Aldo MORO - Deputato Opposizione
I Legislatura - Assemblea n. 1060 - seduta del 02-01-1953
1953 - Governo Dini - Legislatura n. 12 - Seduta n. 126
  • Attività legislativa

desidero dare una breve risposta a quegli oratori che nel corso di questo dibattito hanno cortesemente polemizzato con la mia impostazione della questione. e appunto io non farò che brevi repliche ad alcune osservazioni attraverso le quali si è creduto di poter sostenere la tesi contraria a quella che esclude la dichiarazione di voto nel caso di scrutinio segreto . innanzi tutto è stato osservato che il principio generale in tema di regolamento delle dichiarazioni di voto è quello che ciascun deputato abbia diritto di motivare il proprio voto, di dichiarare il proprio voto, sicché si è detto, mi pare, dall' onorevole Roberti, che questo. è il principio dal quale si parte, e la norma relativa al modo di votazione che è contenuta nell' articolo 93 deve essere considerati essa stessa come una particolare applicazione di questo principio, e tale pertanto che non può negarlo. ebbene, io farei osservare a questo proposito che le norme, quella dell' articolo 83 che pone il principio generale della dichiarazione di voto e quella dell' articolo 93 che stabilisce il modo della votazione, sono norme che si integrano e che possono essere interpretate soltanto collegate l' una all' altra. ammesso che il deputato abbia diritto di manifestare le ragioni del proprio voto, questa norma deve essere collegata alla norma dell' articolo 83, il quale, stabilendo un certo modo di votazione, evidentemente impedisce, per la contradizione logica che ho già messo in luce, che in taluni casi ci si serva del diritto stabilito, in linea generica, dall' articolo 83. si pensi poi che l' articolo 83 parla della dichiarazione di voto come di una pura e succinta spiegazione del proprio voto. non so se sia stata fatta, sufficiente attenzione a questa chiara definizione. qui si parla non dell' annuncio del proprio voto, ma della spiegazione di esso. se il voto, essendo segreto, non ha una sua manifestazione, non esiste cioè come voto positivo o negativo attribuito ad un determinato deputato, evidentemente non può ammettersi logicamente alcuna spiegazione di esso. non si può spiegare quello che è destinato a rimanere ignoto, per il modo stesso con cui si compie la votazione. ha osservato l' onorevole Cavallari che il regolamento prevede questa procedura: che venti deputati si riuniscano per chiedere insieme la facoltà di non dichiarare il proprio voto. si può dire che sarebbe molto più logico, se il significato della richiesta di scrutinio segreto , da parte di venti deputati, fosse questo, che a ciascun deputato singolarmente fosse concesso di mantenere di volta in volta il segreto sul voto che esso deve dare. non si capisce logicamente perché si debbano aggregare insieme venti deputati i quali chiedano e ottengano, a norma di regolamento, che si faccia il voto in un dato modo, se poi ciò altro non significa se non una mera facoltà da parte dei singoli deputati di mantenere segreto il proprio voto. ben più logico sarebbe se a ciascun deputato fosse dato, in qualsiasi sistema di votazione , il diritto di mantenere segreto il proprio voto. e tanto più vera è questa osservazione, se si considera che la richiesta di venti deputati ha, come effetto, di attuare un determinato modo di votazione. quindi, quando si dice che il singolo deputato può rinunciare al diritto di tenere segreto il proprio voto, si dice una cosa inesatta, se si considera che il modo di votazione è segreto e obbligatoriamente segreto solo che l' abbiano chiesto venti deputati: e potrebbe verificarsi in questo caso che, dovendo necessariamente il deputato votare in segreto perché la procedura, concreta del voto è una procedura segreta, si realizzi una ipocrita discrepanza tra il voto dichiarato e il voto dato in effetti. potrebbe verificarsi una situazione nella quale il deputato annunzia un voto diverso da quello che dà. e sarebbe veramente molto grave se un deputato potesse fare due politiche, la politica della propria dichiarazione di voto e la politica del suo voto effettivo. quando 20 deputati richiedono questo voto, non si tratta di una imposizione fatta alla Camera, ma è uno di quei casi in cui il regolamento ha creduto di tutelare una piccola minoranza. e tanto importante ha considerato questa posizione dal punto di vista del funzionamento stesso dell' Assemblea, che ha ritenuto che 20 deputati potessero, chiedendo la votazione a scrutinio segreto , prevalere su una richiesta fatta da 15 persone che chiedono un appello nominale . si è data cioè alla minoranza della Camera il potere di stabilire una certa procedura di voto e si è stabilito che la procedura del voto segreto dovesse prevalere su qualsiasi altra procedura. il nostro regolamento, così, a torto o a ragione, ha stabilito che il voto segreto è il più rispondente alla natura della votazione, il più rispondente all' esigenza di decisione della Camera. questa posizione, ripeto, potrà essere discutibile. anche noi in passato abbiamo manifestato perplessità circa l' opportunità di dare prevalenza allo scrutinio segreto ; ora questa è la posizione del nostro regolamento. per quanto riguarda poi la norma dell' articolo 85 che è stata invocata, mi pare chiaro che si tratti di una norma eccezionale; e l' essere fissato lì chiaramente che si possa fare la dichiarazione di voto , sta a confermare che questa è la eccezione espressa e non la regola. per quanto riguarda l' astensione si deve dire lo stesso. l' astensione non è voto in nessun modo. ecco perché esplicitamente è stato notato che il deputato può chiedere che sia presa nota della sua astensione, perché astenersi significa non votare; quindi astenendosi, non si viola alcun segreto inerente al voto. altre osservazioni si potrebbero fare, ma io vorrei lasciarle cadere per accelerare l' andamento di questa discussione. del voto segreto l' onorevole Laconi parlava, a proposito di una importante discussione politica svoltasi in questa Assemblea, in questi termini. egli diceva che il voto segreto è forse meno evidente ma più indicativo, più agile, più classico e che sotto l' egida dello scrutinio segreto potrebbero al di fuori della coercizione governativa, compiersi nuovi raggruppamenti nell' ambito dell' Assemblea. ma diceva questo l' onorevole Laconi, pensando ad una votazione a scrutinio segreto nella quale fosse ancora possibile a tutti i deputati di manifestare ugualmente il proprio voto o, come è più logico, ad una votazione a scrutinio segreto che, per assolvere questa funzione di libera aggregazione nell' ambito della maggioranza, doveva evidentemente compiersi nella continua garanzia della segretezza del voto? noi, onorevoli colleghi , abbiamo chiesto questa affermazione di principio che ci sembra uno strumento necessario per il funzionamento dell' Assemblea in questo momento, ma io credo che dipenda da tutta la Camera, cioè da noi, ma non soltanto da noi, far sì che di quest' arma si faccia un uso discreto. non è detto, una volta chiarito questo principio di natura regolamentare, che debba essere sempre usato lo strumento dello scrutinio segreto , che non possa farsi appello all' autorità mediatrice del presidente per stabilire, di volta in volta, anche nella permanenza di questo principio, di fronte a situazioni che meritino un chiarimento politico, che si adoperi uno strumento diverso di votazione in modo da permettere, al di là di ogni manovra ostruzionistica, anche la manifestazione di motivi determinanti la decisione delle varie parti della Camera.