Francesco COSSIGA - Deputato Maggioranza
III Legislatura - Assemblea n. 787 - seduta del 13-02-1963
Revisione delle circoscizioni elettorali del Friuli-Venezia Giulia
1963 - Governo IV Fanfani - Legislatura n. 3 - Seduta n. 787
  • Attività legislativa

il disegno di legge è di pura e semplice attuazione di norme costituzionali già approvate, e perciò mi sono meravigliato di ascoltare gli argomenti, per altro dotti, svolti dall' onorevole Gefter Wondrich , convinto che questi argomenti avrebbero potuto essere trattati in più idonea sede, al momento dell' approvazione dell' articolo 4 della legge costituzionale che modifica la struttura delle Camere. ora si tratta solo di dare attuazione al combinato disposto della legge costituzionale che istituisce la regione Friuli Venezia Giulia e della legge costituzionale che modifica la composizione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica . la mancata approvazione del disegno di legge in esame impedirebbe di fare le elezioni senatoriali nella regione Friuli Venezia Giulia . con ciò si presenterebbe, nella IV legislatura della Repubblica, la situazione di indubbia anomalia di carattere costituzionale e politico costituita dalla mancata rappresentanza, in uno dei due rami del Parlamento, di una parte del territorio nazionale . vorrei ricordare prima a me stesso, poi all' Assemblea e quindi all' onorevole Gefter Wondrich — così come ho avuto modo di affermare nella relazione approvata dalla Commissione quando fui relatore sul disegno di legge costituzionale che istituiva il collegio speciale di Trieste — che la provvisorietà di quel disegno di legge derivava dalla sua stessa natura; cioè quel disegno di legge si dovette approvare nella forma costituzionale, in quanto non vi era alcun altro modo per poter indire, durante la legislatura, le elezioni per il Senato a Trieste. si trattava, infatti, di una espressa deroga a due articoli della Costituzione: quello che prevede le elezioni senatoriali su base regionale, e quello che prevede un certo rapporto tra la popolazione e il numero dei senatori. in quella sede si disse chiaramente che si trattava di una legge di carattere provvisorio, e che non ci si riferiva affatto alla situazione di allora o ad altre situazioni di carattere eccezionale, ma semplicemente alla necessità di integrare il Senato così come si era venuto formando. per quanto riguarda la provvisorietà della legge istitutiva del collegio speciale di Trieste, cui l' onorevole Gefter Wondrich vorrebbe dare una dignità costituzionale, bisogna prendere atto che con l' approvazione dello statuto della regione Friuli Venezia Giulia ogni e qualsiasi aspetto particolare, ogni e qualsiasi problema di carattere giuridico internazionale o interno relativo a quel territorio è stato risolto; tanto è vero che le norme di carattere particolare previste nello statuto della regione Friuli Venezia Giulia attengono esclusivamente ad alcuni problemi secondari, relativi a quello statuto, mentre per tutto il resto il territorio di Trieste viene ad essere conglobato in una persona giuridica di diritto costituzionale , con conseguente cessazione di quei poteri abnormi, di dubbia legalità costituzionale, consistenti nella promulgazione, nella pubblicazione delle leggi ed altro. Oggi non solo le leggi dello Stato entrano immediatamente in vigore nel territorio di Trieste, ma addirittura leggi di efficacia minore, come le leggi regionali. quanto poi al meccanismo di entrata in vigore di questa legge, devo dire che non ve ne era altro. questo meccanismo era collegato a due fatti che facevano entrambi venir meno la provvisorietà alla base della legge costituzionale da noi approvata, che assicurava tre senatori a Trieste: da un lato l' entrata in vigore dello statuto della regione Friuli Venezia Giulia , dall' altro la riforma della Camera e del Senato. circa il primo termine, non vi è dubbio che l' entrata in vigore dello statuto speciale rappresenta puramente e semplicemente l' entrata in vigore di una legge costituzionale . lo statuto è un atto giuridico; non è un' istituzione, non è un ente, che può essere concretamente creato o no. la legge per la riforma della composizione delle Camere, agganciando all' entrata in vigore dello statuto la nuova attribuzione dei seggi senatoriali alla regione Friuli Venezia Giulia , evidentemente ha voluto stabilire una data certa. per questi motivi ritengo che la Camera mancherebbe gravemente al suo dovere politico e costituzionale ove non approvasse questa legge; perché, se la Camera ciò facesse, verrebbe di fatto a privare del diritto di voto per l' elezione del Senato la popolazione della regione Friuli Venezia Giulia .