Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 928 - seduta del 11-06-1952
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
1952 - Governo VII De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 928
  • Attività legislativa

come al solito, illustrerò tutti i miei emendamenti per non dovervi poi ritornar su. sul primo comma dell' articolo 3 ho presentato degli emendamenti che hanno una importanza molto minore delle questioni che solleva il secondo comma dello stesso articolo. sugli emendamenti relativi al primo comma ho da dire pochissime parole. chiedo che in luogo di dire « con sentenza » , si dica « con sentenze che si riferiscano a fatti verificatisi in almeno tre giurisdizioni di Corte di appello » . lo chiedo, perché in sede di discussione generale , un deputato favorevole alla legge, l' onorevole Amadeo, ha dichiarato che egli ritiene che occorreranno più sentenze perché si possa arrivare alla sentenza la quale dichiari la ricostituzione del partito fascista , e quindi la necessità del suo scioglimento. a me sembra evidente che così debba essere, perché per avventura può darsi che una singola sentenza concerna fatti di tale estensione e di tale gravità da rendere legittima la declaratoria a fine sentenza e quindi il successivo provvedimento dell' Esecutivo, ma è molto più verosimile l' ipotesi che una singola sentenza riguardi fatti occasionali, verificatisi in una determinata circoscrizione giudiziaria e non riguardanti fatti di tale continuità da poter veramente portare a una soluzione giuridica e quindi politica del problema. quanto poi all' altra modifica, che concerne il primo comma, essa è in sostanza di carattere formale: anziché dire « sentito il Consiglio dei ministri » , preferirei si dicesse « su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri » . ma i problemi gravi relativi all' articolo 3 sono quelli sollevati dal secondo comma, e cioè dal potere dato all' Esecutivo, attraverso questo secondo comma, di sciogliere un partito politico attraverso un decreto legge . la relazione di maggioranza dice che in questo articolo « si attua nella maniera più netta e nella forma più esplicita la distinzione, consacrata dalla Costituzione, fra le attribuzioni e i compiti dei tre poteri dello Stato » . ora, onorevoli colleghi , mi sembra veramente enorme che, proprio a proposito di questo articolo, voi sosteniate che in esso si attui nella maniera più perfetta la distinzione dei tre poteri! è una tesi imprudente, perché l' obiezione fondamentale a questo comma sta proprio nel fatto che in questo comma la divisione dei tre poteri salta per aria. e voi stessi non potete negarlo, perché successivamente dite che si tratta dell' eccezione alla regola. ma ammetterete che, quando nello stesso comma di uno stesso articolo della stessa legge, sul piano giuridico, si contempla prima la regola e subito dopo un' eccezione di questa portata, non è l' eccezione a saltare per aria, ma la regola! quindi, mi sembra che potevate fare a meno di sostenere questa tesi. secondo: si dichiara nella stessa relazione di maggioranza che la tesi degli oppositori di destra (che indubbiamente saremmo noi) è che si vorrebbe attribuire alla magistratura la facoltà esecutiva di sciogliere un partito politico . ora, qui dobbiamo essere molto chiari, perché ho l' impressione che anche il ministro — inavvertitamente, senza dubbio — abbia equivocato su questo punto. quale è la situazione? secondo il primo comma dell' articolo 3, alla magistratura spetta: 1°) l' accertamento sul verificarsi di una tra le ipotesi di cui all' articolo 1, cioè l' individuazione del reato e del reo; 2°) i normali compiti della magistratura: l' istruttoria, la sentenza. nella sentenza, oltre ad individuare i reati personali, si può giungere all' individuazione di quello che è stato definito il reato collettivo, cioè si può arrivare a dire: siccome i cittadini A, B, C, responsabili di quel reato, fanno parte di quel tale partito, quel tale partito va riconosciuto come partito fascista . a questo punto, il testo primitivo del disegno di legge , quale fu dal Governo presentato all' altro ramo del Parlamento, prevedeva che nella sentenza, oltre a dichiararsi la ricostituzione del partito fascista , si dichiarasse anche che quel tale partito dovesse essere sciolto. contro questa tesi, in Senato, si levarono dei magistrati, fra i quali, più illustre di tutti, il senatore Azara, che ritenne (e dal nostro punto di vista aveva ragione) che alla magistratura non può darsi il pesante e forse incongruo compito di dovere, oltre che dichiarare la ricostituzione del partito fascista , ordinarne lo scioglimento, e che questo specifico compito di carattere esecutivo e successivo alla sentenza, debba invece spettare all' Esecutivo. ma è venuto fuori il primo comma dell' articolo 3, nel quale si attua la diversione dei poteri, perché la magistratura fa il suo compito e l' Esecutivo, successivamente, interviene per fare il suo. quindi, non è assolutamente vero che la tesi di quelli che voi chiamate nella relazione gli oppositori di destra, cioè la nostra tesi, consista nel voler rimettere alla magistratura l' atto esecutivo dello scioglimento. noi diciamo: la magistratura ha il dovere, ha il compito, ha la prerogativa costituzionale di dover accertare se si sia verificato il reato, di dover dichiarare se il reato sia individuale o collettivo, se cioè vi sia stata, ai sensi dell'articolo 1, la ricostituzione del partito fascista ; dopo di che, quello che fu giustamente chiamato l' atto politico-amministrativo, l' atto esecutivo spetta al Governo. e ritornerò su questo. intanto, mi basta qui aver risposto dicendovi che ci avete attribuito una tesi che non abbiamo mai sostenuta. poi entrate in polemica con la tesi delle sinistre. le sinistre hanno sempre sostenuto quando non si sono dimenticate di questo problema, come se ne stanno dimenticando in questo momento — che questa (basta rifarsi alla discussione svoltasi al Senato, agli interventi del senatore Terracini e al dibattito svoltosi in seno alla Commissione della Camera) sia materia di legge e che, pertanto, il potere non solo di sciogliere un partito politico , ma di riconoscere essersi ricostituito il partito fascista spetti al Parlamento. le sinistre hanno tale loro atteggiamento politico definito sul piano politico e legislativo attraverso un emendamento specifico, che fu presentato al Senato dal senatore Terracini, emendamento che il Senato respinse, che è stato preannunciato in sede di Commissione della Camera e che per la strada è stato abbandonato. non mi interessa in questo momento l' atteggiamento politico delle sinistre, che è quello che è, né mi interessano i motivi per i quali quell' emendamento è stato abbandonato. mi interessa stabilire che il sistema proposto dalle sinistre è un sistema che noi abbiamo sempre combattuto, in quanto ritenevamo e riteniamo che sul piano giuridico il Parlamento, costituito dai rappresentanti dei partiti politici eletti a scrutinio di lista, non possa essere il giudice naturale di un partito politico nel Parlamento stesso rappresentato; però abbiamo sempre ritenuto e dichiaralo che per lo meno la tesi delle sinistre aveva il merito di costituire un sistema, che noi ritenevamo iniquo dal punto di vista giuridico e costituzionale, ma un sistema che aveva la sua logica e rimetteva l' intera trattazione della materia al Parlamento e non costituiva quell' ibridismo mostruoso dei diversi poteri, che la norma venuta fuori dal Senato crea. nella relazione di maggioranza si dice che esiste il potere di controllo del Parlamento sugli eventuali arbitri che il Governo potesse commettere. ma, onorevoli colleghi , è evidente che il potere di controllo in un caso di tal genere è puramente nominale. ancora una volta, dal problema giuridico passiamo alla situazione pratica. un Governo, che per essere un Governo nell' attuale sistema deve essere sorretto, nel momento in cui emette il decreto, da una maggioranza, emette a nome di una maggioranza, e impegnandola, un decreto di scioglimento di un partito. il decreto legge ha effetto immediato: quel partito è sciolto, le sue sedi sono piantonate dalla polizia, i suoi beni confiscati, i suoi dirigenti tratti in arresto. dopo di che quel Governo, forte della sua maggioranza, si presenta al Parlamento per far sì che quel decreto legge venga convertito in legge entro 60 giorni, come l' articolo 77 della Costituzione dispone. e voi mi dite che in tal caso esiste un potere parlamentare di controllo. quale controllo? quale maggioranza parlamentare , in un caso simile, può pensare di negare a quel Governo la ratifica del decreto legge così presentato? voi allargate le braccia. allarghiamo pure le braccia, ma il problema si pone in questi termini, non si può mascherarlo. il decreto legge si differenzia dalla legge non — come ella, onorevole Rossi, mi disse in sede di Commissione — sotto il profilo tecnico; il decreto legge si differenzia dalla legge proprio perché costituisce una diversa soluzione di carattere politico. che questa diversa soluzione piaccia alla maggioranza attuale e a qualsiasi maggioranza è perfettamente naturale, ma che siamo sul piano del diritto e della Costituzione è un altro discorso e non mi pare che su questo piano sia solida la vostra posizione. ancora, nella relazione di maggioranza rilevo un' altra tesi sostenuta in sede di Commissione dai relatori: nel caso del decreto legge di scioglimento, nessuna persona è colpita, perché è colpita la collettività. scusate, la collettività che cos' è, se non l' insieme delle persone che la compongono? che vuol dire: nessuna persona è colpita dallo scioglimento del proprio partito politico ? anzitutto sono colpiti gli interessi morali e politici delle persone; attraverso la confisca dei beni del partito (che possono anche essere i beni dei dirigenti o dei promotori del partito) possono essere colpiti anche interessi di natura materiale. ma mi stupisco che dei democratici dicano che non vengono colpite le persone quando sono colpiti gli interessi politici e morali, la figura civile stessa, direi, delle persone; e in maniera così grave e così drastica. si tratta, quindi, di colpire le persone, si tratta, in quel caso, di un provvedimento che ha natura penale, se non altro perché (e ne riparlerò fra breve) il decreto legge di scioglimento, che cosa dichiara non solo alla opinione pubblica e al Parlamento, ma alla magistratura? che secondo l' interprete più autorevole e autorizzato, l' Esecutivo, e quando il decreto fosse stato convertito in legge, anche secondo il Parlamento, il partito X è il ricostituito partito fascista . il che equivale a dichiarare che i promotori, gli organizzatori, i partecipanti del partito X sono sempre, nel senso, in cui ne parlava l' onorevole Poletto giorni fa, dei delinquenti politici, dei rei politici, uomini che devono soggiacere alle misure previste dall' articolo 2 di questa legge; e non possono non soggiacere a quelle misure, perché il codice penale fa obbligo al funzionario, che venga a conoscenza di un delitto commesso di denunciare il delitto medesimo. quindi, le persone sono colpite, quindi siamo in materia anche qui di applicazione di legge penale. infine, nella relazione di maggioranza si dice ancora, ed è l' affermazione più grave di tutte, che il Governo avrebbe potuto ricorrere al decreto legge comunque, e che; in sostanza, il Governo, inserendo questa disposizione nella legge, per la quale si deve ricorrere al decreto legge , ha concesso qualche cosa, in quanto in materia di associazioni vietate, di partiti vietati, ha delle leggi vigenti ampi poteri discrezionali. rispondo che tutto ciò non è affatto vero, anzi, è veramente falso. per prima cosa, a proposito del potere del Governo di ricorrere comunque al decreto legge , lo stesso ministro dell'Interno ha avuto cura di dichiarare, quando ha, sostenuto la norma in Senato, che egli la approvava, ma che tuttavia non riteneva essere la materia in genere, materia di legge. ella, signor ministro, ha dichiarato questo: approvo questa norma, approvo che si ricorra al decreto legge per offrire maggiore garanzia, ma con tutto questo non voglio sottoscrivere la tesi, secondo cui questa sarebbe materia di legge. ora, lo stesso Governo che ha sostenuto questa tesi, non può venirci a dire, sia pure attraverso la relazione di maggioranza , che la materia è tanto materia di legge che il Governo avrebbe potuto ricorrere al decreto legge quando avesse voluto. ancora più incongrua è l' altra tesi, secondo cui il Governo avrebbe potuto fare uso dei suoi poteri discrezionali, dei poteri conferitigli dal codice penale vigente, dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza in vigore , e in particolare dall' articolo 210 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza che l' onorevole ministro ha richiamato in Senato. ancora più incongrua, ripeto, è questa tesi, perché la Costituente ha impedito al Governo, in questa materia, di ricorrere a quegli strumenti. la Costituente ha emanato invece la prima norma di attuazione della XII disposizione transitoria della Costituzione attraverso la legge 3 dicembre 1947, e la Costituente ha ritenuto che la XII norma transitoria non fosse una norma precettiva e quindi non fosse tale da autorizzare il Governo ad un' azione immediata, ma ha ritenuto che quella norma dovesse essere tradotta e interpretata attraverso una legge che è stata finora la legge 3 dicembre 1947, e che, fra giorni, potrà essere la legge che stiamo discutendo. è la Costituente che ha dato l' interpretazione autentica della Costituzione, e il Governo ha dimostrato di accettarla. la legge 3 dicembre 1947 è stata promulgata il 18 gennaio 1948 ed è entrata in vigore dopo a Costituzione. so però che tale legge è entrata in vigore dopo la Costituzione, e questo argomento voi l' avete sostenuto per dimostrare che quella legge è perfettamente costituzionale, tanto è vero che la nostra parte non ha sollevato dubbi sulla costituzionalità della legge 3 dicembre 1947, cosa che in sede giudiziaria è invece accaduta. il Governo, d' altra parte, ha dimostrato di accedere a quella interpretazione costituzionale; però quando si è accorto che, dal suo punto di vista , le norme interpretative della XII disposizione transitoria della Costituzione, contenute nella legge 3 dicembre 1947, non erano valide e non erano sufficienti per l' azione politica che il Governo voleva compiere, ha ritenuto di dover prendere l' iniziativa e di presentare questa legge. ora, in quel momento, se il Governo riteneva di avere poteri discrezionali sulla base della disposizione XII, poteva agire (se lo credeva, se ne aveva la possibilità, se ne aveva il coraggio, direi) attraverso l' articolo 210 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza . ma, nel momento stesso in cui il Governo, per sostituire la legge 3 dicembre 1947, ha ritenuto di doversi fare promotore di un nuovo disegno di legge , in quel momento medesimo il Governo confessava che la tesi — che poi per comodità ha sostenuto in Senato, e sostengono ora gli stessi relatori per la maggioranza — non aveva alcun fondamento. ancora una volta, non sostenete due tesi in una volta; non mi sembra lecito. è interessante: d' altra parte, l' atteggiamento tenuto precedentemente dalla maggioranza circa questo problema, è interessante quanto ebbe a dire al riguardo il ministro dell'Interno al Senato nel discorso conclusivo. egli era in quel momento in polemica con le sinistre. la legge non era stata ancora notificata, si era ancora di fronte al testo di legge che comprendeva non la facoltà di scioglimento tramite decreto legge , ma la facoltà di sospensione (articolo 4) da parte del Governo. ora, alle sinistre l' onorevole ministro dell'Interno in quel momento rimproverava un loro incoerente atteggiamento, avendo le sinistre alla Costituente presentato, attraverso gli emendamenti Gullo e Schiavetti, delle proposte che tendevano a conferire al Governo la potestà di scioglimento o di sospensione di un partito politico ritenuto fascista. quando lessi quell' intervento del ministro dell'Interno mi stupì che il ministro sollevasse quella questione, perché mi sembrava ovvio che, se alle sinistre egli poteva fare l' accusa di essere state incoerenti nei confronti del loro atteggiamento tenuto alla Costituente sullo specifico problema, a lei, onorevole ministro, noi potevamo fare lo stesso rimprovero nei confronti dell' atteggiamento dal Governo e dalla maggioranza tenuto in quella stessa occasione, perché gli emendamenti Gullo e Schiavetti alla Costituente non furono respinti con i voti nostri (noi non c' eravamo), ma con i voti, con il pensiero e con il parere esplicito della maggioranza. ella, onorevole ministro, votò contro quegli emendamenti, votò contro anche l' onorevole De Gasperi e votò contro tutto il gruppo democristiano. strano, quindi, che ella abbia pensato di rimproverare ad altri partiti un atteggiamento non conseguente proprio su un problema nel quale un analogo atteggiamento non conseguente è stato tenuto dal Governo e dalla maggioranza. ad ogni modo, è molto interessante il fatto, a proposito di questo problema, che il Governo, presentando al Senato circa due anni fa l' attuale disegno di legge , non pensò affatto di poter giungere fino allo scioglimento di un partito politico con un decreto legge ; pensò di poter arrivare semplicemente alla sospensione di un partito politico . ed è soprattutto significativo il fatto che nel discorso che ella, onorevole ministro, tenne al Senato circa sei mesi fa per difendere questo disegno di legge nella sua primitiva impostazione, per difendere l' impostazione dell' articolo 5 di allora (facoltà di sospensione data al Governo), abbia ritenuto di dire: « ci siamo attenuti » — cito a memoria, ma non credo erroneamente — « al precedente autorevolissimo della Costituente, rimettendo alla magistratura la facoltà di sciogliere un partito politico considerato fascista » . quindi, quel precedente della Costituente che poco fa ella mi voleva contestare — sei mesi fa in Senato ella considerava « autorevolissimo » , e a quel precedente ella si era rimesso, scrivendolo anche nella relazione con cui questo disegno di legge è stato presentato al Senato. non solo, ma nella relazione è specificato che si ritiene di dover dare ai partiti politici e ai cittadini la garanzia democratica del ricorso alla magistratura, e in tal senso il Governo presentava e giustificava il disegno di legge presentato al Senato. non solo ancora, ma a proposito dell' articolo 5 che prevedeva la facoltà di sospensione, il Governo nella sua relazione di presentazione di questa legge al Senato chiariva che anche quelle norme che esorbitavano dai principi di cui si parlava poco prima, tuttavia le loro garanzie di carattere democratico le presentavano. leggo testualmente dalla relazione presentata dal Governo in Senato i due brani, perché sono di importanza fondamentale ai fini del problema che ci sta interessando. per quel che riguarda la garanzia di ricorso alla magistratura, nella relazione governativa si dice: « la norma che rimette alla autorità giudiziaria l' accertamento dell' esistenza delle condizioni previste dalla legge per aversi la ricostituzione del disciolto partito fascista e il conseguente scioglimento del movimento o dell' associazione, ripetizione dell' uguale norma contenuta all' articolo 10 della legge 3 dicembre 1947, numero 1546, vuole costituire conferma e ossequio all' esigenza democratica di offrire le più sicure garanzie a favore dei movimenti o delle associazioni incriminate » . pertanto, quelle garanzie che noi oggi chiediamo e che, chiedendole noi, oggi vengono respinte dal Governo e dalla maggioranza e vengono giudicate ingiuste e inconseguenti, venivano dichiarate dal Governo, con la legge che proponeva sei mesi fa, come garanzie necessarie alle quali il Governo intendeva dare conferma e ossequio. e a proposito dell' articolo 5, che a quelle garanzie costituiva una certa eccezione, infinitamente meno grave dell' attuale, la relazione così dice: « la norma dell' articolo 5 del disegno di legge ha un carattere integrativo di quella dell' articolo 1, ultimo comma, essendo la sospensione dell' attività dell' associazione o del movimento misura cautelativa o temporanea connessa al provvedimento penale. sicché, ove lo scioglimento non venisse pronunciato dal magistrato, l' efficacia del provvedimento di sospensione viene senz' altro a cessare. tale misura, la cui adozione dovrà evidentemente essere giustificata da condizioni di particolare gravità, è subordinata ad una duplice condizione: alla denuncia all' autorità giudiziaria da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria ed al grave pericolo per l' ordine pubblico che l' associazione, il movimento determinerebbe se non venissero sospese le ulteriori manifestazioni » . dunque al Senato sei mesi fa il Governo, proponendo una norma infinitamente meno grave dell' attuale, prendeva l' iniziativa di precisare: 1°) che si trattava di una norma temporanea; 2°) che la sospensione poteva essere dichiarata contemporaneamente alla denuncia alla autorità giudiziaria e che pertanto ove la denuncia si fosse conclusa con un procedimento assolutorio anche la sospensione sarebbe venuta immediatamente a cessare; 3°) che, comunque, il provvedimento doveva essere connesso ad uno stato di grave pericolo per l' ordine pubblico . questo era l' atteggiamento del Governo sei mesi fa, atteggiamento mutato non sul piano politico (perché i mutamenti di ordine politico possono essere sempre compresi e giustificati), ma sul piano giuridico, sul piano costituzionale, sul piano delle garanzie democratiche. questa è una situazione obiettiva che vi ho chiarito con le vostre stesse parole. il problema più grave che questo comma solleva è quello dei poteri conferiti all' Esecutivo. dal punto di vista costituzionale che cosa si risponde da parte del Governo alle nostre obiezioni? non ho trovato finora altra risposta (tranne quelle alle quali ho già controbattuto in sede di risposta alle relazioni di maggioranza) che quella contenuta nella relazione governativa alla legge, circa, in quel caso, la facoltà di sospensione, e non quella di scioglimento. nella relazione governativa al disegno di legge si dice che, siccome non vi è alcun articolo della Costituzione che neghi all' Esecutivo il potere di sospendere l' attività di un partito politico , deve ritenersi che, tacendo la Costituzione su quel punto, la Costituzione implicitamente autorizzi il Governo a intervenire nella vita dei partiti politici sospendendone l' attività. a tale strana considerazione ha già risposto al Senato l' onorevole senatore comunista Spezzano (il quale poi ha cambiato parere; ma non importa: su questa legge tutti hanno cambiato parere o si riservano di cambiarlo. presumo che lo cambieranno soprattutto in seguito). l' onorevole Spezzano ha risposto con una foga pari a quella con la quale potrei rispondere io. gli è venuta fuori addirittura una frase latina: hic sunt leones , questo è il punto culminante della legge, qui è il meccanismo più antidemocratico. ma, a parte le citazioni latine, egli ha detto, a mio parere, cosa ragionevole quando ha rilevato che è assurdo sostenere che, quando la Costituzione non toglie esplicitamente all' Esecutivo una data facoltà, per ciò stesso gliela attribuisce. se così veramente fosse, se la Costituzione dovesse in tal modo essere interpretata, mi pare che il Governo; allora, dovrebbe attribuirsi non so quante e quali facoltà, giacché poche sono le facoltà che espressamente la Costituzione nega all' Esecutivo. bisogna invece riferirsi alle normali facoltà che vengono conferite all' Esecutivo, bisogna riferirsi soprattutto a quella distinzione di poteri che qui invece va assolutamente a monte. dal punto di vista giuridico, mi sembra evidente, dal testo di questo secondo comma dell' articolo 3, che il principale obbrobrio, direi, di questa norma sta nell' inciso « il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste dall' articolo 1 » . che cosa vuol dire infatti quell' inciso? vuol dire: sempreché « a suo insindacabile giudizio » ricorra, eccetera e credo che non possano essere equivocate le mie parole a questo riguardo, non credo possa essere interpretata in modo diverso questa norma. è quindi evidente che il Governo si sostituisce al magistrato, che il Governo diviene esso stesso magistratura. il Governo, cioè, indaga, accerta. si potrebbe credere che io sia fuori strada ritenendo che così possa essere; ma il presentatore dell' emendamento che in Senato è divenuto poi secondo comma dell' articolo 3 si è espresso esattamente al riguardo, si è espresso cioè negli stessi termini in cui mi sto esprimendo adesso io, se non addirittura in termini ancora più gravi. alludo al senatore Ricci, il quale ha pronunciato testualmente queste parole: « sia nell' ipotesi in cui fuori o durante il processo il Governo tragga elementi che possano essere già acquisiti od estranei al processo stesso, concomitanti con esso o da esso lontani nel tempo e nello spazio » . pertanto questo emendamento è nato dall' ipotesi che durante un processo o indipendentemente da un processo, il Governo possa venire in possesso di elementi di giudizio che possano far parte di quelli processuali o siano da essi lontani nel tempo e nello spazio; di modo che siamo di fronte, oltre che ad una magistratura ordinaria, anche ad una vera e propria magistratura di Stato, affidata all' Esecutivo, al quale è commessa la facoltà di acquisire, o addirittura di creare incartamenti — conosciamo certi metodi dell' Esecutivo: ma non facciamo insinuazioni! — e di emettere un proprio giudizio senza alcuna interferenza di alcuna regolare magistratura o di alcun organo ad essa pertinente; giudizio, sentenza, mediante cui si proclama che un qualsiasi partito politico ricada nei disposti di questa legge. e ciò può accadere anche durante un regolare processo, anche dopo un regolare processo in cui la magistratura abbia già posto in moto il normale esperimento di indagini e acclaramento di fatti. può accadere così che la magistratura indaghi, giudichi, sentenzi su un partito politico e contemporaneamente il Governo indaghi, giudichi, sentenzi o nello stesso modo, o in base ad elementi diversi venuti in suo possesso. o giudizio difforme, quindi, o giudizio concorrente, ma in ogni caso sovrapponendo un proprio giudizio a quello insindacabile e sovrano della magistratura. ancora una volta, a questo punto, a coloro che allegramente — « come le pecorelle escon dal chiuso » — stanno per approvare questa legge, devo dire: attenzione, sarebbe molto meno iniquo e preoccupante per tutti che si approvasse una norma speciale intesa a colpire il partito al quale ho l' onore di appartenere o qualsiasi altro partito, piuttosto che fare quello che si sta facendo, cioè formulare una legge nella quale si attribuiscono all' Esecutivo contro un partito politico poteri di questo genere! voi attribuite oggi, con questa norma: all' Esecutivo, questi poteri; voi fate oggi dell' Esecutivo, sia pure in un caso specifico, il giudice inquirente, il giudice istruttore , il magistrato, il collegio giudicante, l' esecutore della sentenza nei confronti di un partito politico ; voi gli attribuite un potere che non gli toglierete più, create un precedente che non potrete smontare mai! attenzione, voi fate una legge, non un provvedimento di polizia! voi uscite dalla Costituzione (perché ritenete sia nel vostro interesse politico del momento, sul quale non discuto, o perché in buona fede ritenete che tale sia l' interesse politico generale, e neppure di questo voglio discutere in questa sede) ma attenzione! voi state legiferando e state dando all' Esecutivo questi poteri! il testo della legge parla estremamente chiaro. e, quanto ai poteri dell' Esecutivo, ancora, lo stesso comma dice: « nei casi straordinari di necessità e urgenza » . i relatori di maggioranza credono a questo punto di cogliermi in fallo dicendomi: siamo nella eccezione, ci vuole il caso della straordinaria necessità e urgenza. e ancora una volta io colgo in fallo loro, e molto facilmente, e dico: scusate, vogliamo completare il senso di questo inciso? che cosa vuol dire « nei casi straordinari di necessità e urgenza » ? vuol dire nei casi che il Governo ritenga « casi straordinari di necessità e urgenza » ; perché è il Governo che giudica, è il Governo che stabilisce se si ha il caso straordinario di necessità e urgenza! chi può contrapporsi alla tesi governativa? chi può impedire che il Governo, attraverso gli organi di informazione, attraverso la stampa e la radio (che il Governo manovra e deve manovrare in gran parte), raffiguri e faccia raffigurare all' opinione pubblica un « caso straordinario di necessità e urgenza » in un momento in cui ciò gli torni vantaggioso o in un momento che ritenga sia quello in cui determinate misure debbano essere prese? chi può impedire al Governo di montare un « caso straordinario di necessità e urgenza » ? lo abbiamo visto, è un episodio di cui ho parlato parecchie volte: quando a gran parte di questa Camera fece comodo montare il caso famosissimo e famigeratissimo della Garbatella, successe uno scandalo nazionale: vedi caso della Garbatella! caso che possiamo anche deplorare e deprecare, ma in cui si trattava solo di poche diecine di ragazzi, mentre altri casi — ben più deprecabili — sono passati senza nessun clamore, assolutamente sotto silenzio, perché questo non era nell' interesse soggettivo e obiettivo del Governo e della maggioranza. sono queste le garanzie che offre questa legge, sono questi i casi eccezionali! e chi mi dice che cosa sia l' eccezione per un Governo che voglia fare leggi e norme e provvedimenti di eccezione e si voglia mettere sul piano della eccezionalità? la magistratura ne esce molto male. mi diceva l' onorevole Rossi che, di solito, in questa sede, io difendo le prerogative della magistratura e poi non me ne fido. ma io dovrei dire che tutta questa legge è una prova di sfiducia verso la magistratura. e prova più grossa di sfiducia nei confronti della magistratura non poteva esser data da chi ha proposto e ha approvato il secondo comma dell' articolo 3. la prova di sfiducia è proprio lì. in questa legge, la fiducia verso la magistratura arriva sino alla fine del primo comma dell' articolo 3: sino a quel punto la magistratura è arbitra di tutto il sistema. ché, in fondo, tutte le obiezioni finora mossemi nei confronti dei miei dubbi e delle mie perplessità, se ci si ferma al primo comma dell' articolo 3, possono essere anche giustificabili. l' onorevole Paolo Rossi , con aria paterna, mi diceva poc' anzi : « perché non si fida della magistratura? » . per carità: siete voi che non vi fidate della magistratura! tanto è vero che avete sentito il bisogno al primo comma dell' articolo 3 di far seguire il secondo. se vi foste fidati della magistratura, vi sareste fermati al primo comma, e avreste concluso con il dire: il magistrato giudica se si sia ricostituito. vengo subito a questo. ella, onorevole Rossi, dice: la magistratura impiega tre anni. siamo alla solita obiezione. quando qualcuno di noi ha osservato (in Commissione, alla vigilia delle elezioni o subito dopo le elezioni, il 27-28 maggio): « perché tanta fretta nell' approvare questa legge? » , si è sentito dire: « bisogna far presto » . e l' onorevole Giuseppe Bettiol ha detto: « noi preferiamo una legge fatta rapidamente oggi, magari un po' sbagliata, piuttosto che una legge fatta meglio domani; perché oggi questa legge ci serve » . quando poi si passa ad esaminare il congegno interno di questa legge e si obietta che determinate norme sono ingiuste ed incostituzionali, ma comunque ingiuste, e stridono con tutto il congegno giuridico del nostro Stato, mi si risponde: « abbiamo fretta, la magistratura è lenta, occorre far presto » . ed io dico: onorevole Rossi, a parte il fatto che sono rilievi che stridono in una discussione di carattere giuridico e costituzionale, rilievi che indeboliscono la tesi di coloro che li avanzano, a parte questo, non è neanche esatto che per ottenere gli scopi che vi proponete: il congegno della magistratura sia troppo lento: perché, ancora una volta, per uscire dal piano giuridico e venire al piano politico, quando attraverso l' articolo 2 si è stabilito il mandato di cattura obbligatorio contro i dirigenti di un partito politico e si è data quindi al Governo e al procuratore della Repubblica , che poi deve eseguire, la facoltà di togliere la libertà personale a tutti i dirigenti di un partito politico , si è già messo il Governo in condizioni di paralizzare, molto meglio che con le norme di cui all' articolo 5 del disegno di legge nel testo presentato al Senato, un partito politico . e voi tutti mi insegnate che, quando i dirigenti di un partito politico son messi nelle condizioni di non potersi muovere, di non poter comunque comunicare con i loro iscritti, la vita di quel partito politico è paralizzata. e poi vi sono i processi con rito direttissimo di fronte ai tribunali. è evidente che in una situazione simile l' effetto, se è questo che si vuol raggiungere, di mettere un partito politico , eventualmente pericoloso per l' assetto democratico dello Stato, in condizioni di non nuocere, è già raggiunto. quindi, non è la ragione dell' urgenza che ha spinto ad inserire, dopo il primo comma, il secondo comma nell' articolo 3. è un' altra ragione: è una ragione di diffidenza, di sfiducia; è un tentativo di attribuire, attraverso questa legge, all' Esecutivo dei poteri esorbitanti. e non ho bisogno di dirvelo io, perché lo avete detto voi: nella relazione di maggioranza , infatti, è proprio scritto che attraverso questa norma si vuol dare all' Esecutivo il potere di intervenire direttamente: « invece la soluzione adottata dal Senato nel secondo comma sancisce un diretto intervento del potere esecutivo » . questo avete scritto, ed è inutile andare a cercar farfalle altrove. questo è lo scopo della norma, dichiarato e proclamato con la franchezza che in talune occasioni sa trovare lo stesso ministro dell'Interno . è il diretto intervento dell' Esecutivo quello che vi interessa. si è voluto scartare la possibilità che la magistratura, non attraverso la lungaggine delle sue procedure, ma attraverso la imparzialità delle sue procedure, potesse ad un certo punto bloccare il tentativo del Governo di mettere fuori legge un partito politico . questa è la situazione; non è un motivo di rapidità che vi spinge. ve l' ho dimostrato e non potete contestarmelo. potevate contestarmelo finché non esisteva la norma che porta al mandato di cattura obbligatorio, ché, quando vi è il mandato di cattura obbligatorio per tutti i dirigenti, un partito politico è paralizzato. l' esempio della Francia è stato citato molte volte in questi giorni. si tratta in quel caso di un partito politico fortemente organizzato, di un grosso e grande partito politico il quale ha moltissimi dirigenti, ha moltissime sezioni, ha le sue cellule, ha una organizzazione poderosa come quella di un grosso partito comunista . è stato sufficiente arrestare uno dei suoi dirigenti, sia pure il più qualificato, per mettere, in sostanza, in mora tutto il partito e rendere assai incerte le sue possibilità di reazione. questa legge vi offre possibilità molto più ampie di quelle che Pinay è andato a scovare nel codice napoleonico: non v' è alcun bisogno del secondo comma dell' articolo 3 se non per consentire l' intervento diretto dell' Esecutivo e per mettere fuori causa la magistratura. quindi, non si tratta di sfiducia per le lungaggini delle procedure della magistratura, ma di sfiducia per la possibilità che il partito accusato ha di dare una pubblicità alla propria difesa, che il procedimento giudiziario consente: la magistratura accusa, ma nello stesso tempo difende: mette l' accusato con le spalle al muro, ma il più turpe degli accusati ha la possibilità di fare ascoltare le sue ragioni attraverso un avvocato difensore . qui si nega ai dirigenti di un partito politico anche questa facoltà. qualcuno ha osato dichiarare, con espressione veramente infelice (della quale mi rammarico io per lui), che il nostro partito politico sarebbe al di sotto della banda Giuliano. debbo ora dire che, ai sensi di questa legge, un partito politico incriminato è veramente al di sotto di Giuliano. perché il bandito Giuliano e i suoi turpi complici hanno avuto dei difensori; per mesi l' opinione pubblica si è interessata a quella vicenda. non vi è delinquente che, in Italia, non abbia a suo favore le gazzette più o meno ufficiali o ufficiose, indipendenti o di partito, e non abbia i collegi difensivi e ogni possibilità di difesa. qui, ai dirigenti di un partito politico , si tappa la bocca: si impedisce loro di dire le proprie ragioni. è il Governo che sindaca, decide, raccoglie le prove e su quelle prove costruisce le proprie, presunte o vere, indagini, dà il proprio giudizio, ed emette la propria sentenza. questa è la norma del secondo comma dell' articolo 3. è una norma che ha modificato la intiera fisionomia della legge. contro la legge noi evidentemente avremmo combattuto lo stesso; ma questo secondo comma dell' articolo 3 ha costituito, al Senato, addirittura una sorpresa, e costituisce un incongruo nel sistema di tutta la legge. questa è l' eccezionalità in seno alle eccezionalità: non credo che possiate negarlo. e, a proposito della magistratura, facciamo insieme le ipotesi che si possono verificare. che cosa può accadere? può accadere un primo caso: che, contemporaneamente, la magistratura emetta per conto suo una sentenza su un determinato partito politico e il Governo emetta il suo decreto legge . secondo caso: che la magistratura emetta una sentenza e dopo il Governo intervenga con un decreto legge . può accadere inoltre che il Governo emetta un decreto legge e che dopo intervenga la magistratura ed emetta la sua sentenza. il Governo ha fatto al Senato la quarta ipotesi: quella per cui possa essere emesso il decreto legge e non intervenga alcuna sentenza. è stato detto, al Senato, dal ministro e dal relatore per la maggioranza, senatore Donati: non è affatto detto che al decreto di scioglimento di un partito politico debbano seguire le denunce dei suoi dirigenti, esponenti, partecipanti e via di seguito. ed io rispondo che questa ipotesi è falsa. innanzitutto perché il codice penale prescrive che chiunque venga a conoscenza di un reato lo debba denunziare (in questo caso è il ministro dell'Interno che deve comunicare che è stato consumato un reato gravissimo, quello di aver ricostituito il partito fascista , né si può ignorare che il reato è stato commesso, limitandosi pertanto al decreto legge ; debbono necessariamente seguire le denunce). in secondo luogo, come ho già detto in Commissione, se noi per caso dovessimo essere colpiti da un decreto legge di scioglimento e il Governo, per motivi suoi, ritenesse di non dover far seguire le denunce, le denunce seguirebbero per parte nostra, perché noi abbiamo il diritto di essere giudicati dalla magistratura. in questo caso non siamo neanche al regime dei tribunali speciali. qui ci si sottrae al tribunale speciale. non siamo neppure al difensore di ufficio o di fiducia; siamo al di fuori della possibilità di avere il difensore di ufficio . se si applica la seconda parte dell' articolo 3, la situazione è questa. il Governo emette un decreto con il quale dichiara lo scioglimento del partito in quanto ricostituzione del partito fascista . conseguenze del decreto legge : le sedi del partito vengono chiuse; i beni vengono confiscati; i dirigenti, promotori, organizzatori e partecipanti di quel partito sono rei di fronte a questa legge, sulla base di questa legge, per aver ricostituito il partito fascista . è un reato obiettivo. questa legge lo dichiara. qualcuno dice che il Governo non farebbe seguire le denunce. se mi denunciano, io ho tutti i difensori che desidero; ma con questo particolare: che ho già perduto in anticipo la causa, perché il Governo, prima o contemporaneamente o dopo lo svolgimento di quell' inutile processo (che sarebbe una farsa processuale), ha già sciolto o sta sciogliendo il partito determinando varie conseguenze sul piano politico e giudiziario. allora ritorniamo alla vostra tesi, secondo cui lo scioglimento non interessa le persone. può darsi che ella la pensi così nei confronti del suo partito politico , ma io non la penso così nei confronti del mio. interessa politicamente e anche penalmente. interessa anzitutto politicamente ed economicamente per le ragioni che nella stessa legge sono contenute; interessa moralmente per ragioni pure evidenti; e interessa penalmente, perché la magistratura in quali condizioni si trova? supponiamo che il Governo abbia sciolto quel tale partito politico in quanto lo ha ritenuto e dichiarato ufficialmente « partito fascista » ; dopo di che vi sono delle denunce e si svolge il processo davanti alla magistratura. ella, onorevole Rossi, mi dice ch' io non ho fiducia nella magistratura; ma io le rispondo che in questo modo si impedisce alla magistratura di funzionare, perché di fronte alla magistratura si è già precostituito, non solo come accusatore o come denunziante, ma come sentenziante addirittura, il Governo e il Parlamento intiero. i quali hanno detto e dicono alla magistratura: « per conto nostro quel partito è fascista, i signori Tizio e Caio sono responsabili di aver ricostituito il partito fascista , per conto nostro sono rei; adesso giudicate voi » . questa è l' indipendenza della magistratura come voi la concepite? il Governo sugli stessi problemi sui quali deve pronunziarsi il magistrato si pronunzia prima per conto suo, con una sua particolare indagine e il suo particolare giudizio, associa a sé l' intero Parlamento nello stesso suo giudizio, e poi dice alla magistratura: adesso, indipendente, libera, sovrana magistratura, giudica tu! ma che libertà e sovranità è se, sui problemi sui quali la magistratura si deve esprimere, si esprime già un altro potere che non ha, secondo la Costituzione, possibilità di esprimersi su questi problemi? ella, forse, vuol farsi burla di me; e io non le concedo questo argomento. il primo argomento da me sollevato in sede costituzionale (ed ella rispose che erano cose che non avevano alcuna serietà in quest' Aula e da un tale pulpito), il primo argomento — dicevo — da me sollevato qui in Aula e in Commissione, ed anche dall' onorevole Franza al Senato — ed anche dall' onorevole Roberti quattro anni fa in quest' Aula — fu esattamente questo: dateci la Corte costituzionale prima di legiferare (non prima di fare questa legge ma prima di legiferare), perché altrimenti si costruisce un edificio il quale manca delle sue fondamenta. ci fu risposto quattro anni fa con un non rispondere, con un « fine di non ricevere » ; e siamo andati innanzi per quattro anni in questo modo! quando io ho rilevato, e ho fatto precisa eccezione pregiudiziale e costituzionale, che questa legge non può essere approvata se prima non vi è la garanzia della Corte costituzionale , proprio e soprattutto per i motivi che nascono dall' esame dell' articolo 3 e che ella, onorevole Rossi, convalida con la sua obiezione, mi si è risposto che le mie osservazioni non erano serie. senonché ora mi si dice di aspettare l' avvento della Corte costituzionale . non so davvero che cosa io possa non aver capito, dal momento che la situazione è chiarissima. io non attribuisco certo la responsabilità della inesistenza della Corte costituzionale all' onorevole Rossi o al Governo, o alla maggioranza stessa, ma mi limito a prendere atto di questa situazione che mi pone nella, impossibilità di ricorrere, di fronte a questo gravissimo comma della legge, all' unico ente che potrebbe esaminare obiettivamente il problema e risolverlo. in altre parole, questo comma dell' articolo 3 non mi dà modo di chiamare il Governo a rispondere del suo provvedimento, come non dà modo, peraltro, di ricorrere al Consiglio di Stato per la mancanza del provvedimento politico-amministrativo del potere esecutivo . ma nemmeno, entrando in funzione il secondo comma dell' articolo 3, posso ricorrere alla magistratura ordinaria, così come non posso ricorrere al referendum sull' intera legge perché anche questo istituto non è ancora stato regolato legislativamente. è giusto tutto questo? ed è giusto che ora l' onorevole Rossi mi venga anche a dire di attendere, perché la legge sulla Corte costituzionale entrerà in vigore e io potrò ricorrere? sarà tutt' al più una gentile scappatoia o anche un contentino per noi, ma non è certo una riposta sufficiente a persuaderci circa la legittimità di questo secondo comma dell' articolo 3. e, inoltre, è legittimo, in casi di questo genere, il ricorso al decreto legge ? evidentemente il decreto legge non può che regolare una materia legislativa, essendo esso niente altro che una particolare forma del legiferare, come dimostra il fatto che l' articolo 77 della Costituzione che lo regola fa parte della sezione II della seconda parte della Carta Costituzionale che si intitola « la formazione delle leggi » . stabilito questo, i casi sono due: o il provvedimento di scioglimento del partito rappresenta materia di legge ed allora non ha ragione di esistere il primo comma dell' articolo 3; o non si tratta di materia di legge (secondo la tesi sostenuta dallo stesso onorevole ministro Scelba) ed in questo caso non può restare in piedi il secondo comma dello stesso articolo. in altre parole, voi non potete stabilire insieme la competenza della magistratura da un lato e del Governo in funzione legiferante dall' altro: onorevoli colleghi , bisogna seguire la stessa strada fino in fondo e stabilire se il provvedimento è materia di sentenza o di decreto legge . è un dilemma dal quale non si può scappare. o sostenete la tesi secondo cui la norma XII della Costituzione sarebbe precettiva e quindi sufficiente a fare applicare l' articolo 210 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e a promuovere un provvedimento amministrativo del Governo; o affidate la materia alla magistratura; o sostenete che è materia di legge del Parlamento, con tutte le garanzie: scegliendo ciascuna di queste tre strade la parte colpita ha delle garanzie che in caso di provvedimento politico-amministrativo sono rappresentate dal Consiglio di Stato , in caso di sentenza della magistratura sono rappresentate dalla Cassazione a sezioni riunite, e nel caso della legge sono rappresentate prima dall' iter legislativo normale di ogni provvedimento di legge, ed infine dalla Corte costituzionale . ma con il meccanismo che avete creato con un compromesso politico al Senato, voi siete riusciti mirabilmente a togliere alla parte colpita ogni garanzia, perché si comincia con la magistratura, ma nel momento in cui si potrebbe ricorrere alla magistratura interviene l' Esecutivo e blocca; si prosegue con l' Esecutivo, ma nel momento in cui si potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato interviene il Parlamento e blocca; si arriva al Parlamento e, nel momento in cui si potrebbe ricorrere alla Corte costituzionale , la Corte costituzionale non c' è. ed allora si sono tolte tutte le garanzie. con un ibridismo veramente straordinario si sono sostenute, come si fa di solito, tutte le tesi insieme, si sono negate tutte le tesi insieme, ed è venuta fuori una norma di questo genere. voi dite che e giuridicamente corretta; avete l' autorità di dirlo perché siete maggioranza, ma mi sembra un po' difficile rispondere a queste nostre argomentazioni. devo concludere su questo punto con due domande. prima domanda: resta in piedi, secondo voi, oltre la facoltà di scioglimento, anche la facoltà di sospensione di cui all' articolo 5 del disegno di legge nel testo presentato al Senato? il problema è stato posto al Senato, perché al Senato il senatore Ricci e lei, onorevole ministro, hanno sostenuto che, siccome il più contiene il meno, la facoltà di scioglimento contiene anche la facoltà di sospensione. quindi lo stesso Esecutivo che con decreto legge potrebbe sciogliere un partito politico potrebbe, con un atto politico-amministrativo, sospendere un partito politico . mi sembra, questo, un punto piuttosto importante per un orientamento circa quelli che potranno essere, sulla base di questa legge, i rapporti tra Governo e partiti politici . seconda domanda: al Senato, onorevole ministro, ella ha fatto una affermazione interessante, che le voglio citare: « se si trattasse di dichiarare illegittimo ciò che fino ad un determinato momento è stato considerato legittimo, la competenza sarebbe sicuramente del Parlamento e non del potere esecutivo ; perché, se la legge riconosce legittimo un determinato movimento, non può il Governo, di suo arbitrio, con un provvedimento di polizia, dichiarare che esso non è più legittimo » . ora, io chiedo: quale è la legge secondo cui in Italia un partito italiano ha legittimazione? non vi è. si dirà: v' è la Costituzione; v' è la XII disposizione. in base alla XII disposizione (tanto per fare il caso pratico e, una volta tanto, per parlare in prima persona), fino al momento in cui stiamo parlando, delle due l' una: o voi, per ragioni che non conosco e non voglio giudicare, avete ritenuto di non applicare la XII disposizione nei nostri confronti, o non l' avete potuta applicare. il fatto è che, vigente la XII disposizione dal 1° gennaio 1948, il movimento politico che ho l' onore di rappresentare ha partecipato di pieno diritto, e senza che alcuno gli negasse questa sua partecipazione di pieno diritto, alla vita politica italiana . noi abbiamo preso parte a tutte le prove elettorali che si sono svolte in Italia, e la legge elettorale , se non altro, ci ha legittimato a parità con gli altri. abbiamo partecipato alle elezioni amministrative comunali e provinciali con nostre liste, e nessun organo di Stato ha contestato a noi il diritto di concorrere alla battaglia politica democratica in Italia. i rappresentanti del « Movimento Sociale Italiano » , fino a questo momento, hanno goduto e godono in tutte le assemblee gli stessi diritti degli altri membri. pertanto, vigente la XII disposizione transitoria della Costituzione, il « Movimento Sociale Italiano » ha avuto piena legittimazione giuridica nello Stato democratico italiano. è un dato di fatto , onorevole ministro, incontrovertibile: ella non verrà a dirmi che sono un deputato diverso dagli altri! per lo meno, non me ne sono accorto (ho avuto, è vero, delle ingiurie da parte degli avversari politici, ma anche le ingiurie ci associano; d' altro canto, a parte le ingiurie, mi è parso che neppure il più aspro degli avversari mi abbia detto di essere io un deputato con minori diritti degli altri). sono un deputato eletto a scrutinio di lista, nella lista del Msi, così come i miei colleghi. quindi, se è vera la sua tesi, secondo la quale la XII disposizione transitoria e finale (primo comma) è l' unica norma che determini la legittimità o meno dei partiti, ne periva la conseguenza che ella ha ritenuto che questa norma non fosse applicabile a noi come norma precettiva; oppure il Governo è venuto meno ai suoi doveri nei nostri confronti, cosa che non credo, visto ch' esso dichiara ogni giorno di essere così sollecito nel voler fare contro di noi quello che ritiene essere il suo dovere. quindi, a tutt' oggi, onorevole ministro, accettando la sua tesi, il Msi è un partito perfettamente legittimo ai sensi, di legge; e, se si accetta la sua tesi nella premessa, la si accetti anche nelle conseguenze; non si può dichiarare illegittimo con un provvedimento dell' Esecutivo ciò che è stato considerato — o per lo meno accettato — come legittimo nella realtà costituzionale dello Stato italiano. credo di aver detto anche troppo in merito a questo articolo. voglio comunque augurarmi dalla Commissione e dal Governo delle risposte meno sibilline del consueto.