Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 929 - seduta del 11-06-1952
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
1952 - Governo VII De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 929
  • Attività legislativa

il primo emendamento « nel caso previsto dall' articolo I » riprende l' analogo emendamento già presentato e già respinto a proposito dell' articolo 4. quindi, non ho nulla da aggiungere. circa il secondo emendamento, la parola « soltanto » dopo l' altra « usuali » , è emendamento analogo a quello proposto all' articolo precedente: « esclusivi » oltre che « metodi » . mi permetterei di insistere su questo emendamento perché mi sembra che le osservazioni fatte dall' onorevole Rossi a proposito dell' analogo emendamento all' articolo 4 (analogo e non identico, altrimenti non vi insisterei), osservazioni che non accetto per quel che riguarda l' articolo 4, siano ancora meno pertinenti in questo caso. per la verità una confusione può sorgere, non facendo i confronti che l' onorevole Rossi ha fatto fra le varie tirannie, perché potrei dirvi, come ho detto ancora oggi, che certe presunte democrazie possono assomigliare a certe tirannie vere o presunte. quindi, se mai, estenderei quei suoi raffronti. trattandosi di manifestazioni esteriori, aggiungere « soltanto » dopo la parola « usuali » , potrebbe essere una saggia norma, se si vuole ottenere l' applicazione della legge come è intenzione ed interesse del Governo proponente. debbo aggiungere sull' articolo 5 soltanto due brevissime considerazioni. prego l' onorevole ministro di voler ricordare in questa sede l' atteggiamento tenuto in Senato. il Senato ha modificato l' articolo così come era stato proposto dal Governo, l' ha modificato come al solito, aggravando le pene. l' onorevole ministro in Senato si oppose, per lo meno dichiarò di non essere d' accordo con quell' aggravamento di pene a questo riguardo. voglio augurarmi che l' onorevole ministro non abbia mutato parere e non perché debba qui farsi egli stesso promotore di un emendamento (ipotesi irreale), ma perché mi dia atto onestamente che le pene previste in questo articolo eccedono l' economia della legge e nell' economia della stessa legge costituiscono una particolare iniquità. seconda considerazione, analoga a quella che ha fatto l' onorevole Cuttitta: questo articolo mi pare ridicolizzi l' intera legge. non credo sia una cosa molto seria. è vero che l' onorevole ministro, in Senato, con fare un po' drammatico ha detto che il saluto romano ha caratterizzato una intera epoca, ma è altrettanto vero che l' onorevole ministro è siciliano e sa come nella sua Sicilia, oso credere persino nella sua Caltagirone, il saluto romano è usuale non soltanto, e non tanto direi, a elementi che possono essere considerati fascisti, ma è largamente e innocentemente in uso presso la popolazione. mi sembra che norme simili non servano affatto a individuare un fenomeno politico che si ritenga più o meno pericoloso. servono soltanto a rendere ridicola una norma che, nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe essere seria.