Giorgio ALMIRANTE - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 1104 - seduta del 13-03-1953
Proposta di legge costituzionale NASI e altri: Modificaziane della XII norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948 n. 26
1953 - Governo VII De Gasperi - Legislatura n. 1 - Seduta n. 1104
  • Attività legislativa

signor presidente , per il modo come si è svolta fino a questo momento la discussione, io mi trovo costretto a chiedere alla sua cortesia un chiarimento preliminare. io avevo chiesto di parlare pregiudizialmente sulla costituzionalità, della legge o, più precisamente, sulla possibilità di regolare questa materia con legge ordinaria e non con legge costituzionale . è stato da lei annunziato che, prima che io potessi svolgere tale questione, che i: stata da lei definita preliminare in riferimento ad analogo caso che è stato da lei in questa seduta richiamato, doveva parlare l' onorevole Moro per svolgere una pregiudiziale che mi pare fosse stata richiamata per un riesame preliminare da parte della Commissione di giustizia. è accaduto che l' onorevole Moro e, logicamente, coloro che sono intervenuti a favore o contro, abbiamo trattato non soltanto la richiesta di rinvio, ma, anche la questione costituzionale, nei termini stessi in cui intendevo porla io e addirittura siamo entrati nel merito politico della questione. ora, il merito politico non mi interessa, ma siccome la questione preliminare o, meglio, pregiudiziale rimane in piedi, vorrei sapere dalla sua cortesia, onorevole presidente , se, qualora si dovesse arrivare ad un voto sulla pregiudiziale dell' onorevole Moro e qualora questo voto fosse contrario alla pregiudiziale stessa, questo voto debba considerarsi preclusivo anche della mia questione, perché, se così dovesse essere, avrei allora necessità di svolgere in questa sede gli argomenti che mi ripromettevo di svolgere nell' altra. se cosi, viceversa, non fosse, e io avessi ulteriormente facoltà di svolgere gli argomenti relativi a quella questione, mi limiterei ora, quale relatore, a rispondere a coloro che sono stati di parere contrario al mio e mi riprometterei di affrontare meglio — sempre molto brevemente, ma meglio, con maggiore organicità — la questione procedurale in una ulteriore sede. la ringrazio, signor presidente , e chiedo scusa ai colleghi se sarò meno breve di quanto avevo divisato: tuttavia il più breve possibile. la mia tesi pregiudiziale, che si riferisce ad una parte di quanto l' onorevole Moro ha detto e aderisce a una parte di quanto l' onorevole Moro ha detto, è che la materia regolata da questa legge è una materia che non può essere regolata da una legge ordinaria , ma deve essere regolata da una legge costituzionale . e dirò subito che nel sostenere questa tesi io mi trovo in ottima compagnia: dell' onorevole Nasi, anzitutto, e, come non bastasse, di una serie di altri illustri parlamentari, quali gli onorevoli Saragat, Basso, Lombardo, Togliatti, Treves, Di Vittorio , Smith, Palazzolo, Tozzi Condivi e Faralli. tutti questi onorevoli colleghi , quando si presentò loro (parleremo poi della questione di forma, onorevole Gullo, e le risponderò) nella sostanza il problema politico costituzionale di una proroga per un quinquennio delle ineleggibilità, e del diritto di voto attivo, non ebbero alcun dubbio; e si assunsero essi (che non avevano alcun interesse politico a una discussione di carattere costituzionale, cioè ad una discussione lunga, faticosa e forse non confacente al fine, che era ed è, per voi — è legittimo da parte vostra quello di ottenere l' approvazione della norma prima delle consultazioni elettorali), si assunsero di loro iniziativa, pur potendo proporre la legge in forma ordinaria, il compito di sollevare la questione, pur potendolo lasciare agli avversari. furono essi stessi che ritennero impossibile regolamentare la materia se non in forma costituzionale. e potrei anche chiudere qui e lasciare il compito ai proponenti di chiarire questa metamorfosi. ma l' onorevole Bertinelli si è accorto di questa situazione ed ha voluto porre argine alle troppo facili argomentazioni in contrario alla sua tesi che mi sarebbero venute innanzi. ed egli ha detto: badate, la situazione quale si è prospettata in Commissione interni e la situazione (a maggior ragione) quale si prospetta oggi, non è quella che si prospettò ai proponenti nel luglio del 1952 quando essi avanzarono la loro proposta. la situazione è cambiata: sono intervenuti — dice l' onorevole Bertinelli — due fatti nuovi. i due fatti nuovi (credo di citare fedelmente) sono questi: 1°) la XII disposizione transitoria si è esaurita, dice il relatore di maggioranza , e deve intendersi caducata; 2°) il proponente e coloro che a lui si sono associati non chiedono più la limitazione dell' elettorato passivo e dell' elettorato attivo, ma soltanto la limitazione dell' elettorato passivo. sono questi i due fatti nuovi citati dal relatore di maggioranza . io devo dir subito che questi due fatti nuovi, se nuovi sono, giuocano entrambi a favore delle mia tesi e contro la tesi del relatore di maggioranza . e questo mi pare molto evidente. il relatore di maggioranza dice, innanzitutto, che la XII disposizione transitoria si è esaurita e quindi si deve ritenere caducata. ma, onorevole Bertinelli, lei mi dice questo nell' esatto momento in cui lei non vuole che si sia esaurita! sono io che dico che si è esaurita dal 31 dicembre 1952. e non parliamone più. in questo momento ella vuole che questa norma, che secondo la volontà della Costituente si è esaurita il 31 dicembre 1952, agisca per un altro quinquennio; e, mentre questo ella chiede (e in sede di revisione della Costituzione lo potrebbe chiedere benissimo e in sede politica lo può chiedere), ella mi dice: non esiste più. per me esiste, non si è affatto esaurita, tanto che ne chiedete la proroga; e, quanto al « caducato » , una norma della Costituzione, transitoria o no, caducata non è mai. è nella Costituzione, ha quei determinati effetti, rispecchia quel determinato pensiero e quella determinata volontà. quello che rispecchia la XII norma transitoria, comma secondo, vedremo dopo, rispondendo all' onorevole Gullo; ma una norma costituzionale non è mai caducata, la si traduce in legge. le leggi nelle quali le norme costituzionali si traducono non esauriscono affatto la norma costituzionale, che rimane come principio e che ha come principio il suo valore: valore positivo in quanto avalla le leggi che ne derivano, valore negativo in quanto contrasta con le leggi che con quel principio facciano a pugni. quindi, il primo fatto nuovo si è verificato, ma in senso esattamente contrario alla tesi del relatore di maggioranza ; ed è proprio perché la disposizione transitoria XII è scaduta il 31 dicembre 1952 che voi non potete, se non con una norma costituzionale, affrontare la materia. secondo problema: i proponenti non chiedono più che si limiti tanto l' elettorato attivo che passivo, ma semplicemente che si limiti l' elettorato passivo. e questo, secondo il relatore di maggioranza , è un altro fatto nuovo il quale consentirebbe la procedura ordinaria. anche qui errate, perché avreste potuto sostenere ed avete sostenuto in verità (lo hanno fatto in particolare gli onorevoli Luzzatto e Gullo, richiamandosi ai precedenti relativi alla proroga dei limiti di tempo stabiliti nelle disposizioni costituzionali sulle regioni, e ad essi risponderò da questo punto di vista ) che si può rinviare una scadenza stabilita in una norma transitoria della Costituzione attraverso una legge ordinaria , ma avreste potuto sostenere questo fino a quando si fosse trattato di prorogare la XII disposizione transitoria — comma secondo in toto, dicendo: questo comma della Costituzione vale per altri cinque anni. in tal caso avreste potuto anche sostenere che era sufficiente una legge ordinaria . lo avreste sostenuto a torto — dico subito — perché si tratta di una norma di deroga a principio costituzionale e non di un adempimento costituzionale puro e semplice; tuttavia avreste potuto sostenerlo. ma proprio perché la XII disposizione transitoria , comma secondo, è stata scissa nei suoi due elementi, qui non si tratta più soltanto di una proroga, ma di una revisione della norma. ci trovavamo prima di fronte ad una norma che stabiliva un limite all' elettorato attivo e passivo per alcune categorie per 5 anni; ci troviamo ora di fronte ad un' altra norma che non stabilisce più alcun limite per l' elettorato attivo e stabilisce un limite per l' elettorato passivo. vi è, dunque, una duplice forma di revisione costituzionale: nel tempo e nella materia. il secondo fatto nuovo, onorevole Bertinelli, che in verità vi è, anch' esso influisce a favore della mia tesi e dimostra ancor più del precedente che non è possibile ordinare e regolare la materia se non con una legge costituzionale . l' onorevole Bertinelli ha altri argomenti a suo favore. egli dice — e me lo sono trascritto fra virgolette, per essere fedele: « la Costituzione non ha inteso regolare l' elettorato passivo » . onorevole Bertinelli, la Costituzione vuol dire la Costituzione, cioè tutte le norme che ne fanno parte, cioè anche le disposizioni transitorie. non venite a sostenere il contrario. sono stupito e un po' mortificato nel sentir dire questa autentica eresia da costituzionalisti come gli onorevoli Luzzatto e Gullo. l' onorevole Luzzatto è stato fino a poche settimane fa, quando abbiamo dibattuto insieme la legge elettorale , un così rigido, rigoroso e preciso costituzionalista: tutta la Costituzione nel suo corpo era per lui sacra; ed io ammiravo la sua competenza e la sua facondia quasi capalozziana durante quella discussione. se n' è già dimenticato e viene qui — egli che indubbiamente sa queste cose — a tentare di farci credere che le disposizioni transitorie non facciano parte della Costituzione. onorevole Gullo, la prima delle disposizioni transitorie reca: « la presente Costituzione, eccetera... » . in calce alle disposizioni transitorie vi sono le firme di avallo di tutta la Carta Costituzionale , ed ella sa benissimo me lo insegna anche l' onorevole Luzzatto e tante volte abbiamo di ciò discusso — quando ella si riferisce a quella seduta in cui, proponente l' onorevole Martino, con legge ordinaria si prorogò un termine di disposizione transitoria , che in quella seduta e in tutte le altre in cui si discussero quei problemi non si sancì mai — e nemmeno la maggioranza lo fece come ella oggi erroneamente ricorda, non si sancì mai, ripeto, che le disposizioni transitorie non sono costituzionali. si sancì semplicemente — e in quel caso lo si poteva sancire, e questa è una cosa completamente diversa che le date stabilite in alcune disposizioni transitorie possono essere prorogate con leggi ordinarie e non costituzionali, rimanendo però valido per tutti che le disposizioni transitorie, nel loro complesso e singolarmente prese, sono disposizioni costituzionali, cioè fanno parte integrante della Costituzione... ed allora, ciò stabilito, o — per meglio dire — ristabilita questa verità che si stava un po' disperdendo, quando il relatore di maggioranza scrive che la Costituzione non ha inteso regolare l' elettorato passivo a proposito di queste categorie di cui ci occupiamo: il relatore di maggioranza dichiara che la XII disposizione transitoria , comma secondo, non fa parte della Costituzione; invece io dichiaro che fa parte della Costituzione, ed indubbiamente io dichiaro il vero ed egli dichiara cosa non vera. l' Assemblea costituente ha inteso regolare le norme relative all' elettorato passivo delle categorie di cui ci occupiamo con la disposizione transitoria , secondo comma, disposizione costituzionale inserita nella Costituzione, voluta, dall' Assemblea costituente , secondo il pensiero politico e giuridico di quella Assemblea. quindi, è assolutamente falso che l' Assemblea costituente e la Costituzione non abbiano regolato questa materia. l' hanno regolata: in un modo che potrà piacervi o dispiacervi, ma l' hanno regolata, secondo il pensiero politico che allora fu anche vostro. adesso avete cambiato idea, o i tempi sono mutati, come dite voi. nessuno vi nega la facoltà di rivedere il vostro pensiero, ma dovete passare attraverso le forche caudine che voi stessi avete posto, cioè attraverso la procedura di revisione costituzionale dell' articolo 138. voi, colleghi dell' estrema sinistra ; inveite ad ogni momento, e qualche volta avete ragione nel merito (e voi sapete che quando avete avuto ragione, spregiudicatamente ve l' abbiamo data), contro chiunque osi pensare a revisioni costituzionali. e ora distruggete le vostre stesse tesi. perché? il giuoco che state facendo oggi vale la candela? voi vi siete presentati di fronte al paese come i paladini della Costituzione, ed ora venite a dire che certe norme transitorie non sono costituzionali e che si può rivedere una norma transitoria senza una legge costituzionale . mi sembra che questa tesi non si addica e non convenga a voi. il relatore per la maggioranza dice ancora: la XII norma transitoria, secondo comma, non richiama nessuna norma costituzionale nel fissare limiti all' ineleggibilità del cittadino. onorevole Bertinelli, la XII disposizione non ha bisogno di richiamare nessuna norma costituzionale, perché è essa una norma costituzionale. vi sono delle norme costituzionali che si richiamano ad altre forme costituzionali. la XII norma si richiama (rispondo all' onorevole Gullo e gli risponderò ancor più specificatamente dopo) all' articolo 48 e dichiara: « in deroga all' articolo 48... » , per la semplice ragione che la XII norma fu votata dall' Assemblea costituente dopo che era stato già approvato l' articolo 48, che era il 45 nel progetto di Costituzione. era una deroga a quel principio che bisognava sancire. l' onorevole Gullo dovrebbe ricordare che nel progetto della XII disposizione non esisteva il richiamo: « in deroga all' articolo 45 » . fu l' onorevole Mortati che volle quella specificazione, proprio perché quell' articolo era stato votato ed egli temeva che questa contraddizione inficiasse il valore della disposizione transitoria che si andava ad approvare. ma non è affatto obbligatorio un altro richiamo specifico ad un articolo della Costituzione, che fra l' altro non esisteva. in sede di coordinamento l' Assemblea costituente l' avrebbe anche potuto inserire. ma, onorevole Gullo, avete avuto di recente alcune disavventure in merito al coordinamento dei testi costituzionali. credo che questa tesi non vi convenga eccessivamente. dice ancora il relatore di maggioranza : la Costituente non poteva che fare così perché non c' era il legislatore ordinario. ma la Costituente era anche legislatore ordinario. la legge elettorale che voi volete modificare, l' articolo 93 che volete modificare con questa norma, non è forse una legge ordinaria ? siete voi che lo dichiarate. e poi dice che la Costituente non poteva fare altro perché non esisteva il legislatore ordinario. se la Costituente avesse ritenuto di poterlo fare, se avesse ritenuto ciò conforme alla sua volontà e conforme agli articoli della Costituzione che aveva approvato, poteva essa benissimo manifestare la volontà che voi oggi volete attribuirle e avrebbe fatto una legge ordinaria , per l' ineleggibilità degli ex gerarchi senza inserire questa norma nella Costituzione. la prova più importante che noi abbiamo ragione e voi avete torto è esattamente questa. richiamatevi al momento in cui la Costituzione fu approvata e in cui la legge elettorale del 1948 fu approvata. se l' articolo 93 della legge elettorale , che oggi voi volete prorogare, fosse stato approvabile soltanto con legge ordinaria , senza una rigida e precisa norma costituzionale, perché la Costituente avrebbe voluto il secondo comma della XII disposizione? la Costituente non si accontentò di dichiarare che per 5 anni i responsabili del regime dovevano essere esclusi dai diritti elettorali, ma volle con un ordine del giorno vincolativo (e lo dichiarò l' onorevole Ruini) fissare le categorie. era tanto aliena la Costituente dal ritenere tutto ciò argomento di legge ordinaria , che non si è accontentata di fissare il principio nella Costituzione, ma con una norma costituzionale ha voluto anche fissarne l' applicazione. caso eccezionale, credo, di cui mi potranno dare atto i colleghi che sono più competenti di me. è assolutamente eccezionale, infatti, che si sia verificato il fatto che la Costituente abbia ritenuto di fissare al tempo stesso , costituzionalmente, e il principio e la norma di applicazione del principio. la Costituente ha speso giornate per stabilire l' elenco delle categorie ineleggibili, e lo ha dichiarato lo stesso presidente della Commissione , esattamente nella preoccupazione che il futuro legislatore potesse con legge ordinaria intervenire in una materia che doveva essere costituzionalmente fissata. risparmio le citazioni all' onorevole Gullo, che del resto egli conosce benissimo, ma vorrà darmi atto che così avvenne nelle sedute dal 15 al 17 settembre 1947, in cui questo problema fu dibattuto punto per punto, molto diligentemente. vi è di più, e ancora una volta mi viene in soccorso gentilmente l' onorevole Nasi. egli, nella sua relazione, ricorda: « nella seduta del 17 settembre 1947 l' Assemblea costituente , esaminando il disegno di legge concernente la disciplina dell' elettorato attivo, aveva approvato la proposta dell' onorevole Schiavetti di fissare in dieci anni l' esclusione dal diritto di voto : senonché successivamente, nella seduta del 19 settembre, venne approvata una mozione d' ordine dell' onorevole Russo Perez nel senso di sospendere la definitiva deliberazione dell' articolo 47 (l' articolo 47 qui citato è diventato nello stesso testo l' articolo 93 della legge elettorale , vale a dire la norma di cui stiamo trattando) rinviandolo a dopo che l' Assemblea costituente si fosse pronunziata sulla disposizione transitoria concernente il divieto di riorganizzazione del partito fascista e le limitazioni al diritto di voto » . e allora, volete andare interpretando la volontà della Costituente? la Costituente, prima di approvare quell' articolo che oggi si tratterebbe di modificare prorogando per altri cinque anni la sua validità, ritenne di dover sospendere la discussione, ritenne di dover prima esaminare ed approvare quella che è diventata poi la XII transitoria, secondo comma. non solo ha fatto questo, ma la Costituente ha fatto qualcosa di più importante, unica anch' essa: ha modificato una sua deliberazione, perché l' onorevole Schiavetti era riuscito a far approvare l' esclusione per dieci anni, ed era un voto dell' Assemblea costituente già tradotto in una norma; poi, in sede di deliberazione del secondo comma della XII norma transitoria, la stessa Costituente ha ritenuto di ridurre ad un quinquennio la esclusione. la Costituente, malgrado le proteste dell' onorevole Schiavetti e di alcuni settori dell' estrema sinistra , ritenne di tornare sulla precedente sua decisione, dando così al secondo comma della XII norma un valore costituzionale assolutamente preciso, specifico e vincolante, al punto di cancellare la precedente deliberazione della stessa Costituente. oggi voi, con una legge ordinaria , pretendete di mettere in vigore , in sostanza, quello che era l' emendamento Schiavetti che parlava di 10 anni. emendamento che prima era stato approvato e che successivamente la Costituente ha sostanzialmente cancellato. in fondo, volete fare voi quanto non ha fatto la Costituente. voi volete interferire in materia costituzionale quando la Costituente ha ritenuto che non era possibile farlo, e pretendete di farlo con una legge ordinaria e non con una legge di revisione costituzionale! scusate, ma questa è veramente enorme! che voi abbiate le vostre ragioni politiche e che dobbiate tenere questo atteggiamento politico, che vi potrà essere utile o dannoso, io non lo discuto, è affare vostro. voi avete ragione di tenere un certo atteggiamento politico, ma, anche quando si sostiene una causa politica, si ha il dovere, trattandosi di materia costituzionale così delicata ed importante ed anche perché si tratta di un grosso problema politico, di predisporre delle migliori difese. e in mancanza di tali difese, voi, per essere coraggiosi e coerenti, avreste dovuto seguire la prima strada, che era la buona. nessuno vi avrebbe obbligati ad una legge di revisione costituzionale: ma una volta decisi, benissimo, si va avanti su quella strada. ma ora questa seconda, strada, che avete scelto d' accordo con l' onorevole Bertinelli, è veramente infelice, perché vi fa cadere tutta, l' impalcatura giuridica, e con essa anche l' impalcatura politica, dato che quella costituzionale è troppo fragile. non è dunque possibile sbarazzarsi della XII norma transitoria. a questo punto, permettetemi una osservazione umoristica. la XII norma transitoria ha due commi: il primo e il secondo. del primo abbiamo, credo, qualche volta discusso, e credo di averne discusso parecchio io, come relatore di minoranza , in altra occasione. mi si disse allora che il primo comma della XII disposizione transitoria era una cosa veramente importante, fondamentale; lo ha manifestato anche oggi l' onorevole Gullo; guai a dubitare della costituzionalità permanente di quella norma! ed io ebbi l' onestà — me ne darete atto — di non tentare neppure di invalidare la costituzionalità di quel comma. io discussi sulla costituzionalità della legge che se ne era tratta, che mi sembrava — e mi sembra tuttora — incostituzionale; ma non mi passò per la testa di portare tanto oltre la mia — sia pure giustificata — passione politica (perché si attaccava in pieno il mio settore), al punto di dimenticare il rispetto più elementare delle norme costituzionali o, per lo meno, la più corretta interpretazione delle norme stesse. non vi venni a dire che la XII norma transitoria, primo comma, in quanto disposizione transitoria , non faceva parte della Costituzione, perché sapevo che avrei detto una enormità ed avrei indebolito la validità delle mie tesi politiche e costituzionali. io dissi: è costituzionale, ma non è possibile trarne le conseguenze che voi ne traete. ed ora, a distanza di un anno appena, gli stessi colleghi degli stessi settori mi vengono a dire che la XII norma transitoria, primo comma, è, sì, costituzionale, permanente, importante, e che doveva essere attuata, e che è stata attuata a metà; mentre il secondo comma della stessa norma non è costituzionale, non è importante, si può passargli sopra, lo si può prorogare, perché così fa comodo. non si possono sostenere siffatte tesi! siccome dell' edificio costituzionale dell' onorevole Bertinelli mi sembra sia rimasta in piedi una sola tesi, quella relativa all' articolo 65 ed alla sua autonoma validità; e siccome oltre questa tesi potrebbe essere rimasta in piedi, magari come dubbio, una tesina: quella della possibilità di prorogare nel tempo le norme transitorie attraverso una legge ordinaria , io tratterò ancora questi due argomenti. quanto al secondo, vale a dire alla possibilità di prorogare nel tempo una norma transitoria con legge ordinaria , richiamandomi agli stessi casi richiamati dagli onorevoli Luzzatto e Gullo e, nella relazione di maggioranza , dall' onorevole Bertinelli, mi è molto facile rispondere che in quei casi — vale a dire quando furono prorogate le disposizioni VIII e XI della Costituzione, relative all' ente regione — si trattò di rinviare nel tempo, senza modificarne i termini sostanziali, un adempimento positivo della Costituzione. si trattava non di derogare ad alcuna norma costituzionale, ma, mantenendo fermi tutti gli impegni costituzionali connessi a quelle disposizioni, si trattava solo di dire (e qui poi valevano ragioni politiche) che quel tale adempimento sarebbe stato attuato solo alla data tale invece che alla talaltra. qui, invece, si tratta di derogare ad una disposizione costituzionale precisissima, quale è quella dell' articolo 48 della Costituzione e della connessa norma XII transitoria; non si tratta soltanto di derogare all' articolo 48 (e questo può riguardare l' elettorato attivo), ma anche, per farvi un solo esempio (e vi potrei tirare fuori tutti gli esempi che avete tirato fuori voi e che ho tirato fuori anch' io a proposito della legge elettorale ), all' articolo 3 della Costituzione. si tratta di derogare — e questo vale anche per l' elettorato passivo forse più che per l' elettorato attivo — a norme che stabiliscono l' impossibilità di discriminazioni di carattere politico. si tratta di derogarvi anche per questa che è l' unica norma di tal genere che è stata fissata dalla Costituzione, ed è stata fissata anche nelle categorie cui poteva riferirsi, per un lodevole scrupolo costituzionale. non è quindi assolutamente paragonabile questa impostazione a quelle impostazioni. quanto all' articolo 65, che sarebbe indipendente dall' articolo 48, lo stesso onorevole Gullo in verità ha riconosciuto che indipendente in pieno dal 48 non è e non è neanche indipendente dalla XII disposizione transitoria . io devo dichiarare che è veramente strana anche questa tesi. io non ho mai saputo che gli articoli della Costituzione siano indipendenti fra di loro. io nego che ci sia e un solo articolo della Costituzione indipendente dagli altri. gli articoli della Costituzione sono come gli articoli di una legge: non sono indipendenti l' uno dall' altro, ma sono fra di loro connessi e coordinati. dice l' onorevole Gullo che il costituente può anche avere sbagliato, però nega che abbia sbagliato volendolo. non ha affatto sbagliato: l' articolo 65 non è indipendente dall' articolo 48 e non e indipendente dalla XII norma transitoria. ella sa meglio di me, onorevole Gullo, che il problema dell' ineleggibilità e dell' incompatibilità si pone in tutti i parlamenti del mondo; sa che la distinzione stessa fra ineleggibilità e incompatibilità è molto sottile e difficile. non è ben chiaro il limite fra la ineleggibilità e la incompatibilità. ma una cosa ella sa: che in tanto l' Assemblea costituente ha voluto in una apposita norma transitoria fissare i limiti di tempo e le categorie politiche a cui potevano riferirsi le ineleggibilità in quanto, quando ha inteso con l' articolo 65 regolamentare la materia della ineleggibilità, ha voluto escludere da tale articolo l' ineleggibilità per motivi politici. non è quindi possibile con legge ordinaria , dato tutto il contesto della nostra Costituzione (e mi riferisco ancora una volta all' articolo 3) sancire discriminazioni di natura politica, in nessuna materia, e tanto meno nella materia elettorale chiaro che le ineleggibilità di cui all' articolo 65 si regolano con legge ordinaria perché non sono discriminazioni di natura politica, ma sono connesse alla carica, all' ufficio. e se vi volete convincere di questo, andate a leggere gli atti della Costituente e vi sfido a trovare un solo testo che a proposito dell' articolo 65 interpreti tale articolo come un richiamo alla possibilità di sancire ineleggibilità per motivi politici. troverete tutto il contrario. tutte le interpretazioni dell' articolo 65 stabiliscono che quelle ineleggibilità e quelle incompatibilità escludono l' ineleggibilità per motivi politici, tanto è vero che l' Assemblea costituente le ha precisate con la XII disposizione transitoria . pertanto, il vostro edificio pseudocostituzionale non si regge in piedi. la XII disposizione transitoria esiste. era esaurita nella sua capacità di azione al 31 dicembre 1952. volete che riprenda tale sua capacità di azione? potete chiederlo attraverso la procedura della revisione costituzionale. e sul piano giuridico e costituzionale non ho altro da dire. quanto al merito politico, l' onorevole Giannini ha fatto una specie di amichevole rimprovero a tutti noi in quanto ha detto: dovete affrontare il problema con sincerità. onorevole Giannini, mi dia atto che il problema di questa legge non poteva non essere preliminarmente affrontato sul piano costituzionale. la prima questione che si pone dinanzi a noi all' atto della discussione di questa legge è una questione costituzionale; il che non vuol dire affatto che noi ci rifiutiamo alla discussione politica. noi parleremo sul piano politico di questa legge, qualora, ci auguriamo ciò non avvenga, la pregiudiziale venga respinta; ma non parleremo adesso della questione di merito, come ella ha fatto e come hanno fatto i socialcomunisti, ai quali conviene affrontare la questione in tal senso perché non hanno le carte in regola per affrontarla sul piano costituzionale, in quanto gli stessi proponenti l' avevano presentata come legge costituzionale ; affrontare ora il problema di merito, se conviene alla loro tesi, non conviene alla sua onorevole Giannini. ella ha detto di parlare a favore della pregiudiziale; quindi questa è una tesi. ella non si nasconda adesso dietro un dito: ha parlato in quanto è stato dalla Presidenza inserito nella discussione come oratore a favore della pregiudiziale. questa è una tesi, e indubbiamente una tesi costituzionale, giuridica e politica. ora, ai sostenitori di questa tesi, intervenire nel merito in questo momento, evidentemente non conviene; perché i motivi costituzionali sono validissimi per tutti noi, se ci poniamo su un piano obiettivo; sono sufficienti per moltissimi di noi, se ci poniamo su un piano non ciecamente fazioso, per respingere a priori la possibilità di continuare l' esame di questa legge come legge ordinaria . siccome, però, di apprezzamenti politici se ne sono sentiti, diversi ed in particolare l' onorevole Gullo mi ha mosso un rimprovero, perché ho inserito nella mia relazione — che naturalmente rivendico in toto, anche in quella frase, anzi particolarmente in quella frase — una determinata affermazione, ne colgo a volo un' altra, che ho trascritta dal suo intervento. mi dispiace che l' onorevole Gullo sia momentaneamente assente, perché egli è uomo moderato, normalmente, e giudizioso. egli ha detto: « noi non intendiamo che vengano nella Camera italiana a rappresentare il popolo italiano i relitti, eccetera » ; frase che ho testualmente segnata. non mi occupo di questo. ognuno si tiene i relitti che ha; tenetevi pure i vostri e giudicate i vostri casi come volete; i fatti di casa vostra vedeteveli voi; la questione Alicata e compagni a me non interessa, interessa voi. quando l' onorevole Gullo dichiara: « noi non intendiamo che vengano alla Camera italiana a rappresentare il popolo italiano ... » , a prescindere dal giudizio politico — che egli ha diritto e dovere, da quel punto di vista , di dare e di sostenere — egli pone una distinzione fra il soggetto della frase « noi » — non credo si tratti dei deputati comunisti soli, forse anche dei socialisti, di tutti quelli che condividono in questo momento questa tesi ed il « popolo italiano » . se il popolo italiano , onorevoli colleghi , per caso, desidera, attraverso il suo libero voto e attraverso le sue preferenze, che qualcuno qui venga, i meno qualificati a dire « noi non vogliamo » , siete esattamente voi, se siete democratici; e se insistete nel dire « non vogliamo » , siete voi gli antidemocratici, siete voi contro la volontà del popolo italiano . questo intendevo dire come premessa alle mie tesi politiche.