Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 934 - seduta del 17-06-1952
Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell’attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.
1952 - Governo VII De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 934
  • Attività legislativa

onorevoli colleghi , la grave dichiarazione fatta or ora dall' onorevole Pignatelli mi costringe ad un chiarimento, piuttosto che a una dichiarazione di voto , perché il mio voto: ovviamente, è contrario a questa legge. io non ho alcuna intenzione, contrariamente a quanto ha fatto or ora l' onorevole Covelli, di sopravalutare, in sede politica, l' importanza delle dichiarazioni fatte dall' onorevole Pignatelli; e non ho neppure intenzione di chiedere smentite al Partito di maggioranza od al Governo. ritengo che le smentite non verranno, ma dico molto chiaramente che non le desidero perché penso che l' onorevole Pignatelli, parlando come ha parlato, abbia reso un pessimo servizio al Partito di maggioranza ed al Governo, non già perché abbia detto cose diverse da quelle che, per lo meno una parte del Partito di maggioranza o del Governo pensa, ma proprio perché ha detto cose che una parte del Partito di maggioranza ed una parte del Governo pensa, ma che, pur pensandole, hanno ritenuto, e non senza ragione, di dissimulare durante tutta la discussione che si è svolta alla Camera. notava l' onorevole Michelini, poco fa, che il Partito di maggioranza ed il Governo hanno avuto, su questa legge, qui, due diverse accentuazioni: un' accentuazione responsabile ed un' accentuazione irresponsabile. io non dico che la prima sia responsabile perché veritiera e la seconda irresponsabile perché non veritiera. può darsi che sia veritiera la seconda. certe dichiarazioni politiche irresponsabili — del genere di quelle che sentimmo, nei giorni scorsi, da parte dell' onorevole Clerici, e come quella che abbiamo sentito testé dell' onorevole Pignatelli — non giovano alla maggioranza, e so che il Governo è d' accordo con me in questa valutazione politica, a prescindere da quelle che potranno essere le sue intenzioni; non giovano al prestigio di questo Governo, non giovano, soprattutto, alla popolarità di questo Governo e del Partito di maggioranza , presso l' opinione pubblica . intendo, piuttosto, dichiarare che l' onorevole Pignatelli ha detto cose inesatte (dovrei dire che ha detto delle cose false). ha detto cose inesatte in due punti, laddove ha parlato di una sentenza, dimenticandosi di riferire fatti che avevo già avuto l' onore di portare davanti a questa Assemblea. primo: si tratta di una sentenza non passata in giudicato. voi mi insegnate — ed i relatori per la maggioranza lo sanno — che soltanto le sentenze passate in giudicato sono definitive. secondo il fatto della Garbatella, sul quale si è imbastito una montatura spaventosa... ella ci parli del Banco di San Paolo e della legge sulle incompatibilità! onorevole Chiaramello, ritiri quello che ha detto! non li faccia neppure lui, tanto più che non ha da farne, mentre io ne ho. questa è la differenza! dunque, per i fatti della Garbatella fu sporta una denuncia, ed in quella denuncia gli imputati erano accusati di apologia, di rissa e di ricostituzione del partito fascista , ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 3 dicembre 1947 e del codice penale . il magistrato inquirente, in sede istruttoria, respinse le accuse relative alla ricostituzione del partito fascista e il processo della Garbatella si è svolto unicamente per le accuse di rissa e di apologia individuale. nella sentenza questo appare chiaro. l' estensore della medesima, tuttavia, ha ritenuto di esprimere giudizi che con il processo non hanno nulla a che vedere. ma non siete voi, davvero, che vi potete avvalere di argomentazioni simili, perché argomentazioni simili, avanzate da altre parti, furono da voi clamorosamente respinte, quando si trattò della sentenza sul caso Maugeri, in cui avvenne, alla rovescia, la stessa cosa: cioè che in una sentenza si trattasse di accuse che erano state respinte in sede istruttoria. non siete voi a poter avanzare questi argomenti come validi. quindi, la sentenza per i fatti della Garbatella nella parte sostanziale ed effettiva, a prescindere dal fatto che non è sentenza definitiva, ha respinto l' accusa di ricostituzione del partito fascista ; non l' ha neppure presa in considerazione nella motivazione. ci sono nella sentenza, in verità, talune delle frasi riportate dai giornali e citate dall' onorevole Pignatelli, le quali, però, nella sostanza del processo non hanno avuto alcuna incidenza, perché l' accusa di ricostituzione del partito fascista per i fatti della Garbatella è stata respinta. la stessa identica cosa è avvenuta — l' onorevole ministro lo sa — per il processo dei Far. anche per quello ogni responsabilità del Movimento Sociale Italiano , in ordine alla ricostituzione del partito fascista , è stata respinta persino in sede istruttoria. non hanno quindi alcun fondamento i presunti fatti. non discutete, si tratta di sentenze di giudizio. e, se da una parte vengono avanzati, per citarli falsamente, consentite almeno che io li citi nella loro effettiva sostanza e verità. quindi, entrambi i fatti citati dall' onorevole Pignatelli, a sostegno della sua tesi, sono destituiti di fondamento nella sostanza. quanto alla tesi che una legge penale, una qualsiasi legge penale nel nostro vigente sistema possa essere — sia pure in linea ipotetica — retroattiva (l' articolo 25 della Costituzione parla chiaro), è tesi talmente aberrante, che mi meraviglio che un deputato italiano possa sostenerla.