Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 934 - seduta del 17-06-1952
Provvedimenti cautelari in materia di stampa.
1952 - Governo VII De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 934
  • Attività legislativa

l' articolo 8 è di particolare importanza in quanto, come il titolo dice con molta cautela, riguarda provvedimenti « cautelari » (dolce parola!) in materia di stampa: circa questo articolo abbiamo sostenuto e sosteniamo una eccezione di incostituzionalità, della quale in termini molto generici ho già parlato e sulla quale ritornerò assai brevemente. sarebbe vano nascondersi che il problema di fondo , per quanto riguarda una norma di questo genere, più che un problema costituzionale e giuridico, è indubbiamente un delicato problema politico: un delicato problema politico, che, come vedremo, la Costituente, proprio rendendosi conto della sua particolare importanza, pensò di risolvere in un determinato modo e che, a nostro avviso, qui viene risolto in modo diverso se non opposto. la Costituente, per quanto riguarda la stampa, si comportò con una cautela (ma in questo caso la cautela era effettiva e non formale) con una cautela estrema, direi eccezionale. se non sbaglio, l' articolo 21 della Costituzione è l' unico articolo nel quale ci si riferisce per una norma costituzionale a una legge costituzionale speciale: la legge sulla stampa; e ci si riferisce non già ad una qualsiasi legge sulla stampa, ma evidentemente a quella stessa legge sulla stampa della quale la stessa Costituzione parla alla norma transitoria XVII, che fu già da me ricordata, là dove si dava impegno alla Costituente di riunirsi entro il 31 gennaio 1948 per approvare talune leggi: la legge per l' elezione del Senato della Repubblica , la legge sugli statuti regionali speciali e la legge per la stampa. il che avvenne. l' Assemblea costituente si riunì per l' appunto esattamente dal 12 al 20 gennaio del 1948, per approvare la legge sulla stampa qui richiamata. quindi la disposizione dell' articolo 21 della Costituzione è una di quelle disposizioni che mi sembra non ammettano alcun dubbio, nel senso che là dove questa disposizione parla di delitti, la disposizione stessa precisa immediatamente e chiarisce che solo di quei delitti può trattarsi che la legge sulla stampa espressamente prevede. e quando la norma parla di legge sulla stampa, si riferisce esclusivamente a quell' unica legge sulla stampa della quale la norma XVII si occupa. né si venga a dire che la norma XVII è una norma transitoria, là dove si è sempre sostenuto (e credo con ragione) che le norme transitorie e finali fanno parte integrante della Costituzione. lo si è detto per la norma XII; non credo si possa sostenere una tesi diversa per la norma XVII. la storia della formazione, in sede di Assemblea costituente , dell' articolo 21 della Costituzione chiarisce il problema in termini ancora più evidenti. basta citare un dato: in sede di Sottocommissione (cito dal verbale, pagina 150, della prima Sottocommissione della Costituente) l' onorevole Cevolotto, in risposta all' onorevole Moro, ebbe a precisare che quando ci si riferisce ai reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizza il sequestro preventivo, non e possibile riferirsi ai reati del codice penale , perché in materia di stampa i reati li stabilisce la legge sulla stampa. quando l' articolo 21 giunse in Assemblea, l' ex ministro guardasigilli Grassi si espresse nel seguente modo: « si vuole in altre parole affermare il principio della libertà e stabilire, che il sequestro non venga autorizzato se non per delitti stabiliti dalla legge sulla, stampa » . ancora. se prendiamo l' autorevole commento alla Costituzione redatto dai funzionari della Camera si hanno termini ancora più espliciti. si dice: « da sottolinearsi il significato assolutamente restrittivo delle parole « la legge sulla stampa » . per altri delitti si è parlato di legge in genere. pertanto solo la, legge sulla stampa (e nessun' altra legge, neppure il codice penale ), potrà contenere l' elenco dei delitti e le norme contro la stampa clandestina; eccetera » . quindi, sul significato « assolutamente restrittivo » (per esprimermi negli stessi termini nei quali si esprime il più autorevole commento della Costituzione) delle parole « legge sulla stampa » mi sembra non vi sia alcun dubbio possibile. anche un esame della stessa legge sulla stampa chiarisce il problema negli identici termini. la relazione del Governo alla legge sulla stampa (documento 15 dell' Assemblea costituente , presentato il 29 marzo 1947 all' Assemblea stessa) diceva: « per la delicata materia del sequestro il progetto ha dovuto uniformarsi rigorosamente all' articolo 16 (che poi è diventato il 21) del progetto di Costituzione. dalla deliberazione che su di esso adotterà l' Assemblea costituente dipenderà il mantenimento dell' articolo 28 nell' attuale formulazione (l' articolo 28 e esattamente quello in cui si parlava dei delitti per i quali era possibile il sequestro). viene innanzi tutto abolito il sequestro in via amministrativa, eccetera. sono poi tassativamente indicate le violazioni della legge penale per le quali è consentito alla stessa autorità giudiziaria di disporre con decreto motivato il sequestro preventivo, eccetera. considererà poi l' Assemblea costituente , in relazione al voto espresso dalla Commissione, nella deliberazione che adotterà per il disegno di legge per la repressione delle attività fasciste e monarchiche, se anche taluno dei reati in esso previsti debba essere assunto a motivo di sequestro » . quindi, nella relazione governativa si prevedeva esplicitamente il caso che taluno dei reati previsti nella legge 3 dicembre 1947 potesse essere inserito nella legge sulla stampa che doveva essere discussa. quel famoso articolo 28, del quale abbiamo parlato, elencava come reato per cui poteva darsi luogo a sequestro preventivo anche il reato di apologia di reato: reato che potrebbe rientrare tra quelli previsti nella attuale legge, in quanto il reato di apologia di fascismo è stato assimilato al reato di apologia di reato. senonché, andata in discussione la legge sulla stampa all' Assemblea costituente dal 12 al 20 gennaio 1948, accadde che proprio sull' articolo 28, ch' era indubbiamente il più delicato dal punto di vista politico, i costituenti non si trovarono d' accordo. l' articolo diede luogo ad un vivace dibattito, e sull' emendamento Moro, che estendeva il sequestro ai giornali per apologia di reato (cioè proprio sullo specifico problema del quale ci stiamo in questo momento occupando), venne chiesto l' appello nominale . risultò che l' Assemblea non era in numero legale . il giorno successivo l' Assemblea non era ancora in numero legale . vi era dunque la volontà manifesta da parte della maggioranza dei rappresentanti dell' Assemblea di non mandare innanzi la votazione sulla quale essi stessi, in coscienza, non si sentivano d' accordo. nella seduta seguente, vista l' impossibilità di arrivare ad una decisione, fu accolta la proposta del sottosegretario Andreotti di rinviare il problema all' esame del futuro Parlamento. il sottosegretario alla presidenza fece in quella occasione (19 gennaio 1948) una dichiarazione anche essa estremamente chiara: « per eliminare da parte di chiunque il sospetto che il Governo voglia in qualche modo attentare o comprimere la libertà di stampa — disse l' onorevole Andreotti — io propongo all' Assemblea di non discutere in questa sede l' articolo sul sequestro rimandandone l' esame, insieme con gli altri argomenti già stralciati, al futuro Parlamento, quando si discuterà l' intera disciplina della stampa » . se queste dichiarazioni non fossero chiare come sono, le avrebbe chiarite proprio in questi giorni il Governo stesso, il quale, accortosi della lacuna esistente nell' attuazione della Costituzione (articolo 21) e accortosi anche che la vecchia legge doveva essere sostituita da un nuovo provvedimento, lo ha elaborato e annunciato con dichiarazioni del sottosegretario Tupini che hanno avuto larga risonanza nel paese. anche qui, dunque, che cos' è accaduto in sede politica? anche qui si è ripetuto il contrasto già denunciato più volte fra una politica a carattere monovalente e una politica a carattere polivalente, fra una politica soltanto occasionalmente repressiva e una politica repressiva in senso generale. anche a questo proposito il ministro ripeterà che si vedrà di coordinare le disposizioni particolari di questa legge con quelle più generali che venissero successivamente in discussione, ma, a prescindere dalla obiezione costituzionale che esporrò fra poco, cosa significa un simile discorso se non un controsenso, un pasticcio legislativo e politico introdotto in una norma così gravida di conseguenze? perché non si stralcia questo articolo rimandando la regolamentazione della materia alla legge più generale che il Governo ha già annunciato e che ha l' intenzione di far discutere con la maggiore rapidità possibile? tale stralcio potrebbe essere effettuato senza alcun danno all' attuazione di questa legge ed evitando, anzi, un' infrazione costituzionale, un pasticcio giuridico e un grave equivoco di carattere politico. tanto più, onorevole ministro, che non è vero che, secondo quanto ella e altri della maggioranza hanno affermato, la magistratura non potrebbe reprimere le infrazioni in materia di apologia a mezzo della stampa senza una norma di questo genere. la precedente legge, come ho già detto, è sufficientemente grave e rigorosa. in essa non si prevede il sequestro, perché la discussione della Carta Costituzionale era troppo vicina per poterla dimenticare, ma essa offriva già tutti i mezzi necessari per reprimere i reati di stampa in materia di apologia. ciò è tanto vero che le denunce sono state moltissime e non vale qui dire, come è stato detto al Senato, che se le denunce sono state molte, le condanne sono state poche, perché questo potrà esser detto nei confronti dell' attuale legge: anche in questo caso le denunce potranno essere molte e le condanne potrebbero, per avventura, essere poche. ma anche se voi obiettaste che quando la nuova legge sulla stampa verrà in discussione si tratterà solo di riordinare la materia, la nostra obiezione costituzionale rimane. la Costituzione faceva obbligo alla Costituente di votare una legge sulla stampa che prevedesse i reati di stampa. la Costituzione fa obbligo alle assemblee legislative di votare una legge sulla stampa che colmi organicamente la lacuna che è rimasta aperta nella precedente legge sulla stampa; e, se la Costituzione tale obbligo faceva, lo faceva per impedire abusi legislativi, lo faceva per impedire quello che si fa in questa legge, lo faceva per impedire che in una legge qualsiasi, su un argomento qualsiasi, di straforo, si potesse introdurre una norma restrittiva della libertà di stampa . voi in questo modo — l' ho già detto e lo ripeto ancora una volta — create un precedente estremamente pericoloso. il precedente è questo: che con una legge ordinaria qualsiasi, anzi, mi correggo, con un qualsiasi comma o articolo di una qualsiasi legge ordinaria , si introducono limitazioni alla libertà di stampa . oggi, senza dubbio, queste limitazioni vi fanno piacere: fanno piacere e sono condivise dall' enorme maggioranza di questa Assemblea, perché si tratta di limitazioni contro un settore per il quale la gran maggioranza di questa Assemblea ritiene che le limitazioni stesse siano politicamente opportune, necessarie, e addirittura urgenti. mi rimetto al vostro punto di vista : non ho alcuna presunzione di potervi far modificare il vostro punto di vista politico. ma come legislatori non potete ragionare così. voi dovete rendervi conto che i costituenti vollero porre un limite alle restrizioni in materia di stampa, ed il limite è questo: che le restrizioni fossero contemplate in una legge organica proprio polivalente — per adottare un termine che è diventato di moda — o addirittura onnivalente, eguale per tutti, la quale contemplasse allo stesso tempo tutti i doveri e i diritti in materia di stampa. adesso cosa si fa? siccome v' è una ragione politica particolare che induce la gran maggioranza di questa Assemblea a ritenere che in un determinato settore talune limitazioni siano politicamente opportune, ci si dimentica la ragione costituzionale e la ragione legislativa, e si stabilisce un precedente insidioso e pericoloso al quale, se non questo Governo, altri governi indubbiamente si potranno e si dovranno appellare; si stabilisce il precedente che, trattandosi di una materia Z, all' articolo Y di quella stessa legge si possa dire: su questa materia l' Esecutivo può intervenire sequestrando la stampa. domani potrà vararsi, per esempio, una nuova legge di riforma agraria , e all' articolo 7 o all' articolo 8 o all' articolo 9 di essa si potrà stabilire che, se qualche giornale in materia di riforma agraria si esprimerà in un determinato modo, potrà essere autorizzato il sequestro preventivo. il precedente lo avrete creato voi oggi con questa norma, od io vi domando se ciò vi convenga e domando a tutti se convenga a dei legislatori legiferare in questo modo, quando non v' è assolutamente la necessità di farlo. ripeto, sono certo del fine di non ricevere anche in questa istanza, ma vi prego di considerare che non avrete il diritto di levarvi domani da nessun settore di quest' Aula per invocare dal Governo il rispetto delle prerogative della stampa che, dopo il rispetto delle prerogative parlamentari, credo sia il primo che un' assemblea sia usa invocare; non avrete più la possibilità di farlo, non riuscirete a nulla anche se lo farete, perché avrete messo nelle mani dell' Esecutivo, con questa legge, la facoltà di venir meno ad un vincolo costituzionale precisissimo. la discussione al Senato ha messo in luce il fatto che il Governo (ancora una volta debbo dare atto al ministro della sua lodevole se pur, forse, in taluni casi, eccessiva franchezza) ha attestato la realtà, effettiva di quanto sto dicendo, tanto è vero che nel progetto governativo questo articolo era intitolato diversamente, in maniera più chiara, meno farisaica; e cioè: « disposizioni aggiuntive alla legge 8 febbraio 1948, numero 47 » . quindi, si dichiarava esplicitamente che il Governo intendeva, con una norma particolare di questa legge, aggiungere norme a quella legge che, secondo la Costituzione — o secondo la mia interpretazione della Costituzione — non potrebbe essere integrata con un articolo di legge qualsiasi, ma dovrebbe, come ogni norma costituzionale, essere riveduta attraverso la procedura prevista dall' articolo 138 della Costituzione, o essere sostituita da, altra legge che, organicamente, disciplini tutta la materia. al Senato a questa norma dell' articolo 8 vi furono opposizioni che non vennero soltanto dal nostro settore, ma anche dall' estrema sinistra , la quale, attraverso le parole dei due relatori di minoranza, Rizzo e Terracini, si oppose alla norma. ed il ministro dell'Interno , rispondendo, fu ancora una volta esplicito e disse: « in realtà, siamo in materia di legge sulla stampa, ed abbiamo tenuto appunto a precisarlo » . quindi, la questione formale sollevata dal senatore Terracini, secondo me, non ha alcuna fondatezza. non è detto che ogni volta che si debba modificare qualche disposizione della legge sulla stampa, occorra presentare una legge specifica. io sostengo, onorevole ministro, che invece 13 proprio detto, ed è detto nell' articolo 21 della Costituzione. quindi, evidentemente, vi è, fra il Governo e noi, in questo come in molti altri casi, a proposito di questa legge, un dissenso di interpretazione della Carta Costituzionale . quanto all' emendamento soppressivo del terzo comma, anche qui vi è un precedente indicato dall' Assemblea costituente ; il terzo comma stabilisce che il giudice nella sentenza di condanna di un periodico può disporre la cessazione dell' efficacia della registrazione per un periodo più o meno lungo. io ricordo che alla Costituente l' onorevole Andreotti presentò un emendamento all' articolo 21 del progetto, proprio per ottenere che fosse costituzionale una simile disposizione, che in questa sede a me pare assolutamente incostituzionale. l' emendamento Andreotti diceva: « la legge punisce severamente i reati commessi mediante la stampa periodica. in caso di recidiva può disporre anche la sospensione o la soppressione delle testate » . questo emendamento non fu ulteriormente sostenuto dal presentatore. ora, mi sembra che, non dando l' articolo 21 della Costituzione una facoltà di tal genere, essendo stata una facoltà di tal genere alla Costituente richiesta e non accolta, la Costituente, votando il testo dell' articolo 21 come l' ha votato, ha inteso non concedere una possibilità che invece in questa legge, all' ultimo comma di questo articolo, viene concessa. pertanto, tutto l' articolo mi sembra viziato di incostituzionalità e, comunque, viziato di contrasto tecnico evidente con le nuove norme sulla stampa annunciate; tutto l' articolo, dal punto di vista politico, è insidioso per tutti i settori di quest' Aula. noi abbiamo assunto la nostra posizione e le nostre responsabilità; altri preferiscono approvare senza discutere: facciano pure.