Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 916 - seduta del 28-05-1952
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
1952 - Governo VII De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 916
  • Attività legislativa

dichiarando il nostro voto ovviamente favorevole alla proposta Casalinuovo, ci preme fare un rilievo, che è propriamente di carattere politico e che ci porta sul terreno sul quale inizialmente si era portato l' onorevole Mazzali. noi abbiamo rilevato che sia l' oratore che ha parlato a nome della maggioranza, sia l' onorevole ministro, si sono richiamati a motivi sostanzialmente di procedura: essi hanno configurato la situazione dal punto di vista procedurale, quale effettivamente è. questa legge — ne diamo atto facilmente al ministro — non è stata presentata dopo questa consultazione elettorale, giace da tempo presso il Parlamento. ma vi è una questione politica, alla quale sembra che gli oratori di maggioranza intendano sfuggire, che è stata posta dalla maggioranza e dal Governo. le dichiarazioni di Napoli non le ha fatte un oratore del Movimento Sociale Italiano , o del partito liberale , o di altro partito, ma le ha fatte il presidente del Consiglio . quelle dichiarazioni avevano un significato politico, di fronte al quale le opposte parti si sono pronunciate — e si possono pronunciare — in maniera diversissima, ma che è, nella sua sostanza, inequivocabilmente interpretato da tutti in un certo senso, e non poteva essere interpretato in senso diverso. il presidente del Consiglio ha impostato per l' ennesima volta il problema della difesa della democrazia, e mentre in tutte le precedenti occasioni il Governo ed il presidente del Consiglio avevano impostato il problema della difesa della democrazia dal punto di vista politico — secondo la nota tesi, che credo sia del ministro Scelba, della « bivalenza » ; ma dal punto di vista legislativo lo avevano impostato sulla base di questa legge, che è indubbiamente monovalente, comunque la si voglia considerare e da qualunque norma costituzionale discenda — a Napoli, invece, il Governo ha impostato per la prima volta, sul piano legislativo e non più sul piano politico, il problema della difesa della democrazia, in maniera che l' onorevole presidente del Consiglio ha voluto definire « polivalente » e che io con maggiore esattezza definisco onnivalente. egli ha dichiarato, alcuni giorni prima che avesse luogo la consultazione elettorale, che il Governo intende passare dalla legislazione monovalente per la difesa della democrazia ad una legislazione poli od onnivalente, cioè in tutte le direzioni. son voglio neppure dire, perché non è nel mio pensiero e non è nel mio interesse politico, che la legge annunciata dall' onorevole De Gasperi a Napoli sia diretta in due direzioni, ma che è diretta in tutte le direzioni. questo è il suo contenuto, come appare dall' articolo 1 e come è apparso dalle dichiarazioni dell' onorevole Casalinuovo. il Governo ha posto in maniera nuova il problema della difesa della democrazia sul piano legislativo durante la consultazione elettorale e nella forma più autorevole, vale a dire attraverso la parola: la persona, l' impegno del presidente del Consiglio . a1 discorso di Napoli è seguita, con una veramente straordinaria, insolita rapidità, l' attuazione dell' impegno che il presidente del Consiglio aveva preso: ha già avuto luogo la presentazione al Senato di un disegno di legge con annessa relazione; e dal disegno di legge e dalla relazione, ampiamente diffusi dai giornali, l' annuncio schematico, sintetico del presidente del Consiglio è apparso tradotto in una norma di legge, secondo quel principio che stavo illustrando. e allora è evidente che, se dalla democrazia protetta in maniera poli od onnivalente, si ritorna con l' approvazione della legge Scelba alla difesa monovalente della democrazia, la legge cosiddetta polivalente non è già più tale sin da questo momento, diventa monovalente essa stessa; e ne traggano le conseguenze coloro che credono di poter essere colpiti monovalentemente da una disposizione di quel genere. monovalente anche rimane, d' altra parte, la legge Scelba, e la politica governativa subisce una svolta, ritorna indietro quando sembrava dover andare avanti per certe strade. di tutto ciò questo Parlamento può anche non trarre le conclusioni, ma l' opinione pubblica le trarrà sicuramente, e il Governo credo debba dare dei chiarimenti al Parlamento e comunque all' opinione pubblica . quando per tanto si chiede la sospensione dell' esame di questa legge e l' abbinamento all' altra non si chiede altro che ciò che il presidente del Consiglio ha annunciato e deliberato, si chiede al Governo di fare quanto il Governo ha annunciato di voler fare; a meno che il Governo non abbia inteso durante la campagna elettorale , per scopi politici che possono essere lecitissimi a questo e a qualsiasi altro governo (e su cui l' opinione pubblica si pronuncerà), di far credere all' opinione pubblica di voler abbandonare la politica della monovalenza per abbracciare la politica della polivalenza, cioè di difesa della democrazia contro qualsiasi pericolo e non intenda ora abbandonare quella politica per motivi che possono sfuggirci, ma che l' opinione pubblica può valutare. ma il problema che si pone sul tappeto è questo: non cercate di sfuggire per la tangente, con questioncelle di procedura. e, quanto alla procedura, avete dimenticato, onorevoli colleghi , che in tema di riforma del codice penale avete ancora torto, perché l' articolo 10 della legge in esame parla chiaro e impegna anche su questo punto, giacché dice che questa legge è valida finché non siano rivedute le norme del codice penale relative alla stessa materia. e il ministro guardasigilli mi da atto che l' articolo 27.0 del codice penale concerne questa legge come la legge polivalente: sono le stesse norme, è il titolo secondo che riguarda la difesa della personalità dello Stato, che riguarda quindi questa e quella legge. vi sono norme relative alla repressione della violenza politica, alla garanzia delle libertà politiche, che concedono questa e quella legge. non si può quindi rivedere in due modi diversi nei due rami del Parlamento la stessa materia del codice penale . se ciò non basta, posso richiamarmi all' articolo 113 del regolamento. d' accordo. se pertanto vi tenete sul terreno della procedura parlamentare, siete nel falso e siete in errore; ma se vi tenete sul piano politico, parlate chiaro, perché la questione politica l' avete posta voi, l' ha posta il presidente del Consiglio , non la abbiamo posta noi.