Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
IV Legislatura - Assemblea n. 612 - seduta del 09-02-1967
Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969
1967 - Governo III Moro - Legislatura n. 4 - Seduta n. 612
  • Attività legislativa

mi riferirò — come ho detto — ai paragrafi 151, 152 e 154, con particolare riguardo la quella che in essi viene chiamata l' articolazione regionale del programma. per tentare di attualizzare questo mio intervento e di renderlo meno noioso, vorrei cominciare col riferire, onorevole rappresentante del Governo, quanto è accaduto stamane in seno alla Commissione affari costituzionali a proposito di una molto importante legge di attuazione del programma, già approvata nei giorni scorsi dall' altro ramo del Parlamento: la legge relativa all' edilizia scolastica. si chiama anch' essa (un poco presuntuosamente) una legge di piano; ma, in sostanza, è una legge di investimenti finanziari programmati. riferisco queste notizie perché ritengo che il rappresentante del Governo possa non esserne informato, non avendo la Commissione affari costituzionali esaurito stamane l' esame in sede di parere di quel disegno di legge governativo. che cosa è accaduto in questa discussione sul parere? è accaduto che i rappresentanti socialisti nella Commissione affari costituzionali (faccio i nomi: gli onorevoli Di Primio e Jacometti) e alcuni dei rappresentanti della Democrazia Cristiana (anche di essi faccio correttamente i nomi, perché si tratta di pubbliche manifestazioni parlamentari e politiche: sono gli onorevoli Garcaterra e Tozzi Condivi ) hanno ritenuto di esprimersi contro il disegno di legge programmatico per l' edilizia scolastica. eppure si tratta — ripeto — di un progetto già approvato dall' altro ramo del Parlamento, e che reca l' autorevolissima firma dell' onorevole ministro Gui (e, fra i ministri di concerto, l' altrettanto autorevole firma del ministro socialista onorevole Mancini). non creda, onorevole sottosegretario, che io citi questo fatto pretestuosamente. il richiamo è pertinente, poiché tanto i colleghi di parte socialista quando quelli nominati di parte democristiana hanno manifestato il loro avviso contrario alla legge-programma per l' edilizia scolastica proprio riferendosi all' ordinamento regionale e agli obblighi costituzionali che derivano — deriverebbero — dal Titolo V della Costituzione. la legge per l' edilizia scolastica, a parere di quei colleghi, violerebbe i suddetti obblighi in maniera palese. perché li violerebbe in maniera palese? perché, ad esempio — ed è uno dei dati più macroscopici a parere di molti fra i colleghi della Commissione affari costituzionali — si istituiscono dei superprovveditorati alla pubblica istruzione , cioè dei provveditorati aventi competenza non più provinciale ma — verrebbe fatto di dire — « interprovinciale » , se non addirittura, in taluni casi, « interregionale » . mi spiego: il quinto nell' ordine numerico (se ricordo bene) dei nuovi superprovveditorati comprenderebbe quel Veneto di cui parlava testé l' onorevole Toros. e lo comprenderebbe includendovi le province di Trento e di Bolzano. io credo che tutti sappiano (e pensavo che anche i rappresentanti di questo Governo sapessero, che il ministro della pubblica istruzione — che indubbiamente e il più « istruito » fra tutti — sapesse) che il Trentino Alto Adige , o più esattamente le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno potestà legislativa su parecchie materie. tra esse, le due materie che concernono il disegno di legge in esame: i lavori pubblici e la pubblica istruzione , quest' ultima per lo meno nell' ordine elementare. credevo anche che i rappresentanti del Governo, e in particolare l' istruito signor ministro della pubblica istruzione , conoscessero l' articolo 15 dello statuto speciale del Trentino Alto Adige . esso (ahimè, dico io: ma è legge costituzionale ) prescrive una particolare disciplina in ordine al provveditorato agli studi di Bolzano. e poi, se mi è lecito (siamo in Parlamento, e credo che lo sia) passare dalla materia propriamente giuridico-costituzionale, a temi politici che, anche in questa Aula abbiamo dibattuto or non è molto tempo, io credevo che il Governo sapesse, che il signor ministro della pubblica istruzione sapesse, che toccare il tema del provveditorato agli studi di Bolzano e pensare che quel provveditorato agli studi possa essere subordinato ad un superprovveditorato interregionale di tutto il Veneto significa in questo momento fare della fantascienza, (non della politica! oppure, significa fare politica al solo scopo di creare ulteriori incidenti, ulteriori controversie che nella fattispecie, onorevole sottosegretario, penso potrebbero essere addirittura — certo non per colpa nostra — di portata internazionale, e non semplicemente di portata interna. il signor ministro proponente non se e era accorto, i ministri del « concerto » non se ne erano accorti. invece noi tutti del gruppo Msi siamo rimasti sconcertati quando abbiamo stamane preso conoscenza (confesso la nostra negligenza: solo stamane in Commissione ne abbiamo preso conoscenza esatta) del testo di un provvedimento che l' altro ramo del Parlamento ha già votato. solo stamane ci siamo resi conto, dunque, di questa macroscopica eccezione di incostituzionalità. se adesso la cito, non è a caso. infatti, identica (come vedremo un poco più avanti) macroscopica eccezione di incostituzionalità può farsi a proposito dei paragrafi che sto in sostanza già esaminando nel merito, pur apparentemente non discutendo di questo tema. un' altra eccezione di incostituzionalità che non la mia parte politica soltanto, onorevole sottosegretario, ma — ripeto — colleghi socialisti e democristiani hanno stamane rilevato in Commissione a proposito della legge programmatica sull' edilizia scolastica, concerne la funzione e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale . in quella legge esse vengono assimilate alle non esistenti regioni a statuto ordinario , e se ne fa una semplice menzione. come se fosse possibile limitarsi, in una legge programmatica, ad accennare all' esistenza delle regioni a statuto speciale , senza tener conto di quella potestà costituzionale che (purtroppo, diciamo noi, per fortuna, dicono, altri settori) tali regioni in effetti posseggono! la terza macroscopica eccezione di incostituzionalità che stamane le parti indicate (e non noi) hanno sollevato consiste nel fatto che tutte quante le regioni — quelle a statuto speciale e quelle a statuto ordinario da costituirsi (noi vorremmo dire: da non costituirsi; ma esistono nella Carta Costituzionale ) — vengono completamente ignorate e pretermesse nella formazione (di quegli organi che, secondo gli articoli 9 e 10 del disegno di legge che stamane abbiamo esaminato, dovrebbero presiedere all' attuazione di un programma di edilizia scolastica. credo di non sbagliare quando affermo che la legge-piano sull' edilizia scolastica, anche se può darsi sia varata (certamente anzi lo sarà, speriamo con notevoli modificazioni) prima che lo sia il presente programma, rientra in sostanza nella legislazione di programma, come le altre leggi che il Governo e il centrosinistra ha già presentato o si accinge a presentare od ha preannunciato. venendo all' argomento, credo sarei fuori del tema — e soprattutto ingeneroso e ingiusto con l' onorevole ministro della pubblica istruzione e con i ministri che insieme con lui hanno firmato il disegno di legge sull' edilizia scolastica, oltre che coi senatori che hanno ritenuto di approvarlo in quella guisa — se attribuissi loro la responsabilità delle gravissime carenze di ordine costituzionale da me molto sinteticamente indicate. mi sembra di poter dire che siano carenze istituzionali, inevitabili. mi sembra poter dimostrare — anche abbastanza facilmente — che camminando lungo la strada indicata specialmente dai paragrafi 151, 152 e 154, ma in genere dalle premesse stesse del programma, non è possibile conciliare l' inconciliabile. è questo in sostanza l' argomento dell' intervento che mi permetto di fare in questa occasione. so benissimo che le considerazioni che sto facendo e sto per fare non sono davvero inedite. in altre circostanze le abbiamo anticipate e reiterate. non v' è stata occasione (fra le molte in cui si è discusso in queste quattro legislature dell' ordinamento regionale o della programmazione) nella quale non ci siamo richiamati a questa tesi e a questi argomenti. non voglio rivendicare; però una nostra priorità, una primogenitura nel merito. devo dare atto che non spetta assolutamente a noi di aver per primi — ed egregiamente detto in sede parlamentare le cose che sto per ripetere. credo che il merito spetti (è un leale, cavalleresco riconoscimento) ai coraggiosi colleghi di parte socialista e comunista. essi all' Assemblea costituente sostennero con argomenti molto validi (anche perché venivano avanzati in tempo utile e con delle responsabilità: le responsabilità di chi si schierava contro determinate interpretazioni e determinate tesi relative alla Carta Costituzionale ) che le regioni non dovevano farsi — o perlomeno che non dovevano farsi con poteri legislativi tanto importanti — se non si voleva rendere impossibile una programmazione economica e una politica sociale di carattere nazionale! è già accaduto altra volta di ricordare (ma vale la pena di farlo ancora) che in sede di Assemblea costituente il più efficace intervento in argomento fu quello dell' onorevole Gullo, tuttora nostro valido collega. egli, in quella occasione (dicendo di parlare soprattutto come calabrese, come meridionale di un' area particolarmente depressa) si batté assai fieramente e duramente — con quella competenza giuridica che tutti gli abbiamo sempre riconosciuto — contro la creazione della regione, almeno come ente dotato di poteri legislativi autonomi e non come semplice organo di decentramento amministrativo . le tesi che l' onorevole Gullo sostenne allora — che egli stesso e i suoi colleghi si dimenticarono in seguito, per motivi politici, di sostenere, contrastandole anzi sempre dal giorno in cui al partito comunista non riuscì di impadronirsi democraticamente del potere attraverso la battaglia elettorale del 1948 — sono le stesse che modestamente, e non rivendicandone neppure la priorità in sede parlamentare, sosteniamo noi. ci sembra però che fra il momento in cui l' onorevole Gullo sosteneva quelle tesi e il momento in cui le risosteniamo noi vi sia una differenza di fondo, che speriamo non sfugga all' attenzione del Governo e dei colleghi. il momento in cui l' onorevole Gullo sosteneva quelle tesi era un momento essenzialmente e squisitamente politico. erano tesi valide, ma strumentali. il fatto che fossero strumentali non le rendeva meno valide, ma erano strumentali. perché erano tesi sostenute in quel momento da un gruppo che riteneva (e poteva ritenerlo, in quella situazione, con valide e fondate speranze) di poter conquistare l' esercizio del potere attraverso le allora imminenti elezioni del 1948. vent' anni dopo, crediamo che le stesse tesi siano rimaste valide. ma non le sosteniamo certo per motivi strumentali di sfruttamento, di utilizzazione politica. poiché, ahimè!, non è nelle nostre possibilità prevedere ora di potere, nelle elezioni del 1968, arrivare alla conquista democratica del potere! non siamo quindi nelle condizioni di strumentalità e di strumentalizzazione delle nostre tesi politiche e programmatiche in cui potevano trovarsi altri gruppi in altre occasioni. non solo. venti anni dopo, noi abbiamo una formidabile alleata, una formidabile compagna di strada o di viaggio: la « signora esperienza » . noi riteniamo che a nessuno dei colleghi né dei rappresentanti del Governo sfuggirà l' importanza di fondo di questa considerazione. tanto più che la validità e l' importanza di « madama esperienza » non l' abbiamo riconosciuta e consacrata noi: l' avete riconosciuta e consacrata voi. tutti quei gruppi, tutti quegli uomini politici , tutti quegli uomini di Governo che in questi venti anni hanno esercitato il potere e hanno rappresentato la maggioranza in questo e nell' altro ramo del Parlamento hanno dato ragione a « madama esperienza » , si sono inchinati dinnanzi ad essa, hanno riconosciuto — con motivazioni che poco ci interessano, perché appartengono alla rispettabile sfera della strumentalità, quando non appartengono alla meno rispettabile sfera della pretestuosità — e hanno accettato la lezione di « madama esperienza » : tanto è vero, che non siamo ancora oggi arrivati all' ordinamento regionale! viceversa, siamo arrivati alla programmazione. e ci siamo arrivati nel solo modo in cui ci si poteva arrivare o si poteva tentare di arrivarci: dimenticando per strada l' ordinamento regionale! se questa fosse la conclusione, se dopo venti anni vi foste resi conto che la scelta che proponeva l' onorevole Gullo circa vent' anni fa era un' alternativa logica e drastica ( « o il programma economico e sociale , o la regionalizzazione dello Stato » ), se in questo momento voi ci diceste: « abbiamo scelto la via del programma; vogliamo articolare il programma, non disarticolare lo Stato; vogliamo arricchire lo Stato di contenuti sociali e programmatici, e non incoraggiare l' ulteriore tabe municipalizzatrice che tanti guai ha già arrecato al nostro paese » ; se voi faceste questo tipo di discorso, esso sarebbe ovviamente incoraggiato da « madama esperienza » , da « madama logica » . esso metterebbe in pesante difficoltà coloro che lo stesso discorso avevano fatto vent' anni or sono. e metterebbe certamente noi, anziché nella condizione di doverci opporre programmaticamente al vostro programma (soprattutto a questa parte del programma), nella serena condizione di poter tentare di collaborare modestamente — forse inascoltati, comunque di poter tentare di collaborare — all' elaborazione di un piano che, quanto meno, avrebbe un suo costrutto, una sua logica. invece, quale strada state seguendo? lo si rileva molto chiaramente — e mi permetterò di dimostrarvelo — attraverso la semplice lettura dei paragrafi 151, 152 e 154. quale strada state seguendo? voi non avete il coraggio di dire a voi stessi che l' alternativa di 20 anni or sono era valida. non avete il coraggio di dire a voi stessi che dicevano cosa esatta quanti, all' Assemblea costituente , dissero: o una politica economica nazionale o le regioni. non avete però neanche il coraggio e la volontà politica (o forse la volontà politica e parlamentare, o forse i mezzi strumentali, o forse tutto ciò assieme) necessaria e sufficiente a realizzare in questo momento l' ordinamento regionale. ciononostante ci dite che volete realizzare l' ordinamento regionale! dicendoci che volete realizzare l' ordinamento regionale — perché, se ci diceste il contrario, crollerebbero le basi della maggioranza e del Governo — siete naturalmente costretti a trarne le conseguenze. siete ovviamente costretti a rappresentarle, tali conseguenze, nei documenti di Governo, nei documenti legislativi. e le regioni — che non avete la capacità, la volontà, la possibilità politica e i mezzi per far entrare di pieno diritto nell' ordinamento del nostro Stato le fate entrare per la porta di servizio nelle leggi del nostro Stato. con ciò, da un lato non realizzate certamente neanche in parte l' ordinamento regionale. dall' altro, accrescete la già notevolissima confusione che esiste nel nostro ordinamento legislativo. quando si introduce un ente di tanta importanza nell' ordinamento legislativo — e soprattutto in un atto legislativo programmatico lo si deve introdurre con tutti i crismi! non si può, in una legge, citare la regione senza, contemporaneamente e contestualmente, precisare, ai sensi della Costituzione o attraverso eventuali revisioni della Carta Costituzionale , le funzioni e le attribuzioni della regione. ma, soprattutto, non si può, in un testo di legge, scrivere « la regione » lasciando intendere che si tratta di un puro nominalismo, che si inserisce questa indicazione in un testo di legge perché non se ne può fare a meno, mia che al tempo stesso la si inserisce con un allegro senso di irresponsabilità! se non fossero state costituite neppure le cinque regioni a statuto speciale , il vostro gioco sarebbe — non dico legittimo e corretto — ma perlomeno molto meno pericoloso. potrebbe addirittura essere considerato innocuo: voi citereste un ordinamento del tutto inesistente, citereste degli organi in fin dei conti fittizie immaginari. ma, poiché cinque regioni a statuto speciale esistono, e legiferano e rivendicano — e come! — i loro diritti e le loro autonomie, e sono in permanente contrasto — come è logico, come è nella dinamica stessa, nella dialettica delle cose — con lo Stato nei suoi massimi organi; poiché tale contrasto (ho avuto occasione di ricordarvelo poco fa, a proposito della provincia di Bolzano) in taluni casi è un contrasto puramente costituzionale o giuridico, ma in altri è piuttosto di natura economica o sociale o finanziaria e in altri ancora arriva addirittura a proiettare sul terreno internazionale le proprie ombre; per tutto questo, non potete e con tanta leggerezza, con tanta — scusatemi — disinvoltura, parlare di regioni in leggi programmatiche. dovete decidere, dovete scegliere. soprattutto, non potete dirci quel che di solito ci viene detto, quello che forse il Governo — se risponderà — ci dirà anche in questo caso: « poiché dobbiamo andare innanzi col programma — e d' altra parte, per vari motivi, le regioni a statuto ordinario non sono ancora state costituite — non possiamo fermarci, non possiamo aspettare; dobbiamo comunque inserire dei riferimenti all' ordinamento regionale, i quali poi diventeranno concreti nel momento in cui arriveremo a costituire le regioni a statuto ordinario » . non potete rispondere in questo modo, perché la risposta sarebbe scorretta anche dal punto di vista costituzionale. vorrei allora suggerire io — per poi naturalmente contrastarla, ma non faziosamente in linea di principio , bensì soltanto in linea di fatto — la risposta concreta e anche costituzionalmente corretta che il Governo potrebbe dare. il Governo ci potrebbe correttamente rispondere che, inserendo le regioni che non ci sono in una legge che si vorrebbe ci fosse (ma che noi dubitiamo ci sia, perché ci sembra più un fantasma che una legge), esso crea le premesse, i presupposti, le infrastrutture costituzionali — se potessi esprimermi con una terminologia così ardita e forse scorretta, ma significativa — per poter poi sul fondamento di questi paragrafi del piano mettere in piedi l' ordinamento regionale a statuto ordinario quand' esso verrà. in linea, di principio, questa risposta — che io stesso presuntuosamente mi permetto di suggerirvi — la ritengo corretta e addirittura valida. in linea di fatto no, perché allora bisogna poi andare a vedere — e lo faccio subito — se le fondamenta che voi ritenete di gettare siano valide come tali; se non siano sbagliate; se su fondamenta di questo genere si possa costruire l' ordinamento regionale a statuto ordinario quale esso dovrebbe essere e possa continuare a poggiare l' ordinamento regionale a statuto speciale qual esso è; o, se per avventura, queste fondamenta non postulino una revisione totale dell' ordinamento regionale a statuto speciale e ordinario. voi direte: siete diventati, proprio voi « missini » , i feticisti dell' ordinamento regionale? tutt' altro! noi non siamo feticisti proprio per nulla, fra tutto ciò che ci circonda — e voi lo sapete! noi postuliamo una revisione di istituti, assumendocene la responsabilità. può darsi che ciò che noi chiediamo sia errato: ma ce ne assumiamo la responsabilità. può darsi che ciò che noi chiediamo sia impopolare: ma ce ne assumiamo la responsabilità. ben certo che il sostenere le nostre tesi ci colloca perennemente all' opposizione, fuori da quelli che voi chiamate « i limiti della maggioranza » . ce ne assumiamo la responsabilità, e ne paghiamo il costo! ma preghiamo anche voi di pagare il costo, che poi non pensiamo sia molto alto, della vostra presenza al Governo. anche perché le contropartite le avete! il costo della vostra presenza al Governo sta in quella correttezza di carattere legislativo e costituzionale che ci permettiamo di invocare da voi. noi rileviamo che, dal punto di vista di ciò che sto permettendomi di sostenere, questa legge è scorretta costituzionalmente, mal fondata e mal costruita. e ve ne do subito le prove (almeno, ripeto, dal mio punto di vista ). il paragrafo 151 è molto cauto, molto abile e — direi, se ci si fermasse qui — anche piuttosto corretto. non avrei osservazioni da fare. dice: « il presente programma si limita a indicare, in merito ai problemi accennati, alcuni criteri generali dell' intervento sul territorio » . vedete quanto è cauto, gentile e prudente! difficile trovare in una legge — anche in questa che, come abbiamo rilevato, è un po' I promessi sposi o la Divina commedia della nostra legislatura! — delle autolimitazioni così notevoli, così dichiarate o addirittura confessate e, comunque apprezzabili. « le relative politiche si potranno precisare via via che sarà definita l' articolazione regionale del programma, e che entreranno in attuazione gli strumenti legislativi, generali e specifici... » . il termine « articolazione regionale » del programma non ci dispiace: lascia presupporre da un lato l' esistenza di una volontà e di una capacità articolante (lo Stato) e dall' altro una non passività, un' adesione dell' ente locale all' articolazione senza abdicare alle sue precise potestà di carattere legislativo e non soltanto amministrativo. comunque, l' articolare o il farsi articolare rientrano in quella che può essere una corretta interpretazione delle norme costituzionali. a questo punto, però, le norme costituzionali dobbiamo cercare di ricordarcele. dobbiamo ricordare, signor ministro, la precisa dizione dell' articolo 117 della Costituzione, che elenca quali sono le potestà legislative delle regioni. dobbiamo tentare di ricordarci tutti insieme quelle cose di cui tante volte abbiamo discusso a proposito delle potestà legislative primarie o esclusive, secondarie o concorrenti, di terzo grado o integrative. dobbiamo avere l' accortezza di ricordarci quali sono le materie in ordine alle quali l' articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni a statuto ordinario la potestà legislativa, forse esclusiva secondo alcune tesi, ma (voglio pure accettare le tesi moderate) certamente di secondo tipo, cioè concorrente, o di terzo tipo, cioè integrativa. dobbiamo dare una rilettina agli statuti speciali, che, essendo leggi costituzionali , hanno la stessa importanza delle norme della Costituzione. forniti così di tutti gli strumenti di verifica (termine che a voi piace tanto, quando lo usate per occasioni certo meno serie di queste!), dobbiamo inoltrarci nell' esame del vostro testo di legge per vedere se esso sia verificabile positivamente al cospetto della Carta Costituzionale . a questo punto cominciano i guai, quando cioè dal paragrafo 151 passiamo al paragrafo 152. ma prima di far questo permettetemi una serie di osservazioni un po' maliziose — lo riconosco — che traggono origine da un' altra verifica che mi permetto di fare: dal raffronto fra la prima edizione del programma — o meglio, dei Promessi sposi (ebbero tre edizioni I promessi sposi : quindi, onorevole Pieraccini, il suo parto può avere tranquillamente parecchie edizioni, essendo indubbiamente più importante) — che subì le note vicende sulle quali è perfettamente inutile insistere, e la (per ora) seconda edizione. da questo raffronto risultano considerazioni piuttosto interessanti. se, per esempio, l' onorevole Toros avesse avuto modo di fare la verifica che mi sono preso la briga di fare io, avrebbe notato che nella prima edizione del piano non si parlava di Veneto. si citavano soltanto, due province del Veneto, anzi una provincia e mezza: si parlava della provincia di Rovigo tutta intera, e di una parte della provincia di Padova. il resto del Veneto era ignorato. ciò lascia pensare che, all' atto della stesura della prima edizione, i tecnici governativi fossero concordi nel ritenere che le altre province del Veneto (anche quelle della Venezia Euganea , cioè Vicenza e Verona) non potessero essere considerate tra le aree cosiddette depresse. rilevavamo l' altro giorno, parlando dei previdenziali, la stranezza inerente al fatto che talune tabelle, pur studiate da tecnici indiscussi e indiscutibili, nel giro di tre mesi fossero state modificate senza che per altro si conoscesse in base a quali criteri. sarebbe molto interessante anche a proposito di queste aree depresse conoscere i criteri per i quali — senza dirlo ad alcuno, senza comunicarlo a nessuno — gli esperti ministeriali hanno fatto questo cambiamento. la Commissione? non voglio essere troppo malizioso, ma, se per caso lo fossi, dovrei pensare che la commissione parlamentare si è regolata — in questo e negli altri casi che ora segnalerò — forse più secondo le sollecitazioni di qualcuno, che non spontaneamente. ha ragione, onorevole sottosegretario: queste cose proprio non si dicono! le chiedo scusa! sarebbe proprio la prima volta da quando esiste il Parlamento repubblicano che sollecitazioni, come ha detto giustamente l' onorevole Toros, campanilistiche in senso commoventemente patriottico (patriottismo di partito, naturalmente o di preferenza) di taluni deputati portano i signori del Governo a rivedere criteri così fondamentali! vorrei che voi non sottovalutaste il vostro programma. due sono i casi. o lo considerate inane (come lo consideriamo noi): e allora mettere tutto il Veneto o lasciare solo Padova e Rovigo, aggiungere Vicenza, la Venezia Euganea , la Venezia Giulia (o, come mi suggerisce l' onorevole Delfino, la Dalmazia!) è indifferente. oppure lo prendete sul serio. ma se lo prendete sul serio — o se comunque volete dare l' impressione di prenderlo sul serio — non è uno scherzo il modificare l' individuazione e l' estensione delle aree depresse. non ho bisogno di dirvi che questo incide su tutto il programma: incide sulla spesa, incide sugli investimenti, incide su quelli che chiamate incentivi. (speriamo che non incida su quelli che chiamate disincentivi, perché ci auguriamo che venga accolto l' emendamento svolto poco fa dall' onorevole Abelli!). comunque, non si può pensare che si tratti di sviste o di modificazioni senza importanza. e di queste modificazioni, onorevole ministro, ce n' è tutta una serie. nella prima edizione, quando si parlava di aree di sviluppo primario, l' indicazione era più precisa e per altro era una indicazione di carattere regionale (Piemonte, Lombardia, Liguria). e si accennava ad una diversa situazione in cui si trovava — o si trova — la Valle d'Aosta . ma, quando si parlava di aree di sviluppo secondario (la seconda categoria che è ravvisata nel paragrafo 151 della seconda edizione), le aree venivano indicate con una certa precisione. e si diceva: alcune province venete (Verona, Venezia), la maggior parte delle province emiliane (Reggio Emilia , Ferrara, Modena, Bologna e Ravenna) e la provincia di Firenze. poi alcune aree, sempre tra di loro contigue (notate! su questa considerazione mi permetterò di ritornare), le quali si presentano caratterizzate da basso livello di reddito procapite (e si citavano le province di Padova, Treviso, Pistoia, Forlì, Pesaro-Urbino e Latina) o da livelli di sviluppo non dissimili dalla media circoscrizionale (e si citavano Bolzano, Trieste, Vicenza, Piacenza, Parma, Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno) o infine da una situazione di tipo metropolitano (Roma). e poi, tra le aree di depressione, le citazioni erano dello stesso genere: le province di Trento, Belluno ed Udine, poi le province dell' Umbria ed alcune delle province delle Marche, della Toscana e del Lazio. che cosa intendo dire? intendo dire che avete fatto bene da un certo punto di vista , saggiamente consigliati dalla commissione parlamentare , a rinunziare al testo della prima edizione in favore di questa seconda. ma perché siete stati saggiamente consigliati? perché siete stati consigliati ad un espediente politico. mi lasci dire, onorevole ministro: dico cose riguardose, le quali hanno una loro fondatezza, anche se posso essere e sarò da voi contraddetto. perché ritengo che possa essersi trattato di un espediente di carattere politico? perché mantenere il testo in quella guisa costituiva da parte vostra un atteggiamento che ritengo senza dubbio più chiaro, più corretto, più pertinente ai fini del programma. che aveva però un grosso inconveniente politico: smascherava o la vostra volontà di non costituire le regioni o la vostra impossibilità a mettere d' accordo l' ordinamento regionale con la programmazione economica nazionale. dimostrava infatti che, ogniqualvolta dovete specificare, voi non parlate più per regioni, parlate per province! cioè riconoscete che l' entità (non voglio neppure dire l' entità naturale) alla quale dovete e potete ricorrere è la provincia. o, in altri casi, è il grande agglomerato urbano, è la città, è il grande comune: mai le regioni. non solo. ma siete costretti a dar luogo a raggruppamenti di province che non coincidono con l' ordinamento regionale, o con le regioni storicamente intese, o con le regioni come sono state indicate nella Carta Costituzionale . ed è giusto: economicamente, sono molto più valide le associazioni tra province che figuravano nella vostra prima edizione, che non le dizioni genericamente regionali. alcune regioni italiane sono omogenee dal punto di vista economico (e noi siamo i primi a riconoscerlo). ma ve ne sono molte — specie le più grandi, quelle che hanno un maggior numero di province — che non sono affatto economicamente né socialmente omogenee, che possono addirittura avere nel loro seno grossi contrasti, grosse contraddizioni. ho visto con piacere che nella prima edizione, per esempio, si associavano Messina e Reggio Calabria , in un' altra categoria si poneva Palermo e in un' altra categoria Catania. ho visto con piacere che si associavano La Spezia e Massa Carrara, e non La Spezia e Genova. credo che questi fossero parametri di carattere economico molto validi, perché traevano origine da studi, da ricerche, da indicazioni che non è difficile poter conoscere se si leggono i documenti relativi, fin da quelli raccolti al tempo del ministero della Costituente, quando era ministro l' attuale vicepresidente del Consiglio . perché avete pretermesso tutta quella parte sulla base del saggio consiglio della commissione parlamentare ? per alleggerire il piano? vi abbiamo tante volte pregato di alleggerire il piano, di sfrondarlo: ci sono tante cose superflue! come mai avete tolto indicazioni che superflue non erano affatto, come ha dimostrato tra l' altro lo stesso emendamento presentato dall' onorevole Toros, come possono dimostrare altri emendamenti? è molto importante specificare quali parti d' Italia vengono indicate come zone di primo grado, come zone di secondo grado, come zone di terzo grado dal punto di vista della programmazione; ed è molto importante che queste indicazioni non siano generiche. sarebbe veramente folle (e noi siamo sicuri che né questo Governo né altri accederanno ad una simile follia) voler in seguito attuare le norme del piano indiscriminatamente in tutte le province di una determinata regione — le province per avventura depresse e le province economicamente avanzate — soltanto perché si vuol dare luogo all' ordinamento regionale e bisogna quindi attuare il piano sulla base di una rigida e, direi, abbastanza miope osservanza di un ordinamento regionale, tra l' altro considerato e giudicato in astratto. da questo raffronto di verifica, quindi, mi pare risulti abbastanza chiaro che ci troviamo di fronte ad un dubbio che non potete con tutta la buona volontà , io ritengo, e con tutta la cortesia risolvere, un dubbio che rimane sospeso per l' aria: un Governo che legifera in questa guisa, o non vuole costituire le regioni (e speriamo sia proprio così), o ritiene che per ora non sia possibile costituirle e rimanda tutto al futuro, e intanto cerca di coonestare non i propri intendimenti, non la propria programmazione, ma semplicemente l' espressione propagandistica della propria politica inserendo in un testo di legge che dovrebbe essere serio delle cose che molto serie non appaiono. dopo questa verifica, ritorno al paragrafo 152 per confrontarlo con quelle tali caute, oneste, sagge premesse del paragrafo 151. eravamo rimasti, se avete la bontà di ricordarlo, all' articolazione regionale del piano, alla semplice enunciazione, estremamente cauta, estremamente riguardosa dell' ordinamento regionale del piano, e a questo punto vi avevo pregato: cerchiamo insieme di ricordarci talune nozioni, l' articolo 117, gli statuti speciali; vediamo se si può andare avanti di comune accordo dopo quanto all' inizio del paragrafo 151 è stato detto. quanto or ora vi ho ricordato dimostra che non si può andare avanti d' accordo, perché immediatamente dopo quel cauto inizio il paragrafo 151 continua, come già stavamo osservando: « in prima approssimazione » (è bello questo « in prima approssimazione » , che ci fa presagire una seconda, una terza, una quarta approssimazione, tante altre approssimazioni attraverso le quali non si arriverà a niente; comunque, è un lapsus freudiano piacevole a trovarsi in un testo legislativo, certo non è un concetto matematico)... economisti di parole certo non esistono, né fra voi né fra noi... « in prima approssimazione — leggiamo dunque — si possono distinguere i seguenti tipi di « aree economiche » , tenuto conto dei livelli e delle tendenze di sviluppo » . poi seguano le lettere a), b), c), come dicevamo, con accenni che da precisi sono diventati imprecisi, ma che tuttavia esistono e hanno il sapore, hanno soprattutto l' effetto di vere e proprie classificazioni e determinazioni. quando si assegna all' area di sviluppo primario la parte nord-occidentale d' Italia, si fa una classificazione, una graduatoria. quando si dice che le aree di sviluppo secondario comprendono talune zone, si fa una graduatoria che in questo caso è del tutto imprecisa. quando si parla di aree di depressione e si fa riferimento, oltre che al Mezzogiorno, alle regioni dell' Italia centrale e al Veneto — o alla Venezia Euganea , o alle Tre Venezie — evidentemente si fa anche in questo caso una precisazione, una graduatoria. ora, io vi chiedo chi vi autorizzi costituzionalmente a fare di queste graduatorie, se volete tenere presente l' ordinamento regionale. se non lo volete tenere presente, allora è un altro discorso. ma se volete tenerlo presente, io vi faccio questa domanda: chi vi autorizza a graduare le regioni sulla base delle provvidenze dello Stato, sulla base dell' interessamento dello Stato? voglio fare un esempio, per non essere considerato semplicemente un pretestuoso oratore che vuol perdere tempo (e non è il caso): l' esempio di Trieste. a torto o a ragione — potevamo anche avere torto: taluni fatti recenti sembrano non averci dato tutti i torti dal punto di vista della situazione economica e sociale, delle reazioni di opinione che essa ha determinato in Trieste — per Trieste in infinite occasioni abbiamo chiesto una politica nazionale economica, cioè una politica speciale, una politica di particolare incentivazione, di particolare solidarietà (se posso così esprimermi) economica e sociale, dovuta a quei motivi che non ho certamente bisogno di illustrare in questo momento in quest' Aula. se per avventura Trieste o la parte d' Italia di cui Trieste fa parte non dovesse essere collocata (come ha richiesto teste l' onorevole Toros) tra le aree depresse, ma dovesse essere collocata, secondo quello che è l' intendimento del Governo, tra le aree non depresse, evidentemente una richiesta simile cadrebbe nel vuoto. vorrei sapere se avete considerato, ad esempio, la situazione di Trieste nel momento in cui avete escluso Trieste e la sua zona dalle aree depresse. non vi hanno detto nulla gli avvenimenti recenti in Trieste dal punto di vista sociale ed economico? vi sembra di non dover inserire quella città, quella zona tra le aree depresse? vi sembra giusto? vi sembra corretto? chi ve ne dà l' autorità, costituzionalmente parlando? nessuno ve ne dà l' autorità: non potete graduare a priori , bloccare cioè in una determinata situazione per un certo numero di anni le condizioni economiche e sociali delle regioni ai fini del concorso doveroso dello Stato, ai sensi della programmazione. anche perché ci sono esigenze che possono variare, e infatti sono variate: vi sono talune parti d' Italia che oggi comunemente vengono considerate depresse e che qualche tempo fa potevano non essere considerate tali, e viceversa vi sono zone che da situazioni di assoluta depressione sono passate — ce lo dobbiamo. augurare in senso generale — in situazioni diverse. voi credete che sia legittimo da un punto di vista costituzionale, credete che sia intelligente, che sia economicamente utile, che sia valido un criterio che tende a bloccare le situazioni? ma allora vedete che aveva ragione l' onorevole Gullo, tanti anni fa (peccato che l' onorevole Gullo non abbia ascoltato l' onorevole Gullo: gli uomini politici hanno l' abitudine di guardarsi molte volte allo specchio, ma raramente di ascoltare se stessi , di ricordare quello che hanno detto, quindi capita loro di sentirselo ricordare da altri, da avversari), quando diceva: le regioni rischiano di diventare compartimenti stagni dal punto di vista economico. qui i compartimenti stagni voi li stabilite senza stabilire ancora, per fortuna, l' ordinamento regionale nei fatti; e li irrigidite da un lato contro lo Stato, dall' altro contro le regioni medesime e in fin dei conti contro le province e contro le città, fuori dell' ordinamento costituzionale e — noi riteniamo di poter dire — anche fuori dell' interesse economico di tante parti d' Italia. ma le osservazioni più serie nel raffronto di verifica fra il paragrafo 151 — prime parole — e il seguito si possono fare a proposito del paragrafo 152, dove si dice, in sintesi, che dovranno essere definite (definite in sede di programma e di attuazione di programma da parte, dello Stato): 1) « la politica degli incentivi e disincentivi da porre in atto » , eccetera; 2) « la distribuzione territoriale delle grandi infrastrutture e delle grandi attrezzature produttive » eccetera; 3) « le varie aree, in ordine ai fenomeni di concentrazione, di ristagno o di involuzione economica che presentano » ; 4) « gli obiettivi generali di riequilibramento tra le varie aree » . e allora vediamo di capirci. al paragrafo 151 è stato detto che si dovrà procedere con estrema cautela sulla strada dell' articolazione regionale del programma. al paragrafo 152 si chiarisce che cosa debba essere l' articolazione regionale del programma, si dice cioè quali saranno le attribuzioni dello Stato per l' articolazione regionale del programma, cioè quale sarà il tessuto connettivo entro il quale le regioni potranno articolarsi, potranno muoversi: cioè si stabiliscono le prerogative dello Stato nei confronti delle regioni. quali sono queste prerogative? individuazione delle aree. quindi non soltanto la classificazione e la graduatoria — a nostro avviso — illegittima che è indicata al paragrafo 151, ma, nel quadro di quella classificazione illegittima, un' altra classificazione ancora più illegittima. chi vi dà i poteri costituzionali per individuare le aree all' interno addirittura delle regioni e delle province? e voi pensate di potere, il giorno in cui fosse costituita (Iddio non voglia ) la regione Piemonte o la regione Lombardia, stabilire voi che nel quadro della regione Piemonte o della regione Lombardia, Torino rappresenta un' area avanzata e Cuneo rappresenta, non per i motivi che voi potete pensare che io pensi, un' area depressa? voi credete di potervi regolare in questa guisa a proposito delle regioni a statuto speciale già esistenti? perché le regioni a statuto speciale in questo caso voi non le diversificate dalle regioni a statuto ordinario . in questo paragrafo si parla indiscriminatamente dell' articolazione regionale in ordine alle regioni a statuto ordinario e a quelle a statuto speciale . pensate di individuare una determinata area in Sicilia, una determinata area in Sardegna, una determinata area nel Trentino Alto Adige , una determinata area nel Friuli Venezia Giulia , financo una determinata area nella piccolissima regione valdostana, verso cui indirizzare in misura maggiore o minore gli incentivi dello Stato? chi ve ne dà l' autorità? chi ve ne dà i poteri? chi ve ne dà la possibilità? voi non avete tale possibilità di intervento all' interno delle regioni su materie nelle quali (mi sono permesso di ricordarvi la necessità di dare una occhiatina alla Carta Costituzionale e agli statuti speciali) le regioni hanno potestà legislativa in taluni casi esclusiva e primaria. quando voi ponete simili interventi in senso indiscriminato dimenticate che non potete presupporre tali interventi in senso indiscriminato né nei confronti delle aree regionali o provinciali, né nei confronti delle materie in cui si sostanzia il programma. può darsi che vi siano talune materie, anzi senza dubbio vi sono talune materie anche importanti, in ordine alle quali la possibilità di intervento dello Stato nelle regioni a statuto speciale — e nelle regioni a statuto ordinario , quando dovessero essere costituite — è massima, è larghissima, è a sua volta esclusiva. vi sono per altro materie di grandissima importanza in cui non potete intervenire. vi ho citato il caso della pubblica istruzione in provincia di Bolzano. voi sapete benissimo che non potrete mai, anche per motivi politici, fin quando durerà una determinata situazione, che noi ci auguriamo si sblocchi, ma che da molti anni si sta aggravando, voi non potrete mai — dicevo — intervenire in determinate guise nella provincia di Bolzano dal punto di vista della pubblica istruzione , come invece potete intervenire in altre province o nella stessa provincia per altri problemi. quindi, l' individuazione delle aree non potete determinarla. gli obiettivi generali di riequilibramento fra le varie aree? ancora peggio! vorrei sapere, ad esempio, se il giorno in cui fosse costituita (Iddio non voglia !) la regione a statuto ordinario della Calabria, questa accetterebbe un determinato criterio. di riequilibramento in senso per essa negativo, disincentivante, nei confronti della confinante regione della Sicilia; oppure (discorso più concreto, più valido: e l' onorevole Nicosia mi può dare immediatamente ragione) se la regione della Sicilia, se i siciliani accetterebbero, diventando confinanti con una Calabria regione, regionalizzata sul serio, di fare nei confronti della Calabria il discorso che la Sicilia ha preteso si facesse nei suoi confronti da parte dello Stato italiano. la regione siciliana che cosa dice, da tanti anni, allo Stato italiano? voi dovete ripagarci dell' abbandono che nei nostri confronti si è determinato per tanto tempo . la Calabria avrebbe tutto il diritto, diventata regione, di dire alla Sicilia: voi dovete ripagarci dell' abbandono in cui nei vostri confronti, non avendo il bene di essere ordinati a regione, siamo stati finora tenuti. questi sono i riequilibramenti ai quali vorreste arrivare fra area e area, fra regione e regione? e se non sono questi, che cosa vuol dire « riequilibrare » ? e chi vi dà l' autorità costituzionale di riequilibrare, per ora per quanto concerne gli statuti speciali, in seguito anche per quanto concerne gli statuti ordinari? della politica dei disincentivi vi ha parlato ampiamente l' onorevole Abelli. egli ve ne ha parlato dal punto di vista economico: e io vi dico che anche dal punto di vista costituzionale voi non potete disincentivare proprio niente. provate a disincentivare, per esempio (lo dico per assurdo, perché sono certo che voi non lo vorreste mai fare), la città industriale che è sorta vicino a Siracusa! un qualsivoglia governo, attuando le norme di questo piano, potrebbe ritenere antieconomica quell' area, e potrebbe anche avere ragione. non lo dico in atto. so benissimo che non è così. lo dico in ipotesi astratta e assurda. un determinato governo che volesse attuare una legge di piano o di programma potrebbe ritenere una determinata area industriale, promossa nel quadro di una determinata regione a statuto speciale od ordinario, economicamente improduttiva, economicamente dannosa, socialmente dannosa, tale da dover essere disincentivata. provateci a farlo! quali sono gli strumenti operativi che avete in questo senso? quali sono gli strumenti costituzionali che avete in questo senso? voi non potete creare un certo tipo di Stato quando ritenete che vi faccia comodo per motivi politici, oppure anche perché ne siete convinti, e dimenticare poi di aver creato quel determinato tipo di Stato! voi parlate di stato di diritto ; ma lo stato di diritto è tale non solo perché riposa su determinati rapporti tra lo Stato e il cittadino, ma anche perché riposa su determinati rapporti tra lo Stato e i gruppi sociali , e gli enti locali e gli organi che dello Stato fanno parte al centro e alla periferia, al vertice e alla base. sempre in questo paragrafo 152 si dice (questa poi è l' osservazione centrale che io desidero fare a proposito della costituzionalità di questa norma): « in sede di programmazione regionale — in base agli obiettivi e alle direttive stabilite a livello nazionale e in connessione con i piani urbanistici regionali si dovrà fissare una più precisa e articolata ripartizione delle attività produttive » , eccetera lascio stare, per non ridere, i piani urbanistici regionali. non ne parliamo. non è materia pertinente a ciò di cui mi sto occupando. dimentichiamo quella frase. mi limito al resto: « in sede di programmazione regionale, in base agli obiettivi » , eccetera a questo punto io prego il signor ministro di voler pregare gli uffici legislativi governativi di fare un accurato confronto, sul piano di serietà, fra questa dizione e quella del primo capoverso dell' articolo 117 della Carta Costituzionale . qui si dice in qual guisa ed entro quali limiti le regioni potranno articolare il piano, cioè potranno operare legislativamente ed amministrativamente. ma questa non è la Carta Costituzionale ; questa è una legge ordinaria ! la Carta Costituzionale dice quali siano i poteri legislativi delle regioni, come esse possano articolare il loro potere legislativo e amministrativo, entro quali termini e quali limiti (e mi riferisco correttamente alle regioni a statuto ordinario ): stabilisce quei limiti con la formula con cui si apre l' articolo 117, il quale, come il signor ministro mi insegna, fa riferimento soltanto ai principi fondamentali delle leggi dello Stato. se vogliamo rientrare nella correttezza si deve fare riferimento soltanto alla formula, anzi alla formula testuale del primo capoverso dell' articolo 117 della Costituzione, perché tutto il resto è manifestamente incostituzionale. e se il programma venisse attuato sulla base di quello che qui si dice e non sulla base del primo capoverso dell' articolo 117 della Costituzione, i relativi provvedimenti potrebbero essere tutti invalidati, e in relazione alle regioni a statuto ordinario , quando ci fossero (e speriamo mai), e subito, in relazione alle regioni a statuto speciale , le quali nei loro statuti hanno norme che o sono identiche o sono ancora più precise ed impegnative delle norme contenute nel primo capoverso dell' articolo 117 della Costituzione. non potete dire che le regioni legifereranno, opereranno giuridicamente in base agli obiettivi e alle direttive stabiliti a livello nazionale , perché il termine « direttive » è il tipico termine che fa riferimento alla Po, testi dell' Esecutivo, mentre il termine usato dalla Carta Costituzionale , o anche il termine usato (so quello che potrebbe rispondere l' onorevole ministro, e lo voglio prevenire) negli statuti speciali come in quello della Sicilia nel quadro dei programmi economici, delle riforme economiche, eccetera — quel termine è correttamente un termine costituzionale, legislativo e giuridico. quando invece si parla di « direttive » , il termine ha un carattere squisitamente amministrativo, si riferisce ai poteri dell' Esecutivo. non potete, signori del Governo, costituzionalmente dare « direttive » ai parlamenti regionali: voi potete consigliare, lo dovete, con la vostra autorità di Governo, e quando non potete farlo direttamente, con l' autorità del Governo attraverso il rappresentante del Governo stesso presso la regione o mediante il ricorso alla Corte costituzionale ; ma non potete nei confronti delle regioni adottare che quel tipo di rapporto costituzionale che l' articolo 117 della Costituzione e gli statuti speciali nelle loro premesse prevedono. parlare di « direttive » in questo caso significa usare una terminologia errata sul piano costituzionale, scorretta e soprattutto non pertinente al fine. provatevi, signori del Governo, a dare direttive in materia di programmazione economica alle regioni! ci avete, del resto, già provato tante volte sul piano del consiglio, dell' ammonimento e anche sul piano (cosa di cui non ci scandalizziamo affatto perché è normale nel nostro paese come in altri paesi) del contatto tra partiti politici di maggioranza che siano, al potere contemporaneamente al vertice dello Stato e al vertice della regione. tante volte avete provato, non dico a far giungere direttive, ma anche semplicemente a far giungere consigli agli amministratori e agli uomini politici che dirigono o hanno diretto regioni a statuto speciale : e ci. avete sempre — scusate il termine — battuto il naso. potete pensare voi di istituzionalizzare un simile sistema, che non ha alcuna base giuridico e costituzionale? noi riteniamo assolutamente di no. qualche altra breve osservazione debbo fare a proposito del paragrafo 154, sempre in rapporto con la cauta premessa del paragrafo 151, laddove si dice che in attesa dell' ordinamento regionale (e non mi pesa la lunga attesa) si è dato un concreto avvio al processo articolazione regionale del programma con l' istituzione dei comitati regionali per la programmazione economica. dei comitati regionali si è discusso tante volte. ora, anche qui si tratta di tener conto dell' esperienza che, come l' onorevole ministro sa, in taluni casi può anche essere positiva ed incoraggiante. nella maggior parte dei casi, se le nostre notizie non son infondate, non è positiva né incoraggiante. comunque, si dice qui che grazie al lavoro svolto sino ad ora dai comitati regionali per la programmazione, economica — che, come sapete, non sono organi costituzionali ma strumenti di vertice, provvisori, interlocutori — già nel 1967 sarà possibile predisporre un primo rapporto sull' articolazione regionale del programma economico. vorrei una volta tanto pregare l' onorevole ministro di rendere più precisa la dizione in questo punto. se invece, di dire « già nel 1967 sarà possibile predisporre » , l' onorevole ministro avesse la bontà di consentire a modificare il testo, in modo che si dica: « il Governo presenterà, entro il 1967, un primo rapporto » , io penso che ciò potrebbe acquistare un certo carattere di impegno e anche di serietà. siccome entro il 1967 il piano continuerà a scorrere nelle Aule parlamentari, se il Governo entro detto anno volesse predisporre, sulla base del lavoro egregio finora svolto dai comitati per la programmazione, un primo rapporto, questo rapporto potrebbe essere davvero utile, al Parlamento, all' opinione pubblica , a tutti coloro che dovessero essere interessati (sono quasi tutti gli italiani) a questa attività. anche senza che noi presentiamo, quindi, un emendamento formale, il Governo potrebbe prendere un serio impegno per la presentazione di questo primo rapporto organico entro il 1967. sarebbe un contributo a rispettivi chiarimenti, non più sulla base piuttosto fumosa — mi si consenta, con tutto il rispetto — di un programma di questo genere, ma sulla base concreta di una prima sperimentazione, svoltasi in tutte le parti d' Italia. nel paragrafo 154 si afferma « tale documento sarà completato dai programmi di sviluppo elaborati dalle regioni a statuto speciale , inserite nell' ambito del programma economico nazionale » . anche qui siete molto bravi. se aveste infatti parlato di « programmi di sviluppo elaborati, dalle regioni a statuto speciale inseriti nel programma economico nazionale » , si sarebbe potuto e dovuto intendere che i programmi elaborati dalle regioni a statuto speciale , sic et simpliciter , senza alcuna possibile modificazione, sarebbero, stati recepiti nel programma economico nazionale. questa una interpretazione costituzionalmente corretta. siccome non avete voluto dirlo, poiché non potete pensare di recepire sic et simpliciter i programmi eventualmente elaborati dalle regioni a statuto speciale , che possano essere e sarebbero tra loro contradditori e che potrebbero essere e sarebbero in larga parte in contraddizione con la disciplina relativa all' intero programma economico nazionale, allora avete usato una formula, al solito, gentile. avete detto che saranno inseriti « nell' ambito del programma » : circoleranno in questa area, e circoleranno tanto e scorreranno tanto, scorrendo il tutto, da non poter forse trovare un preciso riferimento per un preciso ancoraggio. siate chiari, anche da questo punto di vista ! mi rendo conto di chiedere l' impossibile, poiché non potete essere chiari né da questo né da altro punto di vista , in quanto, se lo foste, dovreste ritornare rigidamente alla alternativa di vent' anni fa: o regioni a statuto ordinario e speciale, o programmazione economica e sociale dei carattere nazionale. poiché entrambe le cose non possono stare insieme, o si sceglie, o, non volendo scegliere, si finisce nel caos, nella confusione, nel nullismo, che in particolare questi paragrafi — come ho tentato di dimostrare rivelano a proposito della programmazione economica nazionale.