Palmiro TOGLIATTI - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 274 - seduta del 12-07-1949
Sulla relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza relativa al caso Cirillo
1949 - Governo I Craxi - Legislatura n. 9 - Seduta n. 217
  • Attività legislativa

signor presidente , non è mia intenzione intervenire in questo momento sul fondo del provvedimento che è proposto alla nostra approvazione. desidero invece sollevare una questione pregiudiziale e preliminare, e il mio intervento sarà rivolto essenzialmente a lei, signor presidente , in quantoché mi ritengo autorizzato a chiedere il suo intervento per rinviare questo disegno di legge alla Commissione che l' ha mandato a questa Camera. penso, infatti, che per il modo come e formulato l' articolo 3 di questo disegno di legge — anche nella nuova formulazione data ad esso nella Commissione degli esteri — il disegno di legge stesso sia contrario a determinate norme della nostra Costituzione, nonché alla lettera e allo spirito del regolamento della nostra Camera. la questione è già stata sollevata in sede di Commissione; non ho però trovato, nella relazione, forse troppo sommaria, redatta dall' onorevole Cappi al disegno di legge , una risposta agli argomenti che sono stati sollevati per sostenere questa tesi che io ora a lei sottopongo. ci troviamo di fronte ad una legge la quale propone, nella sostanza di questo articolo, la nomina di un certo numero di membri della nostra, Assemblea e dell' Assemblea del Senato, per rappresentare le due Camere italiane in ma organizzazione internazionale . non so come dobbiamo qualificare l' organismo che dovrà uscire da questa designazione, una commissione, probabilmente, o una deputazione, o una rappresentanza. in tutti questi casi, cioè qualunque sia la denominazione che vogliamo dare all' organo che verrà eletto a norma dell' articolo 3 della legge, non possiamo dipartirci non solo da quella che è la pratica, ma da quella che è la lettera del regolamento della Camera, sempre seguito e confermato dalla Carta Costituzionale . alla Carta Costituzionale si è fatto riferimento nella Commissione richiamandone gli articoli 72 e 82. nell' articolo 72 si parla della nomina di Commissioni permanenti delle due Camere, formate per esaminare i disegni di legge sottoposti all' approvazione delle Camere stesse. è detto che queste Commissioni devono essere formate in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari . nell' articolo 82 la stessa norma viene ripetuta trattandosi delle Commissioni d' inchiesta parlamentare . abbiamo quindi due casi caratteristici: nel primo caso si tratta di Commissioni che funzionano nell' interno dell' istituto parlamentare; nel secondo caso si tratta di un organismo che funziona verso l' esterno del istituto parlamentare. in entrambi i casi la Costituzione dice che deve farsi luogo alla rappresentanza delle minoranze. questa è la lettera della Costituzione. coloro i quali vorranno riferirsi ai lavori che precedettero la compilazione di questi due articoli; potranno trovare che tutti i costituenti che intervennero nel dibattito sostennero lo stesso punto di vista della necessità della rappresentanza delle minoranze. venne fatta, sì, qualche obiezione da parte nostra, o da parte liberale, affacciandosi la possibilità che nella Costituzione non si facesse cenno di questo particolare. ma questa obiezione venne respinta, dicendosi che era necessario invece farne cenno benché il diritto di rappresentanza delle minoranze fosse garantito dal regolamento della Camera, appunto perché si voleva in modo più solenne riconoscere nella Carta Costituzionale una norma di formazione degli organismi parlamentari che garantisse i diritti delle minoranze. nella relazione dell' onorevole Cappi si scarta questa obiezione costituzionale, dicendo che in questo caso non si tratta né di una commissione che debba agire nell' interno dell' Assemblea, né di una Commissione d' inchiesta. l' onorevole Cappi però, forse per aver avuto poco tempo per elaborare la sua relazione, ha dimenticato di richiamarsi al regolamento della nostra Assemblea, che ha un articolo 13 in cui è detto che per la nomina di tutte le Commissioni elette dalla Camera ciascun deputato scrive due terzi dei nomi che devono comporle, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due. qui si parla di tutte le Commissioni elette dalla Camera. ho detto prima: può darsi che invece di una commissione si tratti di una deputazione. in tal caso i nomi dei suoi membri dovrebbero essere estratti a sorte « con partecipazione dell' ufficio di presidenza » . si tratta invece di una « rappresentanza, che è il termine più ampio e generale che in questo caso possa venire usato? se ammettiamo che si tratti di rappresentanza, allora non vi è dubbio che dobbiamo far luogo alla, rappresentanza di tutto il Parlamento e non soltanto di una parte, qual è la maggioranza del Parlamento stesso. questa interpretazione della Costituzione e del nostro regolamento è così esatta che, esaminato il modo come sono composte tutte le Commissioni attualmente esistenti e formate dalla nostra Assemblea, mi è risultato che tutte comprendono la rappresentanza delle minoranze; e non si tratta soltanto (il che è inteso) delle Commissioni permanenti che funzionano nell' interno dell' Assemblea stessa, ma di Commissioni le quali funzionano verso l' esterno: vigilanza sulle radiodiffusioni, vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti e sugli istituti di previdenza, vigilanza sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, vigilanza sull' amministrazione del debito pubblico e cosi via. ripeto, non esiste nessun caso di organo nominato da questa Assemblea nel quale non sia fatto luogo alla rappresentanza della minoranza. dico di più: quando si addivenne alla elezione, in questa Assemblea, dell' Alta Corte siciliana , prevista dallo statuto della regione, in quel caso credo che un pubblicista rigoroso avrebbe potuto sollevare un' obiezione: ci trovavamo infatti di fronte non a un organismo di vigilanza o di rappresentanza, ma ad un organo giurisdizionale, a un tribunale. in questo caso forse sarebbe stato giusto anche ammettere che nel tribunale non si facesse luogo a rappresentanza della minoranza: il giudice non fa la legge, interpreta la legge, che e per lui qualcosa da cui non si può staccare. ebbene, anche in questo caso, anche nel caso della nomina dell' Alta Corte : prevista dallo statuto siciliano, si è fatto luogo alla rappresentanza della minoranza. non esiste dunque nessun caso in cui questo Parlamento, dal giorno in cui esiste, abbia eletto una sua Commissione o formata una sua rappresentanza, senza far luogo alla rappresentanza delle minoranze. ciò è avvenuto sempre, ripeto, anche quando il Parlamento non era costituito sulla base di una legge elettorale proporzionale. strano sarebbe che si abbandonasse questa norma, a cui sempre ci si è attenuti, in un momento in cui i deputati qui presenti sono eletti sulla base di una legge che dà una maggioranza o una minoranza a seconda delle forze che esse posseggono nel corpo elettorale . per questi motivi, signor presidente , io non desidero in questo momento esaminare la questione di fondo, non intendo esaminare che cosa significhi in questa legge il fatto che si escluda la rappresentanza della minoranza. questo è un altro tema; verrò a questo tema se non si accoglierà questa mia prima serie di osservazioni di ordine puramente formale e preliminare. non entro nel merito, non discuto gli argomenti di fondo addotti nella relazione dell' onorevole Cappi, per respingere la proposta, da noi fatta in sede di commissione parlamentare , di far luogo alla rappresentanza delle minoranze. non emetto un giudizio su ciò che diventa un Consiglio europeo dove non sia fatto luogo a una rappresentanza parlamentare ingente come quella della nostra minoranza al Senato e alla Camera della Repubblica italiana . non affronto questi problemi. mi rivolgo unicamente a lei, signor presidente , perché ella, fondandosi sullo spirito della nostra Costituzione, sullo spirito e sulla lettera del nostro regolamento e sulla pratica permanente del funzionamento dell' istituto parlamentare italiano, voglia dichiarare che questa legge, per questo suo articolo, non può essere messa in discussione davanti a questa Camera, ma deve essere rinviata alla commissione parlamentare affinché renda la legge conforme alla costante pratica, al costume e al regolamento della nostra Assemblea. nel presentare a lei questa istanza, credo del resto di non mancare, in nessun modo di riguardo all' Assemblea stessa. ritengo che il presidente non sia soltanto il regolatore della clessidra e del campanello; ritengo che egli sia il regolatore della nostra vita interna e che a lui spetti di garantire i diritti sanciti da quel regolamento che è la legge che qui vale, e dalla Costituzione, la legge che vale per tutti nel nostro paese. ella, signor presidente , deve garantirci che questi diritti siano sempre rispettati. ella non può ammettere che venga nemmeno presentata alla discussione una legge la quale con un suo articolo viola e la lettera del nostro regolamento e lo spirito di esso, la lettera e lo spirito della Costituzione e tutta la pratica del Parlamento italiano. vorrei pregarla di pronunciare una preclusiva alla discussione di questo disegno di legge e di volerlo rinviare alla commissione.