Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 927 - seduta del 10-06-1952
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
1952 - Governo VII De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 927
  • Attività legislativa

onorevole presidente , onorevoli colleghi , debbo in primo luogo rassicurare la Camera, nel senso che cercheremo di contenere la discussione dei nostri emendamenti o degli altrui emendamenti, quando interverremo, nei limiti della massima brevità. vi preghiamo però di darci atto che non possiamo in questa sede non precisare taluni punti di vista con il solo intento che siano messi a verbale. non ci possiamo ripromettere altro dopo le dichiarazioni, per la verità, sorprendenti da parte del gruppo di maggioranza e del gruppo di minoranza, secondo le quali a priori la possibilità di approvare emendamenti è scartata. dichiarazioni sorprendenti o per meglio dire, imprudenti. mi consenta una ripetizione, signor presidente : vedrà, che non ve ne saranno altre. comunque, in questa sede la ripetizione è pertinente. dichiarazioni, dicevo, imprudenti, perché si poteva raggiungere lo stesso effetto senza dirlo. non è obbligatorio dire a priori che la discussione parlamentare viene svuotata, da coloro che decidono con un voto, di ogni contenuto e di ogni effetto. si può votare contro senza bisogno di dirlo prima. ho preso la parola sull' emendamento Cuttitta in quanto in Commissione ne avevo presentato uno analogo, che non ho ripresentato in questa sede, poiché ho visto che l' emendamento Cuttitta tendeva a ricondurci a quella equazione: fascismo uguale violenza, fascismo uguale a privazione delle libertà democratiche, che costituiva il contenuto essenziale della definizione di fascismo data nella legge 3 dicembre 1947, numero 1546. l' onorevole ministro ha tentato l' altro giorno, chiudendo la discussione generale , di dimostrare che anche in questa legge la definizione di fascismo uguale a violenza è rimasta intatta. nel suo tentativo di dimostrazione, però (l' onorevole ministro me ne vorrà dare atto), si è fermato, per avventura, proprio al punto in cui si ferma l' emendamento ho altro da aggiungere. chiedo di parlare dell' onorevole Cuttitta. e non poteva andare avanti, onorevole ministro, perché non è assolutamente possibile dimostrare che la violenza abbia qualcosa a che vedere, per esempio, con la parte dell' articolo 1 in cui si dice « rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito » . non è affatto detto che la esaltazione di un esponente, di un principio, di un fatto, di un metodo proprio del partito fascista comporti con sé l' estremo della violenza. e non è affatto detto che l' estremo della violenza sia compreso nell' altro comma dello stesso articolo dove è detto « compie manifestazioni esteriori di carattere fascista » . ma vi è di più. ella stessa, onorevole ministro, nella relazione introduttiva di questa legge, ha sostenuto che uno dei criteri distintivi tra la legge del 3 dicembre 1947 e questa è dato, appunto, dal fatto che, mentre in quella l' estremo della violenza è condizione essenziale perché si configuri la ricostituzione del disciolto partito fascista , in questa tale condizione non è più essenziale. l' onorevole ministro, cioè, ha detto più volte, come egli stesso mi darà atto, che proprio per questo (cioè per il fatto che l' estremo della violenza era configurato come condizione necessaria) la legge del 1947 è rimasta inoperante, ed appunto per questo la legge ora in discussione considera ricostituito il partito fascista anche mediante manifestazioni che esulino dall' uso della violenza. l' emendamento Cuttitta chiede esattamente il ritorno alla precedente definizione, sia pure specificando meglio quanto la legge 3 dicembre 1947 già sanciva in forma meno chiara. per chiarire il problema all' attenzione dei colleghi, ripeto che la situazione è la seguente: da una parte vi è la tesi secondo cui il fascismo deve essere colpito come violenza, e non vi è dubbio che sostenendo tale tesi — e a prescindere dall' opinabilità di simile giudizio intorno al fascismo — si difende effettivamente la democrazia, come noi stessi riconosciamo; dall' altra parte vi è la tesi secondo cui il fascismo può essere ricostituito, oltre che ponendo in essere un' associazione che attua l' uso della violenza, anche attraverso altre forme come l' apologia, i riti, o le manifestazioni di carattere esteriore. contro quest' ultima tesi noi ci battiamo anzitutto in nome della interpretazione che al primo comma della XII disposizione transitoria della Costituzione ha dato la stessa Assemblea costituente . gli onorevoli colleghi sanno che la legge 3 dicembre 1947, entrata in vigore 18 giorni dopo la Costituzione, viene considerata come l' interpretazione autentica della XII norma transitoria: ciò è detto anche nella relazione di maggioranza (pagina 2); ciò è stato detto e scritto alla Costituente dall' onorevole Giuseppe Bettiol, attuale presidente del gruppo democristiano; e di conseguenza è pacifico che la equazione « fascismo uguale a violenza » è stata data dalla Costituente stessa, la quale ha espresso il pensiero che la ricostituzione del disciolto partito fascista si può configurare soltanto laddove si abbia l' estremo della violenza. ma la Costituente non si è limitata ad esprimere questo giudizio positivo; essa ha respinto tutte le altre interpretazioni: si leggano gli interventi, anche i più autorevoli, effettuati in Assemblea e in Sottocommissione in sede di formulazione del comma primo della XII norma transitoria, nonché la relazione di maggioranza sulla legge 3 dicembre 1947, per convincersi che, secondo la Costituente, non si potevano perseguire, anche nel caso della ricostituzione del partito fascista , i programmi, le finalità, le ideologie, le intenzioni e le opinioni. a questo riguardo ho sentito esporre l' altro giorno dall' onorevole ministro una tesi veramente strana. egli ha detto: questa legge non colpisce le opinioni, questa legge non colpisce le intenzioni; questa legge non colpisce finalità, questa legge non colpisce il pensiero; colpisce tutto ciò soltanto e quando tutto ciò diventi programma di partito, cioè quando diventi azione politica. grazie tante! e come volete, con una legge, colpire il pensiero finché esso non si traduce in un programma politico, in una enunciazione apologetica, in un discorso, in uno scritto? sono certo che il mio pensiero non lo colpirete mai, né con questa, né con altre leggi. il mio pensiero è ben chiuso dentro il mio cervello, e se per avventura potessimo con la spettroscopia, nella quale si sono dimostrati maestri alcuni nostri colleghi a proposito delle elezioni, operare nei cervelli degli stessi colleghi per vedere quello che pensano a proposito di questa legge, non so se le opinioni sarebbero tutte concordi. può darsi di sì, e può darsi di no. ma è chiaro che il mio pensiero, le mie intenzioni, le mie finalità, le mie ideologie, i miei programmi, finché tali rimangono, non possono essere colpiti. la nostra tesi — tesi, d' altra parte, evidentissima ed elementare — è che il programma, finché rimane programma, l' ideologia finché rimane ideologia, le finalità e le intenzioni finché rimangono finalità ed intenzioni, e non si traducono in una realtà di pericolo o di danno (l' onorevole presidente disse cose estremamente interessanti in sede di Costituente sul reato di pericolo, proprio a proposito della legge 3 dicembre 1947, e le ricordo bene), non possono essere colpite. se si colpissero i programmi, le idee, le intenzioni, le finalità, si ammetterebbe il reato di opinione, di finalità, di programma, di pensiero; e si sarebbe al di fuori della Costituzione nostra e di ogni norma democratica. non scandalizzatevi se ci richiamiamo alle norme democratiche. è questo il terreno sul quale ci avete portati voi. voi non presentate questa legge come una legge di eccezione. lo avete escluso. anche oggi ci avete detto: è una legge normale. ed allora dovete dimostrarlo. non potete sostenere anche qui due giuochi in uno solo... quale acutezza!... io ho dimostrato l' altro giorno di essere prontissimo a qualsiasi contraddittorio politico. questa sera il presidente non me lo consentirebbe, e quindi vi rinunzio. se siete capaci di seguire argomenti giuridici, seguiteli; se avete argomenti da contrapporre sul piano giuridico, studiate la legge; se non avete nulla da dire, andate a spasso . per concludere su questo emendamento devo dire, onorevole ministro, ancora qualche cosa, perché qui si tratta della violenza nella lotta politica e siamo stati chiamati da lei e dagli altri direttamente in causa a questo riguardo. ella mi ha chiamato oggi direttamente in causa ancora una volta rifacendosi ad una notizia comparsa stamane su alcuni giornali a proposito di sentenze della magistratura circa il famosissimo e famigeratissimo caso della Garbatella. io devo ricordarle, onorevole ministro, che di quel famosissimo caso in questa Camera si parlò; ne parlò l' onorevole Roberti nella seduta del 2 aprile 1950. non mi rifaccio a quel discorso; ma mi limito a ricordare che in quel discorso fu detto — e non fu mai smentito — quali fossero stati i limiti di quel fatto, quali fossero, in contrapposto a quel fatto, gli altri fatti di violenza non diretti né organizzati da noi, ma da noi subiti in quei giorni e immediatamente dopo. ma, a prescindere da ciò, ed a proposito della nota ufficiosa comparsa stamane sui giornali e della sentenza a cui si fa cenno, debbo far rilevare e far mettere a verbale anzitutto che si tratta di una sentenza non passata in giudicato; e secondariamente che si tratta di una sentenza emanata al riguardo di fatti che non hanno nulla a che vedere con quanto nella sentenza stessa si dice a proposito del Msi, perché quando la procedura giudiziaria fu messa in moto a quel riguardo e si chiese l' incriminazione del Msi come tale e dei dirigenti, oltre che dei giovani implicati nei fatti della Garbatella, il magistrato, in sede istruttoria (e qui non rivelo un segreto di ufficio, perché la notizia fu pubblicata dai giornali a suo tempo) respinse ogni addebito nei confronti del Msi e dei suoi dirigenti nazionali, e dette corso all' incriminazione soltanto nei riguardi dei giovani partecipanti al fatto della Garbatella, per i reati di rissa e di apologia. infatti, la condanna è stata emessa nei riguardi dei partecipanti — o di taluni dei partecipanti — per i reati di rissa e di apologia, cioè per i reati di cui all' articolo 7 della legge 3 dicembre 1947, e non per il reato di cui all' articolo 1 di quella stessa legge: ricostituzione del partito fascista . quella sentenza, dunque — che non so per quali motivi (ma dei quali si parlerà in sede di appello contro la sentenza stessa) ha esorbitato dal campo che la magistratura stessa aveva delimitato — non dimostra assolutamente nulla nei confronti della legge 3 dicembre 1947... si trattava dell' estremo di violenza, ed era questo il tema sul quale, appunto, mi stavo intrattenendo. dicevo al ministro che la sentenza che è stata citata non dimostra nulla in contrario a quanto ha sostenuto l' onorevole Cuttitta con il suo emendamento. e noi all' approvazione dell' emendamento medesimo diamo proprio questo significato: che la definizione di partito fascista ricostituito data dall' articolo 1 della legge 3 dicembre 1947 (pur modificata nei precetti come risulta da questo emendamento) è l' unica definizione che può risultare ancora valida e conseguente con l' interpretazione data dalla Costituente alla norma costituzionale in oggetto, non in contrasto con le altre norme costituzionali, e tale da consentire, senza fare offesa alla democrazia, una effettiva difesa della democrazia stessa.