Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 927 - seduta del 10-06-1952
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
1952 - Governo VII De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 927
  • Attività legislativa

è infondato completamente quanto ha detto ora l' onorevole Tesauro, perché il secondo comma dell' articolo 133 del regolamento dice testualmente: « l' esame di proposte di legge o di disegni di legge » . esso, quindi, riguarda le proposte di iniziativa parlamentare e i disegni di legge presentati dal Governo. se l' obiezione è solo questa, chi si oppone ha torto. penso che avrei la capacità di ricorrere allo ostruzionismo quando lo ritenessi necessario; non ho però intenzione di ricorrervi in questa sede. ho semplicemente intenzione, nel più breve tempo possibile e nella modestia dei miei mezzi, di far mettere a verbale talune mie affermazioni su questa legge e sui nostri punti di vista in merito. solo mi vorrà perdonare se di tanto in tanto potrà sfuggirmi qualche considerazione già fatta da me o da altri: perché la materia è questa e non mi può riuscire di non ripetermi in assoluto. il primo emendamento da me presentato, come il collega Roberti ha detto or ora , riproduce il testo dell' articolo 1, primo comma, della famosa o famigerata legge polivalente. in sostanza, con questo emendamento io tendo a mettere in rilievo che si potrebbe sostituire vantaggiosamente, dal mio punto di vista , all' articolo 1 della legge in oggetto, l' articolo 1, primo comma, della legge polivalente. sostengo questa tesi anzitutto perché l' abbiamo sempre sostenuta sul piano della discussione generale anche in Commissione e persino in Senato (possiamo dire di essere un pochino gli « antemarcia » della legge polivalente), infatti, abbiamo sempre sostenuto il principio che questa legge offende il senso giuridico, in quanto è diretta in un solo senso, ma che dinanzi alla formula « la legge e uguale per tutti » (cioè dinanzi ad una legge che piuttosto che polivalente io direi onnivalente), saremmo perfettamente d' accordo. ho avuto occasione di ripeterlo l' altro giorno in forma impegnativa indirizzandomi all' onorevole ministro. ora si tratta di dimostrare coi fatti che questa tesi è veramente impegnativa per noi. il miglior modo per farlo è questo: portare noi stessi la formula iniziale e più impegnativa della legge polivalente in quest' Aula e durante questa discussione. secondo, motivo per cui noi sosteniamo questa tesi in questo momento, è quello offertoci dalla relazione dell' onorevole Zoli alla legge presentata in Senato, la quale non lascia alcun dubbio circa la impossibilità — vi prego di prendere nota, perché si riprenderà questo argomento ed allora alcuni di voi saranno sorpresi, accorgendosi di ciò che per noi è chiarissimo sino da ora — l' impossibilità, dicevo, di coabitazione tra la legge polivalente e quella in esame. dico questo, perché i rappresentanti accreditati della maggioranza — così l' onorevole Moro, cosi il ministro — hanno, sia pure con formula un po' vaga, lasciato intendere che la legge polivalente può inquadrare la legge attualmente in esame. e invece questo inquadramento non è possibile, « per la contraddizione che non consente » , perché la legge polivalente in tanto è legge polivalente, in quanto si rivolge a tutti i casi ed esclude qualsiasi possibilità di trattamento discriminatorio, di trattamento discrezionale nei confronti di un qualsiasi attentato alla democrazia. sono due diverse concezioni; o si segue l' una o si segue l' altra: impossibile seguirle entrambe. è un inganno far credere alla loro possibile coesistenza. questa legge potrà essere abrogata per far posto all' altra, oppure nel criterio della polivalenza si potrà far trasmigrare questa norma così radicalmente da distruggere praticamente ogni impostazione di equità distributiva. che cosa significa d' altronde approvare oggi questo testo per approvare domani quello polivalente? significa che oggi la maggioranza ed il Governo ammettono di avere due diverse vedute intorno ad un medesimo problema, di fronte ad un identico problema. il problema è questo: difesa della democrazia. maggioranza e Governo hanno su questo unico problema contemporaneamente due punti di vista . il primo punto di vista è quello che io chiamerò per comodità De Gasperi Zoli, consistente nell' affermare che la democrazia va difesa contro ogni attacco con una sola legge; c' è poi il secondo punto di vista che è quello che chiamerò Scelba, secondo cui la democrazia deve essere difesa per adesso in questo senso e poi si vedrà. non potete negare che si tratta di due tesi diverse. e il fatto che sosteniate contemporaneamente due tesi diverse, a parte ogni altra considerazione, suscita disorientamento nell' opinione pubblica . insomma, volete approvare oggi questa legge, voi maggioranza, voi Democrazia Cristiana ? a stare ai vostri rappresentanti ufficiali, sembrerebbe di si; ma poi volete approvare la legge polivalente, sapendo che in base all' articolo 10 di questa stessa legge l' approvazione della polivalente farebbe cadere nel nulla la legge Scelba. voi volete quindi gettare lo scompiglio nella pubblica opinione , approvando oggi una legge che dovrà durare soltanto tre o quattro mesi? oppure vi ripromettete di inserire alcune norme di questa legge in quella? ma allora quella legge diventerà una specie di legge pasticcio; il pasticcio politico c' è già, e si va incontro ad un pasticcio giuridico. ecco perché noi abbiamo tentato di porre oggi quel problema che fatalmente verrà a questo Parlamento fra due o tre mesi. vi invito a dire oggi il vostro pensiero in modo molto più chiaro di quanto non abbiate voluto dire. e con ciò ho concluso (rapidamente, come vedete) sul primo emendamento. inoltre, proponiamo tutta una serie di piccoli emendamenti, sostitutivi e soppressivi, alla formulazione dell' articolo 1. in primo luogo proponiamo di sostituire la parola « antidemocratiche » con l' altra « totalitarie » . dagli atti del Senato risulta che lo stesso onorevole ministro dell'Interno , quando ha parlato di questi problemi, ha dichiarato testualmente: « chi aspira al partito unico e allo Stato totalitario propugna implicitamente la soppressione delle libertà costituzionali » . quindi, l' aggettivo « totalitario » l' ho ripreso appositamente da una dichiarazione del Governo . a noi sembra chiaro che, sostituendo la parola « antidemocratiche » con l' altra « totalitarie » , si ottenga una definizione giuridicamente più precisa. mi pare di udire un certo brusio nell' Aula... ci sono degli ospiti, signor presidente . il richiamo della foresta! dato il tipo della legge, non è strano che vi siano richiami ancestrali. se ognuno li sentisse, credo che il nostro settore sarebbe molto affollato durante la discussione di questa legge. e chi la vuole? prendendo il discorso, mi pare che, sostituendo la parola « totalitarie » all' altra « antidemocratiche » , si toglierebbe dall' articolo 1 di questa legge uno dei tanti equivoci; e, per dire una volta sola un concetto che dovrei ripetere parecchie volte, la preoccupazione nostra di chiarezza nei riguardi della definizione di cui all' articolo 1 è una preoccupazione obiettiva che dovrebbero avere, molto più di noi, coloro che sono disposti ad approvare questa legge. si è espresso da molte parti il dubbio: approvata la legge, sarà applicata? e noi rispondiamo: facciamo una legge che possa essere applicata, perché, se voi pensate di applicare la legge soltanto attraverso il congegno di cui al secondo comma dell' articolo 3, cioè soltanto attraverso l' azione diretta dell' Esecutivo, cioè soltanto attraverso l' interpretazione arbitraria dell' Esecutivo, possiamo risparmiarci non soltanto di discutere sull' articolo 1, ma addirittura possiamo risparmiarci l' articolo 1. perché, se è il Governo che ad un certo punto deve intervenire per dare la definizione di un movimento politico , è chiaro che potremmo essere precisissimi o non precisi, ma avverrà ciò che il Governo ad un certo punto deciderà. ma se intendete applicare la legge o pensate che possa e debba essere applicata la legge attraverso il congegno degli articoli 1 e 2 del primo comma dell' articolo 3, cioè attraverso l' intervento della magistratura, non lamentatevi poi con il magistrato che, a vostro parere, si sarà comportato male, se adesso al magistrato fornite uno strumento di giudizio quanto mai incerto! per un uomo politico , a qualunque parte appartenga, può darsi che il concetto di finalità antidemocratiche, di antidemocrazia, o di democrazia, sia un concetto chiaro; ma per il cittadino qualsiasi, e quindi per il magistrato, che e poi un cittadino qualunque, non credo che oggi tale concetto sia chiaro. sostituendo l' aggettivo « antidemocratiche » con « totalitarie » , si ha una precisazione politica e un rigore politico ancora maggiore, si ha una difesa della democrazia ancora meglio precisata, e si elimina qualche causa di dubbio nella mente di qualche onesto magistrato, il quale potrebbe non capirci più nulla. inoltre, proponiamo di sopprimere le parole: « proprie del partito fascista » . esattamente. si è osservato in altra sede che queste parole « proprie del partito fascista » in fin dei conti potrebbero essere soppresse senza alcun danno, perché se si tratta di finalità antidemocratiche, esse devono essere perseguite da una legge la quale si proponga di perseguire il fascismo concepito come antidemocrazia. non solo, ma perché se si tratta di finalità antidemocratiche si può ricorrere all' articolo 49 della Costituzione, il quale e il grande dimenticato di questa discussione, soprattutto da parte di coloro che non vogliono sentire parlare di legge polivalente in difesa della democrazia. si è sentito dire ancora oggi, in tema di partiti politici , che soltanto la XII norma transitoria e finale può permettere di prendere delle misure contro un partito. ciò è falso, perché l' articolo 49 della Costituzione impone di far sì che i partiti, i quali non agiscono secondo il metodo democratico, siano messi fuori della legalità costituzionale. vi è dunque, l' articolo 49 della Costituzione e non vi è alcun bisogno di questo inciso « proprie del partito fascista » . l' inciso ancora una volta serve soltanto a confondere le idee e le carte in tavola e non a chiarirle. io qui mi riferisco a quanto è stato detto in Senato anche perché quest' argomento è stato ripreso dall' onorevole ministro, il quale, appunto in Senato, a questo riguardo ha fatto delle dichiarazioni molto interessanti. in Senato vi sono state delle opposizioni vivaci al testo della legge su questo punto, particolarmente da parte del senatore Labriola, il quale si è battuto contro l' inciso « finalità, antidemocratiche » . egli ha detto: allora i sindacalisti rivoluzionari, i soreliani, non si propongono forse ideali politici antidemocratici? e gli anarchici? ed ha citato un caso di una legge del 1896, la quale nacque per colpire altre associazioni e finì proprio per mettere fuori legge gli anarchici che nella legge stessa non erano individuati. a queste osservazioni ha risposto in Senato abbastanza ampiamente l' onorevole ministro dell'Interno , ed è una risposta della quale io voglio dargli atto e prendo atto in questa sede, perché essa potrà essere, credo, abbastanza importante qualora sciaguratamente questa legge dovesse essere argomento delle cronache giudiziarie. il ministro dell'Interno si è reso conto che ad un certo punto bisognava pure arrivare ad una casistica, o ad un tentativo di casistica in merito alle finalità antidemocratiche proprie del partito fascista , esattamente per non sentirsi obiettare quello che questa sera, a mio parere giustamente, gli obiettava l' onorevole Cuttitta, il quale pure ha fatto una sua casistica o un tentativo di casistica. ha citato alcuni esempi, ha citato il Concordato, ha citato le paludi pontine. l' onorevole ministro dell'Interno ha risposto che i concordati li fanno tutti i governi e che le bonifiche avvengono sotto tutti i governi. evidentemente la risposta del ministro ne postula un' altra molto banale, a qualsiasi casistica si tentasse di fare: di dittature se ne sono viste dappertutto. anche di guerre; ne hanno fatte tutti i governi, al delitto politico sono ricorsi moltissimi governi e — anche per citare i casi specifici — i tribunali speciali li hanno fatti tutti i governi, persino i governi di questa Repubblica dopo il 1945. tutti gli esempi in questa materia possono scottare. non mi pare, dunque, che si possa rispondere in quel modo. la risposta deve essere un' altra, a mio parere, ed è: o non si fa alcuna casistica, onorevole ministro, o nel testo stesso della legge si deve fare una casistica precisa, specifica, chiara e completa, la quale serva al magistrato. ella sa meglio di me, onorevole ministro, che l' orientamento è sempre stato dubbio in merito a questo punto. da alcuni non si voleva fare alcuna casistica; da alcuni si pensa, si sostiene e si è detto che al di là di ogni casistica basterebbe la XII norma finale transitoria della Costituzione « è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista » per dare al magistrato, all' Esecutivo, al Parlamento una direttiva sufficientemente chiara. da altri, invece, si è sostenuto, prima che la legge arrivasse in Senato e anche durante la discussione in Senato, che occorresse una casistica completa. che cosa è avvenuto all' articolo 1 della legge? il solito compromesso. cioè, non si è rimasti fermi al principio « niente casistica » , e non si è neppure arrivati alla casistica completa. si è fatta una mezza casistica: si sono elencati taluni casi, se ne sono lasciati fuori taluni altri. ed ecco quindi i motivi di dubbio: ecco perché l' inciso « proprie del partito fascista » anziché chiarire, confonde. questa sera l' onorevole ministro ci ha detto (può darsi che la sua opinione sia valida anche in un futuro giudizio), ci ha detto che, per esempio, se qualcuno esaltasse le bonifiche pontine o il Concordato, egli non commetterebbe. mi consenta di compiere un tentativo per chiarire il senso della legge. credo che sia nell' interesse comune compiere questo tentativo. se un interesse io posso avere, è che il senso di questa legge all' articolo 1 sia il meno chiaro possibile, perché in quel modo io sono certo che la giustizia non riuscirà mai ad applicare questo articolo. se un interesse hanno coloro che lo votano, è che il significato sia il più chiaro possibile. e allora io sto facendo un ragionamento abbastanza semplice. questa sera, l' onorevole ministro, dietro domanda dell' onorevole Cuttitta (il quale la pensa diversamente: ed è un' opinione rispettabile), ha ritenuto che colui che facesse un partito il quale volgesse la sua attività alla esaltazione delle bonifiche pontine o del Concordato, non avrebbe perciò stesso ricostituito il partito fascista . io però posso non solo dichiarare ma documentare che, in base alla legge 3 dicembre 1947, articolo 7, sono stati denunciati (non dirò condannati, perché non ho seguito l' esito dei processi) cittadini italiani rei di aver fatto l' apologia del fascismo esaltando proprio il Concordato e le bonifiche pontine. vi sono stati dunque, fino ad oggi, dei procuratori della Repubblica i quali hanno ritenuto di ravvisare l' apologia del fascismo in quelle esaltazioni. questo lo afferma lei, in questo momento. ma noi facciamo una legge che poi congediamo. noi dobbiamo essere d' accordo nel tentativo di legiferare bene. onorevole ministro, ella ha espresso lo stesso scrupolo di fronte a taluni senatori che dicevano essere inutile precisare. ella ha detto: si tratta di una legge politica, e lo scrupolo della precisazione deve esservi. e lo disse con la preoccupazione che la legge fosse rigidamente applicata. io potrei dirlo con altra preoccupazione. ma ci si può incontrare, comunque, nel desiderio che le formule siano precise. ora, le sue interpretazioni date in sede di discussione degli articoli di questa legge avranno un valore interpretativo per la magistratura. ma mi si deve dare atto che può aver ragione l' onorevole Cuttitta, ritenendo che si faccia apologia del fascismo e quindi, dato il meccanismo di questa legge, che si attui la ricostituzione del partito fascista , quando si dice nelle piazze o si scrive negli articoli che il fascismo fece opere egregie con il Concordato e le bonifiche. voi dite: non esageriamo! allora vi cito un esempio molto più grave: la guerra. è un esempio sul quale credo che i pareri siano controversi. fu un atto fascista la guerra del 10 giugno? il ministro Scelba non lo definisce atto fascista (testo del discorso al Senato). il ministro Scelba (io naturalmente gli do ragione in questa interpretazione, anche dal punto di vista politico) ha dichiarato al Senato: « non possiamo affermare che la guerra fu un atto fascista » . ed è stato saggio da parte sua, come ministro dell'Interno , fare una dichiarazione simile a proposito di questa legge, perché guai se questa legge dovesse essere applicata nel senso che ogni esaltazione, rievocazione, celebrazione della guerra possa essere intesa come un atto di propaganda fascista, quando ci troviamo di fronte ad un Governo il quale, per suoi motivi politici, sta facendo in pratica l' esaltazione di glorie militari di quella guerra come dell' altra, e cerca, dal suo punto di vista e per interessi che esso considera nazionali, di ravvivare nei giovani lo spirito militare anche attraverso ricordi dell' ultima guerra. invece molte parti dell' opinione pubblica e parecchi settori di questa Camera (e lo ha dimostrato l' onorevole Coppi, con mia interruzione). a me serve che ella dissenta e che io sia d' accordo con l' onorevole Scelba in questo caso, perché questa e la mia tesi. è un argomento tipico e mi è stato offerto dal ministro, molto generosamente. non ho alcuna intenzione di fare una discussione sulla guerra e sulle sue responsabilità; non è questo il tema. intendo sostenere e dimostrare quello che già e stato dimostrato da questo piccolo alterco: essere tutta la materia opinabile in questo caso. allora, o rinunziamo tutti alla casistica e a qualunque casistica e ci rimettiamo ad una definizione categorica. non credo di aver citato male il discorso dell' onorevole ministro. nel testo che ho davanti a me è scritto: « noi non possiamo affermare che la guerra fu un atto fascista » . il diverbio che è scoppiato contro la mia volontà dimostra che siamo nell' opinabile, cioè che sui principi, i metodi, i fatti e gli atti propri del periodo fascista non può esservi concordanza di opinione e, di conseguenza, sostenere questo inciso dell' articolo primo non giova alla chiarezza della legge, ma la danneggia. ripeto che occorre stabilire che la legge colpisce le finalità antidemocratiche o, come suggerivo, totalitarie, e porre un argine contro la violenza e la dittatura: occorre cioè fissare tre o quattro concetti sufficientemente chiari per chi dovrà applicare la legge, essendo evidente che qualunque richiamo di carattere storico non può non portare a valutazioni divergenti e a contrasti di opinione che in sede parlamentare possono anche essere liquidati con una discussione, ma che non possono essere trasferiti in una legge senza danneggiarne la validità. più sotto ricorre la formula « denigrazione della democrazia » anche a proposito della quale debbo dire che si tratta di un concetto tutt' altro che chiaro. se non sbaglio, il concetto di denigrazione non ha nessun senso dal punto di vista giuridico, tanto è vero che esso non ricorre in nessuno dei quattro codici. denigrare può avere un significato dal punto di vista letterario o politico, ma non dal punto di vista giuridico, essendo assolutamente impossibile stabilire il confine fra la critica, sempre permessa anche agli istituti democratici, e la denigrazione. penso, dunque, che si debba sostituire la parola « denigrazione » con la parola « vilipendio » , che raffigura un chiaro istituto giuridico, tanto è vero che è stata consacrata nell' unica legge di riforma del codice penale approvata dopo il 1945, cioè nella legge che modifica l' articolo 290, che riguarda appunto il vilipendio alle istituzioni democratiche repubblicane, alle forze armate della Resistenza, eccetera. anche a questo proposito ritengo che respingendo l' emendamento, non si contribuisce al maggior chiarimento della legge. soprattutto per quanto riguarda la denigrazione della democrazia o del Parlamento, io voglio farvi un solo esempio. prendo l' esempio più pacifico, più tranquillo, più lontano dalle polemiche politiche e parlamentari. leggo nel Manzini — un testo che tutti i giuristi conoscono perfettamente — nel IV volume, a pagina 9, una nota nella quale potrebbe essere ravvisato il reato di denigrazione degli istituti parlamentari. non certo quello di vilipendio, ma quello di denigrazione, sì. in questa nota si dice: « cosi, ad esempio, il paragrafo 3 delle disposizioni transitorie della nostra Costituzione dichiara che, per la prima composizione del Senato della Repubblica , sono nominati senatori, con decreto del Capo dello Stato , i deputati dell' Assemblea costituente che posseggano i requisiti di legge per essere senatori o che abbiano scontato una pena non interiore a 5 anni. forse sarebbe stato più assennato, volendo compensare quei martiri, assegnare loro un redditizio banco del lotto » . così si esprime un testo considerato dai giuristi il sancta sanctorum . è denigrazione della democrazia questa? è vilipendio della democrazia? il vilipendio mi pare che non ci sia: ma la denigrazione certamente c' è. per lei è mancanza di spirito, ma per altri può darsi che quella battuta sia abbastanza spiritosa. però io ho voluto citare un testo quanto mai lontano da ogni sospetto, diciamo pure, da ogni legittima suspicione di carattere politico, per dimostrarvi quanto sia pericoloso inserire in una norma di legge un concetto così vago. questo mi conforta nella mia tesi, perché nel codice militare la denigrazione può esservi, in quanto quel codice ci richiama a concetti morali e cavallereschi che esulano dal diritto comune. il quinto mio emendamento propone che si dica, anziché « la democrazia e le sue istituzioni » , « gli istituti democratici costituzionali » . per questo emendamento non ho che da riallacciarmi ai concetti sostenuti per il precedente. ancora una volta si tratta di sostituire ad una formula quanto mai vaga e imprecisa, una formula chiara e precisa. il dire denigrare la democrazia può significare tutto e può non significare nulla. di democrazia oggi sono in corso numerosissime accezioni, anche senza andare fuori dai confini del nostro paese. in Italia abbiamo sentito parlare della democrazia protetta da un lato, della democrazia progressiva dall' altro, di una democrazia liberale dall' altro ancora. in seno alla democrazia liberale abbiamo sentito qui che vi sarebbe una democrazia « quacchera » , che da alcuni liberali è stata scartata e che altri in questa sede hanno difeso. nei nostri riguardi vi è chi parla di una democrazia autoritaria o di una democrazia organica; il ministro ha parlato di una democrazia lassista che egli ha messo in contrapposto alla democrazia protetta. ora, questa differenza di termini risponde ad una differenza e a una divergenza sostanziale di concezioni. in questo caso e in questa situazione, pensate voi che si possa inserire in una norma di legge una frase di questo genere: chi denigra la democrazia è fascista? è fascista, per esempio, chi si scaglia, anche violentemente, contro la concezione della democrazia che può avere l' onorevole Togliatti o l' onorevole Scelba? la democrazia senza aggettivi non esiste. nessuno ha più il coraggio di parlare di democrazia senza aggettivi, perché i vari aggettivi adoperati — a torto o a ragione, legittimamente o non legittimamente — da tutti i settori, all' interno e all' estero, hanno finito per snaturare il sostantivo stesso, per renderlo zoppo, bisognoso di un appoggio, e l' appoggio è costituito proprio dagli aggettivi. è come un ubriaco, questa povera democrazia, che si abbraccia ai lampioni per non cadere! e vi sono lampioni di destra, di sinistra e di centro. è una situazione obiettiva che non potete ignorare, e in questa situazione che non ignorate — anzi, che tanto poco ignorate da fare di essa il centro di tutta una polemica politica — pretendete di trasformare questo quanto mai vago e ondeggiante concetto di democrazia in un concetto giuridico, e dichiarate in una legge che è fascista e ricostituisce il partito fascista chi denigra quella democrazia senza aggettivi che non esiste più. non mi sembra che in questo modo si facciano delle buone leggi! vi è, poi, un mio emendamento con cui chiedo la soppressione dell' inciso: « e i valori della Resistenza » . mi rendo conto che questo emendamento non piaccia alla maggior parte di questa Assemblea. non per questo viene meno il mio dovere di illustrarlo e di sostenerlo. ho sentito dire in taluni settori che se la legge non fosse stata approvabile per altri motivi, lo sarebbe perché contiene questo inciso. ed io capisco benissimo questo punto di vista , ma non credo che in questo modo si legiferi. è, intanto, ovvio un rilievo, che nasce dal fatto stesso che, se non sbaglio, questo inciso, nel primo testo legislativo trasmesso al Senato, non esisteva, e non esisteva a ragione: perché, infatti, il fascismo, nel tempo, ha precorso la Resistenza di alcuni anni, e credo senz' altro che parlare di ricostituzione del partito fascista attraverso il vilipendio o la denigrazione dei valori della Resistenza, sia incongruo e assurdo anche dal punto di vista storico. ma, a parte ciò, io debbo rilevare che se aveva un senso piuttosto preciso la formula del codice penale (nuovo testo) all' articolo 290, in cui si parla di « vilipendio delle forze armate della Resistenza » , equiparando quelle forze armate alle altre forze armate dello Stato protette dal vilipendio, un senso molto meno preciso ha qui la formula: « valori della Resistenza » . ancora una volta vi debbo chiedere — se è possibile — un chiarimento, perché, per conto mio, una interpretazione chiara non la posso dare: non ho appartenuto a quel mondo; sono stato — e politicamente sono — nemico di certe concezioni, e quindi non sono certamente io, né assolutamente desidero esserlo, in grado di interpretare in senso negativo o positivo quella formula. ma l' interpretazione ho diritto di chiederla ai sostenitori di quella formula, altrimenti mi trovo di fronte alla impossibilità di avere un vademecum, un' interpretazione obiettiva proprio da parte di coloro che hanno interpretato o asseriscono di essere interpreti di quei valori. voglio qui citare recenti polemiche che si sono svolte tra voi, soprattutto tra democristiani e comunisti, in ordine a taluni clamorosi processi nei quali gli uni ravvisavano gli autentici valori della Resistenza ingiustamente perseguiti, gli altri ravvisavano invece delle deviazioni da quei valori che giustamente venivano processate, in quanto si trattava proprio di scindere le responsabilità. ricordo, a questo proposito; una frase pronunciata in questa Assemblea dall' onorevole Giacchero. in data 7 novembre 1950, l' onorevole Giacchero ha dichiarato: « la divisione vi era già (parlava del 1943-45) fra quei partigiani che combattevano soltanto per la libertà della patria e quelli che volevano sostituire al Tricolore la bandiera rossa » . ho citalo l' altro giorno una dichiarazione, assai grave, del generale Cadorna, ritenuto uno dei più autorevoli, se non il più autorevole, almeno da una certa parte, interprete della Resistenza, fatta il 22 aprile 1950; egli ha negato che potesse esservi qualunque convergenza definitiva fra l' una e l' altra parte della Resistenza, dichiarando: « la convergenza delle forze che diedero vita alla Resistenza e alla lotta di liberazione si è esaurita con la liberazione stessa » . non ho nessun motivo di citarvi i particolari delle polemiche, feroci e aspre, che anche recentemente si sono svolte fra diversi settori di questa Assemblea e fra diversi partiti politici in Italia sui valori della Resistenza. e allora? una interpretazione obiettiva nostra evidentemente non esiste, come non esiste una interpretazione obiettiva vostra. gli uni e gli altri approvate con grande entusiasmo questo comma. ma l' opinione pubblica sa che le interpretazioni che di esso voi date sono diverse, contrastanti, addirittura polemiche. pertanto, ancora una volta voi mettete nelle mani del magistrato uno strumento, del quale il magistrato non saprà come servirsi. volete farci il piacere, prima di approvare questa legge, di mettervi d' accordo fra di voi sui valori della Resistenza? diteci se i fatti di Porzus devono essere interpretati in un modo o in un altro o in tutti e due i modi insieme. ho diritto di sapere dalla maggioranza democristiana se sul processo di Porzus potrò esprimermi come si è espresso un giornale democristiano, senza commettere il reato di vilipendio dei valori della Resistenza. non importa; siccome io, cittadino, posso essere chiamato dal magistrato a rispondere del reato di vilipendio dei valori della Resistenza per un singolo episodio, ho diritto di sapere, come cittadino che vuole osservare questa legge, in qual modo io possa rispettarla, a meno che non si tratti di una legge trabocchetto, nella quale devo cadere ad ogni costo. perché, se per caso mi esprimo in un modo, vado d' accordo con l' opinione di una parte; se mi esprimo in un altro, vado d' accordo con l' altra. voi tentate di trasferire nel permanente quello che è opinabile. lo potete fare politicamente e lo state facendo, approvando questa legge; ma vi dimenticate in pieno della necessità che una legge sia tale, cioè sia obbiettivamente valida per tutti. l' unico motivo che vi fa andare d' accordo è l' opportunità politica: lo capisco perfettamente. sapete bene che questo rinnovato CLN si esaurisce — oratori del gruppo democristiano ve l' hanno già detto — con l' approvazione di questo disegno di legge . però non è vero quello che è stato detto stasera da parte sinistra: cioè, che questa legge deve essere applicata esclusivamente contro il Movimento Sociale Italiano ; perché, quando anche ciò fosse vero, la legge colpirebbe fatalmente molti cittadini italiani, non colpirebbe, come ha affermato l' onorevole Pajetta, certi alti gerarchi, che egli immagina disgiunti da una base, da cui si troverebbero chissà a quale distanza. la legge colpirebbe il cittadino italiano che si trovasse a incappare nelle sue maglie. voi non state approvando un provvedimento di polizia, ma state approvando una legge: state sancendo in una legge che esiste il concetto giuridico di democrazia, che esiste un concetto giuridico dei valori della Resistenza, che si può dire giuridicamente denigrare, anziché vilipendere. voi state codificando tutto questo, state creando dei precedenti e degli strumenti. non mi interessa che questi precedenti possano servire domani per altri partiti, spero non servano; serviranno, però, per il cittadino italiano e saranno ancora una volta gli stracci ad andare per aria. lo sapete benissimo, perché conosciamo tutti il nostro paese. parleremo anche di questo. d' accordo, signor presidente , mi avvio alla conclusione. emendamento numero 7. con questo emendamento si propone di sostituire la formula « rivolge la sua attività alla » , con la formula: « fonda la sua attività sulla » . ricordo che tale formula fu già proposta in Senato — e non dalla nostra parte — e l' onorevole ministro per l' Interno la respinse con questa motivazione: « non potrei accettare la parola « fonda » , perché può dar luogo ad equivoci, potrebbe portare a colpire le intenzioni, mentre è nostra precisa volontà colpire i fatti e le manifestazioni concrete » . è una osservazione questa che appare divertente, a proposito di questa legge. comunque, mi sembra chiaro che la formula: « fonda la sua attività sulla » sia molto più precisa di quella proposta e, mi pare altresì che colpisca molto meno le intenzioni, o, comunque, le occasioni che potremmo definire estemporanee di quanto non avvenga con la formula: « rivolge la sua attività alla » . se tale formula viene concordata, anche una sola manifestazione, una sola esaltazione, o un solo gruppo di manifestazioni o esaltazioni che abbiano per caso nella vita di un partito valore assolutamente marginale, potrebbero essere prese in considerazione per lo scioglimento del partito stesso. ecco il motivo del mio emendamento. con l' emendamento numero 8 si propone di sostituire la parola « esponenti » con la parola « capi » . ricordo che a proposito della legge 3 dicembre 1947 fu fatta in sede di Assemblea costituente la stessa discussione. anche allora fu proposto di inserire la parola « capi » nella legge e non la parola « esponenti » . si tratta infatti di impedire la ricostituzione del partito fascista , partito che ebbe in Italia, comprese le sue organizzazioni, 4 milioni e mezzo di iscritti, partito che coinvolse la responsabilità personale di quasi tutti i cittadini italiani che allora vivevano in Italia. ora. a me sembra veramente un po' eccessivo ed estremamente vago indicare la parola « esponenti » , anziché la parola « capi » , perché « esponente » , di una parte politica , di partito, nel senso giuridico del termine significa chiunque abbia fatto parte o abbia rappresentato in qualche modo quel tale partito politico . non mi sto creando nessun alibi. l' emendamento numero 9 chiede che si sopprima il termine « principi » . e qui la discussione potrebbe essere lunga, ma sarà breve, perché non voglio ripetere concetti che ho già espressi. è chiaro che quando in un testo come l' attuale si dichiara che ricostituisce il partito fascista un partito che rivolge la sua attività alla esaltazione di principi propri del partito fascista , siamo pienamente in quel tale reato di pensiero, di opinione, di intenzione, di finalità, del quale si parlava all' inizio della discussione di questa sera. a parte il fatto che anche qui potrei fare tanti esempi di una certa importanza e di un certo rilievo, vi citerò un solo precedente. i principi del fascismo quali sono secondo voi? l' altro giorno, il ministro dell'Interno , celiando, ma con uno scherzo che voleva essere serio nel suo contenuto, rivolgendosi alla nostra parte disse: « voi parlate di corporativismo e di socializzazione, ma non sapete neanche che cosa vogliano significare quei termini » . uno scherzo un po' pesante, ma che riproduce probabilmente l' opinione del ministro dell'Interno . quindi, il ministro dell'Interno ritiene che noi non sappiamo neppure che cosa significhino quei principi di corporativismo e di socializzazione, nei quali, di solito, viene fatta risiedere la dottrina fascista, dal punto di vista sociale. ma, a parte l' opinione dell' onorevole ministro dell'Interno , quali sono, secondo voi, secondo la legge, i principi del fascismo? il non avere principi è già un principio! secondo la tesi dell' onorevole Matteotti, il pragmatismo. secondo la tesi che l' onorevole Matteotti sta esponendo, il pragmatismo sarebbe l' unico principio dottrinario e politico del fascismo. anche questa e una tesi, e ancora una volta siamo nell' opinabile. comunque, vi voglio citare uno solo degli esempi che vi dimostra come sia pericoloso avviarsi su questa strada. congresso della Democrazia Cristiana tenuto a Torino il 12 aprile 1923, il famosissimo congresso di Torino, dal quale derivarono alcune conseguenze anche in sede governativa e parlamentare. parla don Sturzo (pagina 156 del volume Popolarismo e fascismo , editore Gobetti, 1924), e così si esprime: « i fascisti hanno preso da noi il principio che la lotta di classe non è una ragione fatale, assoluta, ma è un episodio contingente limitato e superato. hanno ammesso i nostri postulati della collaborazione di classe nell' economia e della ragione superiore della nazione e dello Stato come sintesi politica anche delle forze economiche e sindacali » . e ancora (pagina 174 dello stesso volume): « noi sappiamo bene apprezzare lo sforzo del Governo attuale » — quello di Mussolini — « per una rivoluzione dello spirito nazionale, per una attuazione di riforme statali in gran parte ispirate ai nostri criteri » (popolari) « per un nuovo orientamento economico, che, abbattendo il socialismo di Stato, riporti al loro ritmo naturale le libere forze produttive, per la riforma scolastica e per un maggior rispetto alla vita religiosa e morale del nostro popolo » . quindi, noi i principi del fascismo non li conosciamo, dice il ministro dell'Interno ; il fascismo non ha principi, dice l' onorevole Matteotti, ma don Sturzo nel 1923 conosceva bene i principi del fascismo, dichiarava di conoscerli, e dichiarava di conoscerli tanto bene, da ammettere che erano gli stessi principi del Partito Popolare di allora. non parlo sul piano politico, e sono d' accordo con voi che don Sturzo e il Partito Popolare sono benemeriti dell' antifascismo e tutto quello che volete. ma sul piano giuridico io mi metto nei panni del cittadino qualsiasi, o « qualunque » , per far piacere all' onorevole Giannini, che non ci capirà nulla. voi state facendo una legge che non è una legge. io domando se è nel vostro interesse volerla approvare. anche solo dal punto di vista della sua applicabilità questa legge è una pessima legge, e non vi lamentate poi dei magistrati, i quali non potranno applicare queste norme e non potranno condannare. perché, se dai principi del fascismo voi togliete il corporativismo e la socializzazione, come togliete certamente il nazionalismo, perché è appannaggio di tanti altri partiti, che cosa resta? resta il nulla di cui parlava il collega Matteotti. resta il fascismo, ma dovete definirlo: non potete lasciare questo nome nel vago. se volete poi un' altra citazione molto divertente, essa è contenuta in una rivista, fatta dall' onorevole Rapelli, che sta avendo grande fortuna anche per le intelligenti malignità che va dicendo sul conto di tutti noi (Lettere ai lavoratori del 29 febbraio 1952, pagina 56). eccovela: è la mozione del 16 gennaio 1927 (siamo quindi dopo il famoso 3 gennaio 1926), pubblicata sui quotidiani il 2-3 febbraio 1927 e su Problemi del lavoro il 25 maggio, firmata da Azzimonti, Calda, Colombini, D'Aragona , Rejna, sulla disciplina fascista dei rapporti di lavoro; essa dice: « in quella legge vediamo qualcosa dei principi che sono pure i nostri » ... e altrettanto ridicole sono le leggi che pretendono di discriminare e di colpire. so bene che non c' è niente da fare. tuttavia desidero che rimangano queste mie parole per quando questa legge, strombazzata dai colleghi come la salvezza della democrazia, sì rivelerà uno strumento impotente ed inefficace, apportatore di confusione e di danno. io mi preoccupo dei cittadini italiani, che non hanno bisogno di ulteriore confusione. tornando agli emendamenti, io propongo di sostituire « compie » con « organizza » , trattandosi delle manifestazioni esteriori di carattere fascista. faccio rilevare che il « compiere » manifestazioni esteriori di carattere fascista è ipotesi disgiuntiva di per sé sufficiente a configurare la ricostituzione del partito fascista . quindi è partito fascista secondo la legge un partito che « compie » manifestazioni esteriori di carattere fascista, cioè un partito il quale per avventura, anche in una sola circostanza, anche in una sola località — per iniziativa, potrebbe darsi, di un gruppo di irresponsabili o, potrebbe ancora darsi, di un gruppo di agenti provocatori — compie una manifestazione esteriore ritenuta di carattere fascista: per esempio se in un comizio, in cui un oratore parli d' un qualsiasi tema, vi siano nella folla, fra gli aderenti a quel partito, due, cinque, dieci irresponsabili o pazzi o provocatori, i quali interrompano il discorso con grida apologetiche o, ad esempio, facciano il saluto romano. o facciano il passo dell' oca, o dell' asino, come più vi conviene. scegliete l' animale che più vi aggrada e cavalcatevi sopra. ora, io propongo di sostituire alla parola « compie » la parola « organizza » , perché, se vi è una assoluta occasionalità, mi pare che la norma sarebbe fuori posto; mentre potrebbe essere meno ingiusta se coinvolgesse la responsabilità degli organizzatori. l' ultimo emendamento mira in sostanza ad ottenere un' ultima precisazione da parte dei relatori e del Governo, per quanto abbiamo avuto assicurazioni molteplici circa la irretroattività di questa legge; e debbo d' altra parte dire che, a prescindere dalle assicurazioni, la irretroattività di una legge varata dopo l' entrata in vigore della Costituzione risulta re ipsa . poiché tuttavia qui si tratta di una legge politica, la quale applica un procedimento induttivo nei confronti di coloro che dovrebbero incappare nelle sue maglie, credo si debba essere molto chiari non soltanto circa l' affermazione di questa irretroattività, ma anche, nella fattispecie, perché nella sua applicazione sia chiara la più assoluta esclusione di qualunque indagine retroattiva. ciò e stato accennato del resto anche dall' onorevole Aldo Moro. e allora sentiremo anche quest' altro parere: non sapevo ch' ella avesse parlato a titolo collettivo. prego pertanto l' onorevole relatore per la maggioranza e l' onorevole ministro di voler rispondere in modo specifico, se possibile, su questi emendamenti.