Aldo MORO - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 1060 - seduta del 02-01-1953
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse
1953 - Governo Dini - Legislatura n. 12 - Seduta n. 155
  • Attività legislativa

non riesco ad intendere appieno la portata della proposta dell' onorevole Togliatti. mi sembra che l' onorevole Togliatti chieda non solo che, per la soluzione della questione, ci si debba rimettere alla decisione del presidente, ma che, accantonata la questione di principio, di volta in volta il presidente faccia, in certo modo, uso di poteri discrezionali per limitare e disciplinare l' esercizio del diritto, evidentemente, resterebbe in tal modo riaffermato e consolidato. si vuole affidare al presidente l' interpretazione della norma regolamentare relativa allo scrutinio segreto sotto il profilo della ammissibilità o meno di dichiarazioni di voto ; orbene, noi abbiamo fiducia nel senso di giustizia del presidente della Camera , e, quindi, sotto questo punto di vista , non avremmo alcuna difficoltà da opporre. invece dovremmo opporre delle difficoltà all' altra richiesta, che in realtà tende ad eludere l' esistenza stessa del problema di fondo e a riconfermare un diritto la cui esistenza invece noi contestiamo. se poi il presidente me lo consente, io direi anche qualche cosa circa il problema della ammissibilità della dichiarazione di voto , in sede di scrutinio segreto . io ritengo si debba, mediate richiamo agli articoli del regolamento, decidere, in linea di principio , la questione dell' ammissibilità della dichiarazione di voto in sede di scrutinio segreto . questo punto, a nostro parere, trova una chiara soluzione logica nella natura stessa dell' istituto dello scrutinio segreto , di questo particolare modo di votazione che, evidentemente, tende a dare la massima libertà al deputato di aderire al dettato della sua coscienza lo spinga, in talune circostanze, ad assumere nel voto una posizione che egli considera contrastante con le sue esigenze di opportunità politica. può essere più o meno opportuno che sia riconosciuto ai deputati questo potere, può essere più o meno opportuno che siano venti deputati a vincolare la Camera con la richiesta di votazione segreta ; ma questo è un dato di fatto , è una realtà del nostro regolamento. lo scrutinio segreto esiste e, quindi, la sola questione che noi possiamo porre è se sia ammissibile in questa sede una dichiarazione di voto . io riconosco che vi è un qualche ondeggiamento nella prassi relativa alla ammissione delle dichiarazioni di voto , nel senso che di quando in quando, sia pure con qualche contrasto, talune dichiarazioni sono state ammesse anche in sede di scrutinio segreto . ma questo ondeggiamento della prassi parlamentare, di per se stesso , evidentemente, affatto capace di manifestare una univocità nella prassi stessa, questo ondeggiamento, dicevo, si spiega con quei criteri di larghezza e di tolleranza che sono stati di volta in volta adottati e che posso ritenere abbiano in tempi normali anche una loro giustificazione. si può capire che in tempi normali si possa fare anche una applicazione transigente del regolamento; ma in una situazione come questa, nella quale la minoranza rivendica con assoluto rigore una applicazione qualche volta — mi sia consentito dire — farisaica — del regolamento, non si può da parte della maggioranza se non richiedere una applicazione altrettanto rigorosa del regolamento. su questo punto non ho che a richiamarmi alle stesse autorevoli dichiarazioni fatte dall' illustre presidente dell' Assemblea, il quale due giorni fa appunto notava come in situazioni di emergenza ad una richiesta rigorosa di applicazione del regolamento non può che corrispondere una esigenza di applicare rigorosamente il regolamento in tutte le sue norme, anche se per avventura qualche volta sia stata adoperata, in contrario, una prassi indulgente. gli articoli del regolamento dei quali chiediamo l' applicazione sono quelli i quali parlano dello scrutinio segreto . l', articolo 93 definisce lo scrutinio segreto in contrapposto al voto per appello nominale , e con ciò stesso chiaramente indica la differenza che vi è fra un voto manifestato e un voto non manifestato. onorevoli colleghi , non riuscirete a convincermi che una dichiarazione di voto la quale preannunzia, motiva e spiega il voto non violi il principio del voto segreto . vi è una ragione logica profonda la quale impone che lo scrutinio segreto si svolga senza alcuna dichiarazione di voto ed è proprio la sua stessa natura. non vedo che si possa pensare altrimenti, salvo appunto che non si voglia — a mio parere in modo contradittorio — esprimere in modo preciso e positivo una eccezione in tal senso, come ha creduto di fare il Senato nel suo regolamento. ma, proprio l' avere il Senato sancito in modo esplicito una eccezione, l' avere esso ritenuto necessario dire che, malgrado lo scrutinio segreto , sono ammesse le dichiarazioni di voto , proprio questa è una conferma del fatto che, in linea generale, in sede di scrutinio segreto non sono ammissibili le dichiarazioni di voto . da qualcuno si potrebbe obiettare che il segreto nel voto è un diritto del singolo deputato e non anche un obbligo al quale il deputato sia costretto, che pertanto al diritto si possa rinunziare, e che il deputato il quale chiede di fare una dichiarazione di voto sia da considerare come un parlamentare il quale rinunzia ad un proprio diritto. senonché una considerazione di questo genere, a parte il fatto di non avere alcun fondamento logico sicuro, contrasta con i diritti complessivi della Camera. non si può dire che l' esercizio dello scrutinio segreto sia semplicemente un diritto, perché l' esercizio di un diritto di questa natura, con la possibilità di rinunzia da parte del deputato, finirebbe per incidere negativamente sugli altri deputati che compongono l' Assemblea. quando un deputato dichiari, in sede di scrutinio segreto , il proprio voto, gli altri deputati subiscono una coazione psicologica, in quanto si pone, di fronte all' opinione pubblica , la differenza fra il deputato che malgrado lo scrutinio segreto ha inteso manifestare il proprio voto e il deputato che non lo ha fatto. si deve ritenere, dunque, che il segreto nel voto sia un diritto irrinunciabile, sia un diritto dovere del deputato, che tiene conto anche dei complessi interessi e diritti di tutta la Camera. del resto, mi consentano gli onorevoli colleghi di terminare questo mio brevissimo intervento con la citazione di un precedente di capitale importanza in questa materia. è l' autorevolissima opinione espressa su questo punto dall' onorevole Terracini quando era rispettato presidente dell' Assemblea costituente . nella seduta del 3 luglio 1947, in seguito ad una richiesta dell' onorevole Piccioni di manifestare la propria opinione in sede di dichiarazione di voto nello scrutinio segreto , così diceva il presidente Terracini: « le dichiarazioni di voto , come gli onorevoli colleghi ricorderanno, si fecero in casi nei quali non era stata ancora avanzata richiesta di votazione segreta e si riteneva che si votasse per appello nominale . sopravvenuta la richiesta di votazione segreta , si ritenne di consentire che le dichiarazioni di voto si continuassero a fare. ora, però, ritengo che sia opportuno adottare il criterio più logico, e cioè che nelle votazioni a scrutinio segreto non si facciano dichiarazioni di voto » . e, dinanzi ad alcune osservazioni degli onorevoli Micheli e Cevolotto, riprendeva il presidente Terracini: « gli onorevoli Micheli e Cevolotto hanno esposto e sostenuto una tesi rispettabile, ma mi pare che l' analoga dei precedenti ci debba consigliare di attenerci essenzialmente alla logica interna di questo sistema di voto che non per nulla è chiamato voto segreto . sarà male che in certe occasioni il membro dell' assemblea rappresentativa dia un voto segreto e non assuma in ogni caso pubblicamente la responsabilità della sua decisione: ma ciò è ammesso dalla procedura regolamentare. so che l' onorevole Orlando, in altra occasione, ha sostenuto una diversa tesi. rispettoso della profonda conoscenza di questioni costituzionali dell' onorevole Orlando, in questo momento mi permetto tuttavia di non aderire alla sua tesi, e, pertanto, riattaccandomi alla tradizione (e credo che nessuno la possa impugnare), io penso che dobbiamo d' ora innanzi — e ha ragione l' onorevole Micheli — astenerci dal ricorrere troppo di frequente al voto segreto ; ma, quando ad esso si addivenga, è necessario rinunciare alle dichiarazioni di voto » . e, dopo un' altra fase del dibattito, così concludeva il presidente Terracini: « in questo momento, riprendendo una tradizione che non è di pochi mesi, ma di decenni, è da ritenersi che la dichiarazione di voto in sede di scrutinio segreto non sia possibile. e pertanto con rammarico, onorevole Piccioni, non posso darle la parola a questo scopo » . anche noi non possiamo che, concludere così: con rammarico, onorevole Marchesi, non possiamo darle la parola a questo scopo.