resta di integrale pertinenza dell' ordine dello Stato e che si tratta semplicemente di applicare a tale patrimonio la legislazione statale, con l' ausilio di strumenti applicativi concordati tra gli organi amministrativi dello Stato e della Chiesa. non ritengo che il riferimento alle giuste esigenze religiose, che sono innanzitutto quelle dei cittadini, possa costituire ampliamento delle esigenze di culto già previste dalla legge vigente. prendo atto, onorevole Franco Russo , della contrarietà di democrazia proletaria alla ratifica degli accordi, ma per la sua critica al sistema pattizio non possono che rinviare a quanto già detto poco fa in proposito rispondendo all' onorevole Teodori. debbo correggere, invece, l' interpretazione data dall' onorevole Rodotà, secondo il quale la scelta lasciata ai cittadini sulla destinazione di una quota annuale dell' Irpef violerebbe il diritto alla riservatezza delle opinioni religiose e addirittura sarebbe in contrasto con l' evoluzione della legislazione a livello europeo sulle banche-dati. in realtà la scelta dei cittadini nel nostro sistema non è legata alla appartenenza confessionale, ma è lasciata alla totale volontà dei singoli, che si determina e si modifica come e quando crede. quindi, nessuna schedatura e nessun censimento. mi sia consentita solo una riflessione un po' amara per coloro i quali hanno affermato che per alcuni, pochi o molti aspetti, era preferibile il Concordato del 1929. lascio a costoro tale singolare preferenza. ai Patti del 1929 io preferisco un libero accordo tra la Repubblica e la Santa Sede , fondato sui diritti di libertà dei cittadini e dei gruppi e liberamente approvato e sottoscritto dal Parlamento e dal Governo della Repubblica. la coerente posizione astensionistica del gruppo liberale ci è ben nota, onorevole Patuelli, e le sono molto grato per aver sottolineato che con i nuovi accordi si compiono importanti passi avanti nella direzione separatista, propria di altre democrazie, con il capovolgimento della logica del 1929. ringrazio anche l' onorevole Bressani per il vivo apprezzamento delle novità di cui è portatrice la riforma che stiamo esaminando, dello spirito profondamente diverso da quello del 1929, cristallizzato nel 1947, della rispondenza degli accordi e delle norme ai principi fondamentali di libertà religiosa ed ecclesiastica. egli ha anche sottolineato l' attenzione con cui deve essere attuato il principio della scelta di avvalersi o di non avvalersi dell' istruzione religiosa. tengo ad assicurarlo che sarà cura del Governo seguire il processo di applicazione di una norma così importante e che innova profondamente la situazione vigente. l' onorevole Roccella ritiene che la bilateralità in materia religiosa non ha senso in uno Stato democratico . può forse aver ragione in linea di teoria, ma con i nuovi accordi, che sono di libertà e di cooperazione, riteniamo di aver aperto la strada ad una nuova collaborazione, ad una piena utilizzazione di tutte le forze culturali e spirituali presenti nella società italiana per la costruzione di una comunità più civile, più avanzata e migliore, quindi, sotto ogni punto di vista . pensiamo che ciò sia un vantaggio e non una limitazione. l' onorevole Spagnoli ha confermato con il suo impegnato intervento l' attenzione e il contributo da sempre prestati dal suo gruppo alla questione concordataria. ho apprezzato l' equilibrio con cui egli ha voluto far risaltare il significato storico e positivo dell' odierna riforma. assicuro l' onorevole Spagnoli che il Governo proseguirà sulla strada del coinvolgimento pieno del Parlamento nell' attuazione della riforma della legislazione ecclesiastica a cominciare dalle prossime intese e dalle leggi di attuazione che risulteranno necessarie sulla base delle norme concordatarie. all' onorevole Gorla, che ringrazio anche per la citazione della bella pagina di Arturo Carlo Jemolo, tratta dall' opuscolo per la pace religiosa, dico che con gli attuali accordi ai quali proprio Jemolo ha dato per molti anni il suo alto e diretto apporto si vengono a realizzare e a superare quelle così profonde aspirazioni di libertà che nel difficile momento di passaggio dal fascismo alla democrazia non trovarono ascolto, se non nelle forze politiche che non votarono l' articolo 7. ho molto apprezzato l' adesione sincera, motivata ma anche preoccupata dell' onorevole Biasini che ha richiamato tradizioni culturali e politiche che anche a noi sono care e gli sono grato per aver sottolineato l' opera di ridimensionamento della materia concordataria, l' importanza del rispetto integrale della volontarietà del comportamento individuale in materia di istruzione che, come egli afferma, non può essere violata in sede di riforma della scuola e di matrimonio. tengo anche ad assicurarlo che il regime della destinazione della quota Irpef non sarà solo esteso a tutte le confessioni religiose che in sede di intesa si dichiareranno interessate, ma sarà attuato in modo da garantire la scrupolosa osservanza dei principi costituzionali. prendiamo atto anche del dissenso di opposto segno dell' onorevole Tremaglia e delle profonde aspirazioni di riforma ecclesiale avanzate dall' onorevole Masina che apprezziamo ma che in questo Parlamento non siamo in grado né di valutare, né di esaudire. sottolineiamo, comunque, che la conferenza episcopale , cui egli si è richiamato, ha assunto con i nuovi accordi e con la legge sugli enti un ruolo nuovo e decisivo nelle relazioni Stato e Chiesa. sono grato all' onorevole Testa per aver ripercorso con attenzione l' iter culturale e politico dei socialisti italiani, per aver richiamato la posizione socialista alla Costituente, per aver sottolineato la portata dell' articolo 7 della Costituzione e gli elementi di profonda novità della riforma attuata che garantisce nella realtà le libertà costituzionali senza in alcun modo travalicarne i termini. voglio sottolineare la rilevanza delle osservazioni formulate dall' onorevole Scovacricchi che ha richiamato il combinato disposto dei principi costituzionali della separazione degli ordini e della regolamentazione bilaterale delle materie concordatarie e culturali in relazione alla specialità delle condizioni ed esigenze delle diverse confessioni religiose . signor presidente , onorevoli Deputati , prima di concludere questa replica a un dibattito così importante e di così alto tenore, voglio informare il Parlamento che stanno per riprendere i rapporti con l' Unione delle comunità israelitiche , in vista della stipulazione di un testo di intesa che consenta di superare con una nuova legge la normativa del periodo fascista, sino ad ora modificata solo per quanto riguarda gli iniqui aspetti della discriminazione razziale. altre confessioni religiose si sono già rivolte alla Presidenza del Consiglio per stabilire contatti che possano indurre, nel rispetto dell' articolo 8 della Costituzione, a rinnovare integralmente la legislazione ecclesiastica italiana. sono lieto, in proposito, di comunicare al Parlamento che ho incaricato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio , onorevole Amato, di mantenere i contatti per condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni interessate, sulla base del parere di una commissione tecnica. credo che, al termine di questo ampio dibattito , si possa dire che i nuovi accordi consentono non solo di superare la dimensione concordataria, ma di avviare i rapporti Stato-Chiesa in un armonioso cammino verso un definitivo superamento di quella che venne definita « l' era del Concordato » . si è operata non una revisione restauratrice, ma una vera rifondazione normativa, che risponde alle esigenze di un momento di evoluzione come il presente, garantendo alla Chiesa e ai credenti libertà effettive, nel quadro delle generali garanzie formali di libertà per tutti i cittadini ed i gruppi, e che contiene in sé i germi del suo superamento: una revisione-processo, anziché una revisione-atto, che, partendo dalla situazione attuale, risolve i maggiori problemi dell' adeguamento all' ordine giuridico della Repubblica e pone le premesse per la maturazione di questioni non ancora pronte, con la possibilità di diluirle nel tempo, di suddividerle nella materia, e di consentire quindi scelte meditate ed aggiornate. scelte sulle quali la parola decisiva spetta e rimane al Parlamento italiano, al quale nulla sottraggono le disposizioni finali dell' accordo del 18 febbraio. libertà e cooperazione: la ricchezza, la vitalità, la crescita della società debbono potersi esprimere nelle molte forme che la diversità degli interessi e delle esperienze richiede; confronti fecondi, non scontro, ma collaborazione per l' accrescimento della società. la vera garanzia delle libertà di religione e delle stesse libertà ecclesiastiche, sia in definitiva, nella società stessa, nell' ampliamento della sua pluralità e diversità, nella crescita morale, civile e spirituale dei cittadini. ed è su questa via feconda che, penso, con questi accordi ci siamo incamminati.