Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 929 - seduta del 11-06-1952
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
1952 - Governo VII De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 929
  • Attività legislativa

signor presidente , il primo emendamento da noi presentato chiede la soppressione del primo comma dell' articolo 6, e, subordinatamente a questo, vi è un altro emendamento soppressivo delle ultime due parole del comma stesso. contrariamente a quanto ho fatto sinora nella illustrazione degli emendamenti, sosterrò questo emendamento soppressivo con brevi argomentazioni di carattere politico e non giuridico. sul piano giuridico la norma relativa ad un aggravamento di pene per talune categorie di persone pare possa ritenersi (a prescindere dalle categorie stesse) più o meno normale; sul piano politico io invece la discuto. mi rendo conto che si tratta di argomentazioni sommamente impopolari in una Assemblea che ha mostrato finora di lasciarsi guidare da sentimenti, e soprattutto da risentimenti; tuttavia, io sono convinto di sostenere una giusta causa , e la sostengo. in sostanza, questo primo comma stabilisce di tradurre in una norma di legge un concetto che abbiamo sentito illustrare, durante la discussione generale , dall' onorevole Scalfaro il quale parlò di una recidiva specifica della quale si macchierebbero coloro che , essendo già stati fascisti o avendo avuto nel fascismo addirittura cariche di una certa importanza, o avendo avuto responsabilità nell' ultima fase del fascismo, e pertanto dei processi o delle condanne, si dedichino poi alle attività politiche che la magistratura o il Governo inquadrano nella sfera delle attività politiche cosi dette neofasciste. l' onorevole Scalfaro, giorni or sono, additava al braccio secolare « questi sciagurati » , come egli si esprimeva. egli dimenticava che non vi era bisogno delle sue invocazioni, perché la legge già provvede nel senso che egli stava richiedendo. infatti, la legge, in questo comma dell' articolo 6, stabilisce proprio una specie di recidiva specifica nei confronti di queste due categorie di persone, cioè nei confronti di chi abbia avuto nel fascismo (per intenderci: prima del 25 luglio) cariche di un certo rilievo, cariche contemplate dall' articolo 10 della legge 23 dicembre 1947, e nei confronti delle persone che siano state condannate poi per collaborazionismo, ancorché amnistiate (vedremo questa parte) in seguito alle loro attività al tempo della repubblica sociale italiana. so — ripeto — che il sentimento, il risentimento unanime della Camera addita queste categorie di persone al disprezzo, alla condanna dal punto di vista politico, e che questa è una delle norme che incontra maggior consenso in quasi tutti i settori, per lo meno in tutti i settori che approvano questa legge. so anche che, quando noi diciamo che una norma di tal genere è contraria alla pacificazione, ci si risponde, come mi è stato risposto in Commissione, che contro la pacificazione si schierano, con la loro attività, proprio coloro i quali, già essendo stati in qualche modo implicati in quella che viene definita l' avventura fascista, non si sono convertiti, non si sono ravveduti, come diceva l' altro giorno a me l' onorevole Paolo Rossi , e insistono diabolicamente in avventure che vengono ricondotte alle stesse origini di quella. io non sono d' accordo su considerazioni di tal genere, e serenamente vorrei dire il perché. il mio perché si riallaccia alla mia concezione della pacificazione, che non è la vostra, che non è in particolare la sua, onorevole ministro, se ho ben capito il senso di quanto ella disse al Senato e di quanto ha detto anche qui alla Camera. la mia concezione della pacificazione vorrebbe davvero mettere una pietra sul passato, nel senso che individui o addirittura categorie intere di cittadini italiani non dovrebbero essere discriminati più sulla base di ciò che nel passato hanno fatto. il passato non dovrebbe pesare su di loro, in un senso e neppure nell' altro, sul piano politico si intende, mentre su tutti i cittadini italiani, quale sia stato il loro passato e quale che sia il loro presente (sempre sul piano politico) deve pesare quel giudizio discriminatorio che in ogni nazione civile divide i galantuomini dai malfattori. vi sono stati in passato dei fascisti, non importa se più o meno importanti o più o meno qualificati, i quali si sono comportati come malfattori; ebbene, siano considerati malfattori e pertanto gravino su di essi i loro precedenti di malfattori, e se per caso essi delinquano di nuovo, ricadano nei reati specifici che già hanno commesso, quindi questa recidiva effettiva gravi su di loro. se vi sono stati — e senza dubbio ve ne sono stati, credo che anche gli antifascisti più feroci lo riconoscano — dei fascisti onesti e galantuomini... potrei dimostrare che il dire « feroce » è perfettamente adeguato a certo antifascismo: potrei citare frasi che sono state dette in questa Assemblea in questi giorni, che risalgono indubbiamente a ferocia d' animo. comunque accetto qualsiasi chiarificazione. anche l' antifascismo più severo, più rigido, più ortodosso ha riconosciuto e riconosce che vi sono stati dei fascisti, anche fascisti qualificati dal punto di vista delle cariche, i quali si sono onestamente comportati dal punto di vista personale. non vedo perché in tali casi (e i casi penso siano piuttosto numerosi; ad ogni modo sarà la magistratura, alla quale dite di volervi affidare, a discriminare) essere stati fascisti o l' aver ricoperto cariche nel fascismo debba essere una costante imputazione. tanto più che l' aver rivestito cariche nel fascismo, e precisamente le cariche di cui all' articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, numero 1453, ha già costituito motivo di punizione (non dirò di persecuzione: diciamo pure di punizione, accettiamo pure il vostro punto di vista ). coloro che tali cariche hanno rivestito, per il fatto di averle rivestite, sono già stati dalla legge colpiti e hanno già pagato quello che si è voluto far loro pagare. si è detto: ma le leggi antifasciste — il famoso tempio tetrastilo di Sforza del 1944 sono state in gran parte una farsa, non si è insistito come si doveva insistere. ho sentito che vi sono dei pentimenti, che c' è gente che vuole riaprire l' epurazione: facciano pure. ma devono riconoscere che quelle misure — le leggi predisposte e varate dall' antifascismo, addirittura dal ciellenismo — furono ritenute giuste e sufficienti, che furono applicate, che colpirono quelle stesse categorie che se espiare dovevano, secondo il vostro punto di vista , hanno già espiato, e che dopo di ciò il tenere aperta questa piaga sul piano politico e giuridico e sul piano giudiziario può avere un solo significato: che si voglia impedire quel processo di pacificazione, di distensione al quale dichiarate di voler giungere. qui viene l' obiezione della vostra parte. la ripeto per dovere di obiettività. si dice: alt, non sostenete argomentazioni del genere, perché codesti signori potrebbero vivere tranquillissimamente; se si mettono in nuove avventure politiche dello stesso genere, peggio per loro. io dico: l' alt lo state ponendo voi, perché la legge l' avete presenta la voi all' opinione pubblica di due anni fa; quindi, indipendentemente da un certo clima di particolare tensione che si può essere stabilito in questi ultimissimi tempi; avete voluto stabilire e ristabilire l' esistenza di una categoria di paria politici, di gente che da un punto di vista politico ha dei diritti minori di altra gente. voi avete ristabilito una discriminazione, quindi è logico che una norma simile determini degli stati d' animo corrispondenti, che alla volontà da parte del Governo o della maggioranza parlamentare o di alcuni partiti politici di ristabilire delle discriminazioni risponda nell' animo di chi si ritiene colpito a priori da queste disposizioni stesse una certa reazione, un certo stato d'animo reattivo, un certo stato d'animo di risentimento, il quale produce poi il danno obiettivo di tutto il paese. mi sembra quindi una norma ingiusta, mi sembra una norma imprudente anche, e direi soprattutto nella seconda parte, dove si dice « o risultino condannati per collaborazionismo, ancorché amnistiati » . anche qui: vi sono stati dei condannati per collaborazionismo. voi sapete meglio di noi che le condanne irrogate in quegli anni, 1945, 1946 e 1947, prima dell' amnistia, non sono state lievi condanne. lo avete riconosciuto; quanto meno i più sereni tra voi riconoscono che quel clima non era favorevole alla celebrazione di processi che si svolgessero con la dovuta serenità. comunque si tratta di amnistiati; e questo fatto dimostra che non si tratta di quelle categorie cui ella, signor ministro, si è riferita, cioè di cittadini che avessero mancato così gravemente da essere sfuggiti alle maglie della amnistia Togliatti. l' amnistia — mi si è detto in Commissione — era impropria; e quindi, circa i recidivi, non si possono applicare le norme da me nella Commissione stessa invocate. io l' ho riconosciuto ed ecco perché io ora sostengo questo punto di vista in sede politica e non giuridica: ma in sede politica è valido. sono però voluto andare a trovare la radice del mio errore e ho visto che gli stessi commentatori dei testi eccepiscono come la norma relativa all' amnistia impropria e alla recidiva non sia giusta e ne invochino la revisione. quindi una discussione si potrebbe fare anche sul piano giuridico; e se si potrebbe fare sul piano giuridico, a maggior ragione la si può fare in sede politica. l' amnistia è stata data in uno spirito pacificatorio; così essa è stata presentata e dichiarata. ora, dichiarare che, ancorché amnistiati, i colpevoli possano avere pene maggiori. mi pare una norma ingiusta e discriminatoria. non mi illudo che concordiate con me. a voi sembrerà che io parli per spirito di parte. ma se c' è invece un punto su cui io sono perfettamente obiettivo, è proprio questo, perché parto da un sentimento, su cui di qualunque parte noi qui siamo dovremmo incontrarci; e questo sentimento è proprio il desiderio, che dovrebbe essere unanime, che questa certa aria di guerra civile venga dissipata e non si agitino più nel nostro paese fantasmi di odio e di guerra civile . ma questa norma voi tuttavia certamente la difenderete. l' avete già difesa in Commissione. fate pure: io ho l' impressione che sia sbagliata, da un punto di vista assolutamente obiettivo. circa il secondo comma, debbo manifestare una perplessità che si riconnette ad una obiezione affacciata poc' anzi dall' onorevole Roberti e che, non avendo avuto seguito in questa sede, dovrà necessariamente averlo fuori di qui, come egli ha detto, per il ricorso al Capo dello Stato . ma, a parte ciò, c' è, come ho detto, una perplessità, che, se ci fosse stato trasmesso il testo che fu approvato effettivamente dal Senato, non resterebbe in piedi. il testo che abbiamo di fronte dice infatti che le pene sono aumentate per coloro che comunque abbiano finanziato, eccetera. mi riferisco alla perplessità da noi espressa in Commissione e per cui nacque il confronto fra i due testi. quando in Senato si affacciò questa obiezione — l' onorevole ministro lo ricorda fu nel senso che si discusse in relazione ad una richiesta avanzata da parecchi senatori affinché i finanziatori, in quanto tali, o di un movimento politico riconosciuto neofascista o di un giornale riconosciuto neofascista, per questo solo reato o atto del finanziare fossero colpiti. questo fu un punto di partenza — se il ministro ben ricorda — della discussione su questa parte della legge in Senato. il punto di arrivo fu costituito dalla norma effettivamente approvata in Senato. ora, dal testo della norma approvata in Senato risulta, come poc' anzi diceva l' onorevole Roberti, che, per essere colpiti, i finanziatori del movimento o della stampa devono essere colpevoli di uno dei reati di cui agli articoli precedenti, e quindi il finanziamento risulta semplicemente motivo di aggravamento. toltasi in questo comma la parola « colpevole » , a me sembra (e mi sembrò in Commissione, e rinnovo qui l' espressione del mio dubbio) che possa esservi perplessità e che possano nascere dubbi, nel senso che il finanziatore possa essere colpito in quanto tale e che, essendo finanziatore, debba essere colpito con una pena più grave di quella prevista per coloro che hanno commesso — diciamo — il semplice reato di apologia del fascismo a mezzo della stampa o a mezzo di apologia verbale dei fatti, dei metodi e degli esponenti del fascismo. è una perplessità, ripeto, che trova la sua radice non solo nella difformità fra i due testi, ma nel fatto che in Senato l' argomento fu trattato proprio in quel senso e si arrivò all' approvazione di quel testo al Senato in vista di un criterio che poi sarebbe stato abbandonato, se il testo che ho davanti significa che per essere condannati occorre compiere uno dei reati di cui ai precedenti articoli e che chi ha compiuto uno di quei reati — e ha inoltre finanziato — vede la sua pena aggravata. chiediamo inoltre che venga soppressa in questo secondo comma la parola « comunque » . si dice qui che hanno la pena aggravata coloro che abbiano « comunque » finanziato l' associazione, il movimento o la stampa. che significa finanziare « comunque » un movimento politico o un giornale? coloro che si abbonano, per esempio, ad un giornale neofascista e inviano — ad un giornale che venga riconosciuto dalla legge neofascista — il loro abbonamento, lo finanziano? è forma di finanziamento l' abbonamento a un giornale? si potrebbe ritenere di sì. non è un sofisma. colui che partecipa ad una sottoscrizione a favore di uno di questi giornali o di un partito politico e invia il suo obolo (che può essere di 100, di 1.000 o di 10.000 lire) finanzia il movimento o la stampa? di queste sottoscrizioni, vere o fittizie che siano, ne sono indette ogni giorno da parte di giornali di ogni partito; anzi i giornali di partito tentano di far credere ai loro più ingenui lettori che essi vivano di queste sottoscrizioni. soprattutto i giornali di estrema sinistra sono specialisti nel far credere (avanti per il primo milione, avanti per il secondo milione, eccetera) che con le sottoscrizioni anche di 100 lire essi vanno avanti. sono finanziamenti questi? quel « comunque » , inserito in questo articolo, mi pare che possa dar luogo ad equivoci ed arbitri di ogni genere; e, pertanto, chiediamo che venga soppresso. chiediamo poi che vengano in particolare soppresse le parole « o la stampa » . del problema della stampa, relativamente a questa legge, dovremo parlare più particolarmente a proposito dell' articolo 8. ma, se il problema della stampa è di estrema delicatezza sul piano politico (e questo è ovvio), lo è anche sul piano legislativo e costituzionale. vi sono nella Costituzione norme apposite; vi è una legge sulla stampa della quale molto si è parlato; si annuncia una nuova legge con una nuova disciplina della stampa. e, quando la Costituente si occupò della legge sulla stampa attualmente vigente, la Costituente si occupò anche (o, per meglio dire, tento di occuparsi) del problema del finanziamento della stampa. vi era chi voleva che in quella legge si codificasse qualcosa al riguardo, cioè circa il controllo sui mezzi di finanziamento dei quotidiani e periodici. ma non ne venne fuori nulla. io dico che non ne venne fuori nulla perché nulla poteva venirne fuori; comunque, non ne venne fuori nulla perché la maggioranza di quella Assemblea ritenne non potersi dar luogo in quel momento a norme di quel genere. ma, se ci si vuole occupare di questo problema, non è possibile occuparsene in questo modo, perché o si fa una legge che serva a qualcosa, o si fa una legge che colpisce i finanziatori della stampa, e allora devono esistere i mezzi di controllo sui finanziamenti della stampa; oppure si inserisce una norma simile in una legge, quando d' altra parte si deve ammettere — ed il Governo deve ammetterlo — che non esiste nella legislazione attuale alcun mezzo: alcun organo di controllo serio circa i finanziamenti che alla stampa giungono, e allora si fa una norma inutilmente persecutoria e vessatoria, che potrà dar luogo soltanto a degli arbitri. se si vogliono controllare i mezzi di finanziamento di tutta la stampa o anche soltanto (se così volete, in questo momento, seguendo il vostro criterio monovalente) della stampa che considerate neofascista, allora nell' ambito della Costituzione proponete ed attuate una legge che disciplini questa materia; ma non si può, sia pure restringendosi ad un solo settore, liquidare tale materia con un articoletto arbitrario ed estemporaneo. avete il dovere e l' interesse di chiarire i concetti giuridici che si riallacciano a questa norma; altrimenti tutta questa norma, ed in particolare il secondo comma di questa norma, per quanto riguarda i finanziamenti ad associazioni, movimenti o stampa, è destinato assolutamente a restare senza effetto. quanto ai partiti politici , si tratta di associazioni di fatto per le quali manca qualsiasi controllo di carattere interno; manca quindi, anche da questo punto di vista , qualsiasi possibilità di serio controllo. allora, inserire delle norme di questo genere per poi non poterne fare nulla mi sembra stravagante, inutile e dannoso ai fini stessi che pensate di proporvi chiedendo l' approvazione di questa legge.