Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 916 - seduta del 28-05-1952
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
1952 - Governo VII De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 916
  • Attività legislativa

se il signor presidente mi consente una premessa che, d' altra parte, è intesa proprio a rassicurare anche la Presidenza circa il nostro atteggiamento procedurale nei confronti di questa discussione, debbo chiarire subito che non è intenzione nostra né mia personale di praticare una tattica comunque ostruzionistica nei riguardi della discussione di questo disegno di legge . se ho chiesto la parola inizialmente per porre una pregiudiziale di carattere costituzionale sull' intero disegno di legge e per proporre pertanto che non si proceda nella discussione, è perché è nostra intenzione, nostro diritto e, credo, soprattutto nostro dovere, data la materia e data la situazione politica, di esprimere fin dall' inizio e fino in fondo il nostro responsabile punto di vista sui problemi costituzionali, sui problemi giuridici, sui problemi politici che la legge solleva, così come speriamo e siamo certi che ogni gruppo esporrà con altrettanta precisione e nettezza il suo pensiero su problemi che, specie nell' attuale situazione politica, acquistano un rilievo più vasto, una risonanza indubbiamente più larga di quanto gli stessi problemi e le stesse argomentazioni poterono avere nella precedente discussione svoltasi in Senato e, per ovvi motivi, nella discussione svoltasi in sede di commissione parlamentare . la nostra tesi, quanto alla pregiudiziale che mi accingo a svolgere, è che il disegno di legge numero 2549 non è conforme ai precetti costituzionali, in quanto, anzitutto, è in contrasto con il combinato disposto della XII norma transitoria e finale, comma primo, della Costituzione e degli articoli 18 e 49 della Costituzione; in secondo luogo, esso contiene violazioni, a nostro parere palesi, di numerosi articoli della Carta Costituzionale , e più precisamente degli articoli 3, 17, 21, 22, 27, 48 e 104 della Costituzione. per chiarezza e per opportunità polemica, rispondo subito agli argomenti in contrario che, tanto in Senato quanto in sede di Commissione interni alla Camera, sono stati avanzati da questo punto di vista , avvertendo però, per quel che riguarda gli argomenti avanzati in Senato, che, dopo che il Senato ebbe respinto la pregiudiziale costituzionale proposta in quella sede dal nostro collega senatore Franza, quel consesso modificò così ampiamente il testo della legge da dar luogo, a nostro parere, a nuove eccezioni di incostituzionalità. fra gli argomenti che vengono di solito avanzati contro la pregiudiziale costituzionale, ve n' è uno che credo di poter subito e tranquillamente respingere. si è detto da talune parti che porre una pregiudiziale costituzionale in questa materia sarebbe politicamente inopportuno, sarebbe politicamente insostenibile, in quanto la legge avrebbe una tale necessità e urgenza politica che soffermarsi sulle soglie della legge stessa, sia pure per un istante, sarebbe contrario agli interessi politici del paese. credo che non convenga neppure soffermarsi su argomenti di tal genere, i quali evidentemente non hanno alcun fondamento. apparentemente hanno fondamento maggiore altri argomenti che, in sostanza, mi sembra fino a questo momento siano i soli che sono stati avanzati da coloro che hanno sostenuto la perfetta costituzionalità della legge, e che si compendiano in una frase che ho trovato anche nella relazione di maggioranza , firmata dagli onorevoli Rossi Paolo e Poletto. in quella relazione è detto che sostenere la incostituzionalità di questa legge equivale a sostenere la incostituzionalità della Costituzione, sia perché, come al Senato ebbe a dire l' onorevole Parri, come ebbe a dire l' onorevole Berlinguer, come ebbe a dire lo stesso ministro Scelba, lo spirito tutto intero della nostra Carta Costituzionale è lo spirito dell' antifascismo, o, come ebbe a precisare lo stesso senatore Parri, la Carta Costituzionale deve essere considerata come un atto eversivo del fascismo e, quindi, sbarrare la strada al fascismo non è soltanto norma che discende dalla XII disposizione transitoria , ma è norma che discende dalla lettera e dallo spirito tutto intero della Carta Costituzionale , sia perché nella fattispecie, come il titolo stesso di questa legge indica, essa è intesa per l' appunto ad attuare, a dare attuazione — dice la relazione di maggioranza « tardiva attuazione » — ad una disposizione costituzionale e precisamente alla disposizione della dodicesima norma transitoria e finale, comma primo. quanto al primo argomento, essere cioè lo spirito della Costituzione lo spirito stesso dell' antifascismo, essere quindi la lotta contro il fascismo uno degli obblighi fondamentali, preliminari, basilari che discende dalla Carta Costituzionale , a noi sembra che non sia questa materia di discussione. noi non vogliamo affatto contestare in sede storica e neppure in sede politica che l' animo dei costituenti nel redigere la Carta Costituzionale , o per lo meno che l' animo della maggioranza dei costituenti nel redigere la Carta Costituzionale , che non fu votata alla unanimità, fosse esattamente quello che gli onorevoli Berlinguer, Parri, Scelba e i relatori di maggioranza hanno dipinto. noi non vogliamo affatto dubitare che l' animo dei costituenti fosse quello di fissare dei principi costituzionali i quali come fondamento, come premessa basilare, avessero quello di sbarrare la strada ad un ritorno del fascismo; ma la nostra eccezione di incostituzionalità mira ad altro. la nostra eccezione mira a stabilire che i modi, che gli strumenti legislativi, che il sistema giuridico, che il sistema costituzionale con il quale si è voluto qui dar corso a quello che, ammettiamolo pure, poteva essere ed è stato lo spirito dei costituenti, non rientrano nella Costituzione stessa. questa risposta vale anche, mi sembra, per più particolari affermazioni fatte dai relatori di maggioranza, che cioè questa legge sia costituzionale in quanto derivante da una norma della Costituzione. mi sembra che i relatori di maggioranza abbiano accolto questo principio con qualche facilità, con eccessiva facilità (quella eccessiva facilità della quale mi sembra trovare traccia in tutta la relazione per la maggioranza e della quale io ho visto segni anche in tutto l' atteggiamento che i relatori di maggioranza e in genere la maggioranza hanno tenuto in Commissione): facilità che deriva dall' essere maggioranza, che deriva dal sentirsi sicuri di un voto che comunque verrà. mi sembra che con eccessiva facilità, dicevo, i relatori di maggioranza abbiano sostenuto questa, tesi che non è una tesi costituzionale, non è una tesi giuridica, che è una semplice tautologia; cioè, che sostenere la incostituzionalità di questa legge significa sostenere la incostituzionalità della Costituzione perché questa legge deriva dalla Costituzione, come se fosse sufficiente mettere per titolo, mettere nel frontone di una legge « questa legge deriva dal comma tale articolo tale, dalla disposizione tale della Costituzione » , per averne senz' altro accertato la costituzionalità. è proprio questo che bisogna dimostrare. è evidente che non basta l' intitolazione e l' argomento, non basta neppure il contenuto generale di una legge per sancire che questa legge sia costituzionale. quindi, io non metto affatto in dubbio che lo spirito dei costituenti sia stato quello che i relatori di maggioranza e il ministro dell'Interno affermano: non lo metto, in dubbio perché è evidente che questa legge deriva da una norma costituzionale. quello che nego è che questa legge, nel voler interpretare lo spirito dell' Assemblea costituente e nel derivare da una norma costituzionale, sia stata fedele e sia conforme ai precetti costituzionali, a quello stesso precetto da cui deriva e agli altri precetti che con esso concordano. ai relatori di maggioranza, con i quali sarò ancora una volta in cortese ma necessaria polemica durante questo nuovo dibattito, devo anche far rilevare, sempre a questo stesso riguardo, come siano contradittorie evidentemente, palesemente contradittorie le loro affermazioni circa la costituzionalità o meno della precedente legge in materia, cioè la legge 3 dicembre 1947. se i colleghi avranno la pazienza di consultare la relazione di maggioranza (pagina 2), vedranno, che la legge 3 dicembre 1947 viene di volta in volta dichiarata conforme e non conforme alla Costituzione, dipendente e indipendente da essa, con una serie di contradizioni che mi hanno davvero stupito e che mi dimostrano il senso di facilità con cui si è affrontato l' esame di una legge come quella attualmente in discussione. ancora ai relatori di maggioranza, e sempre a proposito delle loro argomentazioni a favore della costituzionalità della legge, io devo fare, altresì rilevare la stranezza della loro affermazione secondo cui, disputandosi dei metodi e delle finalità politiche di un partito e della correlazione della legge 2549 con l' articolo 49 della Costituzione, è facile mascherare il metodo quanto e difficile mascherare le finalità antidemocratiche di un movimento politico . francamente mi sembra evidente il contrario, essere facile cioè mascherare le finalità e le intenzioni e difficile nascondere un metodo politico. di conseguenza palesemente infondato mi sembra il ragionamento che a tale riguardo si fa nella relazione di maggioranza , ragionamento che sta alla base di tutte le argomentazioni di costituzionalità della legge a norma dell' articolo 49 della Carta. comunque, riservandoci di rispondere di volta in volta agli argomenti altrui, passiamo ad esporre la nostra tesi. potremmo anzitutto iniziare col discutere se la dodicesima norma transitoria e finale della Costituzione faccia parte integrante della Costituzione medesima. se avanzassimo questo problema, avremmo anche il conforto di una precedente discussione svoltasi in questa Camera sullo stesso argomento e di un precedente voto della maggioranza parlamentare a favore di questa tesi: se ben ricordo, il 23 luglio 1949 si discusse di tale argomento ad iniziativa dell' onorevole Martino, che in questo momento sta presiedendo la seduta, e parecchi deputati della maggioranza (si trattava allora di rinviare o meno lo svolgimento delle elezioni regionali ) affermarono e votarono che le disposizioni transitorie finali non facevano parte integrante della Carta. in quella occasione il nostro collega onorevole Roberti intervenne e sostenne la tesi contraria: sia per ragioni di coerenza con questo nostro precedente atteggiamento, sia e soprattutto perché questo argomento non ci serve, avendone noi a disposizione parecchi altri e più validi, noi non insisteremo su questa questione. passiamo dunque al primo problema. la legge 2549 è costituzionale sulla base di una retta interpretazione della dodicesima disposizione transitoria e finale? questa norma si limita a stabilire il divieto di ricostituire, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista : non precisa per altro che cosa debba intendersi per riorganizzazione del partito fascista di cui si omette ogni definizione. ciò ha fatto credere a qualcuno che questo primo comma della dodicesima disposizione potesse essere interpretato in qualsiasi modo, lasciando al legislatore la più ampia libertà interpretativa a seconda del momento in cui la legge di attuazione fosse emanata. a noi sembra che non sia il caso. e facciamo rilevare anzitutto che, comunque venga interpretato, questo primo comma della XII disposizione transitoria e finale autorizza, codifica e costituzionalizza una legge la quale vieti la ricostituzione del partito fascista e colpisca gli organizzatori, i promotori, i partecipanti ad un partito che sia riconosciuto come fascista, ma esclude che i singoli possano essere perseguiti indipendentemente dalla riorganizzazione del disciolto partito fascista , indipendentemente dalla loro partecipazione al riorganizzato partito fascista . ora, la legge che noi stiamo esaminando, nei suoi primi articoli, riguarda effettivamente il caso che la XII norma transitoria e finale prevede nel suo primo comma e cioè la riorganizzazione del disciolto partito fascista , ma dall' articolo 4 in poi non riguarda affatto questo caso. all' articolo 4 è esplicitamente detto: « chiunque fuori del caso preveduto dall' articolo 1 » , dunque fuori dal caso in cui si abbia la riorganizzazione del partito fascista . vi è quindi all' articolo 4 di questa stessa legge la dichiarazione e l' ammissione che l' articolo 4 e i seguenti di questa legge sono fuori dai casi preveduti dalla XII norma transitoria della Costituzione, sono fuori quindi dal titolo e dall' argomento della legge, non sono giustificati costituzionalmente dalla XII norma transitoria, qualunque interpretazione a questa norma venga data. un' altra affermazione si può fare, e questa è ancora più grave, e cioè che se la XII norma transitoria non comprende il caso di cittadini i quali siano perseguibili all' infuori del caso di ricostituzione del partito fascista , tanto meno prevede il caso di cittadini i quali, per avventura, appartengano ad altri partiti, appartengano ad altri gruppi politici , ad altre associazioni, o movimenti, e che tuttavia possano essere perseguiti come questa legge dall' articolo 4 in poi presume possano essere perseguiti. quindi vi sono due interpretazioni della XII norma transitoria che la legge dà al di fuori del dettato costituzionale e che la Costituzione non autorizza. ma sempre a proposito della XII norma transitoria c' è qualcosa di più, perché, se è vero che questa norma è espressa in questa forma tassativa, se è vero che nell' Assemblea costituente questo primo comma fu approvato senza discussione, è anche vero che nella prima Sottocommissione dell' Assemblea costituente questo comma fu discusso, che esistono i verbali di quella discussione e che, come è d' uso, si può e si deve risalire a quei verbali per dare un' interpretazione corretta del disposto costituzionale. in quella sede si discusse lungamente se per riorganizzazione del disciolto partito fascista si potesse intendere la costituzione di un partito qualsiasi, il quale, per i programmi, per le ideologie, per i metodi, potesse riallacciarsi al disciolto partito fascista . dopo lunga discussione questa tesi fu respinta per iniziativa, e su proposta e dopo dichiarazione dell' onorevole Togliatti, dopo che l' onorevole Togliatti ebbe in quella Sottocommissione una polemica con l' onorevole La Pira che sosteneva la tesi contraria; e all' unanimità dei voti la prima Sottocommissione della Costituente riconobbe che non poteva aver luogo alcun processo alle intenzioni, quindi alcuna indagine sulle finalità, quindi alcuna indagine sul programma e sulle ideologie. se non sbaglio, risulta testualmente dal verbale che l' onorevole Togliatti, in quella sede, ebbe a dire: non facciamo una ricerca ed un processo alle ideologie perché queste discussioni ci porterebbero troppo lontano e non finiremmo mai. di questo parere furono, dopo lunga discussione, anche gli altri membri della Sottocommissione e si giunse, dopo una dichiarazione finale del presidente della Sottocommissione, onorevole Tupini, a dichiarare che per riorganizzazione del disciolto partito fascista « doveva configurarsi una riorganizzazione del partito fascista qual era storicamente, cioè quale ai fatti e nelle responsabilità precise e personali esso si manifestò. mi sembra dunque poter dire che la XII norma transitoria della Costituzione primo: esclude che si possano perseguire i cittadini al di fuori del caso della riorganizzazione del partito fascista . secondo: esclude che si possano perseguire, sempre in questo caso, cittadini i quali non solo non facciano parte di un riorganizzato partito fascista , ma addirittura facciano parte di altri partiti o gruppi politici , mentre la legge, invece, espressamente od implicitamente, lo ammette. terzo: la XII disposizione transitoria , se correttamente interpretata, se cioè interpretata sulla base delle fonti costituzionali, sulla base delle discussioni preliminari svoltesi nell' Assemblea costituente , esclude qualsiasi indagine relativa ai programmi; alle finalità, ai metodi dei partiti politici , mentre configura il riorganizzato partito fascista sulla base delle sue storiche manifestazioni; quando invece questa legge, soprattutto nell' articolo 1, esprime una necessità e una richiesta di indagini sui programmi, sui metodi, sulle finalità, sui principi, ed esorbita pertanto da quella che fu l' intenzione e l' interpretazione corretta della Costituzione data in sede di Assemblea costituente . se poi accostiamo il disposto degli articoli 18 e 49 della Costituzione a quanto dispone la XII disposizione transitoria , a nostro parere, l' incostituzionalità della legge risulta ancor più chiara. per quanto concerne l' articolo 18 , ci è venuto oggi in aiuto, per caso, un alleato che non sospettavamo di avere in questa materia, uno dei giornali che, nei nostri confronti, e di solito fra i più malevoli, Il Mondo , che reca un articolo sulla legge polivalente, nel quale si parla anche della legge cosiddetta Scelba, e proprio della sua incostituzionalità, e proprio della parte che sto per trattare, vale a dire dell' articolo 18 della Costituzione, in relazione a questa legge. esso dice: « quando nella I Sottocommissione dei 75 venne presa in esame la formula con cui si intendeva assicurare agli italiani la più ampia libertà di associazione, essa recava: « tutti i cittadini hanno diritto di associarsi per fini che non siano vietati dalla legge penale » . ma la formula fu respinta perché, si disse, il fine di un partito si identifica con il suo programma, ed occorre garantire che il legislatore dell' avvenire non possa incriminare, a titolo di delitto, il programma di determinati partiti. si giunse così alla formula attuale dell' articolo 18 : « i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale » : il che significa chiaramente che sono vietate soltanto le « associazioni a delinquere » . e qui, per inciso, e affinché non venga a nessuno la tentazione di voler assimilare le norme di questa legge e quelle del codice o di altre leggi relative alle associazioni a delinquere, ricorderò che un nostro avversario fra i più accaniti, il senatore Terracini, al Senato, ebbe a mettere in guardia i suoi colleghi senatori contro una simile interpretazione che — egli stesso disse — sarebbe aberrante, mostruosa e medioevale, perché si tratta, in questo caso, di una legge politica che non può essere accostata, comunque la si consideri, a norme di carattere penale comune. continua Il Mondo : « la maggiore garanzia contenuta in questa formula sta appunto in ciò: che un' altra norma costituzionale, l' articolo 21, assicura ai singoli libertà di pensiero e di propaganda, e impedisce la incriminazione penale di qualsiasi programma di idee... » . e ancora: « è forse penalmente vietato, al singolo, di credere nella validità della dottrina marxista, nella dittatura del proletariato , o nel mito soreliano della violenza? gli è forse vietato di manifestare questo convincimento con ogni mezzo di diffusione o di propaganda? ebbene: poiché ciò non è penalmente vietato al singolo, non può essere neppure vietato, dice la Costituzione, al programma di un' associazione o di un partito. soltanto quando dall' affermazione teorica dei principi, e della loro propaganda, si passi alla attuazione pratica di essi (e ci si associ per compiere atti preveduti dalla legge come reati), soltanto allora interviene legittimamente il divieto e la sanzione penale » . sembra comunque sia evidente che il combinato disposto della XII norma transitoria e dell' articolo 18 della Costituzione chiariscono come non possano essere perseguiti i programmi, quali essi siano, in quanto programmi; che non possano essere perseguite le ideologie, quali esse siano, in quanto ideologie; che non possano essere perseguiti i principi, quali essi siano, in quanto principi dei partiti politici ; perché, se si perseguono i programmi, le ideologie e i principi, non solo si viene meno a quella che è antichissima norma del diritto comune, non solo si torna a norme di diritto comune che non hanno nulla a che vedere con quel tale vantatissimo spirito della Costituzione, ma si va contro il precetto ed il disposto, preciso, tassativo e non derogabile, degli articoli 18 e 21 della Costituzione; i quali non possono essere considerati parti a sé stanti, come non può essere considerata parte a sé stante la XII norma transitoria, ma, indubbiamente, devono essere considerati nel loro complesso, nel loro corpo, nel loro combinato disposto . una argomentazione dello stesso genere — e, mi sembra, ancora più valida — può essere fatta a proposito dell' articolo 49 della Costituzione, il quale è proprio l' articolo fondamentale, quanto ai partiti politici e alla loro disciplina, ed è un po' la incubatrice della XII norma transitoria e finale. infatti, la XII norma nacque in sede di Costituente, proprio mentre si stava discutendo quello che era l' articolo 47 del progetto, che è poi diventato l' articolo 49 della Costituzione. questo articolo recitava: « tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale » . i colleghi ricorderanno che l' articolo 49 della Costituzione è l' unico articolo in cui si parla dei partiti politici . i colleghi ricorderanno ancora che era intenzione di numerosi membri dell' Assemblea costituente che nella Costituzione venisse stabilita una disciplina dei partiti politici , per quanto atteneva al rispetto del metodo democratico non solo all' esterno, ma anche all' interno dei partiti stessi, per quanto atteneva alla organizzazione dei partiti, ai rapporti fra il cittadino e il partito politico , fra il partito politico e lo Stato. i colleghi ricorderanno che, però, la Costituente non si trovò d' accordo su ciò e che se ne uscì con questa sola formula, dichiarando espressamente nelle discussioni relative che non si intendeva entrare nella organizzazione interna dei partiti e nella loro disciplina interna e che non si intendeva neppure entrare — questo interessa noi, a questo riguardo nei programmi dei partiti, ma che si intendeva semplicemente entrare nel merito del metodo esterno dai partiti seguito. che questo sia vero risulta dagli atti dell' Assemblea costituente , in particolare da una dichiarazione del relatore, Umberto Merlin , al Senato, estremamente chiara. il senatore Merlin disse: « come negli individui il delitto è punito quando si estrinsechi in atti concreti all' esterno, e non si vanno a cercare le intenzioni o a fare dei processi all' interno della mente di ogni individuo, così non è lecito dubitare o sospettare della vita dei partiti all' interno. saranno colpiti e puniti, se essi all' esterno compiranno degli atti contro le nostre istituzioni » . ancora più esplicito mi sembra l' onorevole Moro, il quale dichiarava: « è escluso ogni controllo intorno ai programmi ed intorno alle mire remote, quindi alle finalità dei partiti; cosa, questa, che darebbe luogo veramente al pericolo che vogliamo evitare » . ed anche quello che viene considerato il commento ufficiale o ufficioso alla Carta Costituzionale — il commento dei funzionari della Presidenza della Camera — ha chiarito: « la Costituzione ha voluto evitare, sostanzialmente, che l' attività d' ogni partito dovesse essere oggetto di un controllo da parte dello Stato; il che sarebbe stato, oltre che difficile, anche pericoloso, specie considerando che, a norma dell' articolo 49, non si è voluto accedere al riconoscimento giuridico dei partiti politici » . quindi, qual è la situazione nei confronti dei partiti politici , sulla base della Carta Costituzionale ? i partiti politici non hanno riconoscimento giuridico; i partiti politici sono associazioni di fatto. la Costituzione conferisce loro la massima libertà di, organizzazione interna, talché non è contrario ai principi costituzionali e non è perseguibile per legge un partito che per avventura dal punto di vista interno sia organizzato su base totalitaria; o addirittura con disciplina militaresca, senza per altro giungere alla organizzazione di carattere militare che sarebbe vietata dall' articolo 18 della Costituzione. la Costituzione pone un solo limite alla attività ed alla legittimità dei partiti politici : che essi agiscano con metodo democratico. i costituenti, nell' emanare tale norma, hanno precisato che per metodo democratico non deve né può intendersi la finalità, non deve né può intendersi il programma, non deve né può intendersi l' ideologia; per metodo democratico deve e può intendersi soltanto il metodo di azione estrinseca dei partiti politici nei confronti degli altri partiti politici , dei cittadini, dello Stato in genere. ancora una volta ripeto che, come risulta dall' articolo 18 e più chiaramente dall' articolo 49 della Costituzione (che è la norma specifica relativa alla disciplina dei partiti politici in Italia), qualsiasi indagine relativa alle finalità, ai programmi ed alle ideologie dei partiti deve intendersi contraria allo spirito e alla lettera della Carta Costituzionale . vi sono poi altre norme costituzionali che — come ho detto dianzi — a nostro parere sono violate da questa legge. le elencherò piuttosto rapidamente. prima di tutto è violato l' articolo 3 della Carta Costituzionale , il quale recita: « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali » . la legge in esame divide i cittadini italiani in due categorie: i cittadini di pieno diritto politico e i cittadini di minorato diritto politico , i cittadini che possono esprimere talune opinioni politiche senza incorrere personalmente e collettivamente nei fulmini della legge ed i cittadini che le stesse opinioni politiche non possono esprimere senza incorrere singolarmente e collettivamente nei fulmini della legge. che questo sia vero risulta nella maniera più esplicita dal testo della legge e dal meccanismo legislativo che abbiamo di fronte. si può obiettare: ma la Costituzione stessa ha previsto questa distinzione quando ha detto che tutti i partiti sono leciti tranne il partito fascista . rispondiamo: la Costituzione ha posto in tal modo una distinzione fra partiti; non ha posto una distinzione fra singoli cittadini. la Costituzione ha vietato che si costituisca un determinato partito politico ; la Costituzione non consente che si perseguano penalmente, all' infuori del caso di ricostituzione del partito fascista , singoli cittadini per le opinioni politiche che possono esprimere. pertanto, alla luce dell' articolo 3 della Costituzione, la legge in esame costituisce una violazione della Carta Costituzionale . ed ancora, l' articolo 17 del testo costituzionale dispone: « i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz' armi » . perché i cittadini si riuniscano la Costituzione prevede soltanto che le loro riunioni siano pacifiche e senz' armi, mentre il testo del disegno di legge in esame (soprattutto all' articolo 5, in cui è detto: « chiunque con parole, gesti. » , eccetera) pone altre limitazioni che non sono conformi al precetto costituzionale e che non discendono neppure — debbo ripeterlo — dalla dodicesima norma transitoria, la, quale prevede il caso della ricostituzione del partito fascista . questa legge vieta riunioni pacifiche e senz' armi anche indipendentemente dal caso di ricostituzione del partito fascista ; le vieta quando abbiano luogo manifestazioni esteriori che questa legge appunto colpisce. il disegno di legge in esame rappresenta una violazione anche dell' articolo 21 del testo costituzionale, — violazione particolarmente grave e deprecata, sulla quale torneremo in sede di discussione generale e di esame degli emendamenti, perché riguarda il problema della stampa. in che cosa consiste la nostra obiezione che fu già fatta in Senato, non dalla nostra parte ma dai relatori di minoranza di sinistra, senatori Rizzo e Terracini, che si dichiararono contrari a questa norma contenuta nell' articolo 8 del disegno di legge ? l' articolo 21 della Costituzione prevede i casi di sequestro e dichiara che la stampa periodica può essere sequestrata solo per delitti per i quali dice l' articolo della Costituzione « la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi » . ora, la legge sulla stampa alla quale si riferisce l' articolo 21 della Costituzione non è una qualsiasi legge, è quella stessa legge sulla stampa alla quale si riferisce la norma transitoria XVII della Costituzione, che nel primo capoverso così recita: « l' Assemblea costituente sarà convocata dal suo presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica , sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa » . i colleghi ricorderanno che l' Assemblea costituente fu convocata effettivamente nel mese di gennaio 1948 per discutere ed approvare la legge sulla stampa. io non voglio tediare i colleghi citando gli atti, ma essi possono controllare l' esattezza di quanto vado dicendo quando lo vogliano. la legge sulla stampa, così come fu proposta dal Governo, comprendeva una serie di delitti per i quali il sequestro era possibile, senonché una parte non fu approvata e si decise di stralciarla, e la discussione, allora, fu chiusa con una dichiarazione del sottosegretario Andreotti, il quale disse che la materia sarebbe stata ripresa in esame dalla futura assemblea legislativa che avrebbe studiato l' intero problema e avrebbe emanato la nuova legge sulla stampa, legge sulla stampa che è stata più volte annunciata da questo Governo e dai governi precedenti, ma che finora non risulta sia stata approvata dal Consiglio dei ministri e tanto meno presentata all' esame del Parlamento. e allora? allora, la situazione è quella indicata in Commissione, se non sbaglio, dall' onorevole relatore Paolo Rossi , e cioè che in questo punto c' è una lacuna. questa parte dell' articolo 21 della Costituzione non è stata attuata. la legge sulla stampa. comprendente i reati per i quali il sequestro è previsto, non esiste, talché l' onorevole Rossi Paolo deduceva una strana conseguenza, e cioè che, non esistendo la legge sulla stampa per questa parte, si potesse procedere (in sostanza contrariamente ai precetti costituzionali) al sequestro per i reati che la legge sulla stampa non prevede. noi ne deduciamo, credo con molta maggiore logica, la conclusione opposta, vale a dire che non esistendo la norma, non essendo stata attuata la Costituzione su questo punto, essendo necessario, perché la Costituzione venga attuata su questo punto, emanare una nuova legge sulla stampa con l' elenco dei reati per i quali il sequestro è previsto e consentito, il Governo che ha dimostrato tanto scrupolo nell' attuare la Carta Costituzionale nei riflessi della XII norma transitoria, potrebbe anche mostrare lo stesso scrupolo per attuare finalmente la legge sulla stampa, e precisamente l' articolo 21 della Costituzione per quanto attiene alla stampa. in tal modo, la lacuna sarebbe colmata, e si saprebbe per quali reati è possibile il sequestro, e si saprebbe in seguito ad una legge costituzionale e non attraverso una norma inserita di straforo in una legge ordinaria . in tal modo, il problema sarebbe costituzionalizzato; oggi, invece, noi siamo fuori della Costituzione. faccio rilevare ai colleghi di tutte le parti che, se si stabilisse in questa legge questo precedente, e cioè che la modifica di una legge costituzionale possa essere inserita di straforo in una legge qualsiasi per attuare determinate norme che politicamente appaiono opportune nel quadro e nello spirito di una legge, potrà capitare domani (e senza dubbio capiterà, con questo precedente così costituzionalizzato) che, presentando il Governo un' altra qualsiasi legge su un qualsiasi argomento, all' articolo 5 o all' articolo 8, si inserisca un codicillo per il quale un altro reato possa essere considerato come reato di stampa, e in seguito a ciò possa essere consentito il sequestro preventivo di un giornale, contrariamente alle norme costituzionali. credo che la materia della stampa sia la più delicata fra le materie che ci stanno di fronte. io penso che questo problema non possa essere trattato con tanta leggerezza. rilevo ancora una volta che in Senato contro questo articolo VI fu l' opposizione degli stessi relatori di minoranza appartenenti alla sinistra. violazione dell' articolo 22 della Costituzione. l' articolo 22 della Costituzione così recita: « nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome » . ora, in questa legge si può privare il cittadino per motivi politici (si tratta di una legge politica, politicamente motivata) della capacità giuridica. anche qui, non siamo i soli a sostenere l' incostituzionalità della norma. in Senato, il senatore Bisori, appartenente al Partito di maggioranza , sostenne la stessa tesi. ancora una volta, non voglio ripetere quello che fu detto in quella sede. vi faccio rilevare che, quando fra le pene cosiddette accessorie (che, come vedremo poi discutendo la materia, diventano addirittura principali) si stabilisce che, in ogni caso, qualunque sia la pena, anche se per avventura vi sia una condanna con la condizionale a quindici giorni, il cittadino viene privato dei diritti civili e politici per cinque anni, si viene a violare un principio costituzionale, oltre poi a stabilire un assurdo giuridico, e direi anche morale, sul quale faremo i nostri rilievi quando si discuterà dei singoli articoli della legge. violazione dell' articolo 27 della Costituzione, violazione particolarmente grave. l' articolo 27 della Carta Costituzionale , al primo comma, recita: (la responsabilità penale è personale » . anche su questo argomento avremo modo di discutere. io qui mi limito a far rilevare che, in base al meccanismo messo in atto da questa legge, il cittadino può essere incriminato, e può anche essere condannato per fatto altrui. so che i relatori di maggioranza contrastano questa tesi nella maniera più recisa; so che essi negano che ciò sia vero; so che dicono — e diranno — che sostenere ciò sia addirittura assurdo, perché le preleggi risolvono il problema. ribatto: le preleggi non risolvono nulla. il problema esiste e non è difficile dimostrarlo. sulla base del meccanismo messo in atto da questa legge può accadere che, per una singola manifestazione compiuta da un partito politico in una qualsiasi località d' Italia, anche nella più piccola, lontana dal centro dell' organizzazione stessa, l' intero partito venga incriminato, sulla base dell' articolo 1 della legge, come riorganizzatore del partito fascista . per essere ancora più chiari, può accadere che un partito qualsiasi compia, per avventura, in un comunello della provincia di Siracusa o di Messina, una manifestazione che le autorità incriminino come manifestazione fascista. siccome l' articolo 1 della legge dice che si ha ricostituzione del disciolto partito fascista quando un partito compia (non organizzi, badate) manifestazioni (e non si dice quali e quante, o di quale entità) di carattere fascista, quel partito, sulla base di quella singola denuncia, per quel singolo fatto, può essere incriminato. se il partito viene incriminato sulla base dell' articolo 1, il meccanismo della legge fa sì che entri in vigore l' articolo 2, il quale colpisce automaticamente e incrimina i promotori, i costitutori, gli organizzatori, i partecipanti di quella organizzazione. quindi, un meccanismo che — in ipotesi — mette sotto processo centinaia di migliaia di persone. non si risponda, come si è già risposto in sede di Commissione: questo non avverrà, non faremo questo, perché evidentemente qui si sta discutendo di una legge la quale dovrebbe valere per oggi, domani e dopodomani, per questo Governo è per altri governi, si sta discutendo di una norma di carattere generale , e non di una disposizione di polizia di carattere particolare sulla quale potrebbero esservi possibili intese fra il Governo e la parte interessata. si risponda, piuttosto, come ha risposto giustamente, da un certo punto di vista , ma non dal punto di vista dal quale ci mettiamo noi, che ci sembra più realistico, il relatore di maggioranza , il quale ha detto in Commissione; « se non risulta, durante il processo, il dolo, se cioè non risulta che gli incriminati siano personalmente responsabili, essi verranno assolti » . intanto, io devo far rilevare che la frase « essi verranno assolti » non risolve il problema, perché resta il problema, veramente enorme dal punto di vista politico e dal punto di vista morale, della possibile incriminazione di centinaia di migliaia di cittadini per fatto altrui. secondariamente, devo far rilevare — e lo vedremo nei particolari quando discuteremo della norma — che non è vero che sia necessario il dolo specifico, perché e sufficiente il dolo generico, perché è sufficiente lo stato di dubbio. e, siccome una legge di questo genere mette nello stato di dubbio chiunque, a incominciare da chi vi parla, perché le definizioni date dall' articolo 1 sono talmente generiche che esse possono includere oggi un partito, domani un altro, dopodomani un altro ancora — tutti sappiamo quanto siano vaghe le correnti definizioni in tema di democrazia e di fascismo, di antidemocrazia e di antifascismo; tutti, e ne parleremo, abbiamo sentito qui davanti risuonare i giudizi più svariati e più difformi, abbiamo sentito questi epiteti lanciati e rilanciati dalle opposte parti alle opposte parti nelle più diverse ed opposte significazioni, una legge di questo genere nuoce anziché giovare essendo foriera dei più gravi pericoli per la giustizia e per la pace interna. e siccome la presunzione del reato è sufficiente — dicono gli autorevoli commenti ai codici che ho avuto occasione di mostrare in Commissione — perché sussista nel cittadino il dolo generico nei confronti di questa norma, si può avere non solo la incriminazione ma anche la condanna di decine, di centinaia di migliaia di cittadini. l' ipotesi sembrerà enorme, assurda. ma è sufficiente che l' ipotesi possa essere posta, come lo è, perché enorme ed assurda sia la legge: cittadini non solo incriminati ma anche condannati per fatti altrui! ripeto, ne parleremo ancora; ma credo sia questa la norma più grave dal punto di vista costituzionale e giuridico. violazione all' articolo 48 della Costituzione. l' articolo 48 riguarda i diritti elettorali e dichiara che « il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge » . quando la Costituente ha voluto porre una eccezione a questo articolo e a questo comma che ho citato, l' ha posta nella stessa XII disposizione transitoria al secondo comma, ma l' ha posta dichiarando che si tratta di una deroga (infatti dice il secondo comma: « in deroga all' articolo 48 » e temporanea, « per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione » , dichiarando infine che essa è relativa a determinate categorie di cittadini e capi responsabili del regime fascista. questa l' unica deroga costituzionale che vi sia al principio sancito dall' articolo 48, e l' inciso « per effetto di sentenza penale irrevocabile » non è sufficiente a dimostrare la costituzionalità della norma, perché secondo il meccanismo previsto dalla legge la perdita dei diritti elettorali attivi e passivi si ha in ogni caso, non in sede di applicazione delle pene accessorie, indipendentemente dalla pena principale e dall' applicazione delle pene accessorie. infine, violazione dell' articolo 104 della Costituzione, relativo all' indipendenza della magistratura. l' articolo 104 dice: « la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere » . ho citato l' articolo 104; potrei citare tutto il titolo IV « la magistratura » perché quanto contiene o prevede l' articolo 3 di questa legge al secondo comma, vale a dire la possibilità che indipendentemente da ogni pronuncia di magistrato, da ogni sentenza del magistrato, da ogni accertamento, il Governo possa con decreto legge accertare esso stesso, assumendo esso le funzioni di giudice istruttore e poi le funzioni di collegio giudicante e poi le funzioni di esecutore della sentenza, la riorganizzazione del partito fascista , decretarne ed eseguirne lo scioglimento, quanto è contenuto, dicevo, nell' articolo 3, che è senz' altro la parte più aberrante del disegno di legge da ogni punto di vista , fa a pugni con l' indipendenza e l' autonomia della magistratura. faccio rilevare che al Senato il relatore per la maggioranza onorevole Donati è arrivato, a proposito dell' articolo 3, fino al punto di dichiarare che l' eventuale sentenza del magistrato può essere non solo considerata indipendente dalla deliberazione che il Governo può prendere in ordine allo scioglimento del partito che il Governo considera fascista, ma potrebbe darsi il caso, secondo il meccanismo dell' articolo 3, di una sentenza assolutoria da parte del magistrato e di una condanna da parte del Governo. potrebbe darsi cioè il caso che il magistrato, fatta l' istruttoria e il processo, ritenga quel tale partito non fascista, e che il Governo ritenga invece quel tale partito fascista e proceda, come questa legge e segnatamente l' articolo 3 gliene dà facoltà, ugualmente contro quel partito e lo sciolga. quello che ho citato è il caso limite, ma il caso che potrebbe essere normale è un altro: il caso della denuncia all' autorità giudiziaria e del contemporaneo decreto legge . può darsi pertanto il caso di un procedimento presso la magistratura che si svolgerebbe sotto la pressione di una contemporanea o precedente decisione governativa in merito a quello stesso presunto reo che la magistratura dovrebbe giudicare. ora, se questa non è intromissione, se questo non è intervento, se questa non è menomazione dell' indipendenza della magistratura, se questa non è violazione dell' articolo 104 della Costituzione e di tutto intero il titolo IV della Carta Costituzionale , non so veramente dove possano altrove ravvisarsi delle violazioni. a conclusione di questa mia pregiudiziale, che ho contenuto in brevi termini giacché vi avevo dato più ampio svolgimento in Commissione, debbo rilevare un' altra carenza. noi stiamo per discutere, e probabilmente per approvare, una legge di questo genere mancando ancora la Corte costituzionale , mancando ancora l' istituto del referendum. dal nostro punto di vista , rimorsi noi non possiamo averne davvero. ho già ricordato in altre occasioni e ricordo ancora questa sera che il primo nostro intervento in quest' Aula, il primo intervento che abbiamo fatto noi che siamo tante volte considerati nemici della democrazia e violatori della Costituzione, è stato quello dell' onorevole Roberti il quale allora sostenne, e giustamente, che non si poteva procedere all' esame ed all' approvazione di alcuna legge se prima non si fosse esaminata ed approvata la legge istitutiva della Corte costituzionale ; sostenne non potersi creare un edificio se non si fossero prima create le fondamenta dell' edificio stesso; sostenne non avere validità tutto l' edificio posto in atto, non esistendo l' organo supremo, l' unico organo di controllo per quanto concerne la costituzionalità della legge e quindi la legittimità degli atti legislativi. il nostro appello di allora non fu ascoltato. tutti conosciamo le vicende attraverso cui è passata la legge per la Corte costituzionale , che è ancora all' ordine del giorno e che ancora non si sa quando potrà essere discussa ed approvata. in tali condizioni, ci troviamo di fronte ad una norma come questa che, comunque possa essere giudicata, investe in maniera profonda lutti i rapporti politici esistenti nel nostro paese, i rapporti fra il cittadino e lo Stato, i rapporti fra il cittadino e i partiti, tra i partiti e lo Stato, investe lo spirito e la lettera della Costituzione, nella sua più vasta estensione. io vi prego di soffermarvi su ciò, perché è cosa di una certa gravità, anche perché questo organo, prima o poi, dovrà prendere in esame tutte le nostre leggi ed anche quella che stiamo ora per approvare: e non so veramente a quale situazione si andrebbe incontro se il Parlamento desse ora la sua approvazione a questa legge; vedendosi esposto ad essere poi clamorosamente sconfessato. anche la mancanza di norme sul referendum mi sembra incida sull' esame che stiamo per compiere. anche questa è una questione fondamentale da noi sollevata più volte, ed anche quindi sotto questo riguardo noi non abbiamo rimorso: sono stato proprio io a sollevarla ripetutamente. anche questa legge è all' ordine del giorno , anche questa legge ristagna per motivi ignoti, sebbene mi risulti che il presidente Gronchi l' abbia recentemente sollecitata alla Commissione degli interni. anche questa legge attiene alla materia che stiamo discutendo, perché chiederemo a proposito di essa che venga messa in atto la procedura di revisione costituzionale, che non può essere posta in atto se prima non sarà approvata la legge sul referendum. so che a tali nostre argomentazioni si risponde con il solito rimbalzello di responsabilità: il Governo attribuisce la responsabilità al Parlamento, e il Parlamento afferma che la responsabilità non è sua, ma di non so quali misteriosi genietti che impediscono di volta in volta che sia affrontata la discussione di determinati provvedimenti di legge. lo debbo però far rilevare che la Camera dei Deputati si accinge ora ad approvare una legge di importanza fondamentale, senza avere gli strumenti di legittimità che l' approvazione di una tale legge richiede. più che dirlo — a voi, onorevoli colleghi , non posso fare altro che appellarmi all' opinione pubblica , la quale si renderà certamente conto in quali condizioni di menomazione e — direi — di minorazione costituzionale la Camera dei Deputati si accinga a questo esame.