Pietro NENNI - Deputato Appoggio
I Legislatura - Assemblea n. 1060 - seduta del 02-01-1953
1953 - Governo Scelba - Legislatura n. 2 - Seduta n. 92
  • Attività legislativa

onorevoli colleghi , ho l' impressione che vi siano due posizioni diverse del problema che stiamo discutendo, le quali comportino soluzioni necessariamente diverse. se interpreto esattamente le parole del presidente della Camera , egli invita i gruppi a consentire, anche in questa fase dei lavori, la organizzazione del dibattito. ad una proposta di questo genere — lo ha già detto l' onorevole Togliatti — noi non abbiamo nessuna obiezione da fare. sempre, quando l' onorevole presidente lo ha ritenuto necessario, egli ha proceduto, assieme ai gruppi, alla organizzazione del dibattito, sia consultando separatamente i presidenti dei gruppi dell' Assemblea oppure valendosi della facoltà che gli conferisce l' articolo 10 del regolamento e convocando nel suo ufficio i presidenti dei gruppi parlamentari , i vicepresidenti della Camera, nonché i presidenti delle Commissioni parlamentari. su questo punto noi non abbiamo — ripeto — nessuna obiezione da fare. laddove, invece, riteniamo di non poter dare il nostro consenso, è quando si vuole coinvolgere al problema dell' organizzazione del dibattito la questione, affiorata nella discussione, del diritto dei deputati a fare una dichiarazione di voto , anche quando sia chiesto lo scrutinio segreto . su questa materia la Camera si trova di fronte ad una procedura ormai nettamente stabilita, e che non può ripudiare senza, autodistruggersi. il voto è segreto per chi vuole che lo sia. non si può ammettere il criterio che chi vuole dichiarare il proprio voto non lo possa fare. ciò risulta dalla prassi, la quale presenta molti casi favorevoli alla mia tesi, in confronto a quello contrario riferito dall' onorevole Moro. per quel che riguarda la Costituente, mi richiamo ad un precedente tipico. nella seduta del 2 maggio 1947 era in discussione un ordine del giorno dell' onorevole Rocco Gullo, sul quale fu chiesta la votazione segreta . l' onorevole Lucifero fece questa dichiarazione: « avrei chiesto la parola per una dichiarazione di voto , ma, dopo la richiesta di votazione segreta , vi rinuncio » . l' onorevole Gronchi, che siedeva allora al banco dei deputati, disse: « avevo intenzione di parlare, per chiarire la posizione che noi assumiamo di fronte all' ordine del giorno dell' onorevole Rocco Gullo e colleghi, ma, dopo la richiesta di scrutinio segreto , è evidente che una dichiarazione di voto potrebbe sembrare, almeno regolamentarmente, paradossale » . il presidente dette la seguente risposta: « a rigor di termini, non vi è alcun articolo di regolamento che vieti le dichiarazioni di voto , quando vi siano votazioni a scrutinio segreto . ero tenuto a chiarire questo principio dopo la dichiarazione dell' onorevole Gronchi » . Vittorio Emanuele Orlando intervenne in questi termini: « io ritengo che la dichiarazione di voto sia sempre permessa: è una garanzia a cui non si può rinunziare. se molti votano con le due palline in mano, in modo da farle vedere, non sembra giustificato che si possa proibire a chi vuole dichiarare pubblicamente il suo voto di farlo. la mia opinione, contenendomi nei termini del regolamento, è che siano permesso dichiarazioni di voto , anche se vi è lo scrutinio segreto . non vi è alcun articolo che lo vieti neppure alcuna ragione » . successivamente l' onorevole Vittorio Emanuele Orlando svolse la sua dichiarazione di voto ; dopo di che il presidente dette la parola all' onorevole Gronchi, il quale, a nome del gruppo democratico cristiano , chiarì il proprio pensiero. è superfluo che ricordi come il problema si sia presentato anche nel corso di questa legislatura della Camera. esso fu risolto nella seduta del 24 novembre del 1949 dal nostro presidente, nel senso che, dopo la votazione dell' articolo 85 del regolamento egli riteneva pacifico che dichiarazioni di voto si potessero fare anche in caso di scrutinio segreto . di fronte a questi precedenti soprattutto in considerazione al diritto e al dovere di ogni deputato di far conoscere, quando lo voglia, il proprio voto, noi non possiamo accettare che si rimetta in discussione un principio ormai validamente consacrato. se si tratta di disciplinarlo questo diritto, di organizzarlo, questo è problema di altra natura; ma, se la maggioranza addivenisse a una deliberazione restrittiva del diritto di voto e della pubblicità del voto, essa confesserebbe la sua intenzione sopraffattrice e darebbe la impressione di chi non è a posto con la propria coscienza. e, giacché si è ricordato che il Parlamento è composto della Camera e del Senato e questa legge, prima o poi — io spero il più tardi possibile o mai — dovrà andare al Senato, così non si può non tener conto del fatto che il regolamento dell' altro ramo del Parlamento, colmando una lacuna del nostro regolamento, ha col suo articolo 83 esplicitamente risolto il quesito. dice l' articolo 83 del regolamento del Senato: « anche nel caso di votazione a scrutinio segreto , sono ammesse le dichiarazioni di voto » . per queste ragioni, onorevoli colleghi , noi rivendichiamo il diritto dei gruppi e dei singoli deputati di fare in qualunque momento in qualunque caso, una dichiarazione di voto ; e, disposti come siamo a ricercare col presidente la disciplina dell' esercizio di questo nostro diritto, ci opponiamo acché esso venga calpestato.