Gianfranco FINI - Deputato Opposizione
IX Legislatura - Assemblea n. 119 - seduta del 03-04-1984
Sui più recenti sviluppi della situazione internazionale
1984 - Governo II Berlusconi - Legislatura n. 14 - Seduta n. 41
  • Attività legislativa

signor presidente , onorevoli colleghi , signor rappresentante del Governo, penso che tutta la Camera sia d' accordo sul fatto che esprimere un giudizio su questo decreto legge , lo si voglia chiamare decreto sulla scala mobile o decreto sul costo del lavoro , avendo come unico parametro la sua rispondenza ai requisiti previsti dall' articolo 77 della Costituzione, costituisca senza dubbio un approccio limitato ed anche limitante. i problemi che il decreto legge pone sono infatti tali, tanti e così complessi, sia in ordine al rispetto del dettato costituzionale, sia in ordine ai suoi riflessi politici e sociali, da comportare, per forza di cose, che il giudizio che la Camera si appresta a dare, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, acquisti più il significato di una prima schermaglia in preparazione di uno scontro (sempre che allo scontro si arrivi nelle prossime ore), piuttosto che quello di un onesto e sereno esame della sussistenza o meno della straordinaria necessità ed urgenza del decreto stesso. del resto, che la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis sia divenuta il primo banco di prova nell' iter parlamentare di ciò che i giornali chiamano, un po' pomposamente, da un lato, la tenuta della maggioranza e, dall' altro lato, l' irriducibilità dell' opposizione comunista, lo abbiamo già verificato anche nel corso della discussione che si è svolta nella I Commissione: una discussione ampia, serrata, estremamente civile, ma anche viziata, a nostro modo di vedere , per quello che riguarda il versante della sinistra, da una evidente e palese strumentalità propagandistica. a tale riguardo (cioè circa la strumentalità ed il carattere apertamente propagandistico dell' opposizione del partito comunista ), denunciamo fin d' ora che ben diverso fu l' atteggiamento del Pci nel 1977, quando il Governo Andreotti dell' epoca intervenne, anche allora, con un decreto legge , liquidando le scale mobili cosiddette anomale. allora solo il Movimento Sociale Italiano ritenne che si trattasse di un intervento scorretto sul piano costituzionale, oltre che dannoso sul piano sociale. in quella occasione il partito comunista , che oggi si mostra tanto preoccupato della aderenza costituzionale e delle conseguenze di questo decreto legge , non ritenne di mostrare la faccia feroce , come a parole va facendo in questi giorni. a prescindere, comunque, da queste considerazioni di carattere generale , che pure a nostro avviso andavano fatte fin da ora, perché, se è vero che anche la coerenza ha un suo valore in termini politici, deve essere ben chiaro fin dalle primissime battute di questo dibattito parlamentare che limpidezza e coerenza di comportamenti si riscontrano nel versante della opposizione unicamente nelle file e nei contenuti del Movimento Sociale Italiano . va anche detto che, a nostro parere, non sussistono nel decreto al nostro esame i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza. per casi straordinari; che comportino la necessità e l' urgenza di intervenire con un atto avente immediata forza di legge, si deve infatti intendere, secondo la comune dottrina, casi anormali, imprevisti ed imprevedibili, che escono dalla norma, che alterano la situazione esistente e soprattutto che sono tali da rendere necessari immediati interventi di carattere diverso da quelli previsti dall' ordinamento vigente. se si ignora questa interpretazione oggettiva della straordinarietà, si stravolge lo spirito dell' articolo 77 e si dà in pratica via libera all' Esecutivo per una interpretazione allargata dell' articolo stesso, che può portare a ritenere legittimo, soltanto che lo si voglia e lo si sostenga a colpi di maggioranza , qualsiasi decreto solo assegnando la straordinaria necessità ed urgenza non già al contenuto del decreto quanto al decreto in se stesso . e allora, se così è — come noi riteniamo — dobbiamo chiederci, come del resto è già stato fatto, se è forse un caso straordinario, cioè nuovo, non previsto, non prevedibile, il contesto inflattivo che il Governo chiama per giustificare il decreto. e dobbiamo altresì chiederci se non è, al contrario, vero che da anni l' economia italiana convive con l' inflazione, le cui cause sono complesse e non tutte accertate unanimemente, ma comunque tutte presenti, da almeno un decennio a questa parte. ma anche se, in via ipotetica, volessimo riconoscere che l' inflazione è un elemento straordinario, e non già ordinario, della nostra economia, cioè un aspetto congiunturale e non di struttura, come si può oggettivamente sostenere che c' era la necessità e l' urgenza di tagliare la scala mobile ? perché il richiamo governativo alla necessità e all' urgenza di limitare l' inflazione è certamente legittimo, ma è invece del tutto soggettivo, per nulla pacifico (ed anzi estremamente controverso) che le norme contenute nel decreto legge (ed in specie l' alleggerimento forzoso delle buste paga ) siano, anche solo in qualche misura, utili per limitare l' inflazione. la necessità che tutti riconoscono — e che certamente noi riconosciamo — di contenere l' inflazione non può costituire il pretesto per un intervento punitivo nei confronti del salario reale. la scala mobile non è certo la causa dell' inflazione, e tagliarla non può significare automaticamente la riduzione della perdita di valore del denaro. non c' è quindi nessuna conseguenzialità oggettiva tra la straordinarietà che il Governo chiama a giustificazione del decreto e la necessità dell' intervento. ma c' è di più, perché, anche se volessimo in linea teorica riconoscere non soltanto la straordinarietà ma anche la necessità, non potremmo certo ritenere che nel decreto sussistano i motivi di urgenza. che urgenza infatti vi poteva essere, se non un' urgenza del tutto soggettiva e politica e non già oggettiva e calata nei fatti, di emanare siffatte norme? infatti, per quanto riguarda l' articolo 1, le stesse norme potevano essere pacificamente stabilite anche senza ricorrere ad un atto legislativo; per quanto riguarda l' articolo 2 le disposizioni entreranno i vigore un mese dopo la conversione del decreto legge (smentendo quindi già di per sè ogni urgenza); e per quanto riguarda l' articolo 4 le norme si limitano ad una proroga, del resto non controversa, del prontuario terapeutico. certo, rimane l' articolo 3, che predetermina i punti di contingenza e che, nella visione del Governo, era certamente urgente. ma si tratta a nostro parere di una urgenza che non soltanto è solo e tutta politica, ma che non è azzardato nemmeno definire incostituzionale, se è vero come è vero che essa incide retroattivamente sui diritti acquisiti dai lavoratori. ci pare quindi, onorevoli colleghi , che, in ragione di queste considerazioni e senza entrare in più ampie argomentazioni (che svolgeremo in una visione di opposizione autonoma e di contenuti a questo decreto), la Camera debba respingere il parere favorevole formulato dal relatore